Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse ad agire

    La definizione agevolata delle cartelle nn. 08320180010633911 000, 08320200001137559 000, 0832020000658622 000 e 08320220003413803 000, con dichiarazione di rinuncia al contenzioso, rende incompatibile l'attuale ricorso e sussiste carenza di interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione nei termini

    Le cartelle di pagamento nn. 083202000727401000 e 0830230011096992000 sono regolarmente notificate e incluse nella rateizzazione, mentre la cartella n. 08320230015937646000 è stata regolarmente notificata ed inclusa sia nell'intimazione di pagamento che nel fermo amministrativo. La mancata impugnazione nei termini rende il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Assorbimento dei motivi

    Per le esposte considerazioni, il ricorso è inammissibile, assorbiti i restanti motivi.

  • Inammissibile
    Assorbimento dei motivi

    Per le esposte considerazioni, il ricorso è inammissibile, assorbiti i restanti motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 72
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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