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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN SA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3562 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. VINCI NICOLE Parte_1
- OPPONENTE -
E
rapp.ta e difesa dall'avv. AULICINO Controparte_1
TE
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.3.2024, Parte_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] all'esecuzione da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi RGE 4617/2022, deducendo essenzialmente l'inefficacia del titolo azionato,
l'inesistenza del credito preteso, la sussistenza di un proprio controcredito da opporre in compensazione,
l'illegittimo frazionamento del credito azionato.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che l'eccezione di incompetenza per valore, formulata dall'opposta, risulta sollevata soltanto con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente ex art. 167 c.p.c., né è stata rilevata d'ufficio dal Giudice istruttore nel termine di cui all'art. 38 comma 3 c.p.c.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, occorre rilevare che, al momento della notifica del precetto
(3.8.2022) e del pignoramento (26.10.2022), la sentenza di separazione n. 637/2023 non era stata ancora emessa e quindi legittimamente l'opposta agiva in virtù dell'ordinanza presidenziale del 27.2.2020.
Inoltre, benché la sentenza di separazione sostituisca quale titolo esecutivo l'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708 c.p.c., di natura interinale e provvisoria, va detto che, nel caso di specie, l'assegno di mantenimento in favore dell'odierna opposta è stato sempre confermato, sia nel corso del processo (cfr. ordinanza del 19.1.2022) sia dalla predetta sentenza pubblicata il 16.2.2023, per cui non può parlarsi, come sostiene parte opponente, di caducazione del titolo in questione.
Quanto all'inesistenza del credito azionato, premesso che la creditrice opposta ha richiesto il pagamento dell'assegno di mantenimento a lei dovuto per i mesi da agosto 2020 ad ottobre 2021 e, parzialmente, per il mese di novembre 2021 nonché l'adeguamento annuale ISTAT per il periodo febbraio 2021 – gennaio 2022, l'opponente sostiene di nulla dovere in primis perché, per il periodo in questione, ha versato la somma mensile complessiva di €
2 600,00, di cui € 100,00 andrebbero considerati per la moglie ed € 500,00 per i figli, così come stabilito dalla citata sentenza del 2023, che ha ridotto l'assegno mensile per i figli da € 600,00 ad € 500,00.
La tesi non è fondata, in quanto occorre tener conto del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita” (cfr. Cass. 10974/2023).
In buona sostanza, avendo l'opponente nel periodo in questione versato per i figli la somma di € 600,00, come previsto dal provvedimento presidenziale del 2020, non può,
a seguito della riduzione disposta con la sentenza conclusiva del giudizio di separazione, chiedere la ripetizione di quanto già pagato in più né, conseguenzialmente, imputare la differenza al pagamento dell'assegno di mantenimento della moglie.
L'opponente sostiene l'insussistenza di un proprio debito anche per un ulteriore motivo ovvero perché, sulla base di un accordo tra i coniugi, in luogo del versamento dell'assegno di mantenimento alla moglie, avrebbe provveduto al pagamento delle utenze della casa coniugale.
Sul punto, ritiene questo Giudice che non sia stata fornita sufficiente ed idonea prova del predetto accordo, contestato dall'opposta, né dell'effettivo diritto al rimborso di tutte le indicate spese da parte dell'opposta
(facendosi esclusivo riferimento al provvedimento, interinale e provvisorio, della Corte d'Appello di Napoli del 16.9.2020 di rigetto del reclamo avverso il
3 provvedimento presidenziale, nella cui parte motiva si legge che “La resta obbligata al pagamento delle CP_1 utenze domestiche”) né del fatto che l'importo di tali spese sia sufficiente a coprire il credito azionato, considerato che buona parte di esse risulta fare riferimento ad un periodo antecedente a quello oggetto della presente controversia.
Quanto all'opposizione in compensazione delle spese per utenze di cui si è detto nonché dell'ulteriore somma relativa all'incasso da parte dell'opposta di una serie di buoni postali cointestati (di cui l'opponente non ha fornito idonea prova), va detto che, benché il credito relativo al mantenimento del coniuge non abbia natura alimentare, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé
(cfr. Cass., 19/07/1996, n. 6519; Cass., 23/05/2014, n.
11489), e pertanto sia astrattamente compensabile non trovando applicazione l'art. 447 comma 2 c.c., deve farsi applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore
(la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.” (cfr.
Cass. 9686/2020).
In pratica, non risultano sussistenti nel caso di specie i
4 presupposti per elidere il credito agito ovvero i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità, ai sensi dell'art. 1243
c.c.
In particolare ed in maniera dirimente, va detto che tale eccezione va rigettata, avendo la Suprema Corte a Sezioni
Unite precisato che “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2,
c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (cfr. Cass. S.U.
23225/2016).
Nella fattispecie che ci occupa, i crediti opposti in compensazione non risultano affatto accertati in maniera definitiva né risultano esplicitamente riconosciuti dalla parte opposta.
Quanto, infine, all'eccepito illegittimo frazionamento del credito, ritiene questo Giudice che nel caso che oggi ci occupa non si sia verificata una vietata parcellizzazione di un unico credito, secondo i principi affermati dalla
Corte di Cassazione (cfr. Cass. SU 4090/2017), tenuto conto del fatto che, con le diverse azioni esecutive proposte dalla creditrice, sono stati fatti valere crediti che trovano sì la propria genesi nel contesto del medesimo rapporto, ma che sono maturati via via nel tempo anche a titolo parzialmente diverso.
Occorre solo aggiungere che risulta evidente l'erroneità
5 dell'ordinanza collegiale del 14.5.2024, con la quale veniva accolto il reclamo proposto dall'odierno opponente e sospesa la procedura esecutiva in discorso, dal momento che il Collegio afferma, da una parte, che “nelle ipotesi in cui l'assegno sia riconosciuto con ordinanza Presidenziale
- come rileva nella specie - esso può essere richiesto soltanto dalla data dell'emissione del provvedimento
(ovvero dal 27.2.2020)” e, dall'altra, che “Facendo applicazione concreta di quanto fin qui osservato, si deve ritenere che la somma - per come intimata con l'atto di precetto sotteso alla intrapresa esecuzione - non era dovuta, riferendosi a mensilità tutte antecedenti alla ordinanza”, laddove più sopra riferiva che la reclamata “ha notificato in data 20.7.2022 atto di precetto nei confronti dell'odierno reclamante per € 1745,00, fondato sul mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per i mesi da agosto
2020 a dicembre 2021, da gennaio 2021 ad ottobre 2021, il pagamento della minor somma a novembre 2021 e il mancato adeguamento agli indici ISTAT”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi e considerando i parametri minimi, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN SA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore
6 dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 850,50, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Stefania Aulicino.
Santa Maria Capua Vetere, 14/10/2025
IL GIUDICE Dott. AN SA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN SA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3562 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. VINCI NICOLE Parte_1
- OPPONENTE -
E
rapp.ta e difesa dall'avv. AULICINO Controparte_1
TE
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.3.2024, Parte_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] all'esecuzione da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi RGE 4617/2022, deducendo essenzialmente l'inefficacia del titolo azionato,
l'inesistenza del credito preteso, la sussistenza di un proprio controcredito da opporre in compensazione,
l'illegittimo frazionamento del credito azionato.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va detto che l'eccezione di incompetenza per valore, formulata dall'opposta, risulta sollevata soltanto con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente ex art. 167 c.p.c., né è stata rilevata d'ufficio dal Giudice istruttore nel termine di cui all'art. 38 comma 3 c.p.c.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, occorre rilevare che, al momento della notifica del precetto
(3.8.2022) e del pignoramento (26.10.2022), la sentenza di separazione n. 637/2023 non era stata ancora emessa e quindi legittimamente l'opposta agiva in virtù dell'ordinanza presidenziale del 27.2.2020.
Inoltre, benché la sentenza di separazione sostituisca quale titolo esecutivo l'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708 c.p.c., di natura interinale e provvisoria, va detto che, nel caso di specie, l'assegno di mantenimento in favore dell'odierna opposta è stato sempre confermato, sia nel corso del processo (cfr. ordinanza del 19.1.2022) sia dalla predetta sentenza pubblicata il 16.2.2023, per cui non può parlarsi, come sostiene parte opponente, di caducazione del titolo in questione.
Quanto all'inesistenza del credito azionato, premesso che la creditrice opposta ha richiesto il pagamento dell'assegno di mantenimento a lei dovuto per i mesi da agosto 2020 ad ottobre 2021 e, parzialmente, per il mese di novembre 2021 nonché l'adeguamento annuale ISTAT per il periodo febbraio 2021 – gennaio 2022, l'opponente sostiene di nulla dovere in primis perché, per il periodo in questione, ha versato la somma mensile complessiva di €
2 600,00, di cui € 100,00 andrebbero considerati per la moglie ed € 500,00 per i figli, così come stabilito dalla citata sentenza del 2023, che ha ridotto l'assegno mensile per i figli da € 600,00 ad € 500,00.
La tesi non è fondata, in quanto occorre tener conto del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita” (cfr. Cass. 10974/2023).
In buona sostanza, avendo l'opponente nel periodo in questione versato per i figli la somma di € 600,00, come previsto dal provvedimento presidenziale del 2020, non può,
a seguito della riduzione disposta con la sentenza conclusiva del giudizio di separazione, chiedere la ripetizione di quanto già pagato in più né, conseguenzialmente, imputare la differenza al pagamento dell'assegno di mantenimento della moglie.
L'opponente sostiene l'insussistenza di un proprio debito anche per un ulteriore motivo ovvero perché, sulla base di un accordo tra i coniugi, in luogo del versamento dell'assegno di mantenimento alla moglie, avrebbe provveduto al pagamento delle utenze della casa coniugale.
Sul punto, ritiene questo Giudice che non sia stata fornita sufficiente ed idonea prova del predetto accordo, contestato dall'opposta, né dell'effettivo diritto al rimborso di tutte le indicate spese da parte dell'opposta
(facendosi esclusivo riferimento al provvedimento, interinale e provvisorio, della Corte d'Appello di Napoli del 16.9.2020 di rigetto del reclamo avverso il
3 provvedimento presidenziale, nella cui parte motiva si legge che “La resta obbligata al pagamento delle CP_1 utenze domestiche”) né del fatto che l'importo di tali spese sia sufficiente a coprire il credito azionato, considerato che buona parte di esse risulta fare riferimento ad un periodo antecedente a quello oggetto della presente controversia.
Quanto all'opposizione in compensazione delle spese per utenze di cui si è detto nonché dell'ulteriore somma relativa all'incasso da parte dell'opposta di una serie di buoni postali cointestati (di cui l'opponente non ha fornito idonea prova), va detto che, benché il credito relativo al mantenimento del coniuge non abbia natura alimentare, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé
(cfr. Cass., 19/07/1996, n. 6519; Cass., 23/05/2014, n.
11489), e pertanto sia astrattamente compensabile non trovando applicazione l'art. 447 comma 2 c.c., deve farsi applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore
(la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.” (cfr.
Cass. 9686/2020).
In pratica, non risultano sussistenti nel caso di specie i
4 presupposti per elidere il credito agito ovvero i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità, ai sensi dell'art. 1243
c.c.
In particolare ed in maniera dirimente, va detto che tale eccezione va rigettata, avendo la Suprema Corte a Sezioni
Unite precisato che “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2,
c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (cfr. Cass. S.U.
23225/2016).
Nella fattispecie che ci occupa, i crediti opposti in compensazione non risultano affatto accertati in maniera definitiva né risultano esplicitamente riconosciuti dalla parte opposta.
Quanto, infine, all'eccepito illegittimo frazionamento del credito, ritiene questo Giudice che nel caso che oggi ci occupa non si sia verificata una vietata parcellizzazione di un unico credito, secondo i principi affermati dalla
Corte di Cassazione (cfr. Cass. SU 4090/2017), tenuto conto del fatto che, con le diverse azioni esecutive proposte dalla creditrice, sono stati fatti valere crediti che trovano sì la propria genesi nel contesto del medesimo rapporto, ma che sono maturati via via nel tempo anche a titolo parzialmente diverso.
Occorre solo aggiungere che risulta evidente l'erroneità
5 dell'ordinanza collegiale del 14.5.2024, con la quale veniva accolto il reclamo proposto dall'odierno opponente e sospesa la procedura esecutiva in discorso, dal momento che il Collegio afferma, da una parte, che “nelle ipotesi in cui l'assegno sia riconosciuto con ordinanza Presidenziale
- come rileva nella specie - esso può essere richiesto soltanto dalla data dell'emissione del provvedimento
(ovvero dal 27.2.2020)” e, dall'altra, che “Facendo applicazione concreta di quanto fin qui osservato, si deve ritenere che la somma - per come intimata con l'atto di precetto sotteso alla intrapresa esecuzione - non era dovuta, riferendosi a mensilità tutte antecedenti alla ordinanza”, laddove più sopra riferiva che la reclamata “ha notificato in data 20.7.2022 atto di precetto nei confronti dell'odierno reclamante per € 1745,00, fondato sul mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per i mesi da agosto
2020 a dicembre 2021, da gennaio 2021 ad ottobre 2021, il pagamento della minor somma a novembre 2021 e il mancato adeguamento agli indici ISTAT”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi e considerando i parametri minimi, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN SA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore
6 dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 850,50, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Stefania Aulicino.
Santa Maria Capua Vetere, 14/10/2025
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