Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2886/2024
RE BLICA ITALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.
Niccolò Bencini Dott. GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 2886/2024 promossa da:
, C.F. 1Parte 1 nata a [...] in data [...], c.f. residente in [...], elettivamente domiciliata in
Carpignano Sesia, via Badini n. 5, presso lo studio dell'avv. TARA ROMINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E CP 1 nato a [...] in data [...], c.f. C.F. 2 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Carpignano Sesia, via Badini n. 5, presso lo studio dell'avv. TARA ROMINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
"1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficilae di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Per 2. affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta;
3. disporre la residenza stabile ed abituale della figlia con la madre che, rilasciata la casa coniugale, si è stabilita definitivamente in Granozzo con MO Via San Rocco n. 9;
5. affidare la minore ai genitori a settimane alterne con week end alternati e più precisamente nella settimana della mamma la minore sarà affidata al padre per il week end e la settimana successiva in cui la minore starà con il padre il week end sarà di spettanza della madre, con la precisazione che il week end inizierà dall'uscita da scuola del venerdì;
● nelle settimane in cui il signor CP_1 sarà in trasferta, la minore rimarrà sempre e comunque affidata alla madre che, al rientro del padre, indipendentemente dal giorno o dalla spettanza del week end permetterà al medesimo di rimanere con la figlia, dando così vita ad un nuovo ritmo di visita;
in caso di assenza della scuola, per i periodi festivi si seguirà la medesima organizzazione fatta salva la possibilità per la Per minore di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. Tali periodi, così come le
-
rispettive località di villeggiatura, dovranno essere comunicati reciprocamente tra i ricorrenti entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori potranno trascorrere il periodo di vacanza, fatti salvi gli impegni scolastici della minore, anche in altri periodi dell'anno fatto salvo il preavviso ed il numero di giorni totali che dovrà essere paritetico tra padre e madre;
• nelle Festività natalizie l'affido sarà gestito come di consueto compatibilmente con le ferie del signor CP_1 e la minore trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 31 al 7 con l'altro con la precisazione che la sera del 24 dalle 18 al pranzo del 25 compreso sarà trascorsa con il genitore in quel momento non affidatario e quindi se il padre terrà la minore dal 23 al 30 dicembre la cena del 24 e il pranzo del 25 saranno trascorsi con la madre e viceversa, il tutto sempre nel rispetto dell'alternanza annuale;
nelle vacanze pasquali divise equamente e ad anni alterni Pasqua
e Pasquetta con con un genitore e l'anno dopo con l'altro; le altre festività civili e religiose (ad esempio il ponte di
Ognissanti), alternate tra madre e padre con la precisazione che per il 2025 sarà rispettata la presente alternanza 25 aprile mamma, 1 maggio papà, 2 giugno mamma, 1 novembre papà, 8 dicembre mamma;
la festa del papà con il papà; la festa della mamma con la mamma, il compleanno del papà con il papà ed il compleanno della mamma con la mamma;
limitatamente a quanto previsto nel punto che precede relativo alle vacanze ed alle festività, i genitori danno atto che in caso di disaccordo vigerà la regola generale per la quale negli anni pari prevarrà la posizione della madre ed in quelli dispari quella del padre;
6. dare atto che le parti concordano che la minore potrà frequentare entrambi i rami genitoriali con particolare riferimento ai nonni di entrambe le parti che all'occorrenza coadiuvano i genitori nella gestione della minore;
7. disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia - relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore - saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, restando inteso che la minore terminerà il proprio percorso di scuola media inferiore presso l'istituto di Cameriano
e successivamente secondo le sue inclinazioni;
le parti, tenuto conto dell'alternanza paritetica settimanale, si impegnano Per a entrare e rimanere nell'eventuale gruppo Whatsapp creato tra i genitori dei compagni di classe di nonché a conservare in validità le proprie password per l'accesso all'App necessaria per fornire autorizzazioni alla scuola, ricevere comunicazioni e verificare l'andamento scolastico della minore;
8. dare atto che le parti concordano che il medico Asl di riferimento sia il Dott. Pt_2 danno atto che la minore non ha problematiche di salute o patologie conclamate e che, in caso di necessità di visite private o consulti specialistici, ciascuno potrà richiedere un preventivo;
le parti concordano che il preventivo da scegliere sarà quello più economico fermo restando che chi volesse scegliere il professionista che ha rilasciato il preventivo più alto, si farà carico di pagare l'eventuale differenza;
9. disporre che le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, con la precisazione che qualsivoglia spostamento della residenza della minore che comporti modifiche delle condizioni di vita (ex. cambio scuola) dovrà obbligatoriamente essere disposto a firma congiunta di entrambi i genitori;
10. porre a carico del sig. CP 1 assegno di mantenimento per la prole da versarsi, entro il giorno 5 del mese successivo, con decorrenza da settembre 2024 l'importo di Euro 100 a settimana laddove il medesimo si assenti per lavoro e così per un corrispettivo giornaliero di Euro 20,00= da corrispondere alla signora Pt 1 laddove non sia garantita l'alternanza paritetica;
e così al termine di ciascun mese, verranno contate le giornate in eccedenza rispetto a quelle di spettanza della signora Pt 1 al fine del calcolo delle somme alla medesima spettanti;
11. dare atto che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla signora Pt_1
12. disporre che i genitori partecipino alle spese straordinarie nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, con diritto al rimborso in capo al genitore che si occupa di anticiparle, giusto Protocollo di Torino con la precisazione che le spese che detto protocollo definisce "da concordare" dovranno essere concordate tramite messaggistica Whatsapp e successivamente documentate da parte del genitore che le anticipa. In particolare, il genitore che anticipa è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi, entro il giorno 20 di ciascun mese, all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro il 30 del mese successivo alla richiesta. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, documentati e riferibili alle singole spese sostenute. Con particolare riferimento alle spese di natura medica, le stesse dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della minore. I Ricorrenti si impegnano sin d'ora ad effettuare con cadenza mensile i conteggi di dare/ avere. In deroga al summenzionato protocollo di Torino, le parti concordano che l'abbigliamento sia da considerarsi spesa extra con particolare riferimento ai capispalla ed alle calzature;
13. dare atto che i genitori, si impegnano a gestire ciascuno in autonomia eventuale denaro che dovesse essere regalato alla minore;
14. per quanto attiene le attività sportive della minore queste verranno sempre preventivamente concordate tra i genitori, restando comunque inteso che la prima attività sportiva deve considerarsi autorizzata con impegno delle parti di ripartire i costi di iscrizione, assicurazione e eventuale abbigliamento necessario;
15. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti (Doc. 6 Unico Cattaneo 7 Unico Berini), d'aver risolto ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere più a pretendere nei reciproci confronti, ferme restando le pattuizioni che seguono: la casa coniugale resterà assegnata, con quanto l'arreda e in tutela della minore, al signor CP_1 che si farà carico del pagamento del residuo del mutuo n.05/00365/0095059200000 acceso con l'Istituto Credite Agricole unitamente al finanziamento Agos n.056633388 sempre relativo all'abitazione. Il signor CP_1 che di fatto con la procedura di divorzio diverrà unico proprietario dell'immobile, si farà carico del pagamento delle spese necessarie per la manutenzione dello stesso senza possibilità di richiederne il rimborso i finanziamenti accesi per l'acquisto delle autovetture ivi compresa quella non più in uso alla famiglia perchè alienata in seguito ad incidente rimarranno a carico del signor CP 1 finanziamento n 05663388 di Euro 32.227,28 e finanziamento n. 500686732 di Euro 32.210,64 il quale di fatto terrà per sé l'auto a lui già intestata Peugeot 2008 targata GL382NL residuando alla signora Pt_1 la vecchia auto Mercedes Benz targata EL 051 WS, il conto corrente cointestato tra la signora Pt_1 e il signor
CP 1 resterà intestato a quest'ultimo con impegno della signora Pt 1 a sottoscrivere ogni documento utile al fine di perfezionare la modifica dell'intestazione, dando, la signora Pt 1 atto di avere già acceso conto corrente personale a Lei intestato su cui verrà fatto confluire il 100% dell'assegno Unico (Doc. 8, 9, 10 e 11 Mutui e Finanziamenti);
16. la signora Pt 1 riconosce l'uso della abitazione di sua proprietà in Malesco via Santa Lucia n. 6 in capo al signor
CP_1 che di fatto già la utilizza, per trascorrere week end e vacanze con la figlia, riservandosi per sé la possibilità di utilizzarla almeno 2 settimane all'anno e di alienarla laddove lo ritenesse opportuno, restando inteso che le spese delle utenze rimarranno a carico del signor CP_1 mentre Imu e Tari alla signora Pt_1 17. la signora Pt 1 si impegna, dichiarando sin d'ora che la pattuizione che segue è la condicio sine qua non per addivenire al componimento bonario della vertenza, a trasferire la nuda proprietà della quota parte della casa coniugale a Lei intestata Per alla figlia entro 1 anno dal compimento della maggiore età della medesima, impegnandosi altresì a riconoscere l'usufrutto al signor CP_1
18. i ricorrenti si impegnano a non far conoscere alla figlia i loro eventuali nuovi partner prima che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto stabile;
19. i ricorrenti si impegnano a comunicare vicendevolmente in casi in cui non possano stare personalmente col minore, impegnandosi a favorire l'altro genitore a soggetti terzi;
20. i ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio per loro e per la minore;
21. i ricorrenti dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono".
Per il P.M.
"visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni".
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP 1 hanno contratto matrimonio civile in Malesco in data Parte 1 e
08/08/2015 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie C, anno 2015.
Per Dalla convivenza more uxorio dei coniugi, avvenuta prima dell'unione matrimoniale, è nata la figlia
(15.02.2010), ancora minorenne.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 22/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte 1 e CP 1 così provvede: Parte 1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi
,nata a [...] in data [...] e Controparte_1 nato a [...] in data [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 31.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Niccolò Bencini