Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026REG.PROV.COLL.
N. 05926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5926 del 2025, proposto da
Nettuno Tennis Club - Associazione Dilettantistica Sportiva, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9344665581, rappresentata e difesa dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Trentini e Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio Nadia Zanoni in Bologna, piazza Maggiore, n. 6;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Della Casa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 600/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna e della -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Consigliere RI NO e uditi per le parti l’avvocato Gotti, l’avvocato Perrone in sostituzione dell'avvocato Della Casa e l'avvocato Zanoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Nettuno Tennis Club, Associazione Dilettantistica Sportiva (in seguito solo Nettuno Tennis Club), proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna avverso il provvedimento datato 26 settembre 2024, con il quale il Comune di Bologna dava atto dell’avvenuto completamento delle verifiche sui requisiti, successive all’aggiudicazione non efficace disposta in favore di -OMISSIS- (in seguito solo -OMISSIS-), in relazione alla gara per l’affidamento in concessione, tramite la procedura di project financing ad iniziativa privata, di aree comunali site in Bologna alla via Fancelli n. 5, per la gestione di impianti sportivi. La ricorrente domandava, altresì, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della -OMISSIS-, con esclusione della medesima società e aggiudicazione della concessione in suo favore, previa dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto e relativo subentro, ovvero il risarcimento del danno per equivalente monetario.
Va premesso in fatto, per quanto qui rileva che, con deliberazione giuntale n. 157 del 31.05.2022, il Comune di Bologna aveva dichiarato fattibile e di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile al caso di specie ratione temporis ), il progetto presentato dalla -OMISSIS- per ottenere la gestione in concessione ventennale in finanza di progetto dell’impianto sportivo comunale ubicato in Bologna, alla via Petronio Fancelli n. 5.
Con determina dirigenziale n. 17051/2023 del 10.01.2023, l’Amministrazione, all’esito della procedura di evidenza pubblica, aveva poi aggiudicato (con provvedimento non efficace) alla -OMISSIS- la concessione ventennale del suddetto impianto sportivo.
La Nettuno Tennis Club, gestore uscente dell’impianto sportivo e seconda classificata alla procedura aperta bandita dal Comune, con il ricorso R.G. n. 522/2022, integrato da motivi aggiunti, aveva impugnato la suddetta deliberazione giuntale n. 157 del 2022 e, con successivo ricorso R.G. n. 636/2022, sempre integrato da motivi aggiunti, aveva impugnato gli atti della procedura di gara conclusasi con l’aggiudicazione della concessione alla -OMISSIS-.
Per quanto qui di interesse, con sentenza n. 484 del 2023, il T.A.R. per l’Emilia Romagna, riuniti i due ricorsi promossi dalla Nettuno Tennis Club, aveva accolto il ricorso n. 636/2022, per mancata concessione da parte del Comune, alla allora ricorrente, della proroga legale dei rapporti concessori in essere stabilita dall’articolo 16, comma 4, d.l. n. 198/2022, annullando gli atti di gara impugnati. Il T.A.R. aveva poi assorbito ogni altra censura contenuta nel ricorso medesimo e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. n. 522/2022, assumendo che, alla scadenza della proroga legale, il Comune avrebbe dovuto rinnovare la valutazione di pubblico interesse della proposta di “ project financing ” presentata da -OMISSIS-.
Successivamente, con sentenza n. 4742 del 2024, il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza n. 484 del 2023, pur riconoscendo che la concessione dell’impianto sportivo comunale alla Nettuno Tennis Club era prorogata ex lege sino al 31.12.2024, aveva, invece, escluso che la mancata concessione della proroga legale alla concessionaria uscente determinasse l’illegittimità dell’aggiudicazione della nuova concessione alla -OMISSIS-. Il Giudice di secondo grado aveva poi ritenuto infondate le altre censure sollevate dalla Nettuno Tennis Club.
