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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 543/2025 R. G.,
promosso da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) ed ivi residente Strada Santa Caterina 212, con il C.F._1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Silvano.
- appellante -
Contro
nata il 1gennaio 1966 a OR (CS) (CF Controparte_1
residente a [...], con il patrocinio C.F._2
dell'avv. Giovanna Zanolini e dell'avv. Riccardo Nobili.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 239/2025 del Tribunale di Modena.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha ritenuto di non formulare conclusioni
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 239/2025 del Parte_1
10-20 febbraio 2025, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n. 58/2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto e da T_ [...]
il 6 dicembre 1992, ha posto a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1
versare alla con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, a CP_1
titolo di assegno divorzile, entro il primo giorno di ogni mese, la somma di 400,00 Euro,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ha condannato il al rimborso, in T_
favore della del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in 7.616,00 Euro per CP_1
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva
e Cpa come per legge, compensandole per la rimanente parte.
, con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, ha proposto tempestivo Parte_2
appello avverso la sentenza predetta, affidandolo ai seguenti motivi:
-violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970, per errata valutazione della condizione di autosufficienza economica della CP_1
-violazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.18287/2018 in materia di criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile;
-violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova circa il nesso pag. 2/15 causale tra disparità economica e sacrifici matrimoniali;
-violazione dell'art. 115 c. p. c. per avere il Tribunale posto a fondamento della propria decisione fatti non ritualmente provati in giudizio né oggetto di specifica allegazione da parte della convenuta;
-violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c. p. c. per difetto di motivazione e contraddittorietà
logica nell'accertamento delle condizioni reddituali e patrimoniali di esso appellante e della appellata.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone il Controparte_1
rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in causa, ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio
2025.
3-I motivi dell'appello di possono essere trattati congiuntamente, in Parte_1
ragione della loro stretta connessione, mirando tutti ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della di assegno divorzile. CP_1
Appare, innanzitutto, opportuno ripercorrere le ragioni che hanno condotto il Tribunale a riconoscere il diritto di all'assegno divorzile e a fissarne l'importo Controparte_1
in 400,00 Euro mensili.
Il Tribunale ha, in proposito, rilevato:
-che, alla stregua della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018, doveva,
anzitutto, essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva,
rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva);
pag. 3/15 -che il valore del reddito idoneo a consentire una vita dignitosa doveva tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, così che quando la parte debole si trovasse incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi fosse una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi,
avrebbe potuto essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permaneva anche dopo lo scioglimento del vincolo;
-che, in aggiunta al criterio assistenziale, dovevano, poi, tenersi in considerazione i criteri compensativo/perequativo e quello risarcitorio in via residuale;
-che il criterio compensativo richiedeva di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo richiedeva di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
-che, in ogni caso, l'applicazione di tali criteri doveva\ evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e costituiva onere della parte che domandava l'assegno dare prova degli elementi costitutivi del diritto azionato;
-che, in conclusione, alla luce di quanto evidenziato, doveva procedersi a valutare: a) se vi fosse disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole fosse in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa,
la sperequazione tra le condizioni economiche traesse origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso avrebbero operato il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio;
pag. 4/15 -che il era socio accomandatario della SI s.a.s. di SI TO e C. (socia T_
accomandante risultava essere la madre di 83 anni), costituita nel 2015 dopo lo Persona_1
scioglimento dell'impresa individuale con medesimo oggetto, e svolgeva la propria attività
nell'ambito del giardinaggio e nella cura del verde (doc. 05 att.);
-che la società aveva sei dipendenti ed aveva sede in un prestigioso immobile in Modena, via
Perlasca;
-che dalle indagini delegate alla Guardia di FI (relazione del 15/11/2023) risultavano i seguenti volumi di affari per gli anni oggetto di verifica: anno 2020: 396.860,00 Euro;
reddito imponibile Irpef: -2.675,00 Euro;
anno 2021: 442.103,00 Euro;
reddito imponibile Irpef:
16.087,00 Euro;
anno 2022: 615.916,00; reddito imponibile Irpef: N.D.;
-che dalla dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2022 risulta un reddito d'impresa (o perdita) pari ad €. -14.474,00;
-che i dati relativi all'anno 2023 non erano disponibili, nulla avendo prodotto il T_
-che il era comproprietario, insieme alla madre, di 9 fabbricati e 4 terreni nella T_
provincia di Modena, per i quali, ad eccezione della casa di abitazione (nella quale conviveva con la madre), percepiva canoni di locazione, come da dichiarazioni dei redditi prodotte
(complessivi €. 3.940,00 per l'anno 2022);
-che il ricorrente era, altresì, proprietario di alcuni veicoli commerciali di valore non significativo;
-che la era titolare della impresa individuale CP_1 Controparte_2
con sede in Modena via dei Ceramisti n.9 (doc.09 att.);
[...]
