Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 393
CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Il TAR ha ritenuto che la sentenza di revocazione del Consiglio di Stato, pur riguardando fasi precedenti, potesse estendersi all'atto di verifica del possesso dei requisiti. Ha affermato che nella prima fase del project financing è sufficiente l'autodichiarazione e nella fase di gara i requisiti vanno posseduti al momento dell'offerta, ritenendo sufficiente il contratto di avvalimento del 14.09.2022 in continuità con quello precedente.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione (motivi aggiunti)

    Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo che le critiche relative alla validità dei contratti di avvalimento fossero già state esaminate e respinte dal Consiglio di Stato con sentenze precedenti, coperte da giudicato. Ha ribadito la validità dei contratti di avvalimento e la loro continuità, ritenendo sufficiente l'autodichiarazione in fase di scelta del promotore e il contratto di avvalimento in fase di gara.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di inefficacia del contratto e subentro

    La domanda è stata respinta in quanto le censure relative all'illegittimità dell'aggiudicazione, su cui si basa la richiesta di inefficacia del contratto, sono state ritenute infondate.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di risarcimento del danno

    La domanda è stata respinta in quanto le censure relative all'illegittimità dell'aggiudicazione, su cui si basa la richiesta di risarcimento, sono state ritenute infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 393
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 393
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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