Il Comune di Bologna, pertanto, riattivava il procedimento e, all’esito del controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell’aggiudicataria (controllo che l’Ente concedente aveva deciso di posticipare all’aggiudicazione), stipulava il contratto con -OMISSIS-.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Nettuno Tennis Club impugnava l’atto recante data 26.9.2024, con il quale il Comune aveva dato atto dell’avvenuto completamento delle verifiche sui requisiti di partecipazione in capo alla -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto sottoscritto dalle controparti e al subentro nella concessione, ovvero il risarcimento del danno per equivalente monetario.
La ricorrente sosteneva che l’atto impugnato era viziato per difetto di istruttoria, non essendovi traccia delle verifiche effettuate. Inoltre, l’atto era viziato da difetto di motivazione, atteso che la sentenza n. 4742 del 2024 del Consiglio di Stato non aveva coperto la fase dei controlli (allora non ancora espletati) e il Comune non aveva preso posizione sulla circostanza che la -OMISSIS- aveva presentato un primo contratto di avvalimento del 2021, in copia semplice e con firma e data non certi, e un secondo contratto del 2022, a gara iniziata, dopo cioè la pubblicazione del bando, senza peraltro allegare né l’uno, né l’altro alla domanda di partecipazione alla procedura.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, proposto per l’impugnazione anche della relazione istruttoria del 24.9.2024, conosciuta a seguito del suo deposito in giudizio da parte della difesa comunale, la Nettuno Tennis Club prospettava i vizi di difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, osservando che non era stata eseguita alcuna verifica sui requisiti dichiarati nella prima fase del “ project financing ” e sull’autodichiarazione resa in sede di presentazione della proposta.
La ricorrente lamentava che il contratto di avvalimento del 2021, presentato al Comune solo nel 2023, era privo di data certa, che la -OMISSIS- non possedeva i requisiti speciali di partecipazione, nemmeno al momento della pubblicazione del bando, perché il secondo contratto di avvalimento dalla stessa presentato era del 14.09.2022, e dunque successivo all’avvio della gara. Inoltre, i bilanci del 2016, cui faceva riferimento il contratto di avvalimento del 2021 non erano stati presentati al Comune.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4742 del 2024 veniva impugnata per revocazione dalla Nettuno Tennis Club per omissione di pronuncia. La revocazione veniva decisa con sentenza del Consiglio di Stato n. 4307 del 2025, che accoglieva il ricorso nella parte rescindente, mentre lo respingeva nella parte rescissoria. In particolare, in sede rescissoria, la pronuncia del Consiglio di Stato aveva affrontato la questione della legittimità di provvedimenti comunali allora impugnati in relazione alla prospettata mancanza dei requisiti di qualificazione in capo all’aggiudicataria.
3. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, con sentenza n. 600 del 2025, respingeva il ricorso proposto dalla Nettuno Tennis club, integrato da motivi aggiunti, richiamando la motivazione della sentenza n. 4307 del 2025 del Consiglio di Stato. Quanto statuito dal Giudice della revocazione, in relazione all’atto di scelta del promotore del “ project financing ” e all’aggiudicazione della concessione, poteva infatti estendersi all’atto di verifica del possesso da parte di -OMISSIS- dei requisiti di qualificazione. Secondo il Collegio di prima istanza, detto atto si sottraeva alle censure di legittimità dedotte nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti, in quanto nella prima fase del “ project financing ” era sufficiente l’autodichiarazione da parte del proponente circa il possesso dei requisiti. Inoltre, nel caso in esame, poi, rispetto alla successiva fase della gara, il proponente doveva possedere i requisiti di qualificazione non al momento di pubblicazione del bando di indizione, ma al momento di presentazione dell’offerta. A tale fine, risultava sufficiente il contratto di avvalimento con firma digitale, successivamente verificata, del 14.9.2022, il quale si poneva in continuità con il precedente contratto di avvalimento, stipulato con la medesima ausiliaria, ancorché privo di data certa.
Quanto al procedimento penale, avente a oggetto la veridicità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di -OMISSIS- nell’ambito del procedimento per cui era causa, procedimento penale la cui pendenza era stata documentata in giudizio dalla Nettuno Tennis Club, allo stato esso era in fase di indagini preliminari, sicché non vi erano elementi per modificare gli esiti del giudizio.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la Nettuno Tennis Club ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sollevando le censure come precisate in rubrica: “ 3) I motivi di appello e le parti della sentenza che si impugnano. Si impugnano i Capi 7.2.8.1. (in parte), 8.2. 31) Erronea applicazione ed interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4307/2025. Difetto assoluto ed erroneità della motivazione. Omessa pronuncia e motivazione apparente. Violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 3, comma 2, e 88, comma 2, lett. d) seconda parte c.p.a., nonché dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione del contraddittorio; 3.2) Omessa pronuncia. Contraddittorietà rispetto alle premesse. Erroneità per difetto dei presupposti. Violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 89 e 183 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 207 del 2010. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione della trasparenza e della par condicio. Violazione degli artt. 3, comma 2, e 88, comma 2, lett. D) seconda parte c.p.a. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a.; 3.3) Violazione degli artt. 32, 89 e 183 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 207 del 2010. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto del presupposto. Violazione degli artt. 3, comma 2, e 88, comma 2, lett. D), seconda parte c.p.a. Violazione dell’art. 112 c.p.c.
5. Il Comune di Bologna si è costituito in resistenza, eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del ne bis in idem, perché sulle questioni dedotte dall’appellante si sarebbe già pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4742 del 2024, anche con riferimento ai motivi aggiunti, i quali sarebbero inammissibili per carenza di interesse, in quanto l’impugnata relazione del Settore gare sarebbe priva di qualsiasi effetto lesivo.
6. La -OMISSIS- Società Sportiva dilettantistica a r.l. si è difesa, deducendo l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello per violazione del principio del ‘ ne bis in idem ’, e per preclusione del giudicato parziale, oltre che per carenza di interesse alla luce del consolidamento procedimentale. Nel merito, ha domandato il rigetto del gravame.
7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo mezzo, l’appellante chiarisce che l’oggetto dell’impugnazione si concentra sui capi 7.2, 8.1 e 8.2 della sentenza impugnata, lamentando che il T.A.R., con motivazione apparente, incorrendo in omessa pronuncia e contraddittorietà, ha fatto unicamente rinvio alla sentenza n. 4307 del 2025 resa da questo Consiglio di Stato nell’ambito del giudizio di revocazione promosso avverso la sentenza n. 4742 del 2024. Secondo la ricorrente, la sentenza di revocazione si riferisce a fasi precedenti della procedura e non certo alla successiva fase di verifica, che costituisce invece l’oggetto specifico del presente giudizio. Successivamente, sempre nello sviluppo illustrativo del mezzo, l’appellante precisa “ non vi era alcuna motivazione da richiamare sul punto, poiché il giudizio di revocazione ha riguardato solo i requisiti relativi alla seconda fase”, “inoltre, quand’anche la sentenza di revocazione di fosse occupata della prima fase (ma non è così), non avrebbe potuto essere utilizzata in questo giudizio che riguarda una fase diversa, ulteriore, autonomamente impugnabile come ha stabilito lo stesso TAR, che è quella della verifica nella quale si compiono attività di controlo estranee alle altre fasi”. E deduce che la motivazione della sentenza del T.A.R., che si riferisce ai requisiti della prima fase (capo 7.2 e capo 8.1), si rivela apparente ed errata, contraddittoria e infine omissiva rispetto ai motivi di impugnazione nonché rispetto agli esiti istruttori, anche successivi al giudizio di revocazione, che avrebbero smentito l’esistenza del contratto di avvalimento alla data del 15.11.2021 e conseguentemente avrebbero escluso anche la presunta continuità tra i due contratti. Le dichiarazioni del RUP circa l’inesistenza del contratto di avvalimento alla data in cui fu sottoscritto (15.11.2021) non sarebbero state contestate dalle parti e quindi avrebbero dovuto essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
10. Con il secondo motivo di appello, l’appellante ripropone le medesime critiche illustrate con il primo mezzo, ribadendo che le motivazioni della decisione di revocazione non possono valere per il procedimento di verifica, che si è svolto successivamente e che, oltretutto, il T.A.R. avrebbe correttamente ritenuto impugnabile in via autonoma. A parere dell’appellante, sarebbe mancato lo scrutinio di legittimità degli atti impugnati, atteso che l’affermazione ‘ che nella prima fase del project financing è sufficiente l’autodichiarazione’, sarebbe del tutto insignificante se riferita al procedimento di verifica. La sentenza del T.A.R. sarebbe errata avendo il Collegio di prima istanza omesso di valutare la rilevanza nel giudizio dei documenti depositati dal ricorrente, i quali confermerebbero l’inesistenza del contratto di avvalimento datato 15.11.2021, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna continuità tra il secondo e il primo contratto, “ tale continuità, al contrario, non sussiste perché il contratto di avvalimento alla data del 15 novembre 2021 era inesistente e nessun altro contratto è stato mai esibito a comprova di quanto autodichiarato il 9 dicembre 2021”. L’appellante deduce la falsità della dichiarazione resa in data 9.12.2021, perché nessun altro contratto, se non quello del 15.11.2021 sarebbe stato mai prodotto, né risulterebbero contatti tra le parti precedenti al 2022. Pertanto contesta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, al capo 8.2., laddove il T.A.R. afferma che il pendente procedimento penale sulla falsità dell’autodichiarazione è ancora in fase di indagini preliminari, quindi, non ha rilievo sulle conclusioni a cui si è pervenuti con la decisione, atteso che, al contrario, il documento presenterebbe una rilevanza indiscutibile nel giudizio in corso.
11. Con la terza censura, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. sostiene che il contratto del 14.9.2022 si pone in continuità con il primo, ossia quello del 15.11.2021, ancorchè privo di data certa. Secondo la ricorrente, il T.A.R. avrebbe omesso qualsiasi autonoma indagine sui fatti e una autonoma valutazione degli stessi, alla luce dei motivi di impugnazione e dei documenti depositati, anche in relazione alla questione della data certa del suindicato contratto.
12. Il Collegio, preliminarmente ritiene che si possa prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle parti appellate, stante l’infondatezza nel merito del ricorso in appello, per i rilievi di seguito enunciati.
13. Le critiche, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente.
13.1. Ciò premesso, dalla piana lettura delle censure prospettate con il gravame, emerge che la Nettuno Tennis Club, sostanzialmente, tende e provocare un nuovo pronunciamento sulla pretesa illegittimità dell’aggiudicazione per mancanza dei requisiti, in capo all’aggiudicatario del servizio, assumendo l’invalidità del contratto di avvalimento, su cui si è pronunciato questo Consiglio di Stato con sentenza n. 4742 del 2024, passata in giudicato per la parte oggetto di ricorso per revocazione a seguito della sentenza n. 4307 del 2025.
Parte ricorrente, invero, ha riproposto nel presente giudizio i motivi di impugnazione relativi alla violazione degli artt. 89 e 183 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’art. 8 del disciplinare di gara, già denunciati nei precedenti giudizi di primo grado (R.G. 522/2022 e R.G. 636/2022) e nel giudizio di appello (R.G. 8147/2023), sostanzialmente mediante le stesse considerazioni già espresse, volte a contestare ancora una volta l’idoneità dei contratti di avvalimento presentati dall’aggiudicataria. Tali eccezioni e argomentazioni sono state riproposte nel giudizio di appello R.G. 8147/2023 ex art. 101 c.p.a. sulle quali si è pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4742 del 2024, oggetto del giudizio di revocazione all’esito del quale, come si è detto, con la sentenza n. 4307 del 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso quanto alla fase rescissoria.
In particolare, con memoria del 23 ottobre 2023, la Nettuno Tennis Club aveva eccepito che in fase di scelta del promotore la -OMISSIS- aveva dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 207 del 2010, mediante un contratto di avvalimento che l’Amministrazione comunale non aveva verificato neppure in fase di gara e di cui non vi era alcuna prova, essendo il contratto del 15.11.2021 privo di data certa.
