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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:45 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NE CI, TO
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202500000694000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0832020180010633911000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320200011375590000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320200006583622000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320220003413803000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320220007274010000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320230011096992000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320230015937646000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria preventiva 08376202500000694000-2025-14094 e tritoli sottesi per € 70.000,00,
contro
Agenzia-Entrate Riscossione
e Agenzia Entrate.
Rilevava l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'onere di provare da parte dell'Amministrazione le proprie ragioni creditorie, la correttezza dell'Ufficio del proprio operato e rilievo d'Ufficio dei vizi formali e sostanziali.
Contestava l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi nelle cartelle esattoriali impugnate, per errata e/o mancata indicazione dei criteri analitici e specifici utilizzati dall'ente creditore per il calcolo degli stessi ed, eccepiva sia l'eccessività e l'irragionevolezza dell'aumento progressivo degli interessi richiesti che la prescrizione delle somme pretese a titolo di sanzioni ed interessi applicati rispetto agli intervalli temporali intercorsi dalla maturazione degli stessi. Rilevava l'irregolarità nelle notificazioni poiché eseguite in violazione degli art. 137, 140, 143 e 160 c.p.c.e ss. Eccepiva l'intervenuta decadenza oltre alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione resistente alla riscossione del credito oggetto di causa. Rilevava che la ricorrente aveva presentato istanza ex L. 228/2012 all'Agenzia-Entrate Riscossione, ai sensi dei commi 537
e 546, chiedendo la sospensione ex legge e la cancellazione del debito e l'Ufficio non ha fornito alcuna risposta alle deduzioni del contribuente. Eccepiva da subito la statuizione negativa delle spese di lite e insisteva per la condanna dell'Amministrazione resistente, non potendo la ricorrente sopportare l'onere economico di una controversia originata da pretese ormai caducate e giuridicamente inesigibili e deduceva in via subordinata e autonoma, la responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, c. 2, c.p.c.. Concludeva per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ovvero annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi, di rilevare l'intervenuta prescrizione e in via subordinata la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa.
L'Agenzia-Entrate Direzione Provinciale di Pescara con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte e chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione si evince che le cartelle nn. 08320180010633911 000, 08320200001137559 000,
0832020000658622 000 e 08320220003413803 000 sono state oggetto di definizione agevolata (L. 197/2022 rottamazione quater), con la dichiarazione protocollo n. W-2023061907365351 del 19/06/2023 agli atti ove la ricorrente dichiarava “che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” essa è rinuncia definitiva al contenzioso e, quindi, vi è incompatibilità con l'attuale ricorso
(Cass. n. 15722/2023) e inammissibilità dello sesso per carenza di interesse ad agire. Le cartelle di pagamento nn. 083202000727401000 e 0830230011096992000 sono regolarmente notificate e incluse nella rateizzazione del 29/08/2023 e poiché pagate parzialmente sono inserite nell'intimazione di pagamento n. 08320259002570670 notificata in data 26/06/2025. La cartella di pagamento n. 08320230015937646000
è stata regolarmente notificata ed anch'essa inserita sia nell'intimazione di cui sopra che nel fermo amministrativo n. 08380202500000401 notificato il 29/08/2025. Pertanto la mancata impugnazione delle cartelle nei termini di cui all'art. 21 del Dlgs 546/92 rende inammissibile il ricorso. Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso è inammissibile, assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
dixhiara inammissibile il ricorso, spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:45 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
NE CI, TO
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202500000694000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0832020180010633911000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320200011375590000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320200006583622000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320220003413803000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320220007274010000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320230011096992000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320230015937646000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria preventiva 08376202500000694000-2025-14094 e tritoli sottesi per € 70.000,00,
contro
Agenzia-Entrate Riscossione
e Agenzia Entrate.
Rilevava l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., l'onere di provare da parte dell'Amministrazione le proprie ragioni creditorie, la correttezza dell'Ufficio del proprio operato e rilievo d'Ufficio dei vizi formali e sostanziali.
Contestava l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi nelle cartelle esattoriali impugnate, per errata e/o mancata indicazione dei criteri analitici e specifici utilizzati dall'ente creditore per il calcolo degli stessi ed, eccepiva sia l'eccessività e l'irragionevolezza dell'aumento progressivo degli interessi richiesti che la prescrizione delle somme pretese a titolo di sanzioni ed interessi applicati rispetto agli intervalli temporali intercorsi dalla maturazione degli stessi. Rilevava l'irregolarità nelle notificazioni poiché eseguite in violazione degli art. 137, 140, 143 e 160 c.p.c.e ss. Eccepiva l'intervenuta decadenza oltre alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione resistente alla riscossione del credito oggetto di causa. Rilevava che la ricorrente aveva presentato istanza ex L. 228/2012 all'Agenzia-Entrate Riscossione, ai sensi dei commi 537
e 546, chiedendo la sospensione ex legge e la cancellazione del debito e l'Ufficio non ha fornito alcuna risposta alle deduzioni del contribuente. Eccepiva da subito la statuizione negativa delle spese di lite e insisteva per la condanna dell'Amministrazione resistente, non potendo la ricorrente sopportare l'onere economico di una controversia originata da pretese ormai caducate e giuridicamente inesigibili e deduceva in via subordinata e autonoma, la responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, c. 2, c.p.c.. Concludeva per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ovvero annullamento limitato alle sanzioni e agli interessi, di rilevare l'intervenuta prescrizione e in via subordinata la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa.
L'Agenzia-Entrate Direzione Provinciale di Pescara con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte e chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione si evince che le cartelle nn. 08320180010633911 000, 08320200001137559 000,
0832020000658622 000 e 08320220003413803 000 sono state oggetto di definizione agevolata (L. 197/2022 rottamazione quater), con la dichiarazione protocollo n. W-2023061907365351 del 19/06/2023 agli atti ove la ricorrente dichiarava “che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” essa è rinuncia definitiva al contenzioso e, quindi, vi è incompatibilità con l'attuale ricorso
(Cass. n. 15722/2023) e inammissibilità dello sesso per carenza di interesse ad agire. Le cartelle di pagamento nn. 083202000727401000 e 0830230011096992000 sono regolarmente notificate e incluse nella rateizzazione del 29/08/2023 e poiché pagate parzialmente sono inserite nell'intimazione di pagamento n. 08320259002570670 notificata in data 26/06/2025. La cartella di pagamento n. 08320230015937646000
è stata regolarmente notificata ed anch'essa inserita sia nell'intimazione di cui sopra che nel fermo amministrativo n. 08380202500000401 notificato il 29/08/2025. Pertanto la mancata impugnazione delle cartelle nei termini di cui all'art. 21 del Dlgs 546/92 rende inammissibile il ricorso. Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso è inammissibile, assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
dixhiara inammissibile il ricorso, spese compensate