Art. 2197-quinquies. (( (Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori). )) (( 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, gia' ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.
3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianita' di servizio. ))
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.
3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianita' di servizio. ))