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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162-1/2025
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Nel procedimento iscritto al n. 162-1/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fidenzio Piras Parte_1
appellante contro
avv. , in rappresentato e difeso dall'avv. Pier Domenico Bolumetti CP_1 CP_2
appellato ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato che l'appellante, con ricorso ex art. 351 c.p.c., ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 07/01/2025, con la quale è stato condannato a pagare, in favore dell'avv. Marco Colla - per l'attività professionale da quello prestata come suo difensore nel procedimento in cui era costituito parte civile nei Parte_2
confronti di - i compensi liquidati in complessivi € 4.001,34, oltre esborsi, rimborso CP_3
forfettario ed accessori, nonché a rifondergli le spese di lite e la somma determinata ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.; rilevato che parte appellata si è costituita nella presente fase, chiedendo la reiezione dell'istanza per carenza dei presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.; considerato che, come meglio precisato con le note di trattazione sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha precisato come, dopo la notifica del precetto per il complessivo importo di € 15.244,54, l'avv. ha notificato atto di pignoramento immobiliare CP_1 avente ad oggetto la casa d'abitazione di , sicché l'esecuzione è attualmente in Parte_2
corso;
considerato che
l'appellante fonda la propria istanza sulla prospettazione di “effetti negativi”, che deriverebbero dall'intrapresa esecuzione e che sarebbero idonei, valutati unitamente ai motivi
Pagina 1 d'appello proposti, a “profilare quei “gravi motivi” previsti dall'art. 283 c.p.c. per legittimare una richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che si sostanziano nel cd. fumus boni iuris e nel periculum in mora” (v. pag. 4 ricorso ex art. 351 c.p.c.); rilevato che le riassunte argomentazioni paiono fare riferimento al testo dell'art. 283 c.p.c., anteriore alla novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia); considerato che, attesa la disciplina applicabile ratione temporis al presente giudizio d'appello, la fondatezza dell'istanza di sospensione deve essere valutata in base al novellato testo dell'art. 283
c.p.c., il quale prevede che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza possa essere sospesa, in tutto o in parte, “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti", prevedendo quindi tali presupposti anche in via alternativa tra loro;
considerato che
i motivi d'impugnazione – a parte quello relativo alla condanna aggravata alle spese di lite –attengono essenzialmente al mancato accoglimento della ricostruzione e qualificazione degli accordi, che sarebbero intercorsi tra il e il suo difensore, avv. , ed in forza dei quali il Pt_2 CP_1
pagamento dei compensi da parte del sarebbe stato sospensivamente condizionato al Pt_2
recupero da parte sua, nei confronti dell'autore dell'illecito, , delle somme, CP_3
riconosciutegli, all'esito del giudizio, a titolo di rimborso spese;
ritenuto che
una siffatta prospettazione non consenta - sulla base della delibazione che in questa sede deve essere operata - di ravvisare la sussistenza del requisito della manifesta fondatezza dell'appello, poiché l'appellante trascura di considerare come l'invocata “condizione sospensiva” sia elemento accessorio del contratto, che condiziona, sino al suo verificarsi, l'efficacia del contratto nella sua integralità, non solo di una solo delle prestazioni, a fronte del pacifico adempimento della prestazione a carico dell'altra parte;
ritenuto, quanto al rischio che dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, che parte appellante non mette in dubbio la possibilità di recuperare, in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole del gravame, quanto versato all'avv. Marco Colla, mentre i possibili effetti dell'esecuzione in corso discendono di per sé dalla natura di titolo esecutivo della sentenza di primo grado e dall'asserita impossibilità, da parte del , a fare fronte al pagamento, vista la sua Pt_2 situazione debitoria, che egli stesso definisce “complicata”; ritenuto pertanto che l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza non possa trovare accoglimento;
P.Q.M.
