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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1522/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 patrocini PIO e C.F._3 dell'avv. AMENDOLA ANTONIO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ARCUCCI GENNARO,
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Rep. n. 843/2023, pubblicata in data
21.4.2023, emessa dal Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
pagina 1 di 26 In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in integrale riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Rep. n. 843/2023), pubblicata in data 21.4.2023, nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 2745/2020, dal Tribunale di Pisa, in persona del G.U. dott.ssa Alessia De Durante e notificata in data 21.6.2023, per tutte le ragioni suesposte,
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel capitolo sub 1 della parte in diritto del presente atto, la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, co. 6, Cost. e 132, co. 2, n. 4, 156, co. 2 e 161 c.p.c., e accertare e dichiarare le violazioni commesse da
[...]
inerenti gli obblighi informativi, nei confronti dei Controparte_1
e in merito agli investimenti Parte_1 Pt_2 Parte_3 oggetto della presente controversia e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento dei danni nei confronti Controparte_1
i ad € 35.153,39, per complessivi € 105.460,17, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal deposito del predetto ricorso sino all'effettivo soddisfo, o la diversa somma, maggiore o minore, dalla stessa dovuta agli appellanti a titolo di risarcimento danni per i motivi indicati, sempre comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal deposito del predetto ricorso sino all'effettivo soddisfo;
- sempre e comunque, per tutte le ragioni che precedono, accogliere il presente appello e, per l'effetto, revocare dichiarare nulla, inefficace e comunque infondata l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Rep. n. 843/2023), pubblicata in data 21.4.2023, nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 2745/2020, dal Tribunale di Pisa, in persona del G.U. dott.ssa Alessia De Durante e notificata in data 21.6.2023;
- sempre e comunque, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni commesse da
[...]
inerenti gli obblighi informativi, di valutazione Controparte_1 razioni proposte e del grado di rischiosità dei titoli raccomandati, nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 Pt_2 [...] in merito agli investimenti og t ove Parte_3
, condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di ciascun appellante nella misura pari
pagina 2 di 26 ad € 35.153,39, per complessivi € 105.460,17, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal deposito del predetto ricorso sino all'effettivo soddisfo, o la diversa somma, maggiore o minore, dalla stessa dovuta agli appellanti a titolo di risarcimento danni per i motivi indicati, sempre comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal deposito del predetto ricorso sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, riformare altresì espressamente il capo dell'ordinanza impugnata relativa alla condanna alle spese, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
I. In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai sig.ri
e poiché tardivo per le ragioni illustrate in atti;
Pt_1 Parte_3
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla controparte, ai sensi dell'art. 345 e 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti.
II. Nel merito, in via principale e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.:
- rigettare tutte le domande svolte dagli appellanti per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare i capi ex adverso impugnati della ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Rep. n. 843/2023), pubblicata in data 21.4.2023, nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 2745/2020, dal Tribunale di Pisa, in persona del G.U. dott.ssa Alessia De Durante;
III. Nel merito, in via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare qualsivoglia responsabilità in capo alla
[...]
, escludere ovvero comunque ridurre significativamente Controparte_1 rcimento: a) in primo luogo per inammissibilità della domanda nuova formulata da controparte, con conseguente quantificazione della richiesta risarcitoria in misura pari alla minor somma di € 79.367,97 come formulata nel ricorso avversario di primo grado;
b) in secondo luogo, in ragione del grave concorso di colpa degli appellanti, ai sensi dell'art. 1227, c.c., e dei frutti civili ottenuti da questi ultimi nella misura sopra esposta, nonché per tutti gli ulteriori motivi illustrati in atti.
IV. In via istruttoria:
pagina 3 di 26 - ammettere, ove occorre, l'istanza di prova per testi formulata dalla Pt_4 in primo grado e qui riproposta.
V. In ogni caso:
- con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
I Sig.ri , e adivano, Parte_1 Parte_2 Parte_3 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Pisa per chiedere di accertare e dichiarare le violazioni commesse dalla Controparte_1 riguardo agli obblighi informativi, alla valutazione
[...] dell'adeguatezza delle operazioni proposte e del grado di rischiosità dei titoli raccomandati, in relazione all'acquisto di alcuni titoli azionari e di condannare la stessa al risarcimento dei danni nei confronti di ciascun ricorrente nella misura pari a € 26.455,99 ciascuno, per un totale di €
79.367,97, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali.
