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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/08/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario
Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 2319 dell'anno 2019
TRA
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggiero Musio, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Capezzano-Salerno, alla Via Filanda n.3, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
Arch. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Monetti, e presso la CP_1 stessa elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via S. Margherita n. 104/a, come da procura in atti,
OPPOSTA
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Montera, e Controparte_2 presso lo stesso elettivamente domiciliato in Postiglione, al Corso V. Emanuele n.181, come da procura in atti,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento compenso professionale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/01/2019, l'Arch. , premesso che in CP_1 esecuzione della delibera di G.C. n. 249 del 22/4/1999, aveva stipulato con il
[...]
una convenzione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico Parte_1 di “Ripristino area interna grotte ed illuminazione”, unitamente all'Ing.
[...]
. Deduceva che essi tecnici in virtù dell'incarico ricevuto, avevano presentato Per_1 in data 11/8/1999 il progetto preliminare, e poi il progetto definitivo in data 19/10/1999, ed infine in data 22/10/1999 il progetto esecutivo (tutti allegati in atti). Che in data
23/10/2009 la Giunta comunale approvava il progetto e con successiva delibera del
08/02/2010 anche il progetto stralcio. Che la concedeva il Controparte_3 finanziamento di euro 200.000,00 per il detto progetto come da decreto dirigenziale n.
199 del 08/3/2010. Che, pertanto, aveva maturato compensi per euro 16.763,58 pari al
50% (stante l'incarico congiunto) per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e coordinatore per la sicurezza, nonché euro 9.429,72, pari al 50%, a titolo di aggiornamento prezzi e per competenze maturate per l'ulteriore progettazione richiesta
(variante e stralcio), ed elaborati integrativi. Per un totale di euro 26.633,34, oltre
Inarcassa ed iva. Che nonostante ripetuti solleciti il Parte_1 non aveva inteso pagare il dovuto. Da qui la proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento per le competenze maturate per le attività svolte.
In data 14/01/2019 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 161/2019; ricorso e decreto venivano notificati all'Ente comunale in data
18/01/2019.
Con atto di citazione notificato in data 27/02/2019 il Parte_1 proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione eccepiva: 1°) difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto nella convenzione del
27/5/1999, richiamata dalla professionista, all'art. 14 era stata concordata una clausola compromissoria che prevedeva che per tutte le controversie dipendenti dall'incarico le parti avrebbero dovuto deferire tali controversie ad un collegio arbitrale;
2°) Carenza di legittimazione passiva di esso ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo n. 267/2000. Pt_1
Secondo cui gli enti locali non possono effettuare spese se non vi è il corrispondente impegno contabile o capitolo di bilancio che attesti la copertura finanziaria. Che nella pag. 2/10 specie mancava l'apposita delibera del di assunzione della Parte_1 spesa. Ed inoltre che, nella fattispecie, richiamando l'art. 3 dello stesso provvedimento legislativo, “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) tra il privato fornitore
e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione”, per la qualcosa il non poteva essere individuato Parte_1 come il soggetto tenuto al pagamento di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo. 3°)
Contestava, nel merito, la parcella inviata ritenendola esosa ed erronea nell'applicazione della maggiorazione del 25%. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta arch. , che contestava tutto CP_1
l'avverso dedotto. Eccepiva che la clausola compromissoria era prevista solo in via residuale, a seguito del fallimento delle procedure amministrative, procedure mai avviate dal nonostante i vari solleciti di pagamento. In merito alla carenza di Pt_1 legittimazione passiva per mancanza della delibera di assunzione della spesa da parte del eccepiva la presenza nella delibera di Giunta Comunale del 22/4/1999 di Pt_1 tutti i criteri richiesti, richiamando l'art. 23 del d. l. n.66/89 vigente all'epoca della convenzione, e la successiva l. n. 142/90 art. 55, ora art. 191 TUEL. Aggiungeva che nella richiamata delibera, a proposito della copertura finanziaria, veniva riportato che:” il responsabile di per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso Parte_2 parere favorevole”. Inoltre, nella stessa delibera viene affermato che la CP_3
aveva destinato un finanziamento di lire 1.000.000.000 per i vari dissesti
[...] nel territorio comunale, e che la Giunta aveva inteso “destinare parte del finanziamento pari a lire 500.000.000 per i lavori di Ripristino area interna grotte ed illuminazione ecc.”. Che, infine, nello stesso deliberato era stato stabilito. “di imputare la spesa all'intervento 2.07.01 del cap. 299/1 del PEG del bilancio 1999, gestione competenza, disponibile” ed al n.4 del deliberato “di dare atto che, in caso di mancato funzionamento la copertura di spese di progettazione verrà accreditato con autonomi mezzi di bilancio ai sensi della normativa vigente”. Da tutto ciò ha dedotto la sussistenza della chiesta copertura finanziaria, ritenendo che l'Ente abbia assunto pag. 3/10 l'impegno di spesa in ogni caso a prescindere dal finanziamento (comunque erogato).
Ha impugnato le avverse contestazioni sul quantum, precisando che, comunque, le opere realizzate sono state utilizzate, e che mai prima della proposizione del decreto ingiuntivo il abbia contestato le richieste di pagamento in ordine agli importi Pt_1 indicati. Infine, chiedeva di chiamare in causa il terzo dott. , Controparte_2 già Sindaco del all'epoca dei fatti, quale funzionario Parte_1 responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 23 L. n. 66/1999, ora art. 191 TUEL D.
Lgs n. 267/2000. Concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della prima udienza, il primo istruttore della causa, con decreto del
12/02/2020, assegnava il fascicolo al sottoscritto giudicante.
Con ordinanza del 16/3/2021, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa del 03/9/2021 si costituiva il dott. il Controparte_2 quale in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto della chiamante nei confronti di esso chiamato in causa. Nel merito, contestava l'affermazione dell'opponente secondo cui la delibera del 22/4/1999 fosse in contrasto con il Pt_1
D. Lvo n. 267/2000, evidenziando come la richiamata delibera fosse stata assunta in data precedente l'entrata in vigore del richiamato D. Lvo n. 267/2000. E comunque la stessa aveva tutti i requisiti di legge previsti all'epoca per la sua validità. Ha concluso, pertanto, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositate le memorie istruttorie, venivano rigettate le istanze di prova orale, ritenute irrilevanti, e si dava ingresso ad una CTU tecnica contabile. Espletata la stessa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
1. Precisato che non viene in contestazione la prestazione dell'opposta come resa, peraltro mai oggetto di compiuta contestazione da parte del opponente (solo Pt_1 mere eccezioni di adempimento parziale e/o incompleto, non supportate, però, da idonee pag. 4/10 prove), l'attenzione va posta sui motivi di opposizione come sollevati dall'opponente
Pt_1
2. Sul difetto di giurisdizione, per la presenza di una clausola compromissoria nella convenzione del 27/5/1999.
Si richiama, sul punto, quanto già affermato con l'ordinanza del 16/3/2021, e cioè che in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 19, della legge 6.11.2012, n. 190
(disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in base al quale “le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione; l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”. Nella fattispecie che ci occupa manca qualsiasi autorizzazione motivata.
È, altresì, vero che tale disposizione è sopravvenuta rispetto al contratto (rectius convenzione) di cui si discute, spiega però effetti anche sulle clausole precedenti non nel senso di invalidarle ex post, ma di renderle inefficaci per il futuro.
Difatti l'art. 1 comma 25 della legge dispone che le previsioni di cui ai commi da 19 a
24 non si applicano ai soli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, incidendo quindi sulle clausole compromissorie precedenti, con disposizione ritenute pienamente legittima dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.
Corte cost. 9.6.2015, n. 108; Corte cost. 6.5.2016, n. 99).
