TRIB
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2024, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUERCIO GIOVANNI
PARTE ATTRICE nei confronti di:
PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.6.2024 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni da intendersi in questa sede integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero in sede e depositato in data
8.2.2024, ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico Parte_1 chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili;
ha inoltre chiesto la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, con assunzione del nome Per_1
in luogo di . Pt_1 A fondamento delle predette domande, parte attrice ha dedotto: (i) che fin dall'infanzia ha sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
(ii) che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha sempre assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna;
(iii) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
(iv) che ha interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili;
(v) che, a tal fine, ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto servizio i quali, all'esito di un percorso psico-diagnostico, hanno redatto sulla persona della ricorrente esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG), più comunemente nota come transessualismo;
(vi) che, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di una donna.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.4.2024 il Giudice delegato ha differito l'udienza per la comparizione delle parti al 26.6.2024. In sede di audizione della parte, espletata all'udienza del
26.6.2024, ha confermato le deduzioni allegate in citazione. Parte_1
La domanda proposta merita accoglimento per i seguenti motivi.
Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento seguito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 15138/15 che ha affermato la non necessità di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari per ottenere la rettifica anagrafica del sesso e del nome. Ad avviso della citata pronuncia, l'intervento chirurgico è visto non come la soluzione, ma solo come un eventuale ausilio, ove necessario, per il benessere della persona. In particolare, ritiene la Corte che un'interpretazione che non tenga conto di tale evoluzione “finisce per tradire la ratio della legge” e che “la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari non può che essere una scelta espressiva dei diritti inviolabili della persona”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, è da rilevarsi che, come risulta dalla documentazione sanitaria prodotta, la parte si è sottoposta a terapie ormonali e dunque il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile è stato avviato in modo irreversibile.
Si richiama, in proposito, la relazione psicologica (doc. 3 allegato all'atto di citazione), datata
19.6.2023, a firma della dott.ssa e della dott.ssa del Persona_2 Persona_3
S.A.I.F.I.P. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma, nella quale si attesta che nel mese di novembre 2022 parte attrice – identificata nel prosieguo della relazione dei sanitari al femminile e appellata con il nome di secondo il suo desiderio - ha intrapreso un percorso Per_1
psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e la somministrazione di una serie di test, secondo il protocollo adottato dal servizio sanitario. In base ai colloqui psicologici e ai test somministrati, i sanitari hanno dunque rilevato un quadro caratterizzato da una “Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (OMS. 2018), già denominata Disforia di genere (DSM-5, cod.
302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018”. Risulta, inoltre, da tale documento che: parte attrice a marzo 2023 ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante
Pe presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma (Dott. ; che Per_5
effettua regolari controlli per la valutazione dello stato di salute;
che è in grado di affrontare gli interventi chirurgici per la riattribuzione di sesso;
che, da quando si presenta al femminile, in coerenza quindi con l'identità di genere cui sente di appartenere, sono emerse difficoltà derivanti dal possesso dei documenti anagrafici al maschile;
che tali difficoltà, emerse nelle quotidiane pratiche amministrative, limitano fortemente la libertà della persona, oltre a contribuire al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza.
In atti è stato prodotto anche il certificato endocrinologico del 23.6.2023, in cui si attesta che parte attrice si è sottoposta a terapia ormonale (doc. 4 allegato all'atto di citazione).
La scelta di genere si presenta, quindi, stabile e definitiva, così come verificato anche in sede di audizione della parte, laddove la stessa si è presentata con una caratterizzazione femminile sicura e convincente.
La relazione clinica in atti - proveniente da struttura sanitaria pubblica – attesta un percorso psicodiagnostico completo ed adeguato, caratterizzato sia da colloqui psicologici, sia da accurati esami clinici ed analisi strumentali, e pertanto, è da ritenersi idonea a dimostrare la fondatezza della domanda attrice, senza necessità di svolgere un'ulteriore istruttoria in sede giudiziale.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso ex L.164/82 e ex art. 31 decreto legislativo n.150/2011, al fine di poter ottenere i caratteri sessuali secondo la naturale tendenza e volontà di parte attrice.
Pertanto, si autorizza ad eseguire il trattamento medico-chirurgico al fine di Parte_1
adeguare i suoi caratteri sessuali maschili alla sua identità psico-sessuale segnatamente femminile.
Infine, valutato quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015 (nella quale si afferma che “La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art.1, I comma, L.164/82, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita), ritiene il Collegio che possa essere disposta la rettificazione, a cura del competente Ufficiale di stato civile di Anzio, dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da maschile a femminile, nonché di sostituire il nome da ad Pt_1 Per_1
Le spese del procedimento, in considerazione della peculiare natura del procedimento, rimangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunziando:
-autorizza a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi Parte_1
caratteri sessuali a quelli femminili;
- ordina, contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto da parte attrice, all'Ufficiale di stato Civile di Anzio di rettificare l'atto di nascita di (n. 251, parte Parte_1
I, serie A, anno 2004), nato ad [...] il [...], nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e la modifica del nome da “ ” a Pt_1
; Per_1
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12/07/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUERCIO GIOVANNI
PARTE ATTRICE nei confronti di:
PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.6.2024 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni da intendersi in questa sede integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero in sede e depositato in data
8.2.2024, ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico Parte_1 chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili;
ha inoltre chiesto la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, con assunzione del nome Per_1
in luogo di . Pt_1 A fondamento delle predette domande, parte attrice ha dedotto: (i) che fin dall'infanzia ha sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
(ii) che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha sempre assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna;
(iii) che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
(iv) che ha interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili;
(v) che, a tal fine, ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto servizio i quali, all'esito di un percorso psico-diagnostico, hanno redatto sulla persona della ricorrente esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG), più comunemente nota come transessualismo;
(vi) che, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di una donna.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.4.2024 il Giudice delegato ha differito l'udienza per la comparizione delle parti al 26.6.2024. In sede di audizione della parte, espletata all'udienza del
26.6.2024, ha confermato le deduzioni allegate in citazione. Parte_1
La domanda proposta merita accoglimento per i seguenti motivi.
Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento seguito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 15138/15 che ha affermato la non necessità di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari per ottenere la rettifica anagrafica del sesso e del nome. Ad avviso della citata pronuncia, l'intervento chirurgico è visto non come la soluzione, ma solo come un eventuale ausilio, ove necessario, per il benessere della persona. In particolare, ritiene la Corte che un'interpretazione che non tenga conto di tale evoluzione “finisce per tradire la ratio della legge” e che “la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari non può che essere una scelta espressiva dei diritti inviolabili della persona”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, è da rilevarsi che, come risulta dalla documentazione sanitaria prodotta, la parte si è sottoposta a terapie ormonali e dunque il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile è stato avviato in modo irreversibile.
Si richiama, in proposito, la relazione psicologica (doc. 3 allegato all'atto di citazione), datata
19.6.2023, a firma della dott.ssa e della dott.ssa del Persona_2 Persona_3
S.A.I.F.I.P. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma, nella quale si attesta che nel mese di novembre 2022 parte attrice – identificata nel prosieguo della relazione dei sanitari al femminile e appellata con il nome di secondo il suo desiderio - ha intrapreso un percorso Per_1
psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e la somministrazione di una serie di test, secondo il protocollo adottato dal servizio sanitario. In base ai colloqui psicologici e ai test somministrati, i sanitari hanno dunque rilevato un quadro caratterizzato da una “Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (OMS. 2018), già denominata Disforia di genere (DSM-5, cod.
302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018”. Risulta, inoltre, da tale documento che: parte attrice a marzo 2023 ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante
Pe presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma (Dott. ; che Per_5
effettua regolari controlli per la valutazione dello stato di salute;
che è in grado di affrontare gli interventi chirurgici per la riattribuzione di sesso;
che, da quando si presenta al femminile, in coerenza quindi con l'identità di genere cui sente di appartenere, sono emerse difficoltà derivanti dal possesso dei documenti anagrafici al maschile;
che tali difficoltà, emerse nelle quotidiane pratiche amministrative, limitano fortemente la libertà della persona, oltre a contribuire al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza.
In atti è stato prodotto anche il certificato endocrinologico del 23.6.2023, in cui si attesta che parte attrice si è sottoposta a terapia ormonale (doc. 4 allegato all'atto di citazione).
La scelta di genere si presenta, quindi, stabile e definitiva, così come verificato anche in sede di audizione della parte, laddove la stessa si è presentata con una caratterizzazione femminile sicura e convincente.
La relazione clinica in atti - proveniente da struttura sanitaria pubblica – attesta un percorso psicodiagnostico completo ed adeguato, caratterizzato sia da colloqui psicologici, sia da accurati esami clinici ed analisi strumentali, e pertanto, è da ritenersi idonea a dimostrare la fondatezza della domanda attrice, senza necessità di svolgere un'ulteriore istruttoria in sede giudiziale.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso ex L.164/82 e ex art. 31 decreto legislativo n.150/2011, al fine di poter ottenere i caratteri sessuali secondo la naturale tendenza e volontà di parte attrice.
Pertanto, si autorizza ad eseguire il trattamento medico-chirurgico al fine di Parte_1
adeguare i suoi caratteri sessuali maschili alla sua identità psico-sessuale segnatamente femminile.
Infine, valutato quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015 (nella quale si afferma che “La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art.1, I comma, L.164/82, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita), ritiene il Collegio che possa essere disposta la rettificazione, a cura del competente Ufficiale di stato civile di Anzio, dell'atto di nascita, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da maschile a femminile, nonché di sostituire il nome da ad Pt_1 Per_1
Le spese del procedimento, in considerazione della peculiare natura del procedimento, rimangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunziando:
-autorizza a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi Parte_1
caratteri sessuali a quelli femminili;
- ordina, contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto da parte attrice, all'Ufficiale di stato Civile di Anzio di rettificare l'atto di nascita di (n. 251, parte Parte_1
I, serie A, anno 2004), nato ad [...] il [...], nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e la modifica del nome da “ ” a Pt_1
; Per_1
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12/07/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi