Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3167 / 2021
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
SILVANA CALA', giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.11.2021 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 08/04/2021 con cui l' comunicava il disconoscimento del rapporto CP_1
di lavoro subordinato instaurato dallo stesso con l'Azienda Agricola Bracco dal 01.01.2017
al 31.12.2019 a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n.2020005194/DD del
19.03.2021; chiedeva di dichiarare la nullità per violazione di legge e carenza di motivazione
Si costituiva l'ente previdenziale che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In punto di diritto giova ricordare che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697
c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto, l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio» (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845, Cass. sent. 12001/2018).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti non può dirsi raggiunta la prova da parte del ricorrente in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del Lo Giudice
Calogero con la società agricola Bracco.
Orbene, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
agricola svolta dal ricorrente, occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata con l'accertamento delle specifiche modalità di espletamento della prestazione lavorativa, tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Nel caso di specie, il ricorrente, si è limitato a dedurre lo svolgimento di attività lavorativa agricola alle dipendenze della società semplice Bracco e ad indicare il numero di giornate lavorative effettuate, senza opportunamente specificare l'estensione dei terreni in cui avrebbe prestato il proprio lavoro ed ogni altro elemento utile per dimostrare l'effettiva prestazione lavorativa presso la suddetta società non essendo emerso dal compendio probatorio alcun dato obiettivo, come tale concretamente verificabile, che consenta al giudice di effettuare gli accertamenti e le valutazioni e qualificazioni che gli competono nella materia.
Invero, mentre gli elementi emersi dall'indagine ispettiva risultano idonei a sostenere la fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati (personale bracciantile di gran lunga superiore al fabbisogno di manodopera stimato dalla ditta stessa, indimostrabilità fiscale dell'effettiva erogazione delle retribuzioni ai braccianti denunciati); di contro, si rileva l'inidoneità della prova documentale di parte ricorrente a confortare la domanda giudiziale avanzata tenuto conto che la stessa non può, in assenza di ulteriori elementi probatori, provare l'asserita natura subordinata del rapporto intercorso tra l'azienda agricola e il Lo Giudice.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di giudizio sono irripetibili ex art. 152 c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 12/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo