Articolo 2197 quinquies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197 ter 1Articolo 2197 ter 1
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20 febbraio 2020
Art. 2197-quinquies. (( (Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori). )) (( 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, gia' ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.
3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianita' di servizio. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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