visti gli artt. 351 e 283 c.p.c.,
Pagina 2 respinge l'istanza, proposta da , di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. Parte_2
3/2025, pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 07/01/2025.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Pagina 3
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Nel procedimento iscritto al n. 162-1/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fidenzio Piras Parte_1
appellante contro
avv. , in rappresentato e difeso dall'avv. Pier Domenico Bolumetti CP_1 CP_2
appellato ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato che l'appellante, con ricorso ex art. 351 c.p.c., ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 07/01/2025, con la quale è stato condannato a pagare, in favore dell'avv. Marco Colla - per l'attività professionale da quello prestata come suo difensore nel procedimento in cui era costituito parte civile nei Parte_2
confronti di - i compensi liquidati in complessivi € 4.001,34, oltre esborsi, rimborso CP_3
forfettario ed accessori, nonché a rifondergli le spese di lite e la somma determinata ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.; rilevato che parte appellata si è costituita nella presente fase, chiedendo la reiezione dell'istanza per carenza dei presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.; considerato che, come meglio precisato con le note di trattazione sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha precisato come, dopo la notifica del precetto per il complessivo importo di € 15.244,54, l'avv. ha notificato atto di pignoramento immobiliare CP_1 avente ad oggetto la casa d'abitazione di , sicché l'esecuzione è attualmente in Parte_2
corso;
considerato che
l'appellante fonda la propria istanza sulla prospettazione di “effetti negativi”, che deriverebbero dall'intrapresa esecuzione e che sarebbero idonei, valutati unitamente ai motivi
Pagina 1 d'appello proposti, a “profilare quei “gravi motivi” previsti dall'art. 283 c.p.c. per legittimare una richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che si sostanziano nel cd. fumus boni iuris e nel periculum in mora” (v. pag. 4 ricorso ex art. 351 c.p.c.); rilevato che le riassunte argomentazioni paiono fare riferimento al testo dell'art. 283 c.p.c., anteriore alla novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia); considerato che, attesa la disciplina applicabile ratione temporis al presente giudizio d'appello, la fondatezza dell'istanza di sospensione deve essere valutata in base al novellato testo dell'art. 283
c.p.c., il quale prevede che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza possa essere sospesa, in tutto o in parte, “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti", prevedendo quindi tali presupposti anche in via alternativa tra loro;
considerato che
i motivi d'impugnazione – a parte quello relativo alla condanna aggravata alle spese di lite –attengono essenzialmente al mancato accoglimento della ricostruzione e qualificazione degli accordi, che sarebbero intercorsi tra il e il suo difensore, avv. , ed in forza dei quali il Pt_2 CP_1
pagamento dei compensi da parte del sarebbe stato sospensivamente condizionato al Pt_2
recupero da parte sua, nei confronti dell'autore dell'illecito, , delle somme, CP_3
riconosciutegli, all'esito del giudizio, a titolo di rimborso spese;
ritenuto che
una siffatta prospettazione non consenta - sulla base della delibazione che in questa sede deve essere operata - di ravvisare la sussistenza del requisito della manifesta fondatezza dell'appello, poiché l'appellante trascura di considerare come l'invocata “condizione sospensiva” sia elemento accessorio del contratto, che condiziona, sino al suo verificarsi, l'efficacia del contratto nella sua integralità, non solo di una solo delle prestazioni, a fronte del pacifico adempimento della prestazione a carico dell'altra parte;
ritenuto, quanto al rischio che dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, che parte appellante non mette in dubbio la possibilità di recuperare, in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole del gravame, quanto versato all'avv. Marco Colla, mentre i possibili effetti dell'esecuzione in corso discendono di per sé dalla natura di titolo esecutivo della sentenza di primo grado e dall'asserita impossibilità, da parte del , a fare fronte al pagamento, vista la sua Pt_2 situazione debitoria, che egli stesso definisce “complicata”; ritenuto pertanto che l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza non possa trovare accoglimento;
P.Q.M.
visti gli artt. 351 e 283 c.p.c.,
Pagina 2 respinge l'istanza, proposta da , di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. Parte_2
3/2025, pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 07/01/2025.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Pagina 3