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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dr.ssa Maria
Bertha Romano, all' udienza del 04.02.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1681/2023 R.G. lavoro e previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. ARCANGELO DE CAPUA Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e Controparte_2
difesa dall' avv. CARLO CARUSO
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Con ricorso depositato il 25.03.2023 la ricorrente premetteva di aver ricevuto dall'
[...]
l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9001916626 000 il 14.02.2023, cui era Controparte_2 sotteso l'avviso di addebito n. 371 2019 00242070 74 000, presuntivamente notificatole dall' , CP_1 in base al quale l'Istituto previdenziale le chiedeva il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata, in riferimento all'anno 2012 per l'importo di euro 1.813,91.
La parte opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa contributiva, oggetto dell'avviso di addebito, nonché dell'intimazione di pagamento, essendo già intervenuta in merito la sentenza n. 1092/2022 del Tribunale di Nola – sezione lavoro che aveva annullato i medesimi crediti contributivi;
deduceva, altresì, di aver inoltrato istanza di sgravio, a mezzo pec del 25.02.2023 sia all' che all' CP_1 [...]
, che allegava agli atti, ma di non aver ricevuto alcun provvedimento , ragion Controparte_2
per cui era stata costretta a depositare il presente ricorso. Concludeva, pertanto per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, vinte le spese di lite.
Costituitosi l' ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo l' disposto CP_1 CP_3
lo sgravio del credito contributivo, con provvedimento del 28.02.2023, come da documentazione che allegava agli atti, nulla deducendo sulle spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, l' la quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in relazione alle eccezioni attinenti al merito della pretesa contributiva, eccepiva altresì la tardività dell'opposizione, nonché la carenza di interesse ad agire della ricorrente, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di giudizio,
All'udienza odierna, svolta con modalità cartolare, parte ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma chiedeva la condanna dei reistenti alle spese di giudizio, mentre l' e l' , nelle note di trattazione scritta si CP_1 Controparte_2 riportavano ai rispettivi atti difensivi chiedendone l'accoglimento.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1
l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_4 fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Ciò posto, va evidenziato che i crediti di cui all' avviso di addebito impugnato in uno all'intimazione di pagamento n. 071 2023 9001916626 000, sono stati oggetto di provvedimento di sgravio, così come dedotto dall' , nonché dall' nelle rispettive memorie Controparte_2 CP_1 difensive, tanto si evince dall'estratto di ruolo datato 6.06.2023, prodotto dall' agli atti del CP_3
fascicolo telematico, pertanto va dichiarata la cessata materia del contendere, relativamente ai crediti contributivi impugnati in questa sede.
Invero giova rilevare che l' asserisce che il provvedimento di annullamento dell'avviso di CP_1 addebito sarebbe stato adottato in data 28.02.2023, allegando all'uopo un prospetto sprovvisto di elementi che possano rendere certa la paternità dello stesso, quanto alla schermata in atti, sebbene sia riportato lo sgravio dell'avviso di addebito, essa non reca la data del provvedimento.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza. -Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto d lo sgravio dei crediti contributivi, oggetto dell'avviso di addebito impugnato in questa sede, unitamente all'intimazione di pagamento n. 071 2023
9001916626 000, così come dedotto da entrambe le parti resistenti nelle rispettive memorie difensive e come è dato riscontrare dall'estratto di ruolo del 6.06.2023, agli atti del fascicolo dell'
[...]
. Controparte_2
Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che l'avviso di addebito n. 371 2019 0024207074 000 era stato già annullato con la sentenza n. 1092/2022 del Tribunale di Nola – sezione lavoro, pubblicata il 24.05.22, in atti del fascicolo della ricorrente, le stesse vanno liquidate in favore del procuratore costituito come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' e l , in solido tra loro, a pagare in CP_1 Controparte_2
favore della ricorrente le spese e competenze di causa che si liquidano complessivamente in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM
55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, addì 14.01.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano