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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
5.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 59 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall' avv.to Annibale Parte_1
Conforti
RICCORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via
Diaz n. 11
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 11.4.2017 proponeva Parte_2
appello avverso la sentenza n. 2410/2016 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere aveva rigettato in quanto inammissibile, per intervenuta decadenza, il ricorso giudiziario, depositato in data 24.10.2011, volto ad ottenere l'indennizzo ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992.
Con sentenza n. 6652/2017 la Corte di Appello rigettava il gravame e nulla disponeva per le spese del grado, in considerazione della contumacia del appellato. CP_1
In ordine alla circostanza, evidenziata dall'appellante in sede di gravame, secondo la quale l'istante avrebbe avuto conoscenza di essere stato sottoposto alle emotrasfusioni solo in data 30.1.2006, data di rilascio di copia conforme della cartella clinica di ricovero dell'Ospedale generale provinciale di
Caserta relativa al periodo 19-3-1974/8-5-1974, osservava la Corte che l'assunto del D'AG risultava contraddetto proprio da documentazione in atti dallo stesso prodotta relativa ad altra cartella clinica relativa ad un ricovero del 1992 dalla quale emergeva che il predetto era stato sottoposto ad emotrasfusioni. Pur a volere in diritto condividere i principi giurisprudenziali invocati dall'appellante, in fatto risultava “che la conoscenza di aver subito emotrasfusioni da parte dell'istante risale ad epoca antecedente alla data del 16-7-98 - considerato dal Tribunale quale dies
a quo dal quale far decorrere il termine della decadenza triennale - risultando dalla predetta cartella clinica (cfr. doc D3 nella produzione di parte appellante) delle malattie infettive -
Università di Napoli II Facoltà di medicina e Chirurgia- riferita all'anno 1992, la conoscenza della eziologia del danno irreversibile patito collegato alle emotrasfusioni subite” (cfr. sentenza n.
6657/2017 di questa Corte di Appello).
Avverso la sentenza, ricorreva in Cassazione deducendo, con un primo Parte_2
motivo, la violazione degli articoli 1 e 3 della legge 2010 del 1992, per mancato accertamento del momento della conoscenza della eziologia del danno postrasfusionale e, con un secondo motivo, la violazione degli articoli 3 e 4 comma 4 della citata legge, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato il momento di accertamento delia conoscenza della soglia minima di indennizzabilità.
Con ordinanza n. 35184, pubblicata in data 15.12.2023, la Suprema Corte, accolto il primo motivo di ricorso, per violazione degli articoli 1 e 3 della legge 210 del 1992 per mancato accertamento del momento della conoscenza della eziologia del danno postrasfusionale, e ritenuto assorbito il secondo, relativo all'accertamento della conoscenza della soglia minima di indennizzabilità, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Riassunto il giudizio da e conferito incarico al CTU dott. per Parte_2 Persona_1 riferire “sulla epoca in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza e/o avrebbe potuto avere ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la patologia lamentata, della natura irreversibile del danno, del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità e della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità di cui alla tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981”, all'udienza del 5.3.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere osservato che nel giudizio di rinvio, ex art. 394, co. 2, c.p.c., le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e, quindi, quella di appellante e il Parte_2 [...]
quella di appellato. CP_1
Va, poi, ricordato che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione bensì come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, e, come tale, instaura un processo chiuso (cfr. Corte di Cassazione n. 11411 del 2018 e Corte di Cassazione n. 9843 del 2002).
Invero, secondo la Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio, a differenza di quello d'appello, che si caratterizza per il suo effetto devolutivo, è un giudizio "chiuso", che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della Corte, non quella di primo grado;
in particolare, diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione (cfr. Corte di Cassazione n. 21096 del 2017).
3. Tanto osservato in via preliminare e venendo al merito della presente controversia, da decidersi alla stregua dei principi fissati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 35184/2023,
l'appello di deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad illustrare. Parte_2
Con l'ordinanza rescindente la Suprema Corte, ai fini dell'accoglimento del primo motivo del ricorso del , ha richiamato l'orientamento, già consolidatosi (Sez.
6 -L, Ordinanza n. Parte_2
27565 del 28/10/2019, Rv. 655551 - 01), secondo il quale, in tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 1, della l.
n. 210 del 1992, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T,U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del
1981 (Vedi anche Sez. L, Sentenza n. 4669 del 09/03/2015, Rv.634810 - 01).
Chiamato a provvedere in conformità ai principi indicati dal Giudice di legittimità, questo
Collegio, in composizione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza cassata, reputa, anche alla luce degli esiti della CTU disposta nel corso di questo giudizio di rinvio, che l'appello di non possa essere accolto. Parte_2
L'art. 3 della legge 210/92 - prima della modifica introdotta dall'art. 1, comma 9, della legge
238/97 - prevedeva che “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
La legge 25 luglio 1997 n. 238, poi, con l'art. 1 comma 9 ha sostituito il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevedendo che "1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al
Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno …".
La questione all'epoca controversa, riguardante l'applicazione della disciplina della decadenza triennale introdotta dalla legge 25 luglio 1997 n. 238 con l'art. 1 comma 9 alle epatiti post- trasfusionali contratte prima della riforma del 1997, è stata rimessa alle SS.UU., che, con sentenza n. 15352 del 2015, hanno affermato il seguente principio: “Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla
l. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa”. Si è inoltre posto il problema dell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza rispetto alla “conoscenza del danno” da parte dell'avente diritto, intesa come consapevolezza dell'esistenza di un danno irreversibile.
E' stato precisato che “La legge 25 febbraio 1992, n. 210 distingue nettamente, ai fini della tutela indennitaria, la malattia epatica dalla evidenza del danno conseguente, posto che i termini della domanda per l'indennizzo decorrono, alla stregua dell'art. 1, primo comma, "dal momento in cui, sulla base della documentazione ... l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno". Ne consegue che la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sé il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post-trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l'assistito, dell'esistenza di un danno irreversibile” (Cfr. Cass. n. 837 del 2006).
La Suprema Corte ha anche osservato che, “ai fini della decorrenza del termine, è decisiva la conoscenza che lo stesso danno irreversibile possa essere inquadrato - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R.
30 dicembre 1981, n. 834, dal momento che rientra nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità sanitaria (cfr. Cass. S.u. 8064 e 8065 del 2010, ord. sez. VI lav. n. 22706 del 2010 e n.
19811 del 2013; Cass. 3693 del 2016). 7.- Alla conoscenza effettiva è però parificata la ragionevole conoscibilità del danno;
dato che la conoscenza si realizza quando il soggetto è in grado, secondo un parametro di ordinaria diligenza, di individuare la causa della patologia cui è affetto e rapportare quindi la propria malattia ad uno degli eventi dannosi previsti dalla legge 210 (cfr.
Cass. 17.1.2005 n .753)” (cfr. Cass. ordinanza n. 27656/2019)
4. Tanto premesso in punto di diritto, va osservato che, nel caso in esame, nel ricorso di primo grado, depositato in data 24.10.2011, nella premessa in fatto e, in Parte_2
particolari, ai punti da 1 a 5, ha dedotto:
1) che, “nel periodo dal 19 marzo all'8 maggio 1974, il sopraindicato ricorrente, Sig.
[...]
[all'età di sedici (16) anni], è stato ricoverato presso la Divisione di chirurgia Parte_2
dell'Ospedale generale provinciale di Caserta. Durante il primo periodo di tale ricovero, da esami diagnostici (ivi eseguiti), gli sono stati accertati segni (né clinici né laboratoristici) di una alterazione epatica (nemmeno lieve) né (tanto meno) di una disfunzione epatica. Durante il periodo del medesimo ricovero, egli è stato sottoposto a numerose emotrasfusioni. II tutto risulta dalla cartella clinica dell'Ospedale generale provinciale di Caserta relativa al periodo 19 marzo - 8 maggio 1974 e con numero (pratica) 4287 [se ne veda la copia conforme all'originale indicata e prodotta come doc. n. Dl]”;
2) che “successivamente, da esami di laboratorio, gli è stata accertata la positività al test (ELISA) degli anticorpi (anti-HCV o HCVAb) del virus dell'epatite (virale di tipo) C (HCV) come risulta dal referto del Centro di medicina nucleare "Enne Uno" di Caserta con numero (codice) F41C0 [se ne veda la copia semplice indicata e prodotta come doc. n. D2 (e l'originale detenuto nel fascicolo del procedimento amministrativo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210)1, nonché come si evince dal verbale (modello ML/V) della Commissione medico-ospedaliera (del Dipartimento militare di medicina legale) di Caserta del datato 29 marzo 2010 e con Controparte_3 numero 1482 [se ne veda la copia conforme all'originale indicata e prodotta come doc. n. D6]”;
3) che “successivamente - ricoverato (in regime ordinario) presso la Clinica delle malattie infettive della II Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli -, gli sono stati eseguiti vari esami diagnostici”, come indicati ai punti da 3/a a 3/e del ricorso;
4) che, “successivamente, nel periodo fino al 16 luglio 1998 - ricoverato (in regime di day hospital) presso il Dipartimento assistenziale di malattie infettive dell' Azienda universitaria NI (e dell'Università degli studi, "Federico II"), di Napoli gli sono stati eseguiti vari esami diagnostici relativi alla sua infezione epatica.
4/a) In particolare, da esami di laboratorio (ivi eseguiti), gli è stata accertata la positività al test
(RIBA) degli anticorpi (anti-HCV o HCVAb) del virus dell'epatite (virale di tipo) C (HCV).
In data 16 luglio 1998, all'esito dei predetti esami e del citato esame di laboratorio, per la prima volta, gli è stata diagnosticata una epatopatia HCV correlata irreversibile – idonea a far decorrere il termine normativo per la presentazione dell'istanza (domanda amministrativa) per il diritto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai sensi e per gli effetti della legge stessa -, in particolare, gli è stata posta la diagnosi di “epatite cronica anti HCV positiva". II tutto risulta dalla cartella clinica dell'Azienda universitaria NI (e dell'Università degli studi, "Federico
II"), di Napoli relativa al periodo 26 gennaio - 16 luglio 1998 e con numero 221/98 [se ne veda la copia conforme all'originale indicata e prodotta come doc. n. D41, e dal biglietto di uscita relativo
[se ne veda la copia conforme all'originale indicata e prodotta come doc. n. D4/bis]”;
5) che, “in data 12 febbraio 2008, il ricorrente ha presentato istanza (domanda amministrativa) per il diritto (all'indennizzo e agli altri benefici) di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210”.
Il , al paragrafo “II.
2-b” del ricorso del 24.10.2011, soffermandosi sulla conoscenza Parte_2
del danno irreversibile, da cui decorre il termine per la presentazione della domanda amministrativa, ha dedotto che essa non può coincidere né con la conoscenza del referto di positività al test ELISA degli anticorpi del virus dell'epatite C, né con quella della diagnosi di “epatite cronica attiva lieve anti HCV positiva”, ma che essa “deve essere considerata di data non anteriore a quella di conoscenza della diagnosi di “epatite cronica anti HCV positiva” (diagnosi) posta all'esito degli
(ulteriori) esami diagnostici eseguiti durante il periodo del ricovero fino al 16 luglio 1998, presso il
Dipartimento assistenziale di malattie infettive dell'Azienda universitaria NI (e dell'Università degli studi, "Federico II"), di Napoli” .
Nelle considerazioni finali, di cui al paragrafo “II.Ultimo”, ha concluso il ricorrente sostenendo:
a) “per quanto riguarda il momento di decorrenza del termine normativo [per la presentazione dell'istanza (domanda amministrativa) previsto dalla legge n. 210 del 1992]”, “che il termine normativo decorra da data non anteriore al 16 luglio 1998, giorno finale, quest'ultimo, del periodo del ricovero Dipartimento assistenziale di malattie infettive dell' Azienda NI (e dell'Università degli studi, "Federico II"), di Napoli], quale è stata posta (al ricorrente) la diagnosi di "epatite cronica positiva"”;
b) “per quanto riguarda la durata del termine normativo per la presentazione dell'istanza
(domanda amministrativa) per il diritto legge n. 210 del 1992”, “che quest'ultimo termine normativo sia il termine di prescrizione ordinaria decennale”.
Pertanto, “poiché l'istanza per il diritto previsto dalla legge n. 210 del 1992 è stata presentata in data 12 febbraio 2008, il termine di presentazione dell'istanza stessa non è decorso” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c. del 24.10.2011, paragrafo “II.Ultimo”.
Dopo la sentenza di primo grado, che ha rigettato il ricorso per essere stata la domanda amministrativa di indennizzo del 12.2.2008 presentata oltre il triennio dalla conoscenza della irreversibilità del danno, nel ricorso in appello dell'11.5.2011, nel censurare Parte_2
la pronuncia impugnata, ha sostenuto di aver avuto, per la prima volta, conoscenza di un danno causato da infezione da virus della epatite, idonea a far decorrere il termine normativo per la presentazione della domanda amministrativa, in data successiva al 30 gennaio 2006, dopo l'estrazione di copia (conforme all'originale) della cartella clinica, n. 4287, dell'Ospedale generale di Caserta relativa al periodo 19 marzo – 8 maggio 1974, ovvero al ricovero nel quale era stato sottoposto alle emotrasfusioni, come emergeva da documentazione già prodotta in primo grado, quale “doc. n. D1”, attestante la data del rilascio della copia conforme, come da data, del 30 gennaio 2006, riportata sul timbro di rilascio della copia conforme, documento che ridepositava quale “doc. n. D1/appello” (cfr. deduzioni di cui ai paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 quater del ricorso in appello dell'11.5.2011). Nel ricorso in riassunzione del 13.3.2024, il ha dedotto la circostanza nuova, in Parte_2
quanto mai prospettata nei precedenti gradi, che in data 23 marzo 2005, all'esito di ulteriori vari esami diagnostici relativi alla sua infezione epatica, per la prima volta, gli era stata posta la seguente diagnosi «epatite cronica attiva […] HCV correlata con alterazione della funzionalità epatica e […] della struttura epatica», come risultava, a suo dire, dal referto del Dipartimento di malattie infettive dell'Azienda universitaria NI (Università degli studi “Federico II”) di
Napoli datato 23 marzo 2005, documento che denominava quale “doc. n. D4/appello” e che produceva per la prima volta in questo giudizio di rinvio (cfr. paragrafo “Atti e documenti offerti in comunicazione” di cui al ricorso in riassunzione e riferimento al documento denominato “doc.
n. D4/appello”, riportato in elenco tra i “Documenti del giudizio di rinvio”; cfr., altresì, ricorso in appello dell'11.4.2017 contenente elenco della documentazione prodotta, dal quale non risulta né richiamata né allegata la certificazione del 23 marzo 2005).
Il ricorrente in riassunzione ha affermato che solo in data 23 marzo 2005, con il referto del
Dipartimento di malattie infettive dell'Azienda universitaria NI (Università degli studi
“Federico II”) di Napoli, egli ha avuto la consapevolezza di un danno causato da epatite virale ascrivibile a categoria (l'ottava) della tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. deduzioni di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter del ricorso in riassunzione del 13.3.2024).
Ribadita, poi, la circostanza, già dedotta in grado di appello, di aver estratto in data 30 gennaio
2006, per la prima volta, la copia della cartella clinica n. 4287 del 1974 relativa al ricovero nel quale era stato sottoposto alle emotrasfusioni (cfr. deduzioni di cui ai paragrafi quater, 4 qunquies e 4 sexies del ricorso in riassunzione del 13.3.2024), il ricorrente in riassunzione ha sostenuto che,
“quindi, in data successiva al 30 gennaio 2006, oppure, al più presto in data 23 marzo 2005, egli ha avuto la conoscenza di un danno causato da epatite virale post-trasfusionale idonea a far decorrere il termine (triennale) per la presentazione dell'istanza per il diritto previsto dalla legge
n. 210 del 1992, ai sensi e per gli effetti della legge stessa” (cfr. deduzioni di cui al paragrafo 4 septies del ricorso in riassunzione del 13.3.2024), con conseguente tempestività della domanda amministrativa del 12 febbraio 2008.
6. Così sintetizzate le deduzioni svolte dal D'AG nei vari gradi di giudizio, va evidenziato che, nel corso di questo giudizio di rinvio, la Corte ha conferito al CTU, dott.
, l'incarico di riferire “sulla epoca in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza e/o Persona_1
avrebbe potuto avere ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la patologia lamentata, della natura irreversibile del danno, del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità e della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità di cui alla tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981”.
Il CTU, nella relazione depositata in data 24.2.2025, ha affermato che l'appellante sig. Parte_2
ha avuto ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la patologia lamentata, della natura del danno con la sua irreversibità e del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità con le indagini diagnostiche nel 1992 o al più tardi nel 1993.
Nella sua relazione il consulente ha premesso che:
< il 19.03.1974 è stato vittima di un incidente stradale che gli ha procurato Parte_2 lesioni personali con rottura della milza ed emoperitoneo. Ricoverato presso l'Ospedale Civile di Caserta venne sottoposto ad intervento chirurgico di splenectomia e, per la contestuale anemia da emoperitoneo, venne trasfuso il 20 ed il 21 marzo 1974 con unità di sangue intero. Venne dimesso il giorno 08.05.1974.
Segue un periodo di diversi anni in cui non vi è documentazione medica. Nel 1987 un controllo di laboratorio avrebbe evidenziato un'alterazione delle transaminasi, una lieve iperglobulinemia con negatività dei marcatori per l'HBV. Il 28.02.1992, a seguito di indagini di laboratorio, viene riscontrata la positività agli anticorpi contro il virus epatitico “C”. Dal 30.03.1992 al 01.04.1992 si ricovera presso la Clinica delle Malattie Infettive della II^ Facoltà di Medicina dell'Università di Napoli. L'esame di tale documento porta alle seguenti osservazioni:
- A pagina 5 riporta “viene alla N.O. per sottoporsi ad epatobiopsia”;
- A pagina 2 riporta “autorizza i sanitari di questo Istituto a praticare epatobiopsia, nonché la determinazione sierica degli anti-HIV”;
- A pagina 10: 31.03.1992 ore 12, epatobiopsia secondo … frustolo abbondante di colorito roseo, a contorni regolari;
- A pagina 17 esame istologico: epatite cronica attiva lieve;
Diagnosi di dimissione: epatite cronica attiva lieve antiHCV positivo. Risulta altra cartella (n. 221/98) dell'AUP Federico II^ di Napoli del 26.01.1998 (Day Hospital) da cui si riporta:
1. Cartelle precedenti n. 903/1992, n. 303/1995, n. 861/1997;
2. Ha praticato nell'aprile '92 terapia con kofenon-A 3-4,5 MU 3 volte la settimana per 1 anno ottenendo la non normalizzazione delle transaminasi se non dopo la sospensione…HCV-
RNA quantitativo negativo.
Sono state chieste copie delle cartelle n. 303/1995, n. 861/1997 (cfr. verbale del 28.11.2024) cui l'Avv. Conforti ha replicato che tale documentazione non è acquisibile in corso di consulenza, stante il principio di diritto affermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione Civile a Sezioni
Unite n. 3086/2022>> (cfr. relazione del CTU).
Fatta questa premessa, il CTU, in relazione al momento o al periodo temporale in cui il Parte_2
avrebbe avuto conoscenza della malattia e del suo collegamento con le trasfusioni subite, ha innanzitutto osservato che dalle deduzioni dello stesso non risulta una tesi univoca. Parte_2
Ed invero:
<<
1. Nel ricorso di primo grado al Tribunale Santa Maria Capua Vetere risulta al punto 4/a: …in data 16 luglio 1998, all'esito dei predetti esami e del citato esame di laboratorio, per la prima volta gli è stata diagnosticata una epatopatia HCV correlata irreversibile – idonea a far decorrere il termine normativo per la presentazione dell'istanza (domanda ammnistrativa) per il diritto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ai sensi e per gli effetti della legge stessa – in particolare gli è stata posta la diagnosi di epatite cronica antiHCV positiva.
2. Nel ricorso di cui alla causa in corso al punto 4-speties: …E, quindi, in data successiva al 30 gennaio 2006, oppure al più presto in data 23.03.2005 egli ha avuto conoscenza di un danno causato da epatite virale post-trasfusionale idonea a far decorrere il termine (triennale) per la presentazione dell'istanza per il diritto previsto dalla legge . 210 del 1992, n. 210 ai sensi e per gli effetti della legge stessa. Da un lato si invoca come data di conoscenza dell'infermità, per la decorrenza del termine di legge, il 16.07.1998 e da un altro il 30.01.2006 o al più il 23.03.2005 (l'intervallo temporale è di sette/otto anni)>> (cfr. relazione del CTU).
Tanto osservato, il CTU ha, poi, svolto le seguenti considerazioni:
<<
1. Tra l'evento trasfusionale del 1974 ed il 1992 decorre un lasso di diciotto anni in cui non vi è documentazione medica disponibile;
2. Nel 1992 il ricovero è indotto specificamente da “viene alla N.O. per sottoporsi ad epatobiopsia”: il ricovero, quindi, non è avvento per una ipotesi di patologia non ancora nota ma eventualmente da individuare, ma con il fine di sottoporsi ad una precisa indagine diagnostica la cui esecuzione, soprattutto in un ambiente di alta specializzazione, richiedeva un fondato sospetto clinico, analitico ed ecografico di patologia epatica. Ne consegue che, il aveva condizioni cliniche o sub-cliniche tali da indurlo Parte_2
(presumibilmente su consiglio medico, ma ciò non risulta, né sembra che avesse conoscenze mediche tali da assumere una decisione autonoma) a sottoporsi specificamente ad una biopsia epatica, (una procedura invasiva gravata da complicanze, anche potenzialmente letali) che richiedeva necessariamente il consenso, come viene espresso (a pagina 2 della cartella del 1992), ammettendo nel ricovero gli eventi trasfusionali. Al riguardo, anche se all'epoca non era ancora formalizzato il consenso informato (ex L. 219/2017) come oggi lo si intende, il codice deontologico medico (cfr. versione 1989) già prevedeva espressamente “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente” e, nel caso in discussione, una epatobiopsia non era certo una procedura diagnostica banale.
3. Nel corso di tale ricovero viene diagnosticata la positività all'HCV;
4. La diagnosi di uscita è di epatite cronica attiva lieve antiHCV positivo, maggiormente dettagliata di quella invocata nel 1998 (ricorso di primo grado), giacché attesta anche il grado di espressività patologica in “lieve”. Subito dopo (aprile 1992) ha intrapreso una terapia interferonica (cfr. cartella 221/98) per un anno a dose piuttosto sostenuta e da quanto disponibile con negativizzazione dell'HCV-RNA, almeno nel 1997. La terapia con interferone (all'epoca disponibile) non era priva di effetti collaterali tra cui i più comuni erano sintomi simil influenzali, astenia perdurante, sonnolenza, secchezza delle fauci, dolori muscolari specie al rachide, gastralgia, prurito, orticaria, difficoltà respiratorie, ecc. Di tali effetti non si hanno documenti e la carenza delle cartelle del 1995 e 1997 non ha consentito un ulteriore approfondimento.
Nel 1988 è stato sottoposto a colecistolitotimia percutanea (cartella 221/98) per litiasi, ma non vi è traccia documentale, per cui non è stato possibile valutare un'eventuale incidenza. Appare assai poco probabile che il , ricoveratosi nel 1992 per sottoporsi a biopsia Parte_2 epatica, con una positività all'anti-HCV con il risultato dell'esame istologico, una chiara diagnosi di epatite cronica attiva, l'ammissione (cartella 1992) delle emotrasfusioni subite all'età di 17 anni ed l'immediato successivo trattamento interferonico non avesse avuto, già a tale epoca, conoscenza della malattia e della sua correlazione all'evento trasfusionale. Si rileva, altresì, che nel 1992 l'appellante aveva 35 anni, era coniugato con due figli e non risulta dalla documentazione disponibile la sussistenza di patologie che avrebbero potuto inficiare le capacità mentali. Quanto all'ipotetica data del 23.05.2005, invocata in appello (diversamente dal primo grado) per la conoscenza di un danno da epatite virale, occorre dire che risulta in tale data un certificato (a firma illeggibile) del Dipartimento di Malattie infettive e Medina legale in cui si attesta “epatite cronica attiva HCV correlata con alterazione della funzionalità epatica, termine non leggibile, e steatosi della struttura epatica”. Non vi è, quindi, alcun riferimento agli eventi emotrasfusionali del 1974, ed è del tutto sovrapponibile alla diagnosi del 1992 per cui non si comprende come solo in tale data l'appellante sarebbe stato in grado di avere conoscenza dell'infermità e soprattutto della sua correlazione agli eventi emotrasfusionali. Simile discorso va fatto per la data del 30.01.2006 e del 30.01.1998 (cartella 221/98).
Alla luce di quanto esposto è da ritenersi che la conoscenza della patologia, della sua correlazione alle emotrasfusioni subite, alla sua espressività, della necessità di terapia interferonica sia maturata quanto meno nel 1992>> (cfr. relazione del CTU).
Nel replicare alle osservazioni del C.T.P. dott. , volte a sostenere la tesi della Per_2
consapevolezza della natura irreversibile del danno solo dal 2005 a seguito del certificato del
23.2.2005 (“Cosa ben differente è invece la certificazione epatologica del marzo 2005, la prima disponibile in atti dopo il 1998, dalla quale emerge un quadro epatico ben differente caratterizzato da alterazioni della struttura epatica (steatosi) e da correlata disfunzione della probabilmente, da una riattivazione del virus dell'epatite C con la correlativa ripositivizzazione dell'HCV-RNA, come appurato, tra l'altro, in occasione della visita della Commissione medico-ospedaliera di Caserta del Ministero della difesa”; cfr. osservazioni CTP dott. ), il CTU, oltre a ribadire quanto Per_2
già espresso in ordine alla sovrapponibilità della diagnosi del 2005 rispetto alla precedente, ha anche evidenziato che “la steatosi è una logica ed intrinseca componente dell'epatopatia ed è attestata fin dal 1992 (cartella clinica)” e che le alterazioni della funzionalità epatica sono descritte in forma generica mancando i necessari dati oggettivi, come del tutto ipotetica è la ripositivizzazione dell'HCV.