Nel caso concreto – per quanto sopra rilevato-, non vi è prova che sia stato specificamente autorizzato l'inserimento della clausola compromissoria nella convenzione con provvedimento autonomo e motivato sicché detta clausola deve reputarsi improduttiva di effetti e la lite è quindi di pertinenza del Tribunale (v. sul punto Trib. Salerno sent. N. 3648/2016).
pag. 5/10 3. Sulla carenza di legittimazione passiva del ex art. 191 D. Lgs n. 267/2000. Pt_1
Eccepisce, l'opponente che, nella specie, manca nella delibera n. 249 del Pt_1
22/4/1999 l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, con la conseguenza che l'opposta avrebbe dovuto far valere, ai sensi del comma 4 del citato art. 191 del D.
Lvo n. 26//2000, la propria pretesa nei confronti del funzionario o dipendente che ha consentito la prestazione.
Tale eccezione non appare accoglibile.
Precisato come, al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di chiarire che:
“Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrio, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della
P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno.
pag. 6/10 Inoltre, ricordato come ogni atto con il quale un ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D. Lgs n.267 del 2000; diversamente si sarebbe in presenza di un atto nullo tanto nella delibera che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione della stessa, ferma la responsabilità dell'amministratore, funzionario o dipendente che sia responsabile della violazione medesima ( fra le tante, Cass. Civ. n.13159/2024, Cass. Civ. n.9364/ 2023).
Ciò posto, va rilevato che in atti risulta esibita ed allegata la convenzione di incarico sottoscritta dalla opposta e dal Sindaco p.t. dell'epoca del Comune di . In Parte_1 detta convenzione sono riportate tutte le condizioni contrattuali, in particolare le modalità di calcolo dell'onorario spettante al professionista e della sua corresponsione.
Inoltre, dall'esame degli atti e documenti di causa, emerge come nella più volte citata delibera n. 249 del 22/4/1999, si prevede "di imputare la spesa all'intervento 2.07.01 del cap. 299/1 del PEG, del bilancio 1999, gestione competenze, disponibile”, e al n 4 si legge " di dare atto che, in caso di mancato finanziamento la copertura di spese di progettazione verrà accreditata con autonomi mezzi di bilancio ai sensi della normativa vigente". Ne consegue che la delibera de qua è valida in quanto contiene l'impegno di spesa laddove si delibera " di imputare la spesa, prevista per l'incarico di progettazione conferito ai tecnici, arch. e ing. , all'intervento CP_1 Persona_2
2.07.01 del capitolo 299/1 del PEG, del bilancio 1999, gestione competenze", con l'ulteriore impegno di spesa, a garanzia della certezza del pagamento degli oneri di progettazione, che in caso di mancato finanziamento, "la copertura delle spese di progettazione sarebbe stata accreditata con autonomi mezzi di bilancio", dando atto che v'era, in ogni caso la copertura finanziaria. Ne consegue che detta delibera di Giunta n.
249 del 22/04/1999, non condizionava il pagamento delle spese all'erogazione del finanziamento regionale, ma bensì vi faceva fronte con propri ed autonomi e già presenti mezzi finanziari.
pag. 7/10 Ed a ciò si deve aggiungere che nella successiva delibera n. 80 del 23/10/2009 di approvazione del progetto definitivo di “Ripristino area interna grotte e illuminazione” risultano acquisiti ed allegati alla medesima il “Parere favorevole” sia di regolarità tecnica, che contabile, reso dal Responsabile del servizio. Ne consegue che in detta delibera risulta definitivamente fissato l'impegno di spesa assunto dal per i Pt_1 detti lavori (indicato in euro 200.000,00), compresi i compensi professionali, ed acquisti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267 del 2000, in tal modo attestando la sussistenza della copertura finanziaria dell'opera, come pure l'impegno di spesa assunto dall'Ente.
Non risulta che tale impegno di spesa sia stato superato, e, comunque, nulla al riguardo
è stato dedotto.
Si ritiene, pertanto, che nella fattispecie sussiste sia la previsione dell'impegno di spesa che il riferimento alla relativa copertura finanziaria (si vedano la quantificazione della spesa e l'indicazione dei mezzi per farvi fronte).
Ed infine, si evidenzia come in data 08 febbraio 2010 con protocollo n. 943 la Giunta
Comunale con proprio deliberato n. 14 approva il progetto stralcio esecutivo, ed il successivo 7 aprile la con nota acquisita al protocollo del Comune Controparte_3 con il n. 2636 concedeva un finanziamento di euro 200.000,00, pari all'impegno di spesa assunto dal con la delibera n.80 del 23/10/2009. Dunque, opere Pt_1 finanziate e, di fatto, realizzate sulla scorta dei progetti presentati dalla opposta, congiuntamente all'altro professionista.
Alla luce degli acquisiti elementi deve ritenersi che sussistesse sia il contratto in forma scritta ad substantiam che le coperture finanziarie, dovendosi per ciò solo disattendere le doglianze di parte opponente.
4. Sul quantum richiesto.
Parte opponente ha, infine, contestato la richiesta portata dal decreto ingiuntivo, ritenendola esosa ed infondata. A tale fine ha sostenuto che “la parcella professionale approvata dall'Ordine competente, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del decreto pag. 8/10 ingiuntivo, a seguito di contestazione della stessa e con l'introduzione del giudizio di cognizione, non costituisce prova adeguata delle prestazioni professionali effettivamente rese, cosicché incombe sul ricorrente dimostrare l'attività professionale svolta di cui si chiede il pagamento”.
Dal canto suo, l'opposta, oltre ad aver allegato tutte le deliberazioni di Giunta, e la
Convenzione sottoscritta con l'Ente, ha depositato anche le note dei progetti, compreso quello definitivo/esecutivo del 26/5/2011, la parcella vistata dal compete C.d.O, e le varie istanze di pagamento formulate al e mai contestate. Nei termini istruttori Pt_1 concessi ha, altresì, formulato istanza di CTU al fine di verificare il quantum richiesto.
Si è, pertanto, dato ingresso alla CTU con l'Arch. Questi, Persona_3 nell'elaborato depositato in data 23/9/2023, ha verificato l'intera prestazione come espletata dalla opposta, in base alla documentazione allegata e rilevata, ed ha concluso affermando che l'importo richiesto in monitorio è addirittura inferiore a quello effettivamente spettante alla opposta. In vero, ha quantificato il dovuto all'Arch.
in euro. 31,594,99. CP_1
L'elaborato non ha avuto alcuna contestazione dalle parti.
Ovviamente questo giudicante non può accedere a tale nuova quantificazione, in quanto incorrerebbe nel vizio di emettere un provvedimento ultra petita, avendo la ricorrente chiesto il pagamento nei confronti del della sola Parte_1 somma di euro 26.633,34.
5. L'opposizione va quindi rigettata, e le spese di giudizio seguono la soccombenza fra parte opponente e parte opposta e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.
Si ritiene, invece, che debbano rimanere compensate le spese del terzo chiamato.
Ed infatti, la regola generale della soccombenza implicherebbe che dette spese debbano gravare sulla parte soccombente, ovvero sulla parte opponente, salva l'ipotesi di chiamata manifestamente arbitraria ad opera del chiamante vittorioso. (cfr. es. sulla chiamata in garanzia Cass. n. 23123/2019).
pag. 9/10 Va detto che, però, nella fattispecie la chiamata non è stata arbitraria, ma le spese di lite del terzo, che dovrebbero pertanto gravare sull'opponente, vanno compensate, proprio in ragione delle assolute peculiarità delle questioni sin qui esplicitate.
Le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante p.t. nei confronti di , e con la chiamata in causa del CP_1 terzo , ogni istanza disattesa e reietta, così provvede: Controparte_2
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 61/2019, reso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 14/01/2019, e lo dichiara esecutivo come per legge;
B) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in euro CP_1
7.500,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a.
e Cassa, se dovute, come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato
Emilia Monetti;
C) compensa le spese nei rapporti tra l'opponente soccombente ed il terzo chiamato;
D) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico del opponente. Pt_1
Così deciso in Salerno, lì 21/8/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario
Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 2319 dell'anno 2019
TRA
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggiero Musio, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Capezzano-Salerno, alla Via Filanda n.3, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
Arch. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Monetti, e presso la CP_1 stessa elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via S. Margherita n. 104/a, come da procura in atti,
OPPOSTA
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Montera, e Controparte_2 presso lo stesso elettivamente domiciliato in Postiglione, al Corso V. Emanuele n.181, come da procura in atti,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento compenso professionale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/01/2019, l'Arch. , premesso che in CP_1 esecuzione della delibera di G.C. n. 249 del 22/4/1999, aveva stipulato con il
[...]
una convenzione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico Parte_1 di “Ripristino area interna grotte ed illuminazione”, unitamente all'Ing.
[...]
. Deduceva che essi tecnici in virtù dell'incarico ricevuto, avevano presentato Per_1 in data 11/8/1999 il progetto preliminare, e poi il progetto definitivo in data 19/10/1999, ed infine in data 22/10/1999 il progetto esecutivo (tutti allegati in atti). Che in data
23/10/2009 la Giunta comunale approvava il progetto e con successiva delibera del
08/02/2010 anche il progetto stralcio. Che la concedeva il Controparte_3 finanziamento di euro 200.000,00 per il detto progetto come da decreto dirigenziale n.
199 del 08/3/2010. Che, pertanto, aveva maturato compensi per euro 16.763,58 pari al
50% (stante l'incarico congiunto) per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e coordinatore per la sicurezza, nonché euro 9.429,72, pari al 50%, a titolo di aggiornamento prezzi e per competenze maturate per l'ulteriore progettazione richiesta
(variante e stralcio), ed elaborati integrativi. Per un totale di euro 26.633,34, oltre
Inarcassa ed iva. Che nonostante ripetuti solleciti il Parte_1 non aveva inteso pagare il dovuto. Da qui la proposizione del ricorso per ingiunzione di pagamento per le competenze maturate per le attività svolte.
In data 14/01/2019 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 161/2019; ricorso e decreto venivano notificati all'Ente comunale in data
18/01/2019.
Con atto di citazione notificato in data 27/02/2019 il Parte_1 proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione eccepiva: 1°) difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto nella convenzione del
27/5/1999, richiamata dalla professionista, all'art. 14 era stata concordata una clausola compromissoria che prevedeva che per tutte le controversie dipendenti dall'incarico le parti avrebbero dovuto deferire tali controversie ad un collegio arbitrale;
2°) Carenza di legittimazione passiva di esso ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo n. 267/2000. Pt_1
Secondo cui gli enti locali non possono effettuare spese se non vi è il corrispondente impegno contabile o capitolo di bilancio che attesti la copertura finanziaria. Che nella pag. 2/10 specie mancava l'apposita delibera del di assunzione della Parte_1 spesa. Ed inoltre che, nella fattispecie, richiamando l'art. 3 dello stesso provvedimento legislativo, “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) tra il privato fornitore
e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione”, per la qualcosa il non poteva essere individuato Parte_1 come il soggetto tenuto al pagamento di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo. 3°)
Contestava, nel merito, la parcella inviata ritenendola esosa ed erronea nell'applicazione della maggiorazione del 25%. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta arch. , che contestava tutto CP_1
l'avverso dedotto. Eccepiva che la clausola compromissoria era prevista solo in via residuale, a seguito del fallimento delle procedure amministrative, procedure mai avviate dal nonostante i vari solleciti di pagamento. In merito alla carenza di Pt_1 legittimazione passiva per mancanza della delibera di assunzione della spesa da parte del eccepiva la presenza nella delibera di Giunta Comunale del 22/4/1999 di Pt_1 tutti i criteri richiesti, richiamando l'art. 23 del d. l. n.66/89 vigente all'epoca della convenzione, e la successiva l. n. 142/90 art. 55, ora art. 191 TUEL. Aggiungeva che nella richiamata delibera, a proposito della copertura finanziaria, veniva riportato che:” il responsabile di per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso Parte_2 parere favorevole”. Inoltre, nella stessa delibera viene affermato che la CP_3
aveva destinato un finanziamento di lire 1.000.000.000 per i vari dissesti
[...] nel territorio comunale, e che la Giunta aveva inteso “destinare parte del finanziamento pari a lire 500.000.000 per i lavori di Ripristino area interna grotte ed illuminazione ecc.”. Che, infine, nello stesso deliberato era stato stabilito. “di imputare la spesa all'intervento 2.07.01 del cap. 299/1 del PEG del bilancio 1999, gestione competenza, disponibile” ed al n.4 del deliberato “di dare atto che, in caso di mancato funzionamento la copertura di spese di progettazione verrà accreditato con autonomi mezzi di bilancio ai sensi della normativa vigente”. Da tutto ciò ha dedotto la sussistenza della chiesta copertura finanziaria, ritenendo che l'Ente abbia assunto pag. 3/10 l'impegno di spesa in ogni caso a prescindere dal finanziamento (comunque erogato).
Ha impugnato le avverse contestazioni sul quantum, precisando che, comunque, le opere realizzate sono state utilizzate, e che mai prima della proposizione del decreto ingiuntivo il abbia contestato le richieste di pagamento in ordine agli importi Pt_1 indicati. Infine, chiedeva di chiamare in causa il terzo dott. , Controparte_2 già Sindaco del all'epoca dei fatti, quale funzionario Parte_1 responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 23 L. n. 66/1999, ora art. 191 TUEL D.
Lgs n. 267/2000. Concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della prima udienza, il primo istruttore della causa, con decreto del
12/02/2020, assegnava il fascicolo al sottoscritto giudicante.
Con ordinanza del 16/3/2021, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa del 03/9/2021 si costituiva il dott. il Controparte_2 quale in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto della chiamante nei confronti di esso chiamato in causa. Nel merito, contestava l'affermazione dell'opponente secondo cui la delibera del 22/4/1999 fosse in contrasto con il Pt_1
D. Lvo n. 267/2000, evidenziando come la richiamata delibera fosse stata assunta in data precedente l'entrata in vigore del richiamato D. Lvo n. 267/2000. E comunque la stessa aveva tutti i requisiti di legge previsti all'epoca per la sua validità. Ha concluso, pertanto, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositate le memorie istruttorie, venivano rigettate le istanze di prova orale, ritenute irrilevanti, e si dava ingresso ad una CTU tecnica contabile. Espletata la stessa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
1. Precisato che non viene in contestazione la prestazione dell'opposta come resa, peraltro mai oggetto di compiuta contestazione da parte del opponente (solo Pt_1 mere eccezioni di adempimento parziale e/o incompleto, non supportate, però, da idonee pag. 4/10 prove), l'attenzione va posta sui motivi di opposizione come sollevati dall'opponente
Pt_1
2. Sul difetto di giurisdizione, per la presenza di una clausola compromissoria nella convenzione del 27/5/1999.
Si richiama, sul punto, quanto già affermato con l'ordinanza del 16/3/2021, e cioè che in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 19, della legge 6.11.2012, n. 190
(disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in base al quale “le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione; l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”. Nella fattispecie che ci occupa manca qualsiasi autorizzazione motivata.
È, altresì, vero che tale disposizione è sopravvenuta rispetto al contratto (rectius convenzione) di cui si discute, spiega però effetti anche sulle clausole precedenti non nel senso di invalidarle ex post, ma di renderle inefficaci per il futuro.
Difatti l'art. 1 comma 25 della legge dispone che le previsioni di cui ai commi da 19 a
24 non si applicano ai soli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, incidendo quindi sulle clausole compromissorie precedenti, con disposizione ritenute pienamente legittima dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.
Corte cost. 9.6.2015, n. 108; Corte cost. 6.5.2016, n. 99).
Nel caso concreto – per quanto sopra rilevato-, non vi è prova che sia stato specificamente autorizzato l'inserimento della clausola compromissoria nella convenzione con provvedimento autonomo e motivato sicché detta clausola deve reputarsi improduttiva di effetti e la lite è quindi di pertinenza del Tribunale (v. sul punto Trib. Salerno sent. N. 3648/2016).
pag. 5/10 3. Sulla carenza di legittimazione passiva del ex art. 191 D. Lgs n. 267/2000. Pt_1
Eccepisce, l'opponente che, nella specie, manca nella delibera n. 249 del Pt_1
22/4/1999 l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, con la conseguenza che l'opposta avrebbe dovuto far valere, ai sensi del comma 4 del citato art. 191 del D.
Lvo n. 26//2000, la propria pretesa nei confronti del funzionario o dipendente che ha consentito la prestazione.
Tale eccezione non appare accoglibile.
Precisato come, al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo più volte di chiarire che:
“Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrio, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della
P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno.
pag. 6/10 Inoltre, ricordato come ogni atto con il quale un ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D. Lgs n.267 del 2000; diversamente si sarebbe in presenza di un atto nullo tanto nella delibera che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione della stessa, ferma la responsabilità dell'amministratore, funzionario o dipendente che sia responsabile della violazione medesima ( fra le tante, Cass. Civ. n.13159/2024, Cass. Civ. n.9364/ 2023).
Ciò posto, va rilevato che in atti risulta esibita ed allegata la convenzione di incarico sottoscritta dalla opposta e dal Sindaco p.t. dell'epoca del Comune di . In Parte_1 detta convenzione sono riportate tutte le condizioni contrattuali, in particolare le modalità di calcolo dell'onorario spettante al professionista e della sua corresponsione.
Inoltre, dall'esame degli atti e documenti di causa, emerge come nella più volte citata delibera n. 249 del 22/4/1999, si prevede "di imputare la spesa all'intervento 2.07.01 del cap. 299/1 del PEG, del bilancio 1999, gestione competenze, disponibile”, e al n 4 si legge " di dare atto che, in caso di mancato finanziamento la copertura di spese di progettazione verrà accreditata con autonomi mezzi di bilancio ai sensi della normativa vigente". Ne consegue che la delibera de qua è valida in quanto contiene l'impegno di spesa laddove si delibera " di imputare la spesa, prevista per l'incarico di progettazione conferito ai tecnici, arch. e ing. , all'intervento CP_1 Persona_2
2.07.01 del capitolo 299/1 del PEG, del bilancio 1999, gestione competenze", con l'ulteriore impegno di spesa, a garanzia della certezza del pagamento degli oneri di progettazione, che in caso di mancato finanziamento, "la copertura delle spese di progettazione sarebbe stata accreditata con autonomi mezzi di bilancio", dando atto che v'era, in ogni caso la copertura finanziaria. Ne consegue che detta delibera di Giunta n.
249 del 22/04/1999, non condizionava il pagamento delle spese all'erogazione del finanziamento regionale, ma bensì vi faceva fronte con propri ed autonomi e già presenti mezzi finanziari.
pag. 7/10 Ed a ciò si deve aggiungere che nella successiva delibera n. 80 del 23/10/2009 di approvazione del progetto definitivo di “Ripristino area interna grotte e illuminazione” risultano acquisiti ed allegati alla medesima il “Parere favorevole” sia di regolarità tecnica, che contabile, reso dal Responsabile del servizio. Ne consegue che in detta delibera risulta definitivamente fissato l'impegno di spesa assunto dal per i Pt_1 detti lavori (indicato in euro 200.000,00), compresi i compensi professionali, ed acquisti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267 del 2000, in tal modo attestando la sussistenza della copertura finanziaria dell'opera, come pure l'impegno di spesa assunto dall'Ente.
Non risulta che tale impegno di spesa sia stato superato, e, comunque, nulla al riguardo
è stato dedotto.
Si ritiene, pertanto, che nella fattispecie sussiste sia la previsione dell'impegno di spesa che il riferimento alla relativa copertura finanziaria (si vedano la quantificazione della spesa e l'indicazione dei mezzi per farvi fronte).
Ed infine, si evidenzia come in data 08 febbraio 2010 con protocollo n. 943 la Giunta
Comunale con proprio deliberato n. 14 approva il progetto stralcio esecutivo, ed il successivo 7 aprile la con nota acquisita al protocollo del Comune Controparte_3 con il n. 2636 concedeva un finanziamento di euro 200.000,00, pari all'impegno di spesa assunto dal con la delibera n.80 del 23/10/2009. Dunque, opere Pt_1 finanziate e, di fatto, realizzate sulla scorta dei progetti presentati dalla opposta, congiuntamente all'altro professionista.
Alla luce degli acquisiti elementi deve ritenersi che sussistesse sia il contratto in forma scritta ad substantiam che le coperture finanziarie, dovendosi per ciò solo disattendere le doglianze di parte opponente.
4. Sul quantum richiesto.
Parte opponente ha, infine, contestato la richiesta portata dal decreto ingiuntivo, ritenendola esosa ed infondata. A tale fine ha sostenuto che “la parcella professionale approvata dall'Ordine competente, pur essendo titolo idoneo per l'emissione del decreto pag. 8/10 ingiuntivo, a seguito di contestazione della stessa e con l'introduzione del giudizio di cognizione, non costituisce prova adeguata delle prestazioni professionali effettivamente rese, cosicché incombe sul ricorrente dimostrare l'attività professionale svolta di cui si chiede il pagamento”.
Dal canto suo, l'opposta, oltre ad aver allegato tutte le deliberazioni di Giunta, e la
Convenzione sottoscritta con l'Ente, ha depositato anche le note dei progetti, compreso quello definitivo/esecutivo del 26/5/2011, la parcella vistata dal compete C.d.O, e le varie istanze di pagamento formulate al e mai contestate. Nei termini istruttori Pt_1 concessi ha, altresì, formulato istanza di CTU al fine di verificare il quantum richiesto.
Si è, pertanto, dato ingresso alla CTU con l'Arch. Questi, Persona_3 nell'elaborato depositato in data 23/9/2023, ha verificato l'intera prestazione come espletata dalla opposta, in base alla documentazione allegata e rilevata, ed ha concluso affermando che l'importo richiesto in monitorio è addirittura inferiore a quello effettivamente spettante alla opposta. In vero, ha quantificato il dovuto all'Arch.
in euro. 31,594,99. CP_1
L'elaborato non ha avuto alcuna contestazione dalle parti.
Ovviamente questo giudicante non può accedere a tale nuova quantificazione, in quanto incorrerebbe nel vizio di emettere un provvedimento ultra petita, avendo la ricorrente chiesto il pagamento nei confronti del della sola Parte_1 somma di euro 26.633,34.
5. L'opposizione va quindi rigettata, e le spese di giudizio seguono la soccombenza fra parte opponente e parte opposta e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.
Si ritiene, invece, che debbano rimanere compensate le spese del terzo chiamato.
Ed infatti, la regola generale della soccombenza implicherebbe che dette spese debbano gravare sulla parte soccombente, ovvero sulla parte opponente, salva l'ipotesi di chiamata manifestamente arbitraria ad opera del chiamante vittorioso. (cfr. es. sulla chiamata in garanzia Cass. n. 23123/2019).
pag. 9/10 Va detto che, però, nella fattispecie la chiamata non è stata arbitraria, ma le spese di lite del terzo, che dovrebbero pertanto gravare sull'opponente, vanno compensate, proprio in ragione delle assolute peculiarità delle questioni sin qui esplicitate.
Le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante p.t. nei confronti di , e con la chiamata in causa del CP_1 terzo , ogni istanza disattesa e reietta, così provvede: Controparte_2
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 61/2019, reso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 14/01/2019, e lo dichiara esecutivo come per legge;
B) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in euro CP_1
7.500,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a.
e Cassa, se dovute, come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato
Emilia Monetti;
C) compensa le spese nei rapporti tra l'opponente soccombente ed il terzo chiamato;
D) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico del opponente. Pt_1
Così deciso in Salerno, lì 21/8/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
pag. 10/10