-che dalle indagini delegate alla Guardia di FI risultano i seguenti volumi di affari per gli anni oggetto di verifica: anno 2020: 26.690,00 Euro;
reddito imponibile Irpef: 224,00 Euro;
pag. 5/15 anno 2021: 3.500,00 Euro;
reddito imponibile Irpef: 0; anno 2022: 36.972,00 Euro;
reddito imponibile Irpef: 3.589,00 Euro;
-che la resistente risultava cointestataria di 11 terreni e 2 fabbricati nella Provincia di Cosenza e di 2 fabbricati nella provincia di Modena;
-che la stessa risiedeva nell'immobile già adibito a casa familiare, in relazione al quale il in sede di separazione, le aveva trasferito l'usufrutto (intestando invece alle figlie la T_
nuda proprietà);
-che la era anch'essa proprietaria di veicoli, tra cui una Hyundai modello Tucson CP_1
acquistata nel 2018 al valore dichiarato di 28.250,00 €;
-che sussisteva, all'evidenza, una sperequazione tra le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, atteso che l'impresa che faceva capo al al di là dei redditi dichiarati (che T_
erano il risultato di operazioni contabili effettuate anche a fini fiscali), possedeva un evidente valore intrinseco e una notevole potenzialità di guadagno, tenuto conto delle dimensioni (sei dipendenti) e dell'importante volume d'affari (tanto che egli si era obbligato, in sede di separazione, a corrispondere alla moglie €. 1000,00 al mese per il mantenimento delle figlie oltre al 60% delle spese straordinarie);
-che il inoltre, poteva contare su un patrimonio immobiliare ragguardevole e T_
produttivo di reddito sotto forma di canoni locatizi, che il medesimo dichiarava di percepire;
-che ben diversa era la situazione dell'impresa individuale della che produceva introiti CP_1
esigui e redditi tali da non garantirle una esistenza dignitosa;
-che l'età della convenuta (ormai sessantenne) e la sostanziale assenza di una capacità lavorativa specifica, inoltre, lasciavano presupporre che ella non fosse in grado di reperire un'attività
maggiormente remunerativa;
pag. 6/15 -che, inoltre, i pochi anni di lavoro dipendente svolto non le avrebbero dato diritto a percepire la pensione;
-che, quanto al patrimonio immobiliare, si era in presenza prevalentemente di quote di terreni in territorio campano, perlopiù a destinazione agricola, che non risultavano produrre reddito;
-che doveva, perciò, affermarsi il diritto della a percepire l'assegno divorzile sulla base CP_1
del criterio assistenziale;
-che, inoltre, risultava dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno sulla base dei criteri compensativo e perequativo: invero, era emerso chiaramente dall'istruttoria espletata che la diplomata alla scuola media superiore magistrale, CP_1
dall'anno 1992 (data del matrimonio) all'anno 2000, per scelta maturata congiuntamente con il marito, si era dedicata esclusivamente alla famiglia e alla gestione, cura e crescita delle figlie e rinunciando in tal modo alla possibilità di reperire un'occupazione lavorativa in Per_1 Per_2
linea con il proprio titolo di studio;
-che, nell'anno 2000, la aveva incominciato a lavorare come bidella, seppur in orario CP_1
solo part-time, in un primo momento presso un asilo nido e in seguito presso una scuola elementare, e così sino al 2004, momento in cui il marito e la sua famiglia di origine l'avevano indotta a dimettersi poiché, a loro dire, i suoi orari di lavoro erano inconciliabili con la gestione delle figlie (sul punto determinante la testimonianza della madre del che sul punto ha T_
dichiarato: “lei – la n.d.r. - voleva che badassi io alle sua figlie ma io non potevo, non CP_1
avevo neanche la patente e dovevo star dietro a mio marito, quindi le ho detto di stare a casa
con le sue bimbe così a loro ci pensava la mamma”);
-che la convenuta, dal 2007, aveva iniziato a collaborare con il marito nella sua impresa di giardinaggio (Impresa individuale cancellata nel 2015 – doc. 11 conv.), senza percepire alcun pag. 7/15 reddito, e in seguito, nel 2012, aveva aperto la sua ditta individuale, che, tuttavia, come già
evidenziato, non aveva avuto particolare fortuna;
-che il contributo personale ed economico prestato dalla alla conduzione familiare per CP_1
tutti i 26 anni di durata del matrimonio, mentre il marito si dedicava esclusivamente alla propria attività lavorativa, consentendole di raggiungere i risultati sopra evidenziati, costituiva indubbiamente requisito fondante il diritto della prima di percepire dal secondo un assegno divorzile che, tenuto conto di quanto conferitole dal coniuge in sede di separazione (i.e.