Con riferimento all’eccezione, per cui i requisiti avrebbe dovuto essere posseduti dal promotore al momento della indizione della gara ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. n. 207 del 2010 con conseguente carenza del requisito di cui all’art. 95, lett. d), la stessa era stata dedotta con la predetta memoria, con contestuale denuncia del fatto che il secondo contratto di avvalimento del 14.11.2022 era stato sottoscritto quando la gara era stata già bandita.
Diversamente da quanto sostiene l’appellante, sia il contratto del 2021 che quello del 2022, sono stati ritenuti validi dal Consiglio di Stato, con accertamento in fatto coperto da giudicato, anche in sede di revocazione con la sentenza n. 4307 del 2025, il quale ha ritenuto rilevante nella fase di scelta del proponente l’autodichiarazione e, nella fase di gara, il contratto di avvalimento.
13.2. Ne consegue che nessun vizio motivazionale può essere rilevato nella sentenza impugnata, tenuto conto che, correttamente, il Giudice di prima istanza ha respinto il ricorso proposto dalla Nettuno Tennis Club, facendo rinvio per relationem alle motivazioni rese da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 4307 del 2025.
L’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Consiglio di Stato, ha ritenuto che la motivazione per relationem della sentenza sia ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione stessa, essendo che necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto di rinvio (Corte di Cassazione n. 1543 del 2017; id. n. 28136 del 2024; id. n. 1282 del 2025).
Nella specie, il T.A.R. ha dato atto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma delle argomentazioni espresse nella sentenza a cui fa rinvio in relazione ai motivi di impugnazione, e quindi della identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate dalla pronuncia n. 4307 del 2025 passata in giudicato; pertanto, dalla lettura della parte motiva della decisione impugnata, e di quella a cui si fa espresso rinvio, si ricava agevolmente il percorso argomentativo, che appare esaustivo e coerente.
La tesi sostenuta dall’appellante circa il fatto che ‘ il giudizio di revocazione ha riguardato solo i requisiti relativi alla seconda fase’, per quanto suggestiva non coglie nel segno, atteso che, come precisato dal T.A.R., quanto statuito dal Giudice della revocazione in relazione all’atto di scelta del promotore del project financing e all’aggiudicazione della concessione può infatti estendersi all’atto di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione da parte della -OMISSIS-.
Né si può predicare una omessa pronuncia della sentenza impugnata, tenuto conto che il T.A.R., investito della questione, chiarisce le ragioni della estensione dell’accertamento svolto dal Giudice della revocazione anche alla fase che l’appellante definisce ‘successiva’.
Infatti, correttamente, respinge le critiche prospettate con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti, precisando che: “ nella prima fase del project financing è sufficiente l’autodichiarazione da parte del proponente circa il possesso dei requisiti; nel caso in esame, poi, rispetto alla successiva fase della gara, il proponente doveva possedere i requisiti di qualificazione non al momento della pubblicazione del bando di indizione, ma al momento di presentazione dell’offerta” e conclude che, a tale fine, risulta sufficiente il contratto di avvalimento con firma digitale successivamente verificata del 14.9.2022, “ il quale si pone in continuità con il precedente contratto di avvalimento, stipulato con la medesima ausiliaria, ancorché privo di data certa”.
La soluzione interpretativa del T.A.R. è in linea con quanto statuito da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 4307 del 2025, secondo cui: “ Né è peraltro ravvisabile una frattura della soluzione di continuità tra la prima e la seconda fase del project financing per il solo fatto che i contratti di avvalimento prodotti, l’uno privo di data certa, ma recante la data 15 novembre 2021, e l’altro sottoscritto con firma digitale verificata, recante la data del 14 settembre 2022, siano distinti, posto che trattavasi di contratti di avvalimento stipulati nel tempo dall’aggiudicatario sempre con il medesimo operatore e adattati naturalmente ai requisiti richiesti: prima per la presentazione della proposta di project, poi per la partecipazione alla gara secondo quanto evidenziato dalla -OMISSIS-.”
Con riferimento al contratto di avvalimento, si rammenta che, con la sentenza n. 4742 del 2024, confermata dalla sentenza n. 4307 del 2025, questo Consiglio di Stato, ha chiarito che: “ a prescindere anche dai limiti in cui sarebbe consentito il soccorso istruttorio, occorre considerare che, mentre il contratto di avvalimento ha efficacia inter partes, l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della stazione appaltante con separata dichiarazione, come previsto dall’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016. Va precisato dunque che in fase di presentazione della proposta l’amministrazione comunale ha ritenuto sufficiente l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 207 del 2010 mediante contratto di avvalimento, rinviando l’attività di controllo al momento successivo all’aggiudicazione”.
Orbene, per le ragioni sopra espresse, vanno respinte anche le critiche introdotte nel giudizio di primo grado con ricorso per motivi aggiunti, dovendosi rammentare che la comunicazione del 26.9.2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, non rappresenta un nuovo atto discrezionale dell’Amministrazione sulla scelta del promotore, ma è un atto adottato dal Comune di Bologna in ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4742 del 2024, per rendere efficace un’aggiudicata già confermata. Per le medesime ragioni sopra illustrate, è infondata anche l’impugnazione della relazione istruttoria del 24.9.2024, conosciuta a seguito del suo deposito in giudizio da parte della difesa comunale, con la quale la Nettuno Tennis Club ha prospettato gli stessi vizi di difetto assoluto di istruttoria e di motivazione (sulla base del rilievo che alcuna verifica sarebbe stata effettuata sui requisiti dichiarati nella prima fase del “ project financing ” e sull’autodichiarazione resa in sede di presentazione della proposta).
La sentenza n. 4307 del 2025, che ha esaminato la questione dell’assenza dei requisiti tecnico economici al momento della indizione della gara, con riferimento al contratto di avvalimento (che si assume essere stato sottoscritto in data 14.9.2022, mentre la gara era stata bandita in data 8.8.2022) ha affermato: “ dovendosi ritenere sufficiente quanto alla comprova dei requisiti de quibus, il contratto di avvalimento sottoscritto con firma digitale, successivamente verificata, il 14 settembre 2022, ovvero in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non potendosi accedere alla tesi di parte ricorrente che, facendo leva sul disposto dell’art. 96 del d.P.R. 380/2001, ritiene che il predetto contratto deve essere precedente l’indizione della procedura di gara”.
13.3. L’ appellante ha dedotto la falsità della autodichiarazione resa dal legale rappresentante della -OMISSIS-, riferendo della pendenza di un procedimento penale e allegando agli atti alcune memorie depositate nell’ambito del suddetto procedimento.
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal T.A.R., gli esiti del procedimento penale - in disparte l’ammissibilità della documentazione depositata dalla Nettuno Tennis Club nel presente giudizio per violazione dell’art. 104, comma 1 e 2, c.p.a. - allo stato nella fase delle indagini preliminari, non assumono rilievo, stante l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto al giudizio penale.
Le indagini e le risultanze istruttorie pendenti non possono rappresentare una prova, né possono essere poste a fondamento per l’annullamento di atti amministrativi, in assenza di una sentenza definitiva di condanna o di accertamento della falsità (Cons. Stato, n. 10201 del 2023), ovviamente, come rammenta il Collegio di primo grado, “ fatta salva l’autotutela decisoria facoltativa che pur sempre compete al Comune”.
Né si può predicare che sia stato valutato come legittimo quello che viene definito un inammissibile ‘soccorso istruttorio’, consentito da parte del Comune di Bologna per sanare carenze relative a requisiti di ordine speciale.
Come dedotto dalla -OMISSIS- con memoria, la critica non tiene conto che l’attività dell’Amministrazione non è riconducibile al ‘soccorso istruttorio’ disciplinato dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, ma rappresenta un atto di esecuzione e verifica post- aggiudicazione imposto dalle sentenze del Consiglio di Stato sopra invocate.
14. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
15. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la Nettuno Tennis Club, Associazione Dilettantistica Sportiva, alla rifusione delle spese di lite del grado a favore di ciascuna delle parti appellate costituite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
RI NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NO | DI SA |
IL SEGRETARIO