Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU349 2/ 02 Oggetto Esercizio prelazione SEZIONE TË CIVILE o riscatto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3123/99 Dott. TA FIDUCCIA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere 8349 Cron. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 895 Ud. 15/11/01 ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio dal Sig L-SOLE 24 ORE... sul ricorso proposto da: per diritti €1.55 "1-1 MOR 2002. CANTONE AR, CANTONE PE, CANTONE ROSA, CANTONE IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI GAETANO, CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ANTONINO CORSARO con €1,55 L.3000 studio in 95124 CATANIA PIAZZA SANTA AR DI GESU' 3, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrenti _ DG718762
contro
OR PE IN PROPRIO E NQ DI PROCURATORE SPECIALE DI: DO IA, DO BA, DO AR, DO AR, DO UN AR AR, 2001 HE RA, DO EL, elettivamente 1948 domiciliati in ROMA VIA LOMELLINA 9, presso lo studio 1 dell'avvocato ALESSIO PATTI, difesi dall'avvocato SANTO RAGUSA, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 763/98 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 14/05/98 e depositata il 29/09/98 (R. G. 603/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso in via principale per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nel febbraio 1990 CA RI, nella qualità di mezzadro del fondo rustico in territorio di Mascalucia, contrada "Pizzo Carambo", in catasto alla partita 3488, fg. 12, part. 552 e 555, conveniva davanti al Tribunale di Catania TO EP, GU TA, RI, BA, Ma- ria, OS, NZ AR RI, LA e ER SC e, esponendo di aver appreso che i Gui- do/ER avevano promesso in vendita il fondo al For- nito EP, chiedeva di esercitare il diritto di 2 prelazione o comunque di riscatto relativamente al fon- conseguentemente questo fosse a lui do stesso e che trasferito. Si costituiva in giudizio il TO, anche quale procuratore speciale degli altri convenuti, che eccepi- va che l'attore non aveva titolo per esercitare il di- ritto di prelazione, in quanto il rapporto di mezzadria era da ritenersi cessato alla data del 10.11.1989, per non essere stato convertito in affitto, e che non esi- steva alcuna promessa di vendita. Con sentenza del 25.2.1993 il Tribunale rigettava de le domande. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza del 14.5.1998. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso CA AR, EP, OS e TA, affi- dato ad un unico motivo, con il quale, deducendo viola- zione e falsa applicazione dell'art. 8 1. n. 590/1965 e vizi della motivazione, censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto non esercitabile il diritto di pre- lazione sulla base del solo atto di trasferimento non trascritto. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, TO EP, in proprio e quale procuratore spe- ciale dei predetti GU/ER. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevata preliminarmente la inammissibilità del do- cumento (sentenza 30.5.2000 del Tribunale di Catania) prodotto dal controricorrente con la memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., siccome non diretto a sostenere la ammissibilità del controricorso, va ritenuta -comunque- la inammissibilità del ricorso. Si Osserva che nelle fasi di merito il giudizio stato iniziato e proseguito da CA RI -e di- fatti questi è indicato come parte appellante nella sentenza impugnata- mentre il ricorso per cassazione è stato proposto da CA AR, EP, OS e Gae- tano. Gli stessi -però- non hanno specificato il titolo della loro legittimazione a proporre la impugnazione, ovvero di essere in qualche modo subentrati nel diritto controverso a CA RI, la loro qualità rappre- sentando fatto costitutivo del diritto di impugnazione (cfr., in riferimento a tale rilievo, Cass. n. 10022/1997). Non avendo, quindi, ricorrenti dedotto la loro qualità di successori nel diritto controverso, il ri- corso dai medesimi proposto va dichiarato inammissibi- le. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate co- me da dispositivo, seguono la soccombenza. 4
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricor so e con- danna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate i n L. 150.000 (€77,47 ), oltre L. 3.000.000 (€ 1.549, 37) per onorari. Così deciso, il 15.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ar t Calature GI OL Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 01 Joggi, li 13.02 CAS IL CANCELLIERE C1 GI OL N O 2006 TOT 149,77 AGENZ INTRATE ROMA 2 32308 5