Infatti, ha evidenziato il CTU, <”…ottenendo la non normalizzzazione delle transaminasi se non dopo la sospensione” (cfr. della terapia interferonica) e al 26.09.1997 (ben otto anni prima del 2005) i valori delle transaminasi erano assolutamente normali (GOT 26, GPT 18) con un HCV-RNA quantitativo negativo. In tale data l'ecografia già dimostrava la disomogeneità dell'architettura epatica. A ciò deve aggiungersi che all'epoca la terapia disponibile (interferonica), aveva l'obiettivo di una stabilizzazione del quadro clinico evitando una ipotetica ma possibile evoluzione in cirrosi, e non assicurava l'eradicazione dell'infezione (diverso è il quadro odierno), tanto che nella menzionata cartella clinica (221/98) è letteralmente riportato “…nell'aprile '92 ha praticato terapia con kofenon-A 3-4,5 MU 3 volte la settimana per 1 anno ottenendo la non normalizzazione delle transaminasi se non dopo la sospensione…” . A giudizio dello scrivente tale dato, unito all'intera documentazione, porta a ritenere plausibile che dopo un anno di terapia, non priva di effetti collaterali, di un esame bioptico epatico chiesto espressamente dall'interessato (ricovero del 1992 -“viene alla N.O. per sottoporsi ad epatobiopsia”) persistenza dell'incremento delle transaminasi anche dopo terapia, riscontro della steatosi, il avesse avuto fin dal 1992 o al massimo dal 1993 piena consapevolezza non Parte_2 solo della sua malattia ma anche della sua della persistenza e della sua irreversibilità. Per tali motivi si conferma il giudizio valutativo espresso>> (cfr. relazione del CTU).
La consulenza tecnica espletata in questo grado risulta esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, motivo per cui questo Collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, mediante rinnovo dell'elaborato peritale sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono pienamente condivisibili.
Va, innanzitutto, evidenziata la puntuale ed analitica ricostruzione, da parte del CTU, della storia clinica del ricorrente, che passa attraverso una serie di ricoveri, del 1992 (come da cartelle cliniche in atti), del 1995 e del 1997 (come da riferimento alle cartelle n. 303/1995 e n.
861/1997, mai prodotte dal , ma richiamate nella successiva cartella n. 221/98, cartelle Parte_2
del 1995 e 1997 che il difensore dell'odierno ricorrente in riassunzione non ha voluto esibire al
CTU che ne aveva fatto richiesta) e del 1998 (come da cartella clinica n. 221/98 in atti).
Ebbene, a fronte della analitica ricostruzione della storia cinica del ricorrente, che è stato sottoposto, per quanto qui interessa, nel periodo dal 1992 al 1998, ad una pluralità di ricoveri, ad una epatobiopsia (procedura invasiva, gravata da complicanze, anche letali) e a controlli di laboratorio e che ha anche praticato per circa un anno una terapia interferonica (all'epoca disponibile) a dose piuttosto sostenuta e non priva di effetti collaterali, il D'AG (sulla scorta di una deduzione fattuale nuova formulata per la prima volta nel ricorso in riassunzione e sulla scorta di un documento prodotto per la prima volta solo in questo giudizio di rinvio) e il suo consulente di parte, dott. , vorrebbero ancorare la conoscenza della irreversibilità del danno e della Per_2
sua ascrivibilità alla 8^ categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981 ad un certificato, prodotto per la prima volta in questo giudizio di rinvio, apparentemente datato 23.3.2005 e con firma illeggibile, come evidenziato anche dal CTU.
Nel documento, composto di una sola pagina, si legge: “Si certifica che il Signor Parte_2
…. è affetto da “Epatite cronica attiva HCV correlata” con alterazione della funzionalità
[...]
epatica e (termine non leggibile) e steatosi della struttura epatica”.
Va, tuttavia, evidenziato che si tratta di un certificato, tardivamente prodotto e dal quale non è neppure evincibile il nominativo della persona che lo ha sottoscritto, in cui non si fa alcun riferimento ad eventuali analisi o esami strumentali e, tanto meno, all'epoca del loro svolgimento, sulla scorta dei quali viene effettuata la diagnosi.
Non risulta prodotta dal , per l'arco temporale che va dal ricovero del 1998 alla Parte_2
certificazione apparentemente datata 23.3.2005, alcuna documentazione, attestante l'eventuale ricovero o l'eventuale svolgimento di analisi o esami strumentali, posta a supporto della generica certificazione del 2005.
In ogni caso, la diagnosi indicata in tale certificato, non supportato e riscontrato da alcuna documentazione di carattere oggettivo, tantomeno coeva al suo rilascio, appare sostanzialmente sovrapponibile, come ha evidenziato, il CTU, alla pregressa diagnosi, essendo la steatosi una logica ed intrinseca componente dell'epatopatia attestata fin dal 1992 e attestando anche una ecografia del 1997 la disomogeneità dell'architettura epatica (“Novembre 1997, si sottopone ad esame ecotomografico epatico che evidenziava: Fegato modicamente aumentato … con disomogeneità ecostrutturale …”; cfr. pag. 3 della cartella clinica n. 221/1998, paragrafo “Anamnesi patologica prossima”). Quanto al generico riferimento, contenuto nel certificato del 23.3.2005, all'alterazione della funzionalità epatica, esso non risulta in alcun modo documentato a quella data, anzi, come ha evidenziato il CTU e come documentato dalla cartella clinica n. 221/1998, già alla data del 26.7.1997 (dunque ben otto anni prima) i valori della transaminasi erano assolutamente normali;
“Ultimo controllo laboratoristico 26.9.1997, GOT 20 …, CPT 18 …, HCV-RNA quantitativo= negativo...” (cfr. pag. 3 della cartella clinica n. 221/1998, paragrafo “Anamnesi patologica prossima”).
Sicchè non emerge alcun documentato ed oggettivo elemento di novità idoneo a poter ritenere che solo in data 23.3.2005 il abbia potuto avere una sufficiente conoscenza o una Parte_2 ragionevole conoscibilità dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico (emotrasfusione) a suo tempo praticato e della ascrivibilità alla 8^ categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981.
che ha avanzato domanda di indennizzo in data 12.2.2008, nulla ha mai Parte_2
dedotto e, tanto meno, documentato in ordine ad eventuali ricoveri, analisi, indagini strumentali effettuati, dopo il ricovero del 16.1.1998 (cfr. cartella n. 221/98), nel periodo tra il 1998 e la presentazione della domanda di indennizzo, tali da determinare solo in data 12.2.2008 o nel triennio ad esso antecedente la consapevolezza della irreversibilità del danno e della soglia minima di indennizzabilità e solo nel ricorso in riassunzione del 13.3.2024 ha fatto riferimento ed ha prodotto la generica certificazione del 23 marzo 2005, sopra esaminata.
Quanto alla circostanza, già dedotta nel ricorso in appello e reiterata in quello in riassunzione, secondo la quale egli, minorenne all'epoca delle emotrasfusioni infettanti (19 marzo - 8 maggio
1974), ha avuto la conoscenza “legale” di averle subite solo dopo l'estrazione (effettuata in data
30.1.2006) della copia (conforme all'originale) della cartella clinica dell'Ospedale generale provinciale di Caserta n. 4287 del 1974, è sufficiente ribadire quanto evidenziato dal CTU e nemmeno contestato dal ricorrente in riassunzione e dal suo consulente tecnico, ovvero che già durante il ricovero del 1992, quando il paziente aveva circa 35 anni ed era coniugato con due figli, lo stesso ha riferito ai sanitari di essere stato sottoposto ad emotrasfusioni;
si veda, sul Parte_2 punto, la cartella clinica del 1992, prodotta quale allegato “Doc. n. D3.pdf” e, in particolare, la pagina 30 di tale documento, nel quale si fa espresso riferimento all'emotrasfusione di cui al ricovero effettuato all'età di 17 anni in seguito ad incidente stradale.
Sulla scorta della relazione del CTU e di tutte le circostanze sopra evidenziate deve concludersi che l'odierno ricorrente in riassunzione abbia avuto la conoscenza o, comunque, la ragionevole conoscibilità dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno, nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, con le indagini diagnostiche nel 1992 o al più tardi nel 1993.
A tale epoca, infatti, non solo aveva avuto riscontro, con le indagini di Parte_2
laboratorio del 28.2.1992, della positività agli anticorpi contro il virus epatico C, ma si era anche sottoposto in data 31.3.1992 ad epatobiopsia, procedura invasiva gravata da complicanze, anche potenzialmente letali, si era visto diagnosticare “epatite cronica attiva lieve anti HCV positivo”
(cfr. cartelle n. 903 del ricovero 30.3.1992-1.4.1992 e n. 112 del ricovero 15.4.1992-18.4.1992) ed era stato costretto a praticare dall'aprile 1992 terapia con Koferon A 3-4,5 MU tre volte alla settimana per ben un anno e attendere oltre un anno dall'inizio della terapia per ottenere la normalizzazione delle transaminasi.
Per le ragioni sopra svolte deve concludersi per la inammissibilità della domanda di indennizzo perché depositata solo in data 12.2.2008, oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge.
5. L'appello va, pertanto, rigettato.
Quanto alle spese di lite del grado di appello, del giudizio in Cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio, considerata la peculiarità della questione esaminata si reputano sussistenti le condizioni per disporne la compensazione integrale e per porre a carico delle parti in solido tra loro le spese di
CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a seguito di rinvio da Cassazione, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di ctu da liquidarsi con separato decreto. Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 5.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
5.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 59 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall' avv.to Annibale Parte_1
Conforti
RICCORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via
Diaz n. 11
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 11.4.2017 proponeva Parte_2
appello avverso la sentenza n. 2410/2016 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere aveva rigettato in quanto inammissibile, per intervenuta decadenza, il ricorso giudiziario, depositato in data 24.10.2011, volto ad ottenere l'indennizzo ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992.
Con sentenza n. 6652/2017 la Corte di Appello rigettava il gravame e nulla disponeva per le spese del grado, in considerazione della contumacia del appellato. CP_1
In ordine alla circostanza, evidenziata dall'appellante in sede di gravame, secondo la quale l'istante avrebbe avuto conoscenza di essere stato sottoposto alle emotrasfusioni solo in data 30.1.2006, data di rilascio di copia conforme della cartella clinica di ricovero dell'Ospedale generale provinciale di
Caserta relativa al periodo 19-3-1974/8-5-1974, osservava la Corte che l'assunto del D'AG risultava contraddetto proprio da documentazione in atti dallo stesso prodotta relativa ad altra cartella clinica relativa ad un ricovero del 1992 dalla quale emergeva che il predetto era stato sottoposto ad emotrasfusioni. Pur a volere in diritto condividere i principi giurisprudenziali invocati dall'appellante, in fatto risultava “che la conoscenza di aver subito emotrasfusioni da parte dell'istante risale ad epoca antecedente alla data del 16-7-98 - considerato dal Tribunale quale dies
a quo dal quale far decorrere il termine della decadenza triennale - risultando dalla predetta cartella clinica (cfr. doc D3 nella produzione di parte appellante) delle malattie infettive -
Università di Napoli II Facoltà di medicina e Chirurgia- riferita all'anno 1992, la conoscenza della eziologia del danno irreversibile patito collegato alle emotrasfusioni subite” (cfr. sentenza n.
6657/2017 di questa Corte di Appello).
Avverso la sentenza, ricorreva in Cassazione deducendo, con un primo Parte_2
motivo, la violazione degli articoli 1 e 3 della legge 2010 del 1992, per mancato accertamento del momento della conoscenza della eziologia del danno postrasfusionale e, con un secondo motivo, la violazione degli articoli 3 e 4 comma 4 della citata legge, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato il momento di accertamento delia conoscenza della soglia minima di indennizzabilità.
Con ordinanza n. 35184, pubblicata in data 15.12.2023, la Suprema Corte, accolto il primo motivo di ricorso, per violazione degli articoli 1 e 3 della legge 210 del 1992 per mancato accertamento del momento della conoscenza della eziologia del danno postrasfusionale, e ritenuto assorbito il secondo, relativo all'accertamento della conoscenza della soglia minima di indennizzabilità, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Riassunto il giudizio da e conferito incarico al CTU dott. per Parte_2 Persona_1 riferire “sulla epoca in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza e/o avrebbe potuto avere ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la patologia lamentata, della natura irreversibile del danno, del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità e della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità di cui alla tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981”, all'udienza del 5.3.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere osservato che nel giudizio di rinvio, ex art. 394, co. 2, c.p.c., le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e, quindi, quella di appellante e il Parte_2 [...]
quella di appellato. CP_1
Va, poi, ricordato che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione bensì come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, e, come tale, instaura un processo chiuso (cfr. Corte di Cassazione n. 11411 del 2018 e Corte di Cassazione n. 9843 del 2002).
Invero, secondo la Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio, a differenza di quello d'appello, che si caratterizza per il suo effetto devolutivo, è un giudizio "chiuso", che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della Corte, non quella di primo grado;
in particolare, diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione (cfr. Corte di Cassazione n. 21096 del 2017).
3. Tanto osservato in via preliminare e venendo al merito della presente controversia, da decidersi alla stregua dei principi fissati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 35184/2023,
l'appello di deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad illustrare. Parte_2
Con l'ordinanza rescindente la Suprema Corte, ai fini dell'accoglimento del primo motivo del ricorso del , ha richiamato l'orientamento, già consolidatosi (Sez.
6 -L, Ordinanza n. Parte_2
27565 del 28/10/2019, Rv. 655551 - 01), secondo il quale, in tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 1, della l.
n. 210 del 1992, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T,U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del
1981 (Vedi anche Sez. L, Sentenza n. 4669 del 09/03/2015, Rv.634810 - 01).
Chiamato a provvedere in conformità ai principi indicati dal Giudice di legittimità, questo
Collegio, in composizione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza cassata, reputa, anche alla luce degli esiti della CTU disposta nel corso di questo giudizio di rinvio, che l'appello di non possa essere accolto. Parte_2
L'art. 3 della legge 210/92 - prima della modifica introdotta dall'art. 1, comma 9, della legge
238/97 - prevedeva che “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
La legge 25 luglio 1997 n. 238, poi, con l'art. 1 comma 9 ha sostituito il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevedendo che "1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al
Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno …".
La questione all'epoca controversa, riguardante l'applicazione della disciplina della decadenza triennale introdotta dalla legge 25 luglio 1997 n. 238 con l'art. 1 comma 9 alle epatiti post- trasfusionali contratte prima della riforma del 1997, è stata rimessa alle SS.UU., che, con sentenza n. 15352 del 2015, hanno affermato il seguente principio: “Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla
l. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa”. Si è inoltre posto il problema dell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza rispetto alla “conoscenza del danno” da parte dell'avente diritto, intesa come consapevolezza dell'esistenza di un danno irreversibile.
E' stato precisato che “La legge 25 febbraio 1992, n. 210 distingue nettamente, ai fini della tutela indennitaria, la malattia epatica dalla evidenza del danno conseguente, posto che i termini della domanda per l'indennizzo decorrono, alla stregua dell'art. 1, primo comma, "dal momento in cui, sulla base della documentazione ... l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno". Ne consegue che la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sé il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post-trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l'assistito, dell'esistenza di un danno irreversibile” (Cfr. Cass. n. 837 del 2006).
La Suprema Corte ha anche osservato che, “ai fini della decorrenza del termine, è decisiva la conoscenza che lo stesso danno irreversibile possa essere inquadrato - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R.
30 dicembre 1981, n. 834, dal momento che rientra nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità sanitaria (cfr. Cass. S.u. 8064 e 8065 del 2010, ord. sez. VI lav. n. 22706 del 2010 e n.
19811 del 2013; Cass. 3693 del 2016). 7.- Alla conoscenza effettiva è però parificata la ragionevole conoscibilità del danno;
dato che la conoscenza si realizza quando il soggetto è in grado, secondo un parametro di ordinaria diligenza, di individuare la causa della patologia cui è affetto e rapportare quindi la propria malattia ad uno degli eventi dannosi previsti dalla legge 210 (cfr.
Cass. 17.1.2005 n .753)” (cfr. Cass. ordinanza n. 27656/2019)
4. Tanto premesso in punto di diritto, va osservato che, nel caso in esame, nel ricorso di primo grado, depositato in data 24.10.2011, nella premessa in fatto e, in Parte_2
particolari, ai punti da 1 a 5, ha dedotto:
1) che, “nel periodo dal 19 marzo all'8 maggio 1974, il sopraindicato ricorrente, Sig.
[...]
[all'età di sedici (16) anni], è stato ricoverato presso la Divisione di chirurgia Parte_2
dell'Ospedale generale provinciale di Caserta. Durante il primo periodo di tale ricovero, da esami diagnostici (ivi eseguiti), gli sono stati accertati segni (né clinici né laboratoristici) di una alterazione epatica (nemmeno lieve) né (tanto meno) di una disfunzione epatica. Durante il periodo del medesimo ricovero, egli è stato sottoposto a numerose emotrasfusioni. II tutto risulta dalla cartella clinica dell'Ospedale generale provinciale di Caserta relativa al periodo 19 marzo - 8 maggio 1974 e con numero (pratica) 4287 [se ne veda la copia conforme all'originale indicata e prodotta come doc. n. Dl]”;
2) che “successivamente, da esami di laboratorio, gli è stata accertata la positività al test (ELISA) degli anticorpi (anti-HCV o HCVAb) del virus dell'epatite (virale di tipo) C (HCV) come risulta dal referto del Centro di medicina nucleare "Enne Uno" di Caserta con numero (codice) F41C0 [se ne veda la copia semplice indicata e prodotta come doc. n. D2 (e l'originale detenuto nel fascicolo del procedimento amministrativo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210)1, nonché come si evince dal verbale (modello ML/V) della Commissione medico-ospedaliera (del Dipartimento militare di medicina legale) di Caserta del datato 29 marzo 2010 e con Controparte_3 numero 1482 [se ne veda la copia conforme all'originale indicata e prodotta come doc. n. D6]”;
3) che “successivamente - ricoverato (in regime ordinario) presso la Clinica delle malattie infettive della II Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli -, gli sono stati eseguiti vari esami diagnostici”, come indicati ai punti da 3/a a 3/e del ricorso;
4) che, “successivamente, nel periodo fino al 16 luglio 1998 - ricoverato (in regime di day hospital) presso il Dipartimento assistenziale di malattie infettive dell' Azienda universitaria NI (e dell'Università degli studi, "Federico II"), di Napoli gli sono stati eseguiti vari esami diagnostici relativi alla sua infezione epatica.
4/a) In particolare, da esami di laboratorio (ivi eseguiti), gli è stata accertata la positività al test
(RIBA) degli anticorpi (anti-HCV o HCVAb) del virus dell'epatite (virale di tipo) C (HCV).
In data 16 luglio 1998, all'esito dei predetti esami e del citato esame di laboratorio, per la prima volta, gli è stata diagnosticata una epatopatia HCV correlata irreversibile – idonea a far decorrere il termine normativo per la presentazione dell'istanza (domanda amministrativa) per il diritto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai sensi e per gli effetti della legge stessa -, in particolare, gli è stata posta la diagnosi di “epatite cronica anti HCV positiva". II tutto risulta dalla cartella clinica dell'Azienda universitaria NI (e dell'Università degli studi, "Federico
II"), di Napoli relativa al periodo 26 gennaio - 16 luglio 1998 e con numero 221/98 [se ne veda la copia conforme all'originale indicata e prodotta come doc. n. D41, e dal biglietto di uscita relativo
[se ne veda la copia conforme all'originale indicata e prodotta come doc. n. D4/bis]”;
5) che, “in data 12 febbraio 2008, il ricorrente ha presentato istanza (domanda amministrativa) per il diritto (all'indennizzo e agli altri benefici) di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210”.
Il , al paragrafo “II.
2-b” del ricorso del 24.10.2011, soffermandosi sulla conoscenza Parte_2
del danno irreversibile, da cui decorre il termine per la presentazione della domanda amministrativa, ha dedotto che essa non può coincidere né con la conoscenza del referto di positività al test ELISA degli anticorpi del virus dell'epatite C, né con quella della diagnosi di “epatite cronica attiva lieve anti HCV positiva”, ma che essa “deve essere considerata di data non anteriore a quella di conoscenza della diagnosi di “epatite cronica anti HCV positiva” (diagnosi) posta all'esito degli
(ulteriori) esami diagnostici eseguiti durante il periodo del ricovero fino al 16 luglio 1998, presso il
Dipartimento assistenziale di malattie infettive dell'Azienda universitaria NI (e dell'Università degli studi, "Federico II"), di Napoli” .
Nelle considerazioni finali, di cui al paragrafo “II.Ultimo”, ha concluso il ricorrente sostenendo:
a) “per quanto riguarda il momento di decorrenza del termine normativo [per la presentazione dell'istanza (domanda amministrativa) previsto dalla legge n. 210 del 1992]”, “che il termine normativo decorra da data non anteriore al 16 luglio 1998, giorno finale, quest'ultimo, del periodo del ricovero Dipartimento assistenziale di malattie infettive dell' Azienda NI (e dell'Università degli studi, "Federico II"), di Napoli], quale è stata posta (al ricorrente) la diagnosi di "epatite cronica positiva"”;
b) “per quanto riguarda la durata del termine normativo per la presentazione dell'istanza
(domanda amministrativa) per il diritto legge n. 210 del 1992”, “che quest'ultimo termine normativo sia il termine di prescrizione ordinaria decennale”.
Pertanto, “poiché l'istanza per il diritto previsto dalla legge n. 210 del 1992 è stata presentata in data 12 febbraio 2008, il termine di presentazione dell'istanza stessa non è decorso” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c. del 24.10.2011, paragrafo “II.Ultimo”.
Dopo la sentenza di primo grado, che ha rigettato il ricorso per essere stata la domanda amministrativa di indennizzo del 12.2.2008 presentata oltre il triennio dalla conoscenza della irreversibilità del danno, nel ricorso in appello dell'11.5.2011, nel censurare Parte_2
la pronuncia impugnata, ha sostenuto di aver avuto, per la prima volta, conoscenza di un danno causato da infezione da virus della epatite, idonea a far decorrere il termine normativo per la presentazione della domanda amministrativa, in data successiva al 30 gennaio 2006, dopo l'estrazione di copia (conforme all'originale) della cartella clinica, n. 4287, dell'Ospedale generale di Caserta relativa al periodo 19 marzo – 8 maggio 1974, ovvero al ricovero nel quale era stato sottoposto alle emotrasfusioni, come emergeva da documentazione già prodotta in primo grado, quale “doc. n. D1”, attestante la data del rilascio della copia conforme, come da data, del 30 gennaio 2006, riportata sul timbro di rilascio della copia conforme, documento che ridepositava quale “doc. n. D1/appello” (cfr. deduzioni di cui ai paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 quater del ricorso in appello dell'11.5.2011). Nel ricorso in riassunzione del 13.3.2024, il ha dedotto la circostanza nuova, in Parte_2
quanto mai prospettata nei precedenti gradi, che in data 23 marzo 2005, all'esito di ulteriori vari esami diagnostici relativi alla sua infezione epatica, per la prima volta, gli era stata posta la seguente diagnosi «epatite cronica attiva […] HCV correlata con alterazione della funzionalità epatica e […] della struttura epatica», come risultava, a suo dire, dal referto del Dipartimento di malattie infettive dell'Azienda universitaria NI (Università degli studi “Federico II”) di
Napoli datato 23 marzo 2005, documento che denominava quale “doc. n. D4/appello” e che produceva per la prima volta in questo giudizio di rinvio (cfr. paragrafo “Atti e documenti offerti in comunicazione” di cui al ricorso in riassunzione e riferimento al documento denominato “doc.
n. D4/appello”, riportato in elenco tra i “Documenti del giudizio di rinvio”; cfr., altresì, ricorso in appello dell'11.4.2017 contenente elenco della documentazione prodotta, dal quale non risulta né richiamata né allegata la certificazione del 23 marzo 2005).
Il ricorrente in riassunzione ha affermato che solo in data 23 marzo 2005, con il referto del
Dipartimento di malattie infettive dell'Azienda universitaria NI (Università degli studi
“Federico II”) di Napoli, egli ha avuto la consapevolezza di un danno causato da epatite virale ascrivibile a categoria (l'ottava) della tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. deduzioni di cui ai paragrafi 4 bis e 4 ter del ricorso in riassunzione del 13.3.2024).
Ribadita, poi, la circostanza, già dedotta in grado di appello, di aver estratto in data 30 gennaio
2006, per la prima volta, la copia della cartella clinica n. 4287 del 1974 relativa al ricovero nel quale era stato sottoposto alle emotrasfusioni (cfr. deduzioni di cui ai paragrafi quater, 4 qunquies e 4 sexies del ricorso in riassunzione del 13.3.2024), il ricorrente in riassunzione ha sostenuto che,
“quindi, in data successiva al 30 gennaio 2006, oppure, al più presto in data 23 marzo 2005, egli ha avuto la conoscenza di un danno causato da epatite virale post-trasfusionale idonea a far decorrere il termine (triennale) per la presentazione dell'istanza per il diritto previsto dalla legge
n. 210 del 1992, ai sensi e per gli effetti della legge stessa” (cfr. deduzioni di cui al paragrafo 4 septies del ricorso in riassunzione del 13.3.2024), con conseguente tempestività della domanda amministrativa del 12 febbraio 2008.
6. Così sintetizzate le deduzioni svolte dal D'AG nei vari gradi di giudizio, va evidenziato che, nel corso di questo giudizio di rinvio, la Corte ha conferito al CTU, dott.
, l'incarico di riferire “sulla epoca in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza e/o Persona_1
avrebbe potuto avere ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la patologia lamentata, della natura irreversibile del danno, del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità e della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità di cui alla tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981”.
Il CTU, nella relazione depositata in data 24.2.2025, ha affermato che l'appellante sig. Parte_2
ha avuto ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la patologia lamentata, della natura del danno con la sua irreversibità e del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità con le indagini diagnostiche nel 1992 o al più tardi nel 1993.
Nella sua relazione il consulente ha premesso che:
< il 19.03.1974 è stato vittima di un incidente stradale che gli ha procurato Parte_2 lesioni personali con rottura della milza ed emoperitoneo. Ricoverato presso l'Ospedale Civile di Caserta venne sottoposto ad intervento chirurgico di splenectomia e, per la contestuale anemia da emoperitoneo, venne trasfuso il 20 ed il 21 marzo 1974 con unità di sangue intero. Venne dimesso il giorno 08.05.1974.
Segue un periodo di diversi anni in cui non vi è documentazione medica. Nel 1987 un controllo di laboratorio avrebbe evidenziato un'alterazione delle transaminasi, una lieve iperglobulinemia con negatività dei marcatori per l'HBV. Il 28.02.1992, a seguito di indagini di laboratorio, viene riscontrata la positività agli anticorpi contro il virus epatitico “C”. Dal 30.03.1992 al 01.04.1992 si ricovera presso la Clinica delle Malattie Infettive della II^ Facoltà di Medicina dell'Università di Napoli. L'esame di tale documento porta alle seguenti osservazioni:
- A pagina 5 riporta “viene alla N.O. per sottoporsi ad epatobiopsia”;
- A pagina 2 riporta “autorizza i sanitari di questo Istituto a praticare epatobiopsia, nonché la determinazione sierica degli anti-HIV”;
- A pagina 10: 31.03.1992 ore 12, epatobiopsia secondo … frustolo abbondante di colorito roseo, a contorni regolari;
- A pagina 17 esame istologico: epatite cronica attiva lieve;
Diagnosi di dimissione: epatite cronica attiva lieve antiHCV positivo. Risulta altra cartella (n. 221/98) dell'AUP Federico II^ di Napoli del 26.01.1998 (Day Hospital) da cui si riporta:
1. Cartelle precedenti n. 903/1992, n. 303/1995, n. 861/1997;
2. Ha praticato nell'aprile '92 terapia con kofenon-A 3-4,5 MU 3 volte la settimana per 1 anno ottenendo la non normalizzazione delle transaminasi se non dopo la sospensione…HCV-
RNA quantitativo negativo.
Sono state chieste copie delle cartelle n. 303/1995, n. 861/1997 (cfr. verbale del 28.11.2024) cui l'Avv. Conforti ha replicato che tale documentazione non è acquisibile in corso di consulenza, stante il principio di diritto affermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione Civile a Sezioni
Unite n. 3086/2022>> (cfr. relazione del CTU).
Fatta questa premessa, il CTU, in relazione al momento o al periodo temporale in cui il Parte_2
avrebbe avuto conoscenza della malattia e del suo collegamento con le trasfusioni subite, ha innanzitutto osservato che dalle deduzioni dello stesso non risulta una tesi univoca. Parte_2
Ed invero:
<<
1. Nel ricorso di primo grado al Tribunale Santa Maria Capua Vetere risulta al punto 4/a: …in data 16 luglio 1998, all'esito dei predetti esami e del citato esame di laboratorio, per la prima volta gli è stata diagnosticata una epatopatia HCV correlata irreversibile – idonea a far decorrere il termine normativo per la presentazione dell'istanza (domanda ammnistrativa) per il diritto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ai sensi e per gli effetti della legge stessa – in particolare gli è stata posta la diagnosi di epatite cronica antiHCV positiva.
2. Nel ricorso di cui alla causa in corso al punto 4-speties: …E, quindi, in data successiva al 30 gennaio 2006, oppure al più presto in data 23.03.2005 egli ha avuto conoscenza di un danno causato da epatite virale post-trasfusionale idonea a far decorrere il termine (triennale) per la presentazione dell'istanza per il diritto previsto dalla legge . 210 del 1992, n. 210 ai sensi e per gli effetti della legge stessa. Da un lato si invoca come data di conoscenza dell'infermità, per la decorrenza del termine di legge, il 16.07.1998 e da un altro il 30.01.2006 o al più il 23.03.2005 (l'intervallo temporale è di sette/otto anni)>> (cfr. relazione del CTU).
Tanto osservato, il CTU ha, poi, svolto le seguenti considerazioni:
<<
1. Tra l'evento trasfusionale del 1974 ed il 1992 decorre un lasso di diciotto anni in cui non vi è documentazione medica disponibile;
2. Nel 1992 il ricovero è indotto specificamente da “viene alla N.O. per sottoporsi ad epatobiopsia”: il ricovero, quindi, non è avvento per una ipotesi di patologia non ancora nota ma eventualmente da individuare, ma con il fine di sottoporsi ad una precisa indagine diagnostica la cui esecuzione, soprattutto in un ambiente di alta specializzazione, richiedeva un fondato sospetto clinico, analitico ed ecografico di patologia epatica. Ne consegue che, il aveva condizioni cliniche o sub-cliniche tali da indurlo Parte_2
(presumibilmente su consiglio medico, ma ciò non risulta, né sembra che avesse conoscenze mediche tali da assumere una decisione autonoma) a sottoporsi specificamente ad una biopsia epatica, (una procedura invasiva gravata da complicanze, anche potenzialmente letali) che richiedeva necessariamente il consenso, come viene espresso (a pagina 2 della cartella del 1992), ammettendo nel ricovero gli eventi trasfusionali. Al riguardo, anche se all'epoca non era ancora formalizzato il consenso informato (ex L. 219/2017) come oggi lo si intende, il codice deontologico medico (cfr. versione 1989) già prevedeva espressamente “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente” e, nel caso in discussione, una epatobiopsia non era certo una procedura diagnostica banale.
3. Nel corso di tale ricovero viene diagnosticata la positività all'HCV;
4. La diagnosi di uscita è di epatite cronica attiva lieve antiHCV positivo, maggiormente dettagliata di quella invocata nel 1998 (ricorso di primo grado), giacché attesta anche il grado di espressività patologica in “lieve”. Subito dopo (aprile 1992) ha intrapreso una terapia interferonica (cfr. cartella 221/98) per un anno a dose piuttosto sostenuta e da quanto disponibile con negativizzazione dell'HCV-RNA, almeno nel 1997. La terapia con interferone (all'epoca disponibile) non era priva di effetti collaterali tra cui i più comuni erano sintomi simil influenzali, astenia perdurante, sonnolenza, secchezza delle fauci, dolori muscolari specie al rachide, gastralgia, prurito, orticaria, difficoltà respiratorie, ecc. Di tali effetti non si hanno documenti e la carenza delle cartelle del 1995 e 1997 non ha consentito un ulteriore approfondimento.
Nel 1988 è stato sottoposto a colecistolitotimia percutanea (cartella 221/98) per litiasi, ma non vi è traccia documentale, per cui non è stato possibile valutare un'eventuale incidenza. Appare assai poco probabile che il , ricoveratosi nel 1992 per sottoporsi a biopsia Parte_2 epatica, con una positività all'anti-HCV con il risultato dell'esame istologico, una chiara diagnosi di epatite cronica attiva, l'ammissione (cartella 1992) delle emotrasfusioni subite all'età di 17 anni ed l'immediato successivo trattamento interferonico non avesse avuto, già a tale epoca, conoscenza della malattia e della sua correlazione all'evento trasfusionale. Si rileva, altresì, che nel 1992 l'appellante aveva 35 anni, era coniugato con due figli e non risulta dalla documentazione disponibile la sussistenza di patologie che avrebbero potuto inficiare le capacità mentali. Quanto all'ipotetica data del 23.05.2005, invocata in appello (diversamente dal primo grado) per la conoscenza di un danno da epatite virale, occorre dire che risulta in tale data un certificato (a firma illeggibile) del Dipartimento di Malattie infettive e Medina legale in cui si attesta “epatite cronica attiva HCV correlata con alterazione della funzionalità epatica, termine non leggibile, e steatosi della struttura epatica”. Non vi è, quindi, alcun riferimento agli eventi emotrasfusionali del 1974, ed è del tutto sovrapponibile alla diagnosi del 1992 per cui non si comprende come solo in tale data l'appellante sarebbe stato in grado di avere conoscenza dell'infermità e soprattutto della sua correlazione agli eventi emotrasfusionali. Simile discorso va fatto per la data del 30.01.2006 e del 30.01.1998 (cartella 221/98).
Alla luce di quanto esposto è da ritenersi che la conoscenza della patologia, della sua correlazione alle emotrasfusioni subite, alla sua espressività, della necessità di terapia interferonica sia maturata quanto meno nel 1992>> (cfr. relazione del CTU).
Nel replicare alle osservazioni del C.T.P. dott. , volte a sostenere la tesi della Per_2
consapevolezza della natura irreversibile del danno solo dal 2005 a seguito del certificato del
23.2.2005 (“Cosa ben differente è invece la certificazione epatologica del marzo 2005, la prima disponibile in atti dopo il 1998, dalla quale emerge un quadro epatico ben differente caratterizzato da alterazioni della struttura epatica (steatosi) e da correlata disfunzione della probabilmente, da una riattivazione del virus dell'epatite C con la correlativa ripositivizzazione dell'HCV-RNA, come appurato, tra l'altro, in occasione della visita della Commissione medico-ospedaliera di Caserta del Ministero della difesa”; cfr. osservazioni CTP dott. ), il CTU, oltre a ribadire quanto Per_2
già espresso in ordine alla sovrapponibilità della diagnosi del 2005 rispetto alla precedente, ha anche evidenziato che “la steatosi è una logica ed intrinseca componente dell'epatopatia ed è attestata fin dal 1992 (cartella clinica)” e che le alterazioni della funzionalità epatica sono descritte in forma generica mancando i necessari dati oggettivi, come del tutto ipotetica è la ripositivizzazione dell'HCV.
