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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del 13.02.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 16416 del 2023.
Per l'appellante è presente l'Avv. EL, il quale conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite. L'Avv. EL discute la causa riportandosi ai motivi di appello.
Alle ore 09.49, il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 16416/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 21.07.2023 e notificato in data
27.12.2023
DA
Avv. nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 10
(Avv. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT
PR_NAUTG 00087176 del 05.03.2020 Area III, con cui la prefettura di Napoli ha ingiunto a il pagamento di € 84,00, (oltre € 25,06 per spese), a titolo di violazione dell'art. Parte_1
158, comma 2, lett. n), e comma 6, del codice della strada, in quanto in data 26.04.2019, in
Napoli, via Caracciolo, l'autoveicolo targato ED755FK, di cui il EL era locatario, “sostava davanti ai cassonetti per i rifiuti” (violazione accertata con verbale n. B19122739525 del
26.04.2019).
Con sentenza n. 5989/2023, pubblicata in data 02.02.2023 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi di opposizione e compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, il EL ha interposto appello, eccependo: - l'omessa pronunzia e la carenza d'istruttoria in relazione al motivo di opposizione fondato sulla mancanza di poteri di accertamento in capo al verbalizzante, sig. , che non risultava Persona_1 compreso tra gli ausiliari del traffico nominati con decreto sindacale n. 1184 del 25.11.2002; -
l'omessa pronuncia e la carenza d'istruttoria in ordine al motivo di opposizione fondato sul fatto che nel verbale meccanografico notificatogli il responsabile del procedimento era individuato nel
1 tenente colonnello , mentre, secondo quanto previsto dal decreto sindacale del Per_2
19.03.2019, il responsabile del procedimento amministrativo sanzionatorio era il dott. Per_3
Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del
[...] doppio grado di giudizio.
Seppur regolarmente citata, la prefettura di Napoli non si è costituita.
§ 2. Il primo motivo di appello è fondato.
In effetti, nel ricorso in primo grado l'Avv. EL aveva contestato l'esistenza di poteri accertativi in capo all'ausiliare del traffico, sig. , atteso che quest'ultimo non Persona_1 figurava tra gli ausiliari nominati con il decreto sindacale n. 1184 del 25.11.2002, prodotto in atti. Inoltre, l'opponente aveva eccepito che i poteri degli ausiliari erano limitati al controllo delle aree per la sosta a pagamento.
A fronte della specifica contestazione di una valida nomina in capo all'ausiliario del traffico
, la è rimasta contumace, senza fornire prova dell'eventuale decreto Persona_1 CP_1 sindacale di nomina.
Al caso in esame si applica, per ragioni di ordine temporale, la disciplina prevista dall'art. 17, commi 132 e 133, della legge n. 127 del 15/05/1997 (abrogata dall'art. 49 del d.l. n. 76 del
16/07/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020, ma sostanzialmente trasfusa, sempre dall'art. 49, nell'art. 12 bis del codice della strada). Secondo quanto stabilito dal comma 132, “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali”. In base al successivo comma 133, “le funzioni di cui al comma
132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
L'art. 68, comma 1, della legge n. 488 del 23/12/1999, ha poi stabilito che i due commi in precedenza riportati “si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e ), dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile”. In base al comma 2 dell'art. 68, “a decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132
e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice
2 civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 della citata legge n. 127 del 1997”.
Dal quadro normativo innanzi delineato emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Presupposto della legittimità del verbale di contestazione è la specifica investitura conferita all'ausiliario da apposito provvedimento del Sindaco, emesso previa verifica delle condizioni soggettive richieste dalla norma (es. assenza di precedenti penali). In altri termini, la legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni a norme del codice della strada, concernenti le disposizioni in materia di sosta, è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge, che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina.
Secondo giurisprudenza consolidata, qualora nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento sia contestata l'effettiva sussistenza o la legittimità del provvedimento di nomina, grava sull'autorità amministrativa convenuta l'onere di provare l'esistenza e/o la legittimità della nomina (cfr. Cass., sez. II, 24/04/2010, n. 9847; Cass., sez. VI, 28/10/2014, n. 22867; Cass., sez. VI, 15/03/2017, n. 6647).
Ora, come in precedenza rilevato, a fronte della specifica contestazione circa l'esistenza di un valido provvedimento di nomina, quale ausiliario del traffico, dell'accertatore , la Persona_1
è rimasta contumace, non assolvendo l'onere probatorio a suo carico. Pertanto, CP_1
l'appello è accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale n. 55 del 2014.
Gli importi indicati nella nota spese in atti sono stati ridotti ai minimi, tenuto conto della semplicità e della natura seriale della controversia e della contumacia della controparte;
non è stata riconosciuta la fase istruttoria, in quanto non contemplata nella suddetta nota;
non è stato riconosciuto l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto le tecniche informatiche adottate nella redazione dell'atto di appello non hanno comportato alcuna concreta agevolazione nella consultazione dei documenti, tenuto conto del numero limitato di file (3) da esaminare (cfr. Cass. civ., sez. II, 27/07/2023, n.22762).
Gli importi dovuti a titolo di contributo unificato sono dovuti dalla soccombente soltanto in presenza di prova del relativo pagamento (allo stato mancante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT
PR_NAUTG 00087176 del 05.03.2020;
b) condanna la al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Avv. Controparte_1 Pt_1
3 EL in relazione al primo grado di giudizio, spese liquidate in € 139,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva;
€
71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Avv. Controparte_1 [...] in relazione al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 232,00 per Parte_1 compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 13.02.2025
Il Giudice
4
Per l'appellante è presente l'Avv. EL, il quale conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite. L'Avv. EL discute la causa riportandosi ai motivi di appello.
Alle ore 09.49, il Giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse
Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 16416/2023 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 21.07.2023 e notificato in data
27.12.2023
DA
Avv. nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 10
(Avv. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT
PR_NAUTG 00087176 del 05.03.2020 Area III, con cui la prefettura di Napoli ha ingiunto a il pagamento di € 84,00, (oltre € 25,06 per spese), a titolo di violazione dell'art. Parte_1
158, comma 2, lett. n), e comma 6, del codice della strada, in quanto in data 26.04.2019, in
Napoli, via Caracciolo, l'autoveicolo targato ED755FK, di cui il EL era locatario, “sostava davanti ai cassonetti per i rifiuti” (violazione accertata con verbale n. B19122739525 del
26.04.2019).
Con sentenza n. 5989/2023, pubblicata in data 02.02.2023 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi di opposizione e compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, il EL ha interposto appello, eccependo: - l'omessa pronunzia e la carenza d'istruttoria in relazione al motivo di opposizione fondato sulla mancanza di poteri di accertamento in capo al verbalizzante, sig. , che non risultava Persona_1 compreso tra gli ausiliari del traffico nominati con decreto sindacale n. 1184 del 25.11.2002; -
l'omessa pronuncia e la carenza d'istruttoria in ordine al motivo di opposizione fondato sul fatto che nel verbale meccanografico notificatogli il responsabile del procedimento era individuato nel
1 tenente colonnello , mentre, secondo quanto previsto dal decreto sindacale del Per_2
19.03.2019, il responsabile del procedimento amministrativo sanzionatorio era il dott. Per_3
Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del
[...] doppio grado di giudizio.
Seppur regolarmente citata, la prefettura di Napoli non si è costituita.
§ 2. Il primo motivo di appello è fondato.
In effetti, nel ricorso in primo grado l'Avv. EL aveva contestato l'esistenza di poteri accertativi in capo all'ausiliare del traffico, sig. , atteso che quest'ultimo non Persona_1 figurava tra gli ausiliari nominati con il decreto sindacale n. 1184 del 25.11.2002, prodotto in atti. Inoltre, l'opponente aveva eccepito che i poteri degli ausiliari erano limitati al controllo delle aree per la sosta a pagamento.
A fronte della specifica contestazione di una valida nomina in capo all'ausiliario del traffico
, la è rimasta contumace, senza fornire prova dell'eventuale decreto Persona_1 CP_1 sindacale di nomina.
Al caso in esame si applica, per ragioni di ordine temporale, la disciplina prevista dall'art. 17, commi 132 e 133, della legge n. 127 del 15/05/1997 (abrogata dall'art. 49 del d.l. n. 76 del
16/07/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020, ma sostanzialmente trasfusa, sempre dall'art. 49, nell'art. 12 bis del codice della strada). Secondo quanto stabilito dal comma 132, “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali”. In base al successivo comma 133, “le funzioni di cui al comma
132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
L'art. 68, comma 1, della legge n. 488 del 23/12/1999, ha poi stabilito che i due commi in precedenza riportati “si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e ), dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile”. In base al comma 2 dell'art. 68, “a decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132
e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice
2 civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 della citata legge n. 127 del 1997”.
Dal quadro normativo innanzi delineato emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Presupposto della legittimità del verbale di contestazione è la specifica investitura conferita all'ausiliario da apposito provvedimento del Sindaco, emesso previa verifica delle condizioni soggettive richieste dalla norma (es. assenza di precedenti penali). In altri termini, la legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni a norme del codice della strada, concernenti le disposizioni in materia di sosta, è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge, che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina.
Secondo giurisprudenza consolidata, qualora nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento sia contestata l'effettiva sussistenza o la legittimità del provvedimento di nomina, grava sull'autorità amministrativa convenuta l'onere di provare l'esistenza e/o la legittimità della nomina (cfr. Cass., sez. II, 24/04/2010, n. 9847; Cass., sez. VI, 28/10/2014, n. 22867; Cass., sez. VI, 15/03/2017, n. 6647).
Ora, come in precedenza rilevato, a fronte della specifica contestazione circa l'esistenza di un valido provvedimento di nomina, quale ausiliario del traffico, dell'accertatore , la Persona_1
è rimasta contumace, non assolvendo l'onere probatorio a suo carico. Pertanto, CP_1
l'appello è accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale n. 55 del 2014.
Gli importi indicati nella nota spese in atti sono stati ridotti ai minimi, tenuto conto della semplicità e della natura seriale della controversia e della contumacia della controparte;
non è stata riconosciuta la fase istruttoria, in quanto non contemplata nella suddetta nota;
non è stato riconosciuto l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto le tecniche informatiche adottate nella redazione dell'atto di appello non hanno comportato alcuna concreta agevolazione nella consultazione dei documenti, tenuto conto del numero limitato di file (3) da esaminare (cfr. Cass. civ., sez. II, 27/07/2023, n.22762).
Gli importi dovuti a titolo di contributo unificato sono dovuti dalla soccombente soltanto in presenza di prova del relativo pagamento (allo stato mancante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione prot. M_IT
PR_NAUTG 00087176 del 05.03.2020;
b) condanna la al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Avv. Controparte_1 Pt_1
3 EL in relazione al primo grado di giudizio, spese liquidate in € 139,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva;
€
71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna la al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Avv. Controparte_1 [...] in relazione al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 232,00 per Parte_1 compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 13.02.2025
Il Giudice
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