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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6541/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Roberto Capasso e Parte_1
dall'avv. Maria Passariello
RICORRENTE
E in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1
La ricorrente in epigrafe ha dedotto: che in data 4.8.2023 l' richiedeva la ripetizione di CP_1
un indebito sulla propria pensione n. 07514070 cat. INVCIV -per l'importo di euro 4.201,67 per superamento dei redditi per l'anno 2022; il mancato superamento dei redditi e l'irripetibilità di quanto versato dall . CP_1
Per tali ragioni ella adiva codesto Tribunale concludendo come di seguito:
“Voglia il Sig. Giudice, in Via preliminare dichiarare illegittimo l'indebito n° 17282435 calcolato dall' per l'anno 2022 per un importo pari ad € 4.201,67; CP_1
In via gradata e subordinata Voglia la S.V. dichiarare illegittima la compensazione operata in un'unica soluzione dell'importo di € 4.201,67;
In ogni caso Voglia condannare l' alla restituzione di quanto trattenuto / compensato in CP_1
sede di pagamento degli arretrati maturati dalla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento dal giugno 2023 al febbraio 2024 per un importo pari a € 4.201,67;
Voglia altresì condannare l' al pagamento della rata di dicembre 2022 e relativa CP_1
tredicesima della prestazione n° 07514070 cat invciv assegno sociale”.
L' , a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio e CP_1
pertanto se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2 Il thema decidendum del presente giudizio riguarda l'indebito assistenziale. Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione.
In materia trovano applicazione, in generale, i principi di settore, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L.
n. 291 del 1988), i quali, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1446/2008 e n. 11921/2015): "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non è possibile, quindi, procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, considerata la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca. Al riguardo, di recente, la pronuncia della Corte di cassazione n. 4668 del
22.02.2021 ha stabilito che “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, CP_1
una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La
Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in
3 cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato CP_1
dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti
(cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”. Poste queste regole, secondo la giurisprudenza non c'è spazio per l'applicazione della normativa in materia di indebito pensionistico.
Nell'ipotesi, invece, di mancanza dei requisiti reddituali, non è ravvisabile una norma specifica. In ogni caso, non si può procedere alla ripetizione dell'indebito assistenziale percepito prima del 2.10.2003 (art. 42 co. 5 d.l. 269/03: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l' il Ministero dell'Economia e delle Finanze- CP_1
Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”). Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il
2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate CP_1
per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già
4 detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
La Corte di cassazione (Sez. L -, sentenza n. 26036 del 15/10/2019) ha, infatti, affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
E' evidente, secondo Cassazione n.13223/2020, che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' e che “Va ora evidenziato che CP_1
nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale CP_1
già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti
5 reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta CP_1
poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1
godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all CP_1
la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un
6 certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1
in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta
(cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
In sintesi, la pronuncia in esame ha ribadito il principio in base al quale “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Va registrata, inoltre, la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere CP_1
applicati anche nel caso in cui l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
7 Applicando i principi suesposti al caso in esame, occorre rilevare che l'indebito in questione
è datato 4.8.2023 e fa riferimento al superamento dei redditi dell'anno 2022; che la ricorrente ha fornito la prova di non aver superato di fatto la soglia reddituale e che l' , CP_1
rimasto contumace, non ha fornito la prova del dolo e della debenza delle somme da parte della ricorrente.
Considerando, dunque, che l' ha richiesto la restituzione di somme erogate in un CP_1
periodo antecedente alla comunicazione di indebito, le quali non risultano in ogni caso dovute, il ricorso deve essere accolto con dichiarazione di irripetibilità degli importi indicati nella suddetta nota, nonché con condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente trattenuto a tale titolo.
Parimenti, l' deve essere condannato al pagamento della rata di dicembre 2022 e alla CP_1
relativa tredicesima mensilità, mancando in atti la prova del relativo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto dichiara irripetibili le somme di cui alla nota del 4.8.2023 richieste dall' alla ricorrente sulla prestazione n. 07514070 cat. INVCIV per l'importo di CP_1
euro 4.201,67
c) Per l'effetto condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme CP_1
eventualmente già trattenute in base alla suddetta nota, oltre accessori come per legge;
d) Per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della rata di CP_1
dicembre 2022 e della relativa tredicesima mensilità sulla prestazione n. 07514070 cat. INVCIV, oltre accessori come per legge;
8 e) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si CP_1
liquidano in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 11.3.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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