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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 6542/2019 pronunciata dal Tribunale di
Napoli il 26/6/2019, iscritto al n. 430/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
(P.IVA: , con sede in Casalbuono, Contrada Costarelle Parte_1 P.IVA_1
s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Martuscelli (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimo Consoli dell'Avvocatura Regionale (C.F. ); C.F._2
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società esponeva che: Parte_1
- in data 21.08.2006 presentava alla un progetto avente ad oggetto la Controparte_1
“Realizzazione scuderia con annesse attrezzature per equitazione e maneggio”, con richiesta di contributo alla Controparte_1
- con Decreto Dirigenziale n.375 del 27 Luglio 2009, la Giunta Regionale della – CP_1
Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche (Bollettino Ufficiale della CP_1
- n. 50 del 17.08.2009) approvava il programma proposto dalla
[...] Parte_1
- in data 24.01.2013 la con nota prot. 2013 0056202, deliberava Controparte_1
l'assegnazione in favore della del contributo pari ad € 229.575,00; Parte_1
- con la nota del 09.07.2015 (prot. 2015.0476877) veniva comunicato alla società il Decreto dirigenziale N. 51 del 03.07.2015 della Giunta avente ad oggetto la Controparte_1 revoca del contributo di € 229.575,00.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva dichiararsi l'illegittimità della revoca, ritenendo incompetente l'organo regionale che l'aveva disposta, nonché per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ex art. 7 e 8 L. 241/90, per la violazione dell'art 21 quinques e nonies L. 241/90 e per la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della
Costituzione, in quanto nel provvedimento era stata omessa l'indicazione del termine per impugnare e dell'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
Si costituiva la contestando la domanda avversa e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda, ritenendola infondata e considerando legittima la revoca del finanziamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sostenendo che il Tribunale Parte_1
avrebbe errato nel rigettare la domanda in quanto:
• il provvedimento di revoca era stato adottato da un Dipartimento regionale diverso da quello competente;
• la revoca non era stata preceduta dall'avviso di avvio del procedimento prescritto dall'art. 7 L. 241/90;
• il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al danno da perdita di chance e alla violazione del principio di legittimo affidamento.
2 La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo corretta la Controparte_1
sentenza impugnata.
All'udienza del 31/12/2024, tenutati in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che il provvedimento di revoca, adottato da un ufficio diverso da quello che aveva concesso il finanziamento, era comunque riconducibile alla Controparte_1
trattandosi di Organi interni al predetto ente.
Secondo l'appellante, viceversa, la “ Controparte_2
”, che aveva emesso il decreto dirigenziale di revoca n. 51 del 03.07.2015,
[...]
sarebbe stata incompetente ad adottare il provvedimento, poiché la concessione del finanziamento era stata emessa dal “Settore Strutture Ricettive ”. Controparte_3
La Corte ritiene che la decisione del Tribunale sia stata corretta perché i due uffici che si sono occupati della concessione e della revoca del finanziamento sono solo organi interni alla e ne esprimono l'unica volontà decisoria. Tali uffici, infatti, non Controparte_1
hanno autonomia giuridica rispetto alla motivo per il quale il provvedimento CP_1
emesso dalla Direzione Generale che ha revocato il finanziamento esprime la volontà della allo stesso modo del provvedimento emesso dal Settore che ha concesso il CP_1
beneficio.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha affermato che non sussiste alcuna incompetenza della Direzione Generale che ha adottato il provvedimento di revoca, trattandosi di organo interno autorizzato dalla ad esprimere la volontà dell'ente per la revoca Controparte_1
del contributo pubblico.
Con il secondo motivo di appello la sostiene che il Tribunale avrebbe errato Parte_1 nell'affermare che il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, come prescritto dagli artt. 7 e 8 della L.241/90.
3 Anche tale motivo di appello è infondato in quanto in atti è presente la nota del 26.3.2015 con la quale la avvisava la che, in caso di mancato invio della Controparte_1 Pt_1
documentazione necessaria per completare la pratica di finanziamento, si sarebbe proceduto alla revoca del contributo. Tale missiva, inoltre, nella sua parte finale contiene l'espresso avviso che la comunicazione avveniva anche ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90, con l'indicazione dell'organo competente per la revoca, del responsabile del procedimento e dell'ufficio dove prendere visione degli atti. Va, comunque, evidenziato che in sede civile i vizi formali del procedimento amministrativo sono irrilevanti, salvo che non abbiano determinato un vizio della volontà dell'ente pubblico o un'invalidità del rapporto negoziale instaurato con il privato, circostanze neanche dedotte dall'appellante nel caso di specie.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance.
Anche tale motivo è evidentemente infondato, tenuto conto che alcun danno poteva essere derivato all'attrice, avendo il Tribunale correttamente ritenuto legittimo il provvedimento di revoca.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'importo del contributo oggetto di revoca. Tenuto conto di ciò, la liquidazione va effettuata nei seguenti importi:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 4.326,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Totale € 14.317,00
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
6542/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 26/6/2019, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la l pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 per Controparte_1
compenso professionale ed € 2.147,55 per spese generali di rappresentanza e difesa ai sensi del D.M. 147/2022;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 6542/2019 pronunciata dal Tribunale di
Napoli il 26/6/2019, iscritto al n. 430/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
(P.IVA: , con sede in Casalbuono, Contrada Costarelle Parte_1 P.IVA_1
s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Martuscelli (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimo Consoli dell'Avvocatura Regionale (C.F. ); C.F._2
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società esponeva che: Parte_1
- in data 21.08.2006 presentava alla un progetto avente ad oggetto la Controparte_1
“Realizzazione scuderia con annesse attrezzature per equitazione e maneggio”, con richiesta di contributo alla Controparte_1
- con Decreto Dirigenziale n.375 del 27 Luglio 2009, la Giunta Regionale della – CP_1
Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche (Bollettino Ufficiale della CP_1
- n. 50 del 17.08.2009) approvava il programma proposto dalla
[...] Parte_1
- in data 24.01.2013 la con nota prot. 2013 0056202, deliberava Controparte_1
l'assegnazione in favore della del contributo pari ad € 229.575,00; Parte_1
- con la nota del 09.07.2015 (prot. 2015.0476877) veniva comunicato alla società il Decreto dirigenziale N. 51 del 03.07.2015 della Giunta avente ad oggetto la Controparte_1 revoca del contributo di € 229.575,00.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva dichiararsi l'illegittimità della revoca, ritenendo incompetente l'organo regionale che l'aveva disposta, nonché per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ex art. 7 e 8 L. 241/90, per la violazione dell'art 21 quinques e nonies L. 241/90 e per la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della
Costituzione, in quanto nel provvedimento era stata omessa l'indicazione del termine per impugnare e dell'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
Si costituiva la contestando la domanda avversa e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda, ritenendola infondata e considerando legittima la revoca del finanziamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sostenendo che il Tribunale Parte_1
avrebbe errato nel rigettare la domanda in quanto:
• il provvedimento di revoca era stato adottato da un Dipartimento regionale diverso da quello competente;
• la revoca non era stata preceduta dall'avviso di avvio del procedimento prescritto dall'art. 7 L. 241/90;
• il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al danno da perdita di chance e alla violazione del principio di legittimo affidamento.
2 La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo corretta la Controparte_1
sentenza impugnata.
All'udienza del 31/12/2024, tenutati in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che il provvedimento di revoca, adottato da un ufficio diverso da quello che aveva concesso il finanziamento, era comunque riconducibile alla Controparte_1
trattandosi di Organi interni al predetto ente.
Secondo l'appellante, viceversa, la “ Controparte_2
”, che aveva emesso il decreto dirigenziale di revoca n. 51 del 03.07.2015,
[...]
sarebbe stata incompetente ad adottare il provvedimento, poiché la concessione del finanziamento era stata emessa dal “Settore Strutture Ricettive ”. Controparte_3
La Corte ritiene che la decisione del Tribunale sia stata corretta perché i due uffici che si sono occupati della concessione e della revoca del finanziamento sono solo organi interni alla e ne esprimono l'unica volontà decisoria. Tali uffici, infatti, non Controparte_1
hanno autonomia giuridica rispetto alla motivo per il quale il provvedimento CP_1
emesso dalla Direzione Generale che ha revocato il finanziamento esprime la volontà della allo stesso modo del provvedimento emesso dal Settore che ha concesso il CP_1
beneficio.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha affermato che non sussiste alcuna incompetenza della Direzione Generale che ha adottato il provvedimento di revoca, trattandosi di organo interno autorizzato dalla ad esprimere la volontà dell'ente per la revoca Controparte_1
del contributo pubblico.
Con il secondo motivo di appello la sostiene che il Tribunale avrebbe errato Parte_1 nell'affermare che il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, come prescritto dagli artt. 7 e 8 della L.241/90.
3 Anche tale motivo di appello è infondato in quanto in atti è presente la nota del 26.3.2015 con la quale la avvisava la che, in caso di mancato invio della Controparte_1 Pt_1
documentazione necessaria per completare la pratica di finanziamento, si sarebbe proceduto alla revoca del contributo. Tale missiva, inoltre, nella sua parte finale contiene l'espresso avviso che la comunicazione avveniva anche ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90, con l'indicazione dell'organo competente per la revoca, del responsabile del procedimento e dell'ufficio dove prendere visione degli atti. Va, comunque, evidenziato che in sede civile i vizi formali del procedimento amministrativo sono irrilevanti, salvo che non abbiano determinato un vizio della volontà dell'ente pubblico o un'invalidità del rapporto negoziale instaurato con il privato, circostanze neanche dedotte dall'appellante nel caso di specie.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance.
Anche tale motivo è evidentemente infondato, tenuto conto che alcun danno poteva essere derivato all'attrice, avendo il Tribunale correttamente ritenuto legittimo il provvedimento di revoca.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'importo del contributo oggetto di revoca. Tenuto conto di ciò, la liquidazione va effettuata nei seguenti importi:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 4.326,00
Fase decisionale: € 5.103,00
Totale € 14.317,00
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
6542/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 26/6/2019, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la l pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 per Controparte_1
compenso professionale ed € 2.147,55 per spese generali di rappresentanza e difesa ai sensi del D.M. 147/2022;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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