Articolo 81 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 80Articolo 82
Versione
15 marzo 1974
Art. 81.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1974, un limite di impegno di lire 30.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 , concernente norme delegate previste dall' articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1974