Infatti, ha evidenziato il CTU, <”…ottenendo la non normalizzzazione delle transaminasi se non dopo la sospensione” (cfr. della terapia interferonica) e al 26.09.1997 (ben otto anni prima del 2005) i valori delle transaminasi erano assolutamente normali (GOT 26, GPT 18) con un HCV-RNA quantitativo negativo. In tale data l'ecografia già dimostrava la disomogeneità dell'architettura epatica. A ciò deve aggiungersi che all'epoca la terapia disponibile (interferonica), aveva l'obiettivo di una stabilizzazione del quadro clinico evitando una ipotetica ma possibile evoluzione in cirrosi, e non assicurava l'eradicazione dell'infezione (diverso è il quadro odierno), tanto che nella menzionata cartella clinica (221/98) è letteralmente riportato “…nell'aprile '92 ha praticato terapia con kofenon-A 3-4,5 MU 3 volte la settimana per 1 anno ottenendo la non normalizzazione delle transaminasi se non dopo la sospensione…” . A giudizio dello scrivente tale dato, unito all'intera documentazione, porta a ritenere plausibile che dopo un anno di terapia, non priva di effetti collaterali, di un esame bioptico epatico chiesto espressamente dall'interessato (ricovero del 1992 -“viene alla N.O. per sottoporsi ad epatobiopsia”) persistenza dell'incremento delle transaminasi anche dopo terapia, riscontro della steatosi, il avesse avuto fin dal 1992 o al massimo dal 1993 piena consapevolezza non Parte_2 solo della sua malattia ma anche della sua della persistenza e della sua irreversibilità. Per tali motivi si conferma il giudizio valutativo espresso>> (cfr. relazione del CTU).
La consulenza tecnica espletata in questo grado risulta esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, motivo per cui questo Collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, mediante rinnovo dell'elaborato peritale sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono pienamente condivisibili.
Va, innanzitutto, evidenziata la puntuale ed analitica ricostruzione, da parte del CTU, della storia clinica del ricorrente, che passa attraverso una serie di ricoveri, del 1992 (come da cartelle cliniche in atti), del 1995 e del 1997 (come da riferimento alle cartelle n. 303/1995 e n.
861/1997, mai prodotte dal , ma richiamate nella successiva cartella n. 221/98, cartelle Parte_2
del 1995 e 1997 che il difensore dell'odierno ricorrente in riassunzione non ha voluto esibire al
CTU che ne aveva fatto richiesta) e del 1998 (come da cartella clinica n. 221/98 in atti).
Ebbene, a fronte della analitica ricostruzione della storia cinica del ricorrente, che è stato sottoposto, per quanto qui interessa, nel periodo dal 1992 al 1998, ad una pluralità di ricoveri, ad una epatobiopsia (procedura invasiva, gravata da complicanze, anche letali) e a controlli di laboratorio e che ha anche praticato per circa un anno una terapia interferonica (all'epoca disponibile) a dose piuttosto sostenuta e non priva di effetti collaterali, il D'AG (sulla scorta di una deduzione fattuale nuova formulata per la prima volta nel ricorso in riassunzione e sulla scorta di un documento prodotto per la prima volta solo in questo giudizio di rinvio) e il suo consulente di parte, dott. , vorrebbero ancorare la conoscenza della irreversibilità del danno e della Per_2
sua ascrivibilità alla 8^ categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981 ad un certificato, prodotto per la prima volta in questo giudizio di rinvio, apparentemente datato 23.3.2005 e con firma illeggibile, come evidenziato anche dal CTU.
Nel documento, composto di una sola pagina, si legge: “Si certifica che il Signor Parte_2
…. è affetto da “Epatite cronica attiva HCV correlata” con alterazione della funzionalità
[...]
epatica e (termine non leggibile) e steatosi della struttura epatica”.
Va, tuttavia, evidenziato che si tratta di un certificato, tardivamente prodotto e dal quale non è neppure evincibile il nominativo della persona che lo ha sottoscritto, in cui non si fa alcun riferimento ad eventuali analisi o esami strumentali e, tanto meno, all'epoca del loro svolgimento, sulla scorta dei quali viene effettuata la diagnosi.
Non risulta prodotta dal , per l'arco temporale che va dal ricovero del 1998 alla Parte_2
certificazione apparentemente datata 23.3.2005, alcuna documentazione, attestante l'eventuale ricovero o l'eventuale svolgimento di analisi o esami strumentali, posta a supporto della generica certificazione del 2005.
In ogni caso, la diagnosi indicata in tale certificato, non supportato e riscontrato da alcuna documentazione di carattere oggettivo, tantomeno coeva al suo rilascio, appare sostanzialmente sovrapponibile, come ha evidenziato, il CTU, alla pregressa diagnosi, essendo la steatosi una logica ed intrinseca componente dell'epatopatia attestata fin dal 1992 e attestando anche una ecografia del 1997 la disomogeneità dell'architettura epatica (“Novembre 1997, si sottopone ad esame ecotomografico epatico che evidenziava: Fegato modicamente aumentato … con disomogeneità ecostrutturale …”; cfr. pag. 3 della cartella clinica n. 221/1998, paragrafo “Anamnesi patologica prossima”). Quanto al generico riferimento, contenuto nel certificato del 23.3.2005, all'alterazione della funzionalità epatica, esso non risulta in alcun modo documentato a quella data, anzi, come ha evidenziato il CTU e come documentato dalla cartella clinica n. 221/1998, già alla data del 26.7.1997 (dunque ben otto anni prima) i valori della transaminasi erano assolutamente normali;
“Ultimo controllo laboratoristico 26.9.1997, GOT 20 …, CPT 18 …, HCV-RNA quantitativo= negativo...” (cfr. pag. 3 della cartella clinica n. 221/1998, paragrafo “Anamnesi patologica prossima”).
Sicchè non emerge alcun documentato ed oggettivo elemento di novità idoneo a poter ritenere che solo in data 23.3.2005 il abbia potuto avere una sufficiente conoscenza o una Parte_2 ragionevole conoscibilità dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico (emotrasfusione) a suo tempo praticato e della ascrivibilità alla 8^ categoria della tabella A allegata al DPR 834/1981.
che ha avanzato domanda di indennizzo in data 12.2.2008, nulla ha mai Parte_2
dedotto e, tanto meno, documentato in ordine ad eventuali ricoveri, analisi, indagini strumentali effettuati, dopo il ricovero del 16.1.1998 (cfr. cartella n. 221/98), nel periodo tra il 1998 e la presentazione della domanda di indennizzo, tali da determinare solo in data 12.2.2008 o nel triennio ad esso antecedente la consapevolezza della irreversibilità del danno e della soglia minima di indennizzabilità e solo nel ricorso in riassunzione del 13.3.2024 ha fatto riferimento ed ha prodotto la generica certificazione del 23 marzo 2005, sopra esaminata.
Quanto alla circostanza, già dedotta nel ricorso in appello e reiterata in quello in riassunzione, secondo la quale egli, minorenne all'epoca delle emotrasfusioni infettanti (19 marzo - 8 maggio
1974), ha avuto la conoscenza “legale” di averle subite solo dopo l'estrazione (effettuata in data
30.1.2006) della copia (conforme all'originale) della cartella clinica dell'Ospedale generale provinciale di Caserta n. 4287 del 1974, è sufficiente ribadire quanto evidenziato dal CTU e nemmeno contestato dal ricorrente in riassunzione e dal suo consulente tecnico, ovvero che già durante il ricovero del 1992, quando il paziente aveva circa 35 anni ed era coniugato con due figli, lo stesso ha riferito ai sanitari di essere stato sottoposto ad emotrasfusioni;
si veda, sul Parte_2 punto, la cartella clinica del 1992, prodotta quale allegato “Doc. n. D3.pdf” e, in particolare, la pagina 30 di tale documento, nel quale si fa espresso riferimento all'emotrasfusione di cui al ricovero effettuato all'età di 17 anni in seguito ad incidente stradale.
Sulla scorta della relazione del CTU e di tutte le circostanze sopra evidenziate deve concludersi che l'odierno ricorrente in riassunzione abbia avuto la conoscenza o, comunque, la ragionevole conoscibilità dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno, nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, con le indagini diagnostiche nel 1992 o al più tardi nel 1993.
A tale epoca, infatti, non solo aveva avuto riscontro, con le indagini di Parte_2
laboratorio del 28.2.1992, della positività agli anticorpi contro il virus epatico C, ma si era anche sottoposto in data 31.3.1992 ad epatobiopsia, procedura invasiva gravata da complicanze, anche potenzialmente letali, si era visto diagnosticare “epatite cronica attiva lieve anti HCV positivo”
(cfr. cartelle n. 903 del ricovero 30.3.1992-1.4.1992 e n. 112 del ricovero 15.4.1992-18.4.1992) ed era stato costretto a praticare dall'aprile 1992 terapia con Koferon A 3-4,5 MU tre volte alla settimana per ben un anno e attendere oltre un anno dall'inizio della terapia per ottenere la normalizzazione delle transaminasi.
Per le ragioni sopra svolte deve concludersi per la inammissibilità della domanda di indennizzo perché depositata solo in data 12.2.2008, oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge.
5. L'appello va, pertanto, rigettato.
Quanto alle spese di lite del grado di appello, del giudizio in Cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio, considerata la peculiarità della questione esaminata si reputano sussistenti le condizioni per disporne la compensazione integrale e per porre a carico delle parti in solido tra loro le spese di
CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a seguito di rinvio da Cassazione, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di ctu da liquidarsi con separato decreto. Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 5.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone