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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8737/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Giuseppe De C.F._1
Gregori, Codice fiscale: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Camogli in Via Cuneo, 34 interno D
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]3, C.F. CP_1
, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Boris Lorenzo Beronio, C.F. CodiceFiscale_3 [...]
, Fax 0185/325258, PEC e Renato Mottola, C.F. C.F._4 Email_1
, Fax 0185/303777, PEC con elezione di CodiceFiscale_5 Email_2 domicilio in Genova, Via Brigata Liguria 1/14
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione accertato che a causa degli atti e/o delle azioni di cui alle lettere a), e), f), j), n), o), q), r), s), t), u), v), w), x) e z) dell'esposizione in fatto dell'atto di citazione il SI ha subito un danno non Parte_1 patrimoniale per inabilità pari 15% condannare nato in [...] il 2 Febbraio CP_1
1963, residente in [...]3, codice fiscale: . a pagare a C.F._6
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 pagina 1 di 3 , rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'AVV. GIUSEPPE DE C.F._1
GREGORI, Codice fiscale: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Camogli in Via Cuneo, 34 interno D la somma di Euro 38.822 o quella minore e/o maggiore che sarà accertata dalla espletanda C.T.U.
In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con riserva degli eventuali ulteriori danni. Con salvezza di ogni diritto.”
Per parte convenuta:
Vista l'ordinanza 14.03.2024, i sottoscritti procuratori nell'interesse del convenuto CP_1 insistono per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria 30.01.2024 depositata il 31.01.2024
- “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda attrice perché inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o comunque perché infondata in fatto e diritto, anche per intervenuta prescrizione. Vinte le spese.”- previa solo occorrendo e con riserva di gravame, ammissione delle istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta e memoria
19.02.2024 depositata il 20.02.2024, da aversi qui per integralmente riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dal sig. in conseguenza degli atti e delle azioni legali indicate nelle Parte_1 lettere a), e), f), j), n), o), q), r), s), t), u), v), w), x) e z) di cui all'atto di citazione (cui si rimanda integralmente) che avrebbero determinato grave stato di stress oltre che di ansia nel SI , Parte_1 tale da gravemente compromettere la sua salute e la sua integrità psicofisica, oltre che determinare un pressoché totale azzeramento della sua vita sociale.
Il danno non patrimoniale del SI , frutto di una sorta di “persecuzione” giudiziaria che Parte_1 Per_ l'attore sostiene di aver subito, sarebbe comprovato dalla relazione medico-legale della Dott.ssa (doc. 15) che quantifica il danno biologico sofferto dal SI in 15 punti percentuali. Parte_1
La domanda non può trovare accoglimento.
Il danno che parte attrice sostiene di aver subito, quand'anche si ammettesse maturato nel contesto
“processuale” meglio descritto in atto introduttivo, sarebbe causalmente riconducibile ad iniziative giudiziarie intraprese o subite in un clima di spiccata e reciproca litigiosità, in parte provocate da esclusiva condotta del , in ogni caso funzionali ad accertare irregolarità od abusi: di esse non Parte_1 può, quindi, predicarsi l'illiceità.
In particolare si evidenzia come il presente giudizio rappresenti, quanto meno in parte, anche un tentativo di giustificazione di condotte tenute dal sig. in relazione alle quali ha subito una Parte_1 condanna per tentata estorsione che non possono essere in questa sede riesaminate (“che la richiesta formulata dal Geom. non potesse essere considerata seria dal e che la trattativa era un Per_2 CP_1 bluff o uno scherzo e che non era davvero intenzione del SI ricevere le somme di Parte_1 denaro è dimostrato dalla seguente risposta…”).
Per quanto di interesse in questa sede non appare integrata alcuna “persecuzione” giudiziaria ai danni dell'attore commessa dal convenuto che possa sorreggere la domanda. pagina 2 di 3 Vanno quindi del tutto disattese le valutazioni espresse nella perizia di parte (che non assurge in ogni caso a prova ma va valutata alla stregua di una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, cfr. Cassazione civile n. 259/2013) nella parte in cui afferma che “risultano soddisfatti tutti i criteri del nesso causale (cronologico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica), ivi compresa l'esclusione di altre cause, a supporto della piena fondatezza non solo clinica ma anche medico-legale di quanto sin qui riportato. In conclusione, la grave forma di scompenso cardiaco, lo scompenso metabolico in patologia diabetica e la gastrite erosiva, con tutte le derivate conseguenze cliniche, sono collegate all'intenso periodo di stress vissuto dal paziente in ragione delle riferite gravi discordie familiari.” (pag 5) e alle “continue diatribe giudiziarie”.
La radicale infondatezza della domanda rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in ossequio al principio della ragione più liquida.
Le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico di parte attrice per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione, scaglione da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00, importi minimi per ciascuna fase, tenuto conto della semplicità della vicenda).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree in ordine ai fatti per cui è causa;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8737/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Giuseppe De C.F._1
Gregori, Codice fiscale: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Camogli in Via Cuneo, 34 interno D
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]3, C.F. CP_1
, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Boris Lorenzo Beronio, C.F. CodiceFiscale_3 [...]
, Fax 0185/325258, PEC e Renato Mottola, C.F. C.F._4 Email_1
, Fax 0185/303777, PEC con elezione di CodiceFiscale_5 Email_2 domicilio in Genova, Via Brigata Liguria 1/14
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione accertato che a causa degli atti e/o delle azioni di cui alle lettere a), e), f), j), n), o), q), r), s), t), u), v), w), x) e z) dell'esposizione in fatto dell'atto di citazione il SI ha subito un danno non Parte_1 patrimoniale per inabilità pari 15% condannare nato in [...] il 2 Febbraio CP_1
1963, residente in [...]3, codice fiscale: . a pagare a C.F._6
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 pagina 1 di 3 , rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'AVV. GIUSEPPE DE C.F._1
GREGORI, Codice fiscale: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Camogli in Via Cuneo, 34 interno D la somma di Euro 38.822 o quella minore e/o maggiore che sarà accertata dalla espletanda C.T.U.
In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con riserva degli eventuali ulteriori danni. Con salvezza di ogni diritto.”
Per parte convenuta:
Vista l'ordinanza 14.03.2024, i sottoscritti procuratori nell'interesse del convenuto CP_1 insistono per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria 30.01.2024 depositata il 31.01.2024
- “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda attrice perché inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o comunque perché infondata in fatto e diritto, anche per intervenuta prescrizione. Vinte le spese.”- previa solo occorrendo e con riserva di gravame, ammissione delle istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta e memoria
19.02.2024 depositata il 20.02.2024, da aversi qui per integralmente riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dal sig. in conseguenza degli atti e delle azioni legali indicate nelle Parte_1 lettere a), e), f), j), n), o), q), r), s), t), u), v), w), x) e z) di cui all'atto di citazione (cui si rimanda integralmente) che avrebbero determinato grave stato di stress oltre che di ansia nel SI , Parte_1 tale da gravemente compromettere la sua salute e la sua integrità psicofisica, oltre che determinare un pressoché totale azzeramento della sua vita sociale.
Il danno non patrimoniale del SI , frutto di una sorta di “persecuzione” giudiziaria che Parte_1 Per_ l'attore sostiene di aver subito, sarebbe comprovato dalla relazione medico-legale della Dott.ssa (doc. 15) che quantifica il danno biologico sofferto dal SI in 15 punti percentuali. Parte_1
La domanda non può trovare accoglimento.
Il danno che parte attrice sostiene di aver subito, quand'anche si ammettesse maturato nel contesto
“processuale” meglio descritto in atto introduttivo, sarebbe causalmente riconducibile ad iniziative giudiziarie intraprese o subite in un clima di spiccata e reciproca litigiosità, in parte provocate da esclusiva condotta del , in ogni caso funzionali ad accertare irregolarità od abusi: di esse non Parte_1 può, quindi, predicarsi l'illiceità.
In particolare si evidenzia come il presente giudizio rappresenti, quanto meno in parte, anche un tentativo di giustificazione di condotte tenute dal sig. in relazione alle quali ha subito una Parte_1 condanna per tentata estorsione che non possono essere in questa sede riesaminate (“che la richiesta formulata dal Geom. non potesse essere considerata seria dal e che la trattativa era un Per_2 CP_1 bluff o uno scherzo e che non era davvero intenzione del SI ricevere le somme di Parte_1 denaro è dimostrato dalla seguente risposta…”).
Per quanto di interesse in questa sede non appare integrata alcuna “persecuzione” giudiziaria ai danni dell'attore commessa dal convenuto che possa sorreggere la domanda. pagina 2 di 3 Vanno quindi del tutto disattese le valutazioni espresse nella perizia di parte (che non assurge in ogni caso a prova ma va valutata alla stregua di una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, cfr. Cassazione civile n. 259/2013) nella parte in cui afferma che “risultano soddisfatti tutti i criteri del nesso causale (cronologico, di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica), ivi compresa l'esclusione di altre cause, a supporto della piena fondatezza non solo clinica ma anche medico-legale di quanto sin qui riportato. In conclusione, la grave forma di scompenso cardiaco, lo scompenso metabolico in patologia diabetica e la gastrite erosiva, con tutte le derivate conseguenze cliniche, sono collegate all'intenso periodo di stress vissuto dal paziente in ragione delle riferite gravi discordie familiari.” (pag 5) e alle “continue diatribe giudiziarie”.
La radicale infondatezza della domanda rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in ossequio al principio della ragione più liquida.
Le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico di parte attrice per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione, scaglione da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00, importi minimi per ciascuna fase, tenuto conto della semplicità della vicenda).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree in ordine ai fatti per cui è causa;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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