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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2535/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Salvatore Petrone Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.6.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, conveniva in giudizio l' e, premesso di essere titolare di pensione di CP_1 invalidità civile dal 1.8.2017 e di beneficiare della maggiorazione sociale per l'anno 2022, esponeva che con nota del 22.12.2022 l' aveva revocato CP_2 detta maggiorazione.
Deduceva di aver presentato all' in data 21.9.2023 domanda di CP_2 ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale con indicazione dei redditi del coniuge nelle annualità 2021-2022-2023 e di aver ricevuto il 5.11.2023 comunicazione di riliquidazione della prestazione con ricalcolo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e liquidazione unicamente dell'importo di euro 25,74.
Lamentando la illegittimità della determinazione dell' , dopo aver proposto CP_1 ricorso in sede amministrativa rimasto senza esito, evidenziava di percepire il
1 solo trattamento di invalidità civile e che il proprio reddito unito a quello del coniuge non superava i limiti di legge previsti per beneficiare della maggiorazione sociale ex art 38 L. n. 448/2001 come modificato dal D.L. n.
104/2020.
Concludeva chiedendo “[..] Accogliere il presente ricorso e pertanto accertare e dichiarare che la IG.ra ha diritto ad ottenere il Parte_1 riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001
n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, essendo in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi prescritti per legge;
2. E per
l'effetto condannare l' al pagamento della somma di euro 17.000,61 a CP_1 titolo di ratei di maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n.
448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, maturati con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e sino al giugno 2024, oltre a quelli maturandi con decorrenza dal mese di luglio 2024; In subordine, 3. Accogliere il presente ricorso e pertanto accertare e dichiarare che la IG.ra ha Parte_1 diritto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l.
104/2020 con decorrenza dal mese di ottobre 2023 – mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa- ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, essendo in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi prescritti per legge;
4. Per l'effetto condannare l' al pagamento con decorrenza dal CP_1 mese di ottobre 2023 della somma di euro 401,72 a titolo di ratei mensile di maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia 5. In ogni caso riconoscere in favore delle ricorrente la maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, nella data e nella misura ritenuta di giustizia;
6. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze, e cioè dal 01.01.2021 ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, e sino all'effettivo soddisfo [..]”.
2 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso contestando il CP_1 possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposto.
Contesta parte ricorrente la legittimità della nota con la quale l' ha CP_1 CP_2 comunicato la riliquidazione della prestazione in godimento (pensione di invalidità civile) con ricalcolo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e liquidazione unicamente dell'importo di euro 25,74 assumendo di aver diritto alla maggiorazione sociale (riconosciuta per l'anno 2022) per il periodo dal'1 gennaio 2021 e sino al giugno 2024 o, in subordine, dal mese di ottobre 2023 ossia dal mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la sussistenza in capo alla CP_2 ricorrente dei requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Ora, come ricorda l' , il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i CP_1 titolari di pensione di inabilità che abbiano compiuto diciotto anni e che, per l'anno 2020, ove non coniugati, non possiedano redditi propri superiori a €
8.469,63 ovvero, ove coniugati, non superiori ad € 14.447,42
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge, con l'eccezione: del reddito della casa di abitazione, delle pensioni di guerra, dell'indennità di accompagnamento, dell'importo aggiuntivo di € 154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, dei trattamenti di famiglia, dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
In forza dell'articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della
3 maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese
(c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.
Ebbene, nella specie parte ricorrente sostiene di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della maggiorazione sociale deducendo di possedere quale reddito proprio la sola pensione di invalidità civile e che il reddito del coniuge nell'anno 2020 risultava essere pari ad € 5.309,00, nell'anno 2021 ad
€ 9.559,00, nell'anno 2022 ad € 11.612,00 ed evidenziando che nell'anno 2023 il coniuge aveva percepito dall' la somma di € 7.615,98 (cfr. pag. 3 del CP_1 ricorso).
Assume quindi la ricorrente che “[..] il reddito coniugale da non superare, per ottenere il riconoscimento del beneficio dell'incremento al milione, è pari ad euro 14.459,90 per l'annualità 2021, euro 14.701,00 per l'anno 2022, euro
15.748,33 per l'anno 2023 ed euro 16.502,98 per l'anno 2024 [..]” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Costituendosi in giudizio l' ha documentato (cfr. all 3 fasc. ) che il CP_2 CP_1 coniuge della ricorrente ha percepito i seguenti redditi: € 16.754,78 nel 2021
(da pensione); € 17.255,57 (da pensione) ed € 1.750,00 (da assegno unico) nel 2022; € 14.111,22 (da pensione) ed € 2.031,84 (da assegno unico) nel
2023; € 5.676,97 (da pensione) ed € 1.273,76 (da assegno unico) nel 2024.
Tali dati reddituali non sono contestati dalla parte ricorrente sicchè avuto riguardo ai limiti reddituali dalla stessa indicati il beneficio non compete in relazione agli anni dal 2021 al 2023 posto che il reddito complessivo (della ricorrente sommato a quello del coniuge) è superiore alle soglie legali come indicate dalla stessa ricorrente;
detto beneficio compete invece in relazione all'anno 2024 posto che, per come dedotto dalla ricorrente (cfr. note scritte depositate il 14.10.2024) e non contestato dall' , il limite reddituale per CP_1
l'anno 2024 è pari ad € 16.502,98 che non è superato dalla sommatoria dei redditi propri della ricorrente (di € 3.333,30, cfr. all. 4 ) con quelli del CP_1 coniuge (di € 5.676,97 e di € 1.273,76).
4 Il diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 compete dunque alla ricorrente con decorrenza da gennaio 2024.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento alla maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 con decorrenza da gennaio 2024 e condanna l' al CP_1 pagamento di quanto dovuto a tale titolo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2535/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Salvatore Petrone Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.6.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, conveniva in giudizio l' e, premesso di essere titolare di pensione di CP_1 invalidità civile dal 1.8.2017 e di beneficiare della maggiorazione sociale per l'anno 2022, esponeva che con nota del 22.12.2022 l' aveva revocato CP_2 detta maggiorazione.
Deduceva di aver presentato all' in data 21.9.2023 domanda di CP_2 ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale con indicazione dei redditi del coniuge nelle annualità 2021-2022-2023 e di aver ricevuto il 5.11.2023 comunicazione di riliquidazione della prestazione con ricalcolo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e liquidazione unicamente dell'importo di euro 25,74.
Lamentando la illegittimità della determinazione dell' , dopo aver proposto CP_1 ricorso in sede amministrativa rimasto senza esito, evidenziava di percepire il
1 solo trattamento di invalidità civile e che il proprio reddito unito a quello del coniuge non superava i limiti di legge previsti per beneficiare della maggiorazione sociale ex art 38 L. n. 448/2001 come modificato dal D.L. n.
104/2020.
Concludeva chiedendo “[..] Accogliere il presente ricorso e pertanto accertare e dichiarare che la IG.ra ha diritto ad ottenere il Parte_1 riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001
n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, essendo in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi prescritti per legge;
2. E per
l'effetto condannare l' al pagamento della somma di euro 17.000,61 a CP_1 titolo di ratei di maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n.
448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, maturati con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e sino al giugno 2024, oltre a quelli maturandi con decorrenza dal mese di luglio 2024; In subordine, 3. Accogliere il presente ricorso e pertanto accertare e dichiarare che la IG.ra ha Parte_1 diritto ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l.
104/2020 con decorrenza dal mese di ottobre 2023 – mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa- ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, essendo in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi prescritti per legge;
4. Per l'effetto condannare l' al pagamento con decorrenza dal CP_1 mese di ottobre 2023 della somma di euro 401,72 a titolo di ratei mensile di maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia 5. In ogni caso riconoscere in favore delle ricorrente la maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 n. 448 per come modificato dall'art. 15 del d.l. 104/2020, nella data e nella misura ritenuta di giustizia;
6. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze, e cioè dal 01.01.2021 ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, e sino all'effettivo soddisfo [..]”.
2 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso contestando il CP_1 possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposto.
Contesta parte ricorrente la legittimità della nota con la quale l' ha CP_1 CP_2 comunicato la riliquidazione della prestazione in godimento (pensione di invalidità civile) con ricalcolo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e liquidazione unicamente dell'importo di euro 25,74 assumendo di aver diritto alla maggiorazione sociale (riconosciuta per l'anno 2022) per il periodo dal'1 gennaio 2021 e sino al giugno 2024 o, in subordine, dal mese di ottobre 2023 ossia dal mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la sussistenza in capo alla CP_2 ricorrente dei requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Ora, come ricorda l' , il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i CP_1 titolari di pensione di inabilità che abbiano compiuto diciotto anni e che, per l'anno 2020, ove non coniugati, non possiedano redditi propri superiori a €
8.469,63 ovvero, ove coniugati, non superiori ad € 14.447,42
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge, con l'eccezione: del reddito della casa di abitazione, delle pensioni di guerra, dell'indennità di accompagnamento, dell'importo aggiuntivo di € 154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, dei trattamenti di famiglia, dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
In forza dell'articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della
3 maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese
(c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.
Ebbene, nella specie parte ricorrente sostiene di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della maggiorazione sociale deducendo di possedere quale reddito proprio la sola pensione di invalidità civile e che il reddito del coniuge nell'anno 2020 risultava essere pari ad € 5.309,00, nell'anno 2021 ad
€ 9.559,00, nell'anno 2022 ad € 11.612,00 ed evidenziando che nell'anno 2023 il coniuge aveva percepito dall' la somma di € 7.615,98 (cfr. pag. 3 del CP_1 ricorso).
Assume quindi la ricorrente che “[..] il reddito coniugale da non superare, per ottenere il riconoscimento del beneficio dell'incremento al milione, è pari ad euro 14.459,90 per l'annualità 2021, euro 14.701,00 per l'anno 2022, euro
15.748,33 per l'anno 2023 ed euro 16.502,98 per l'anno 2024 [..]” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Costituendosi in giudizio l' ha documentato (cfr. all 3 fasc. ) che il CP_2 CP_1 coniuge della ricorrente ha percepito i seguenti redditi: € 16.754,78 nel 2021
(da pensione); € 17.255,57 (da pensione) ed € 1.750,00 (da assegno unico) nel 2022; € 14.111,22 (da pensione) ed € 2.031,84 (da assegno unico) nel
2023; € 5.676,97 (da pensione) ed € 1.273,76 (da assegno unico) nel 2024.
Tali dati reddituali non sono contestati dalla parte ricorrente sicchè avuto riguardo ai limiti reddituali dalla stessa indicati il beneficio non compete in relazione agli anni dal 2021 al 2023 posto che il reddito complessivo (della ricorrente sommato a quello del coniuge) è superiore alle soglie legali come indicate dalla stessa ricorrente;
detto beneficio compete invece in relazione all'anno 2024 posto che, per come dedotto dalla ricorrente (cfr. note scritte depositate il 14.10.2024) e non contestato dall' , il limite reddituale per CP_1
l'anno 2024 è pari ad € 16.502,98 che non è superato dalla sommatoria dei redditi propri della ricorrente (di € 3.333,30, cfr. all. 4 ) con quelli del CP_1 coniuge (di € 5.676,97 e di € 1.273,76).
4 Il diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 compete dunque alla ricorrente con decorrenza da gennaio 2024.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento alla maggiorazione sociale ex art. 38 legge 28 dicembre 2001 con decorrenza da gennaio 2024 e condanna l' al CP_1 pagamento di quanto dovuto a tale titolo;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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