CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 13340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13340 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Hu OX, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 9.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Emanuela Guerra, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 3.6.2019, il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto Hu OX responsabile dei reati di cui agli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen. e, con la ritenuta continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed Euro 450 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13340 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 21/12/2022 2. ricorre per cassazione il difensore dello OX lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 474, comma secondo cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che il ricorrente era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. relativamente alla detenzione di borse "TE Mc EY", "Louis Vuitton", "O-Bag" dal modello, contraffatto, aggiungendo che dalla istruttoria non era emerso in alcun modo che i predetti beni recassero, impresso, un marchio oggetto di contraffazione;
2.2 carenza e manifesta illogicità della motivazione per omesso espletamento di una consulenza tecnica decisiva e rilevante ai fini della assoluzione: segnala che la Corte ha disatteso il motivo di appello sulla necessità di svolgere un accertamento tecnico dal momento che il teste US aveva interpellato la casa madre del marchio TE Mc EY che aveva risposto, nemmeno con una nota formale, sul fatto che le borse in sequestro, salvo quella gialla, erano realizzate in violazione dei propri diritti di esclusiva, nulla tuttavia avendo potuto riferire sui modelli O-Bag e Louis Vuitton;
aggiunge che la difesa si era anche opposta all'acquisizione della e-mail in quanto del tutto generica sia sul mittente che sull'oggetto; 2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di cui all'art. 474 cod. pen.: segnala che l'imputato aveva esibito regolari fatture di acquisto della merce sequestratagli e che aveva prontamente consegnato agli operanti, ritenute tuttavia illogicamente giudicate inidonee dai giudici di merito nonostante i prodotti non recassero marchi o scritte identificative;
3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamata la differenza tra i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela della pubblica fede, e quello di cui all'art. 517ter cod. pen., posto invece a presidio dell'interesse del privato titolare del diritto di utilizzazione del modello, segnala che nel caso di specie era stata rilevata la messa in vendita di prodotti che replicavano i segni distintivi di noti marchi della moda dovendosi perciò ritenere corretta la qualificazione del fatto ai sensi del già menzionato art. 474 cod. pen.; rileva, inoltre, il pacifico concorso tra il delitto in esame e quello di cui all'art. 648 cod. pen. e, da ultimo, la conformità della decisione ai criteri di valutazione della prova dichiarativa anche con riguardo agli apprezzamenti di natura tecnica del teste esperto nel campo;
2 4. la difesa del ricorrente ha trasmesso, via PEC, una memoria risultata tuttavia in formato non leggibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Hu OX era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, ed in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di cui all'art. 474 cod. e di quello di cui all'art. 648 cod. pen. (ricondotto nella ipotesi lieve di cui al capoverso) per aver ricevuto e detenuto, a fini di vendita, 149 borse modello "TE Mc EY" contraffatte, 82 portafogli modello "Louis Vuitton", del pari contraffatte, e 21 borse modello "O.Bag", contraffatte. 2. Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente sulla scorta degli elementi forniti dal teste US, il quale aveva riferito in merito alla qualità dei prodotti, alla assenza di "packaging" ed alle fatture di acquisto che, esibite successivamente in giudizio, si era appreso essere state rilasciate da altri soggetti di nazionalità cinese e non già dalle relative case di moda o da rivenditori accreditati e licenziatari del marchio. Il Tribunale aveva anche esaminato la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 517-ter cod. pen. ritenendo corretta la sussunzione del fatto in esame nella fattispecie delineata dall'art. 474 cod. pen.. 3. Con l'atto di appello, la difesa ha reiterato la questione in diritto insistendo, inoltre, su una serie di censure rispetto alle quali assume, in questa sede, la inadeguatezza della risposta fornita dalla Corte di appello che, al contrario, rileva invece il collegio, risulta esaustiva ed incensurabile in quanto nella sentenza impugnata si dà conto del carattere generico delle fatture esibite dall'imputato, inidonee a dimostrare la legittima provenienza della merce rinvenuta in suo possesso e la cui natura contraffatta è stata congruamente desunta dalla assenza di packaging e dalla scarsa qualità del materiale che, con argomentazione del pari esaustiva, ha indotto i giudici del gravame a ritenere non decisivo l'espletamento della pur sollecitata perizia. Su quest'ultimo aspetto, è appena il caso di ribadire il principio, autorevolmente affermato dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per 3 cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr., Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936 -01). 4. Quanto alla questione "in diritto", reiterata dalla difesa anche in questa sede e relativa alla riconducibilità della vicenda nella ipotesi contemplata dall'art. 474 cod. pen. ovvero, come sostenuto nel ricorso, nella ipotesi di cui all'art. 517- ter cod. pen. - e ferma la sostanziale irrilevanza del tema, attesa la identità della pena prevista per le due fattispecie - non è inutile ricordare che, mentre il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è posto a tutela della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione (cfr., Sez. 2 - , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 2300 del 21/11/2017, Wang, Rv. 272002 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722 - 01), l'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 517-ter cod. pen. afferisce esclusivamente al patrimonio del titolare della proprietà industriale e ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati in imitazione di quelli con modello altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne sia il titolare (cfr., Sez. 5 - , n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378 - 01). Va tuttavia rilevato che, nel caso di specie, la Corte di appello, con una considerazione tipicamente di merito e "in fatto", ha sostenuto che il modello era stato anch'esso registrato aggiungendo, inoltre, che doveva ritenersi "irrilevante ... la circostanza che gli articoli rinvenuti non recassero una particolare etichetta, poiché la contraffazione veniva realizzata mediante la riproduzione del modello, visibilmente riconducibile, per caratteristiche di conformazione e ornamentali, a quello originale, di cui costituisce innegabile ed illegittima imitazione" (cfr., pag. 6 della sentenza di appello). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.10.2022
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Emanuela Guerra, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 3.6.2019, il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto Hu OX responsabile dei reati di cui agli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen. e, con la ritenuta continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed Euro 450 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13340 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 21/12/2022 2. ricorre per cassazione il difensore dello OX lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 474, comma secondo cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che il ricorrente era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. relativamente alla detenzione di borse "TE Mc EY", "Louis Vuitton", "O-Bag" dal modello, contraffatto, aggiungendo che dalla istruttoria non era emerso in alcun modo che i predetti beni recassero, impresso, un marchio oggetto di contraffazione;
2.2 carenza e manifesta illogicità della motivazione per omesso espletamento di una consulenza tecnica decisiva e rilevante ai fini della assoluzione: segnala che la Corte ha disatteso il motivo di appello sulla necessità di svolgere un accertamento tecnico dal momento che il teste US aveva interpellato la casa madre del marchio TE Mc EY che aveva risposto, nemmeno con una nota formale, sul fatto che le borse in sequestro, salvo quella gialla, erano realizzate in violazione dei propri diritti di esclusiva, nulla tuttavia avendo potuto riferire sui modelli O-Bag e Louis Vuitton;
aggiunge che la difesa si era anche opposta all'acquisizione della e-mail in quanto del tutto generica sia sul mittente che sull'oggetto; 2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di cui all'art. 474 cod. pen.: segnala che l'imputato aveva esibito regolari fatture di acquisto della merce sequestratagli e che aveva prontamente consegnato agli operanti, ritenute tuttavia illogicamente giudicate inidonee dai giudici di merito nonostante i prodotti non recassero marchi o scritte identificative;
3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamata la differenza tra i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela della pubblica fede, e quello di cui all'art. 517ter cod. pen., posto invece a presidio dell'interesse del privato titolare del diritto di utilizzazione del modello, segnala che nel caso di specie era stata rilevata la messa in vendita di prodotti che replicavano i segni distintivi di noti marchi della moda dovendosi perciò ritenere corretta la qualificazione del fatto ai sensi del già menzionato art. 474 cod. pen.; rileva, inoltre, il pacifico concorso tra il delitto in esame e quello di cui all'art. 648 cod. pen. e, da ultimo, la conformità della decisione ai criteri di valutazione della prova dichiarativa anche con riguardo agli apprezzamenti di natura tecnica del teste esperto nel campo;
2 4. la difesa del ricorrente ha trasmesso, via PEC, una memoria risultata tuttavia in formato non leggibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Hu OX era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito, ed in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di cui all'art. 474 cod. e di quello di cui all'art. 648 cod. pen. (ricondotto nella ipotesi lieve di cui al capoverso) per aver ricevuto e detenuto, a fini di vendita, 149 borse modello "TE Mc EY" contraffatte, 82 portafogli modello "Louis Vuitton", del pari contraffatte, e 21 borse modello "O.Bag", contraffatte. 2. Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente sulla scorta degli elementi forniti dal teste US, il quale aveva riferito in merito alla qualità dei prodotti, alla assenza di "packaging" ed alle fatture di acquisto che, esibite successivamente in giudizio, si era appreso essere state rilasciate da altri soggetti di nazionalità cinese e non già dalle relative case di moda o da rivenditori accreditati e licenziatari del marchio. Il Tribunale aveva anche esaminato la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 517-ter cod. pen. ritenendo corretta la sussunzione del fatto in esame nella fattispecie delineata dall'art. 474 cod. pen.. 3. Con l'atto di appello, la difesa ha reiterato la questione in diritto insistendo, inoltre, su una serie di censure rispetto alle quali assume, in questa sede, la inadeguatezza della risposta fornita dalla Corte di appello che, al contrario, rileva invece il collegio, risulta esaustiva ed incensurabile in quanto nella sentenza impugnata si dà conto del carattere generico delle fatture esibite dall'imputato, inidonee a dimostrare la legittima provenienza della merce rinvenuta in suo possesso e la cui natura contraffatta è stata congruamente desunta dalla assenza di packaging e dalla scarsa qualità del materiale che, con argomentazione del pari esaustiva, ha indotto i giudici del gravame a ritenere non decisivo l'espletamento della pur sollecitata perizia. Su quest'ultimo aspetto, è appena il caso di ribadire il principio, autorevolmente affermato dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per 3 cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr., Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936 -01). 4. Quanto alla questione "in diritto", reiterata dalla difesa anche in questa sede e relativa alla riconducibilità della vicenda nella ipotesi contemplata dall'art. 474 cod. pen. ovvero, come sostenuto nel ricorso, nella ipotesi di cui all'art. 517- ter cod. pen. - e ferma la sostanziale irrilevanza del tema, attesa la identità della pena prevista per le due fattispecie - non è inutile ricordare che, mentre il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. è posto a tutela della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione (cfr., Sez. 2 - , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 2300 del 21/11/2017, Wang, Rv. 272002 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722 - 01), l'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 517-ter cod. pen. afferisce esclusivamente al patrimonio del titolare della proprietà industriale e ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati in imitazione di quelli con modello altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne sia il titolare (cfr., Sez. 5 - , n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378 - 01). Va tuttavia rilevato che, nel caso di specie, la Corte di appello, con una considerazione tipicamente di merito e "in fatto", ha sostenuto che il modello era stato anch'esso registrato aggiungendo, inoltre, che doveva ritenersi "irrilevante ... la circostanza che gli articoli rinvenuti non recassero una particolare etichetta, poiché la contraffazione veniva realizzata mediante la riproduzione del modello, visibilmente riconducibile, per caratteristiche di conformazione e ornamentali, a quello originale, di cui costituisce innegabile ed illegittima imitazione" (cfr., pag. 6 della sentenza di appello). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.10.2022