Art. 81.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1974, un limite di impegno di lire 30.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 , concernente norme delegate previste dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 .
E' stabilito, per l'anno finanziario 1974, un limite di impegno di lire 30.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 , concernente norme delegate previste dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 .