usufrutto della casa familiare di proprietà esclusiva), si quantificava nella somma di 400,00 €.
mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
-che il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore rispetto a quanto richiesto giustifica la compensazione, nella misura del 50%, delle spese processuali.
5-Fatta la superiore premessa in fatto, avendo i ensurato la sentenza gravata anche per T_
violazione dell'art. 5 comma 6 della Legge n.898 del 1970 e dei principi espressi sul tema dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.18287/2018, occorre soffermarsi su tali principi.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n.n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni pag. 8/15 economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La
Suprema Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in
relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il
vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento
della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non
determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito,
perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto
soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria
una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno
determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi,
non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole
alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli
familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del
vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria
per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza
pag. 9/15 esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
Tale orientamento è stato confermato anche di recente.
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I - 21/02/2023, n.
5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del pag. 10/15 patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970
(Cassazione civile sez. I - 19/02/2024, n. 4328)
6- Esposti i principi di diritto che disciplinano la materia, risultano senz'altro infondati i motivi di appello con i quali ha censurato la statuizione della sentenza impugnata Parte_1
che ha riconosciuto il diritto di al conseguimento di assegno Controparte_1
divorzile a carico dell'ex coniuge.
Non paiono, infatti, ravvisabili né una errata valutazione delle prove né l'ipotizzata violazione dell'art. 5 della Legge 898/1970 e neppure l'errata applicazione dei principi espressi sul tema dalla Suprema Corte.
A ben vedere, elemento fondamentale, tenuto presente dal Giudice di prime cure, per ravvisare,
nella specie, una funzione assistenziale all'assegno divorzile, è il diverso andamento delle imprese facenti capo rispettivamente al alla L'impresa, gestita dal primo, in T_ CP_1
forma societaria, ha registrato, nell'arco temporale intercorrente tra il 2020 e il 2022, gli ingenti volumi di affari, peraltro in progressiva ascesa, in precedenza riportati, che attestano una elevata potenzialità reddituale. L'impresa gestita dalla come sottolineato dal Giudice di prime CP_1
cure, ha, invece, avuto scarsa fortuna e i suoi esigui introiti non consentono certo all'appellata il conseguimento di un reddito che possa consentirle di condurre un'esistenza dignitosa. D'altra parte, appare estremamente difficile che la possa aspirare ad un diverso inserimento nel CP_1
mondo del lavoro, essendo prossima al raggiungimento dell'età di sessanta anni.
Deve, d'altra parte, escludersi che l'attuale situazione reddituale della appellata sia stata colpevolmente causata da quest'ultima. Va, in proposito, rilevato che, come si vedrà più avanti,
, tra il 1992 e il 2000, per dedicarsi alle figlie e in accordo con il Controparte_1
pag. 11/15 marito (tale circostanza non è stata contestata) non ha svolto attività lavorativa, rinunciando a mettere a frutto il proprio titolo di studio (diploma di Scuola Media superiore Magistrale), e che la stessa, tra il 2000 e il 2004, ha svolto attività di bidella part- time (quindi mansioni di contenuto inferiore a quelle che le avrebbe consentito il titolo di studio predetto), dovendo, poi,
dimettersi, posto che i suoi orari risultavano inconciliabili con la gestione delle due figlie e che non aveva potuto contare sull'aiuto della suocera, come emerge dalla testimonianza di quest'ultima, la quale ha riferito che la “……voleva che badassi io alle sue figlie ma io CP_1
non potevo, non avendo neanche la patente e dovevo star dietro al mio marito, quindi lo ho
detto di stare a casa con le sue bimbe così a loro ci pensava la mamma….”
La testimonianza della madre del circa il consiglio dato alla nuora, rende evidente che T_
della gestione delle figlie si occupasse pressoché esclusivamente la e non il marito, CP_1
certamente impegnato a tempo pieno nello svolgimento di una attività di impresa, che, come si è
visto, ha raggiunto, nel tempo, elevati volumi di affari.
Discende da quanto esposto che la scelta dell'appellata di lasciare l'attività lavorativa di bidella sia stata avallata, quantomeno tacitamente, da . Parte_1
Preme, poi, sottolineare che l'appellata, dal 2007, ha collaborato con l'impresa del marito,
svolgente attività di giardinaggio (cancellata nel 2015), senza percepire reddito alcuno, per avviare, infine, nel 2012, l'impresa individuale della quale si è detto, che non ha avuto successo e non le ha, perciò, consentito di conseguire redditi idonei ad assicurarle un'esistenza dignitosa.
L'attuale situazione reddituale della non è, peraltro, ascrivibile, occorre ribadirlo, a CP_1
condotte colpevoli della stessa, essendo semmai conseguenza della mancata acquisizione di adeguate competenze e di capacità lavorativa specifica, in ragione del ruolo assunto nella gestione della famiglia, che la ha di fatto tenuta lontana, per lungo tempo, dal mondo del lavoro,
pag. 12/15 impedendole anche di utilizzare il titolo di studio del quale è in possesso, e dell'età raggiunta
(quasi sessanta anni).
7-Appare, del resto, ravvisabile un pregiudizio economico a carico di CP_1
per il ruolo preponderante dalla stessa assunto nella cura delle due figlie e della casa,
[...]
che la ha condotta o a non svolgere attività lavorativa o ad optare, peraltro per un breve arco di tempo, per un rapporto di lavoro a tempo parziale, comportante, comunque, l'espletamento di mansioni di livello inferiore rispetto a quelle che le avrebbe consentito il titolo di studio posseduto, a fronte del quale si riscontra lo svolgimento di una fiorente attività lavorativa di
, caratterizzata dal conseguimento di volumi di affari via via crescenti e, Parte_1
quindi, dall'accrescimento delle potenzialità reddituali.
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che la abbia, per lunghi periodi CP_1
della vita matrimoniale (la convivenza si è protratta per 26 anni), rinunciato al conseguimento di un proprio reddito o abbia percepito un reddito inferiore a quello che le avrebbe consentito l'utilizzazione del suo titolo di studio (anche in ragione dell'opzione per l'impiego part-time),
con gravi riflessi anche sotto un profilo squisitamente previdenziale, atteso che le circostanze da ultimo sottolineate e l'attuale situazione reddituale portano ad escludere che l'appellata possa contare su un adeguato trattamento pensionistico.
8- Lo squilibrio tra la situazione economica delle parti, derivante anche dal fatto che il T_
nel corso del matrimonio, ha potuto consolidare la propria posizione lavorativa (e, quindi, la propria capacità di produrre reddito), grazie al ruolo assunto dalla moglie nella organizzazione familiare, e la durata della convivenza matrimoniale (26 anni), che ha comportato per la per un tempo consistente, la mancata percezione di un reddito o la percezione di un CP_1
reddito ridotto (anche in ragione dell'opzione per l'impiego part-time) e, quindi, il mancato pag. 13/15 versamento di una adeguata contribuzione previdenziale, destinato ad influire significativamente sul suo trattamento pensionistico, induce a confermare la statuizione della sentenza impugnata,
con la quale è stato fissato in 400,00 Euro mensili l'assegno divorzile, avendo, peraltro, il
Giudice di prime cure tenuto conto della circostanza che, in sede di separazione, il a T_
trasferito alla il diritto di usufrutto sulla casa familiare. CP_1
9-L'appello di va, pertanto, rigettato, dovendo, nella specie, riconoscersi Parte_1
all'assegno divorzile, in virtù delle considerazioni svolte, una funzione non solo assistenziale,
ma anche compensativa e perequativa.
10- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Giova ricordare che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (Cassazione civile sez. III
- 17/05/2025, n. 1314).
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 5.200,01 e
26.000,00 Euro), può essere liquidato nella misura di 3.011,00 Euro (1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva, 956,00 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del Controparte_1
15% del compenso liquidato.
Il compenso di avvocato è stato liquidato in misura minima per la fase decisionale, in ragione della modesta attività difensiva di tale fase.
pag. 14/15 11- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n.
23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna il rimborsare a le spese del grado, T_ Controparte_1
liquidate in 3.011,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di T_
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 luglio
2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 543/2025 R. G.,
promosso da nato a [...] il [...] (CF Parte_1
) ed ivi residente Strada Santa Caterina 212, con il C.F._1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Silvano.
- appellante -
Contro
nata il 1gennaio 1966 a OR (CS) (CF Controparte_1
residente a [...], con il patrocinio C.F._2
dell'avv. Giovanna Zanolini e dell'avv. Riccardo Nobili.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 239/2025 del Tribunale di Modena.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha ritenuto di non formulare conclusioni
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Su ricorso di , il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 239/2025 del Parte_1
10-20 febbraio 2025, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n. 58/2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dal predetto e da T_ [...]
il 6 dicembre 1992, ha posto a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1
versare alla con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, a CP_1
titolo di assegno divorzile, entro il primo giorno di ogni mese, la somma di 400,00 Euro,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ha condannato il al rimborso, in T_
favore della del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in 7.616,00 Euro per CP_1
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva
e Cpa come per legge, compensandole per la rimanente parte.
, con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, ha proposto tempestivo Parte_2
appello avverso la sentenza predetta, affidandolo ai seguenti motivi:
-violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970, per errata valutazione della condizione di autosufficienza economica della CP_1
-violazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.18287/2018 in materia di criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile;
-violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova circa il nesso pag. 2/15 causale tra disparità economica e sacrifici matrimoniali;
-violazione dell'art. 115 c. p. c. per avere il Tribunale posto a fondamento della propria decisione fatti non ritualmente provati in giudizio né oggetto di specifica allegazione da parte della convenuta;
-violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c. p. c. per difetto di motivazione e contraddittorietà
logica nell'accertamento delle condizioni reddituali e patrimoniali di esso appellante e della appellata.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone il Controparte_1
rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in causa, ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio
2025.
3-I motivi dell'appello di possono essere trattati congiuntamente, in Parte_1
ragione della loro stretta connessione, mirando tutti ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della di assegno divorzile. CP_1
Appare, innanzitutto, opportuno ripercorrere le ragioni che hanno condotto il Tribunale a riconoscere il diritto di all'assegno divorzile e a fissarne l'importo Controparte_1
in 400,00 Euro mensili.
Il Tribunale ha, in proposito, rilevato:
-che, alla stregua della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018, doveva,
anzitutto, essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, anche in via esclusiva,
rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva);
pag. 3/15 -che il valore del reddito idoneo a consentire una vita dignitosa doveva tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, così che quando la parte debole si trovasse incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi fosse una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi,
avrebbe potuto essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permaneva anche dopo lo scioglimento del vincolo;
-che, in aggiunta al criterio assistenziale, dovevano, poi, tenersi in considerazione i criteri compensativo/perequativo e quello risarcitorio in via residuale;
-che il criterio compensativo richiedeva di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo richiedeva di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
-che, in ogni caso, l'applicazione di tali criteri doveva\ evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e costituiva onere della parte che domandava l'assegno dare prova degli elementi costitutivi del diritto azionato;
-che, in conclusione, alla luce di quanto evidenziato, doveva procedersi a valutare: a) se vi fosse disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole fosse in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa,
la sperequazione tra le condizioni economiche traesse origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso avrebbero operato il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio;
pag. 4/15 -che il era socio accomandatario della SI s.a.s. di SI TO e C. (socia T_
accomandante risultava essere la madre di 83 anni), costituita nel 2015 dopo lo Persona_1
scioglimento dell'impresa individuale con medesimo oggetto, e svolgeva la propria attività
nell'ambito del giardinaggio e nella cura del verde (doc. 05 att.);
-che la società aveva sei dipendenti ed aveva sede in un prestigioso immobile in Modena, via
Perlasca;
-che dalle indagini delegate alla Guardia di FI (relazione del 15/11/2023) risultavano i seguenti volumi di affari per gli anni oggetto di verifica: anno 2020: 396.860,00 Euro;
reddito imponibile Irpef: -2.675,00 Euro;
anno 2021: 442.103,00 Euro;
reddito imponibile Irpef:
16.087,00 Euro;
anno 2022: 615.916,00; reddito imponibile Irpef: N.D.;
-che dalla dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2022 risulta un reddito d'impresa (o perdita) pari ad €. -14.474,00;
-che i dati relativi all'anno 2023 non erano disponibili, nulla avendo prodotto il T_
-che il era comproprietario, insieme alla madre, di 9 fabbricati e 4 terreni nella T_
provincia di Modena, per i quali, ad eccezione della casa di abitazione (nella quale conviveva con la madre), percepiva canoni di locazione, come da dichiarazioni dei redditi prodotte
(complessivi €. 3.940,00 per l'anno 2022);
-che il ricorrente era, altresì, proprietario di alcuni veicoli commerciali di valore non significativo;
-che la era titolare della impresa individuale CP_1 Controparte_2
con sede in Modena via dei Ceramisti n.9 (doc.09 att.);
[...]
-che dalle indagini delegate alla Guardia di FI risultano i seguenti volumi di affari per gli anni oggetto di verifica: anno 2020: 26.690,00 Euro;
reddito imponibile Irpef: 224,00 Euro;
pag. 5/15 anno 2021: 3.500,00 Euro;
reddito imponibile Irpef: 0; anno 2022: 36.972,00 Euro;
reddito imponibile Irpef: 3.589,00 Euro;
-che la resistente risultava cointestataria di 11 terreni e 2 fabbricati nella Provincia di Cosenza e di 2 fabbricati nella provincia di Modena;
-che la stessa risiedeva nell'immobile già adibito a casa familiare, in relazione al quale il in sede di separazione, le aveva trasferito l'usufrutto (intestando invece alle figlie la T_
nuda proprietà);
-che la era anch'essa proprietaria di veicoli, tra cui una Hyundai modello Tucson CP_1
acquistata nel 2018 al valore dichiarato di 28.250,00 €;
-che sussisteva, all'evidenza, una sperequazione tra le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, atteso che l'impresa che faceva capo al al di là dei redditi dichiarati (che T_
erano il risultato di operazioni contabili effettuate anche a fini fiscali), possedeva un evidente valore intrinseco e una notevole potenzialità di guadagno, tenuto conto delle dimensioni (sei dipendenti) e dell'importante volume d'affari (tanto che egli si era obbligato, in sede di separazione, a corrispondere alla moglie €. 1000,00 al mese per il mantenimento delle figlie oltre al 60% delle spese straordinarie);
-che il inoltre, poteva contare su un patrimonio immobiliare ragguardevole e T_
produttivo di reddito sotto forma di canoni locatizi, che il medesimo dichiarava di percepire;
-che ben diversa era la situazione dell'impresa individuale della che produceva introiti CP_1
esigui e redditi tali da non garantirle una esistenza dignitosa;
-che l'età della convenuta (ormai sessantenne) e la sostanziale assenza di una capacità lavorativa specifica, inoltre, lasciavano presupporre che ella non fosse in grado di reperire un'attività
maggiormente remunerativa;
pag. 6/15 -che, inoltre, i pochi anni di lavoro dipendente svolto non le avrebbero dato diritto a percepire la pensione;
-che, quanto al patrimonio immobiliare, si era in presenza prevalentemente di quote di terreni in territorio campano, perlopiù a destinazione agricola, che non risultavano produrre reddito;
-che doveva, perciò, affermarsi il diritto della a percepire l'assegno divorzile sulla base CP_1
del criterio assistenziale;
-che, inoltre, risultava dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno sulla base dei criteri compensativo e perequativo: invero, era emerso chiaramente dall'istruttoria espletata che la diplomata alla scuola media superiore magistrale, CP_1
dall'anno 1992 (data del matrimonio) all'anno 2000, per scelta maturata congiuntamente con il marito, si era dedicata esclusivamente alla famiglia e alla gestione, cura e crescita delle figlie e rinunciando in tal modo alla possibilità di reperire un'occupazione lavorativa in Per_1 Per_2
linea con il proprio titolo di studio;
-che, nell'anno 2000, la aveva incominciato a lavorare come bidella, seppur in orario CP_1
solo part-time, in un primo momento presso un asilo nido e in seguito presso una scuola elementare, e così sino al 2004, momento in cui il marito e la sua famiglia di origine l'avevano indotta a dimettersi poiché, a loro dire, i suoi orari di lavoro erano inconciliabili con la gestione delle figlie (sul punto determinante la testimonianza della madre del che sul punto ha T_
dichiarato: “lei – la n.d.r. - voleva che badassi io alle sua figlie ma io non potevo, non CP_1
avevo neanche la patente e dovevo star dietro a mio marito, quindi le ho detto di stare a casa
con le sue bimbe così a loro ci pensava la mamma”);
-che la convenuta, dal 2007, aveva iniziato a collaborare con il marito nella sua impresa di giardinaggio (Impresa individuale cancellata nel 2015 – doc. 11 conv.), senza percepire alcun pag. 7/15 reddito, e in seguito, nel 2012, aveva aperto la sua ditta individuale, che, tuttavia, come già
evidenziato, non aveva avuto particolare fortuna;
-che il contributo personale ed economico prestato dalla alla conduzione familiare per CP_1
tutti i 26 anni di durata del matrimonio, mentre il marito si dedicava esclusivamente alla propria attività lavorativa, consentendole di raggiungere i risultati sopra evidenziati, costituiva indubbiamente requisito fondante il diritto della prima di percepire dal secondo un assegno divorzile che, tenuto conto di quanto conferitole dal coniuge in sede di separazione (i.e.
usufrutto della casa familiare di proprietà esclusiva), si quantificava nella somma di 400,00 €.
mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
-che il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore rispetto a quanto richiesto giustifica la compensazione, nella misura del 50%, delle spese processuali.
5-Fatta la superiore premessa in fatto, avendo i ensurato la sentenza gravata anche per T_
violazione dell'art. 5 comma 6 della Legge n.898 del 1970 e dei principi espressi sul tema dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.18287/2018, occorre soffermarsi su tali principi.
Con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.5 comma 6 della Legge n.898 del 1970, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n.n.74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari tempo compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni pag. 8/15 economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La
Suprema Corte ha, in particolare, sottolineato” ……..L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto,
essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in
relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il
vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento
della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non
determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito,
perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto
soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria
una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla
comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno
determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi,
non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole
alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli
familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del
vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria
per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza
pag. 9/15 esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina………….”.
Tale orientamento è stato confermato anche di recente.
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato (vedi Cassazione civile sez. I - 21/02/2023, n.
5395) che, in tema di assegno divorzile, il giudice del merito ha la possibilità di riconoscere e di quantificare il contributo con il fine di consentire al coniuge più debole non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative sacrificate e delle possibilità di miglioramento economico ancora esistenti. L'assegno divorzile può certo essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. È il caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Il che non significa che l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi. Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del pag. 10/15 patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (anche sotto forma di risparmio), come espressamente prevede uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970
(Cassazione civile sez. I - 19/02/2024, n. 4328)
6- Esposti i principi di diritto che disciplinano la materia, risultano senz'altro infondati i motivi di appello con i quali ha censurato la statuizione della sentenza impugnata Parte_1
che ha riconosciuto il diritto di al conseguimento di assegno Controparte_1
divorzile a carico dell'ex coniuge.
Non paiono, infatti, ravvisabili né una errata valutazione delle prove né l'ipotizzata violazione dell'art. 5 della Legge 898/1970 e neppure l'errata applicazione dei principi espressi sul tema dalla Suprema Corte.
A ben vedere, elemento fondamentale, tenuto presente dal Giudice di prime cure, per ravvisare,
nella specie, una funzione assistenziale all'assegno divorzile, è il diverso andamento delle imprese facenti capo rispettivamente al alla L'impresa, gestita dal primo, in T_ CP_1
forma societaria, ha registrato, nell'arco temporale intercorrente tra il 2020 e il 2022, gli ingenti volumi di affari, peraltro in progressiva ascesa, in precedenza riportati, che attestano una elevata potenzialità reddituale. L'impresa gestita dalla come sottolineato dal Giudice di prime CP_1
cure, ha, invece, avuto scarsa fortuna e i suoi esigui introiti non consentono certo all'appellata il conseguimento di un reddito che possa consentirle di condurre un'esistenza dignitosa. D'altra parte, appare estremamente difficile che la possa aspirare ad un diverso inserimento nel CP_1
mondo del lavoro, essendo prossima al raggiungimento dell'età di sessanta anni.
Deve, d'altra parte, escludersi che l'attuale situazione reddituale della appellata sia stata colpevolmente causata da quest'ultima. Va, in proposito, rilevato che, come si vedrà più avanti,
, tra il 1992 e il 2000, per dedicarsi alle figlie e in accordo con il Controparte_1
pag. 11/15 marito (tale circostanza non è stata contestata) non ha svolto attività lavorativa, rinunciando a mettere a frutto il proprio titolo di studio (diploma di Scuola Media superiore Magistrale), e che la stessa, tra il 2000 e il 2004, ha svolto attività di bidella part- time (quindi mansioni di contenuto inferiore a quelle che le avrebbe consentito il titolo di studio predetto), dovendo, poi,
dimettersi, posto che i suoi orari risultavano inconciliabili con la gestione delle due figlie e che non aveva potuto contare sull'aiuto della suocera, come emerge dalla testimonianza di quest'ultima, la quale ha riferito che la “……voleva che badassi io alle sue figlie ma io CP_1
non potevo, non avendo neanche la patente e dovevo star dietro al mio marito, quindi lo ho
detto di stare a casa con le sue bimbe così a loro ci pensava la mamma….”
La testimonianza della madre del circa il consiglio dato alla nuora, rende evidente che T_
della gestione delle figlie si occupasse pressoché esclusivamente la e non il marito, CP_1
certamente impegnato a tempo pieno nello svolgimento di una attività di impresa, che, come si è
visto, ha raggiunto, nel tempo, elevati volumi di affari.
Discende da quanto esposto che la scelta dell'appellata di lasciare l'attività lavorativa di bidella sia stata avallata, quantomeno tacitamente, da . Parte_1
Preme, poi, sottolineare che l'appellata, dal 2007, ha collaborato con l'impresa del marito,
svolgente attività di giardinaggio (cancellata nel 2015), senza percepire reddito alcuno, per avviare, infine, nel 2012, l'impresa individuale della quale si è detto, che non ha avuto successo e non le ha, perciò, consentito di conseguire redditi idonei ad assicurarle un'esistenza dignitosa.
L'attuale situazione reddituale della non è, peraltro, ascrivibile, occorre ribadirlo, a CP_1
condotte colpevoli della stessa, essendo semmai conseguenza della mancata acquisizione di adeguate competenze e di capacità lavorativa specifica, in ragione del ruolo assunto nella gestione della famiglia, che la ha di fatto tenuta lontana, per lungo tempo, dal mondo del lavoro,
pag. 12/15 impedendole anche di utilizzare il titolo di studio del quale è in possesso, e dell'età raggiunta
(quasi sessanta anni).
7-Appare, del resto, ravvisabile un pregiudizio economico a carico di CP_1
per il ruolo preponderante dalla stessa assunto nella cura delle due figlie e della casa,
[...]
che la ha condotta o a non svolgere attività lavorativa o ad optare, peraltro per un breve arco di tempo, per un rapporto di lavoro a tempo parziale, comportante, comunque, l'espletamento di mansioni di livello inferiore rispetto a quelle che le avrebbe consentito il titolo di studio posseduto, a fronte del quale si riscontra lo svolgimento di una fiorente attività lavorativa di
, caratterizzata dal conseguimento di volumi di affari via via crescenti e, Parte_1
quindi, dall'accrescimento delle potenzialità reddituali.
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che la abbia, per lunghi periodi CP_1
della vita matrimoniale (la convivenza si è protratta per 26 anni), rinunciato al conseguimento di un proprio reddito o abbia percepito un reddito inferiore a quello che le avrebbe consentito l'utilizzazione del suo titolo di studio (anche in ragione dell'opzione per l'impiego part-time),
con gravi riflessi anche sotto un profilo squisitamente previdenziale, atteso che le circostanze da ultimo sottolineate e l'attuale situazione reddituale portano ad escludere che l'appellata possa contare su un adeguato trattamento pensionistico.
8- Lo squilibrio tra la situazione economica delle parti, derivante anche dal fatto che il T_
nel corso del matrimonio, ha potuto consolidare la propria posizione lavorativa (e, quindi, la propria capacità di produrre reddito), grazie al ruolo assunto dalla moglie nella organizzazione familiare, e la durata della convivenza matrimoniale (26 anni), che ha comportato per la per un tempo consistente, la mancata percezione di un reddito o la percezione di un CP_1
reddito ridotto (anche in ragione dell'opzione per l'impiego part-time) e, quindi, il mancato pag. 13/15 versamento di una adeguata contribuzione previdenziale, destinato ad influire significativamente sul suo trattamento pensionistico, induce a confermare la statuizione della sentenza impugnata,
con la quale è stato fissato in 400,00 Euro mensili l'assegno divorzile, avendo, peraltro, il
Giudice di prime cure tenuto conto della circostanza che, in sede di separazione, il a T_
trasferito alla il diritto di usufrutto sulla casa familiare. CP_1
9-L'appello di va, pertanto, rigettato, dovendo, nella specie, riconoscersi Parte_1
all'assegno divorzile, in virtù delle considerazioni svolte, una funzione non solo assistenziale,
ma anche compensativa e perequativa.
10- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Giova ricordare che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (Cassazione civile sez. III
- 17/05/2025, n. 1314).
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 5.200,01 e
26.000,00 Euro), può essere liquidato nella misura di 3.011,00 Euro (1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva, 956,00 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del Controparte_1
15% del compenso liquidato.
Il compenso di avvocato è stato liquidato in misura minima per la fase decisionale, in ragione della modesta attività difensiva di tale fase.
pag. 14/15 11- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n.
23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna il rimborsare a le spese del grado, T_ Controparte_1
liquidate in 3.011,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di T_
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
[...]
dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 luglio
2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 15/15