I ricorrenti deducevano di essere cointestatari del dossier titoli n. 475-
2459704 presso la di , filiale di Montecatini Controparte_1 CP_1
Terme e che tra il 2012 e il 2014 avevano sottoscritto, su proposta della banca, azioni, obbligazioni subordinate e obbligazioni subordinate convertibili emesse dalla società capogruppo Banca Popolare di Bari, per un importo complessivo di € 150.681,60.
Gli investimenti erano stati presentati dalla banca come privi di rischio e facilmente liquidabili, ma in realtà si trattava di strumenti finanziari altamente illiquidi e non adeguati al profilo di rischio dei ricorrenti, che perseguivano l'obiettivo di proteggere il capitale investito e accettavano solo perdite minime.
In data 01.08.2018, i ricorrenti avevano presentato formale reclamo alla banca, chiedendo il risarcimento del danno subito, e non avendo aderito pagina 4 di 26 la banca alla loro richiesta, avevano presentato ricorso all'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF) il 10.09.2018, lamentando l'inadempimento della banca agli obblighi di informazione e trasparenza sui prodotti illiquidi ed agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza degli strumenti finanziari rispetto al loro profilo di rischio.
L'ACF, con decisione n. 2197/2020 del 31.01.2020, accertava la responsabilità della banca, rilevando che era stato compilato un unico questionario MIFID per tutti i cointestatari, nonostante le informazioni richieste dovessero essere differenziate per ciascun individuo. L'ACF riteneva, inoltre, incongruo il riconoscimento di un profilo di rischio medio ai ricorrenti, i quali perseguivano obiettivi conservativi e avevano operato, fino al 2012, esclusivamente in titoli di Stato ed obbligazioni ordinarie. Veniva, inoltre, sottolineata la mancata consegna di informazioni rafforzate sui prodotti illiquidi e la non ragionevolezza della valutazione del grado di rischio attribuito agli strumenti finanziari.
L'ACF condannava, quindi, la a Controparte_1 corrispondere a ciascun ricorrente la somma di € 26.455,99, per un totale di € 79.367,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La banca, tuttavia, non ottemperava alla decisione arbitrale entro il termine di trenta giorni previsto, nonostante le richieste dei difensori dei ricorrenti. L'inadempimento veniva comunicato all'ACF, che ne dava pubblicità secondo le disposizioni regolamentari.
A fronte della persistente mancata esecuzione della decisione arbitrale, quindi, i ricorrenti si vedevano costretti ad introdurre il giudizio davanti al Tribunale Civile di Pisa.
In corso di causa i ricorrenti aumentavano il quantum risarcitorio richiesto, dati gli ultimi valori di quotazione dei titoli.
Si costituiva in giudizio la eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto di credito e chiedendo il rigetto della domanda. pagina 5 di 26 Nello specifico, la banca sosteneva che i ricorrenti erano clienti di lungo corso e correntisti, e che avevano sottoscritto, nel tempo, diversi contratti quadro di intermediazione finanziaria. In occasione di tali contratti, la banca dichiarava di aver fornito ai clienti tutte le informazioni sulle caratteristiche e sui profili di rischio degli strumenti finanziari, incluso il rischio di liquidità relativo all'acquisto di strumenti non quotati, come le azioni BPB.
La banca evidenziava che i ricorrenti avevano dichiarato una propensione al rischio “medio-alta” e “media” nei vari questionari di profilatura, e che avevano autorizzato la banca a eseguire operazioni anche in conflitto di interessi. I clienti, secondo la banca, avevano ricevuto copia dei contratti e dei documenti informativi, e avevano sottoscritto le azioni BPB conoscendo e accettando le disposizioni dello statuto sociale e le modalità di disinvestimento.
La banca sottolineava che, nel corso degli anni, i ricorrenti avevano continuato a sottoscrivere azioni e obbligazioni BPB, esercitando diritti di opzione e prelazione, e che avevano ricevuto periodicamente gli estratti conto senza mai contestarne il contenuto. Inoltre, avevano incassato dividendi e cedole relativi ai titoli sottoscritti.
In sintesi, la banca affermava di aver sempre rispettato gli obblighi informativi e di profilatura;
di aver agito in conformità alle richieste ed alle dichiarazioni dei clienti;
nonché, di aver fornito tutta la documentazione necessaria e prevista dalla normativa.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali per poi giungere in decisione.
L'ordinanza impugnata
Con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Rep. n. 843/2023, pubblicata in data 21.4.2023, il Tribunale di Pisa così statuiva:
pagina 6 di 26 “Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
La decisione veniva così motivata:
«È infondata l'eccezione di prescrizione, trattandosi, come condivisibilmente rilevato dagli attori, di una ipotesi di responsabilità contrattuale dell'istituto di credito, cha ha agito, pacificamente, nell'ambito di un contratto quadro di investimento, concluso con i clienti correntisti.
Nel merito, tuttavia, non viene in considerazione alcuna violazione deli obblighi imposti dalla normativa di settore. La banca, infatti, fin dal 2012
– anno di acquisto dei primi titoli azionari -, come emerge compiutamente dalla documentazione in atti e sopra analiticamente riportata, ha adempiuto correttamente agli obblighi informativi nei confronti degli investitori, né si condividono, in questa sede, le valutazioni operate dall'arbitro bancario e finanziario in relazione alla incongruità e alle perplessità connesse alla valutazione del profilo di rischio.
Deve rilevarsi, infatti, come nel caso di specie, in particolare, al momento della sottoscrizione del questionario di profilatura del 14 marzo 2011 (cfr. doc. 14), i ricorrenti hanno dichiarato: - avere un orizzonte temporale di investimento di “lungo periodo (oltre sei anni)”, come tale, pienamente compatibile con l'acquisto di strumenti finanziari soggetti al rischio di liquidità, quali le azioni BPB e di conoscere svariate tipologie di strumenti finanziari, comprese le “azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates”, avendo in precedenza investito “anche solo in azioni o fondi azionari”, vale a dire la medesima categoria di titoli per cui è causa;
- di avere una pagina 7 di 26 consistenza patrimoniale complessiva superiore a 500.000 Euro, perfettamente compatibile con gli investimenti posti in azione BPB;
- di effettuare “fino ad un massimo di 10 operazioni a trimestre”, e che
l'importo medio delle operazioni in strumenti finanziari effettuate negli ultimi 12 mesi supera i 100.000 Euro – misura perfettamente compatibile con gli importi investiti dai ricorrenti in strumenti finanziari
BPB – rilevando dimestichezza nelle operazioni di investimento. Tali dichiarazioni affidanti sono state poi reiterate ancora una volta dai sig.ri
e in data 27 novembre 2014 (cfr. doc 14). Pt_1 Parte_3
È pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione, peraltro, che le sottoscrizioni a titolo oneroso di azioni ed obbligazioni BPB da parte dei ricorrenti siano avvenute prima del 2014, ovvero in un periodo storico in cui le suddette azioni erano regolarmente negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni e non presentavano caratteristiche di illiquidità in sede di disinvestimento.
A fronte della inequivocità della documentazione agli atti, da esaminarsi, peraltro, all'interno del contesto complessivo di investimenti differenziati
(è pacifico che i medesimi ricorrenti abbiano investito parte del loro patrimonio anche in obbligazioni), che di per sé induce a ritenere una certa consapevolezza delle caratteristiche del mercato finanziario, non emergono violazioni della normativa di settore posta a tutela dell'investitore».
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1 [...]
e (di seguito anche APPELLANTI) Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
pagina 8 di 26 Parte appellante ritenendo la pronuncia gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) sulla motivazione meramente apparente dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.. sul vizio di motivazione e sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c.. sulla nullità dell'ordinanza appellata ex art. 132, co. 2, n. 4, 156, co. 2 e 161 c.p.c.. sull'inadempimento e sulla responsabilità della di risparmio sulla violazione degli obblighi CP_1 Controparte_1 di correttezza, diligenza, trasparenza e buona fede. sulla violazione degli obblighi informativi;
2) sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 41 e 42 del regolamento intermediari Consob n. 16190/2007: sull'inadeguatezza delle operazioni di acquisto dei titoli BDB;
3) sulla erroneità dell'ordinanza del Tribunale di Pisa nella parte in cui ha omesso di rilevare l'illiquidità dei titoli oggetto del giudizio e la Contr violazione da parte di delle regole contenute nella comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, inerenti la vendita di titoli illiquidi;
4) sul danno subito e sul nesso di causalità.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma dell'ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la banca contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della pronuncia impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. In ogni caso, l'appellata riproponeva le domande rimaste assorbite in primo grado. pagina 9 di 26 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma dell'ordinanza impugnata.
Preliminarmente, occorre osservare che le allegazioni contenute nell'atto di appello in merito ai procedimenti sanzionatori subiti dalla Banca
Popolare di Bari, a prescindere dal fatto che integrino o meno domande nuove, come eccepito dall'appellata, risultano comunque irrilevanti ai fini del decidere, dal momento che l'oggetto del giudizio è costituito da una domanda risarcitoria nei confronti di un altro soggetto, derivante dal lamentato inadempimento agli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza al momento della vendita di titoli azionari ed obbligazionari.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
1.1. Con il primo motivo l'appellante rileva innanzitutto che l'ordinanza appellata risulterebbe gravemente viziata e nulla, in quando fondata su una motivazione meramente apparente.
Tale rilievo non è però condivisibile, in quanto il provvedimento, pur contenendo una motivazione piuttosto sintetica, consente comunque di ricostruire il ragionamento logico seguito dal decidente per rigettare la domanda.
1.2. L'appellante riproduce poi le doglianze di merito con riferimento alla domanda risarcitoria, per avere l'intermediario omesso di acquisire le informazioni necessarie dagli investitori e per non aver fornito, al pagina 10 di 26 momento dell'acquisizione degli ordini di acquisto, le necessarie informazioni sull'illiquidità, sul rischio emittente e sul rischio prezzo.
Tali doglianze, essendo poi analiticamente riproposte nei successivi motivi di appello vengono esaminate in tale contesto.
2. La seconda critica alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano le valutazioni operate dal
Tribunale con riferimento all'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo rivestito dai clienti, denunciando la violazione degli artt. 39, 40,
41 e 42 del Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007.
2.1. Al riguardo è opportuno premettere che l'art. 21 D.L.gs 58/98 prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento
e accessori i soggetti abilitati devono … b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati …”.
Tali obblighi sono poi specificati dall'art. 31 del Regolamento CONSOB n.
16190 del 29 ottobre 2007, (testo vigente al momento della sottoscrizione del primo contratto), il quale prevede: “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione pagina 11 di 26 dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili
a tali strumenti”.
L'art. 28 del Regolamento intermediari 11522 del 1988 nel testo all'epoca vigente stabilisce poi: “
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.
L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento…”. pagina 12 di 26 Il successivo art. 29, inoltre, prescrive che: “
1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
2.2. Giova riportare, per una migliore comprensione della vicenda, essendo gli acquisti dei titoli avvenuti in più soluzioni tra il dicembre
2012 ed il novembre 2020, il riepilogo dei movimenti relativi agli ordini di acquisto contenuto nella comparsa della parte appellata, che coincide con le allegazioni di parte appellante.
Pt_1 [...]
[...]
Controparte_3 pagina 13 di 26 Parte_3
Escludendo le ultime operazioni, avvenute a titolo gratuito, gli acquisti sono intervenuti tra il 20.12.2012 ed il 30.12.2014 con modalità identiche per tutti e tre gli appellanti che, al termine delle operazioni, risultano aver ottenuto 31.043 azioni della Banca Popolare di Bari. Si è trattato, quindi, di ordini sempre riferiti ad un unico titolo, con la sola eccezione delle obbligazioni, emesse comunque dalla stessa banca e poi convertite in azioni.
Le operazioni a titolo oneroso sui titoli azionari hanno comportato, per ciascuno degli investitori, un esborso di € 940 il 20.12.2012, € 7.264 il
28.2.2013 ed € 20.048 il 30.12.2014. Per le operazioni del 2013 e 2014, comunque, si è trattato dell'esercizio di un diritto di opzione o prelazione riservato agli investitori per il fatto di essere già soci della banca.
pagina 14 di 26 A queste somme si aggiunge quella di € 8.535 per l'acquisto di obbligazioni, convertite in azioni l'1.9.2014.
2.3. In primo grado la banca ha prodotto due documenti, denominati
“contratto quadro”, sottoscritti da tutti e tre i titolari del rapporto nel marzo 2012 e nel giugno 2012, che contengono le condizioni economiche e giuridiche del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
In tali documenti viene indicato genericamente il profilo di rischio dei clienti, senza però differenziare tra gli stessi, come medio alto prima e medio poi, rinviando comunque ad un questionario di profilatura separato. In allegato viene riportato il documento generale sulla natura e rischi degli strumenti finanziari.
I questionari allegati non sono stati prodotti, mentre è stato prodotto quale doc. 6 un questionario datato 14.3.2011, che risulta sottoscritto da tutti e tre i clienti, che risultano avere indistintamente risposto alle domande relative al loro profilo di rischio.
È stato prodotto anche un successivo questionario, datato 14.11.2014, sempre però sottoscritto da tutti e tre i clienti senza distinguere le posizioni.
Sono state, altresì, depositate dalla banca le domande di ammissione a socio della Banca Popolare di Bari sottoscritta da tutti e tre i clienti, alle quali sono allegati i rispettivi moduli per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, compilati però solo con riferimento ai dati anagrafici.
Sono agli atti le schede di adesione all'aumento di capitale del
25.1.2013 ed a quello del 30.12.2014, debitamente sottoscritte, che riportano il richiamo al prospetto informativo, del quale i clienti hanno dichiarato di essere a conoscenza e di aver esaminato. Anche i prospetti informativi richiamati sono stati depositati dalla banca. pagina 15 di 26 Sono state poi prodotte da entrambe le parti le schede informative inviate ai clienti in occasione dei vari acquisti di azioni.
La scheda informativa relativa al primo acquisto operato da Pt_5
contiene il riferimento all'informativa n. 1014336 del
[...]
26.12.2012, al fatto che si trattava di un'operazione eseguita fuori mercato il R.T.O. ed in ricorrenza di conflitto di interesse.
Per l'acquisto dei titoli del 28.2.2013 viene invece richiamata l'informativa n. 2168 del 28.1.2013, il fatto che il titolo veniva collocato tramite offerta pubblica di vendita, la ricorrenza del conflitto di interessi e che l'ordine veniva eseguito in regime di consulenza.
Nel caso dell'aumento di capitale sempre del 28.2.2013 viene richiamata la nota informativa n. 2177 del 26.1.2013, e che si trattava di un'operazione eseguita fuori mercato in contropartita diretta.
Per l'acquisto dei titoli del 28.11.2014 veniva richiamata la nota informativa n. 2295 del 28.11.2014, la presenza del conflitto di interessi ed il fatto che l'ordine veniva raccolto in regime di consulenza, mentre per l'esercizio dell'opzione avvenuto in pari data veniva richiamata l'informativa 1107 del 25.12.2014 e precisato che si trattava di un'operazione eseguita fuori dai mercati regolamentati.
Anche nel caso delle obbligazioni le contabili fanno riferimento al fatto che si trattava di un'operazione eseguita fuori mercato in contropartita diretta.
Con riferimento alle contabili relative agli acquisiti degli altri investitori le indicazioni sono le medesime, cambiando solo il numero dell'informativa.
2.4. Dalla predetta documentazione si evince il rispetto del disposto dell'art. 28 del Regolamento Intermediari, essendo stato redatto per iscritto il contratto quadro.
Quanto alla valutazione di adeguatezza (necessaria alla luce del servizio di consulenza prestato) il giudice di prime cure ha ritenuto che essa pagina 16 di 26 fosse stata correttamente effettuata in quanto al momento della profilatura i clienti hanno dichiarato “- avere un orizzonte temporale di investimento di “lungo periodo (oltre sei anni)”, come tale, pienamente compatibile con l'acquisto di strumenti finanziari soggetti al rischio di liquidità, quali le azioni BPB e di conoscere svariate tipologie di strumenti finanziari, comprese le “azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates”, avendo in precedenza investito
“anche solo in azioni o fondi azionari”, vale a dire la medesima categoria di titoli per cui è causa;
- di avere una consistenza patrimoniale complessiva superiore a 500.000 Euro, perfettamente compatibile con gli investimenti posti in azione BPB;
- di effettuare “fino ad un massimo di 10 operazioni a trimestre”, e che l'importo medio delle operazioni in strumenti finanziari effettuate negli ultimi 12 mesi supera i 100.000
Euro – misura perfettamente compatibile con gli importi investiti dai ricorrenti in strumenti finanziari BPB – rilevando dimestichezza nelle operazioni di investimento”.
Va, innanzitutto, evidenziato che non costituisce una violazione della normativa in materia di profilazione dei clienti il fatto che sia stato redatto un unico questionario per tutti e tre gli investitori, da loro poi sottoscritto, in quanto, come evidenziato peraltro anche dall'Arbitro delle
Controversie Finanziarie nella sua decisione, è ben possibile che le parti concordino di effettuare il profilo di adeguatezza per più persone, tenendo conto del profilo più conservativo tra gli stessi. In assenza di specifiche contestazioni, quindi, può presumersi che le risposte siano state fornite dagli investitori alla luce del profilo rivestito dal soggetto con le caratteristiche più conservative.
Quanto alla coerenza tra il profilo dei risparmiatori e gli investimenti effettuati occorre valutare le risposte in concreto fornite al questionario,
pagina 17 di 26 prescindendo dal giudizio finale sul grado di rischio attribuito dalla banca.
Nel caso specifico, gli investitori hanno dichiarato di avere quale obiettivo la protezione nel tempo del capitale investito, ricevendo flussi di cassa periodici e di accettare una perdita soltanto piccola del capitale investito.
Questo profilo è rimasto immutato anche nel 2014.
Questi obiettivi erano certamente compatibili con l'acquisto delle obbligazioni, ma non anche delle azioni, che per loro natura costituiscono titoli a rischio, non essendovi garanzie di rimborso, con conseguente rischio di perdita dell'intero capitale investito.
Gli aspetti valorizzati dal giudice di prime cure, quindi, non sono decisivi, posto che il giudizio di meritevolezza non può essere parametrato esclusivamente al grado di conoscenza degli strumenti finanziari, all'orizzonte temporale tenuto in considerazione ed all'entità del patrimonio posseduto, essendo circostanze che devono essere valutate anche alla luce degli obiettivi che gli investitori si pongono.
Nel caso in esame, quindi, la banca avrebbe dovuto segnalare ai clienti che l'acquisto delle azioni non era compatibile con l'obiettivo di tipo conservativo che si erano posti, specie considerando che si trattava di titoli non scambiati sui mercati regolamentati, per i quali la determinazione del prezzo era certamente più aleatoria, come più difficoltosa la liquidazione.
In assenza di una specifica autorizzazione, poi, avrebbe dovuto astenersi dal compiere l'operazione.
Nel caso in esame non risulta che una simile segnalazione sia stata fatta dalla banca in occasione dei vari acquisti dei titoli, né risulta l'autorizzazione scritta a compiere l'operazione nonostante la sua inadeguatezza. pagina 18 di 26 Si ritiene poi che la segnalazione fosse dovuta anche in sede di adesione all'aumento di capitale, considerato che questo non differisce in termini sostanziali dall'acquisto di nuovi titoli, visto che il socio conferisce nuovi capitali dietro il rilascio di azioni di nuova emissione.
Parzialmente diverso è il caso delle obbligazioni, il cui acquisto era certamente compatibile con gli obiettivi di investimento, trattandosi di titoli che garantivano, in una certa misura, il rimborso ed attribuivano cedole periodiche.
Va, però, segnalato che le obbligazioni in esame prevedevano la facoltà della banca emittente di procedere al riscatto mediante il regolamento in azioni, attribuendole quindi un diritto potestativo di convertire le obbligazioni in azioni.
La facoltà attribuita alla banca di rimborsare le obbligazioni tramite l'assegnazione di azioni di nuova emissione, poi di fatto esercitata, rendeva i titoli sostanzialmente difformi ai fini che qui ci occupano da una ordinaria obbligazione. È infatti evidente che la valutazione del rischio non poteva essere effettuata solo sul tipo di prodotto inizialmente acquistato, visto che era stato preventivamente prospettata la possibilità di conversione con un altro dalle caratteristiche molto diverse.
Sotto questo profilo, quindi, anche per le obbligazioni acquistate si prospettava un profilo di inadeguatezza rispetto agli obiettivi dichiarati dai clienti, che neppure in questo caso risulta essere stato segnalato.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere riformata nella parte in cui ha ritenuto adeguati gli investimenti rispetto al profilo di rischio dei risparmiatori.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
3.1. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la violazione degli obblighi informativi, con specifico riferimento alla natura illiquida dei titoli. pagina 19 di 26 Viene premesso che i prodotti finanziari di cui si discute dovevano essere ritenuti illiquidi, in quanto non quotati in un mercato regolamentato e, pertanto, caratterizzati da una maggiore difficoltà per il risparmiatore di liquidare l'investimento in qualsiasi momento.
Da questo viene fatta derivare l'esistenza di specifici obblighi informati al momento della vendita del prodotto ed anche nel periodo successivo, tramite una rendicontazione periodica.
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n. 9019104
(dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi), adottata dalla
CONSOB il 2.3.2009, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che “determinano per
l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative”.
Così definiti i titoli illiquidi, non si può negare che le azioni della Pt_4
Popolare di Bari avessero tali caratteristiche dal momento che le azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come avviene invece per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del bilanciamento tra domanda e offerta.
Non risulta fornita una specifica informazione al riguardo, venendo solo genericamente indicato che si trattava di titoli venduti al di fuori dei mercati regolamentati.
pagina 20 di 26 Inoltre, tale condizione rendeva in ogni caso l'investimento in questione non adeguato rispetto al profilo di rischio reale degli investitori, che risultavano espositi ad un rischio aggiuntivo anche rispetto al titolo azionario.
Neppure sotto tale aspetto però risulta essere stata segnalata tale inadeguatezza.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il quarto motivo viene riproposta la domanda risarcitoria respinta in primo grado.
L'accertata violazione del dovere di astensione dall'inoltro dell'ordine di acquisto inadeguato costituisce, unitamente alla violazione del dovere informativo circa la difficile liquidabilità dei titoli, un inadempimento contrattuale, che, in quanto tale, consente la liquidazione del relativo danno.
Il nesso di causalità tra la condotta ed il danno, poi, può essere ritenuto provato in via presuntiva, in assenza di una prova contraria fornita dalla banca della sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 19322 del 07/07/2023).
Tale danno, in base ai principi solitamente espressi da questa Corte nella presente materia, può essere quantificato in misura pari alla perdita subita per effetto dell'operazione economica, dovendosi presumere che, laddove fossero stati avvertiti dell'inadeguatezza dell'operazione, gli investitori si sarebbero astenuti dall'acquisto.
Il danno deve, pertanto, essere quantificato nella differenza tra le somme investite e quelle ottenute dalla vendita dei titoli.
Da tale importo va però detratto quanto eventualmente percepito a titolo di cedole, in quanto è ormai pacifico in giurisprudenza che “la corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum pagina 21 di 26 damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro
e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato” (v. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16088 del
18/06/2018, emessa in una fattispecie del tutto assimilabile alla presente di acquisto di bond argentini).
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie nella Decisione n. 2197 del 31 gennaio 2020 ha liquidato il danno in € 25.521,00, basando il proprio calcolo sulla differenza tra l'importo complessivamente investito (€
36.787,20), quanto percepito a titolo di cedole (€ 703,82) e, infine, il valore delle azioni inserite nel dossier titoli (€ 10.562,44, pari a € 2,38 x
4.438 azioni).
Tali importi sono stati ripresi nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della banca.
Nelle note depositate in vista della prima udienza, però, i valori sono stati così rettificati:
“Tale prezzo sovrastimava tuttavia l'effettivo valore del titolo, data
l'assenza di scambi che si registravano sul mercato, tanto è che anche
l'ordine di vendita impartito dai ricorrenti in data 03.09.2018 al prezzo di € 2,38 rimaneva ineseguito per assenza di controparti (cfr. punto 13 dell'All. A - Ricorso ACF del 10.09.2018). A seguito della trasformazione in società per azioni della BPB e dell'aumento di capitale sociale deliberati dall'assemblea della BPB il 29.06.2020, l'attuale valore dell'azione BPB è pari a € 0,06. Ciascuno dei tre ricorrenti detiene inoltre tutt'oggi 31.083 azioni della BPB - valore quest'ultimo superiore a quello risultante al tempo della decisione dell'ACF del 31.01.2020 (pari a 4.438 pagina 22 di 26 azioni) per l'effetto dell'assegnazione di azioni gratuite avvenuta dopo
l'assemblea della BPB del 29.06.2020 – con prezzo medio di carico pari
a € 1,1835. Il valore residuale delle azioni inserite nel dossier titoli di ciascun ricorrente risulta dunque pari a € 1.864,98 (31.083 x 0,06 €; si veda l'All. H). Segue che il corretto ristoro a favore di ciascun ricorrente
è pari ad € 35.153,39, ottenuto sostituendo € -1.864,98 a € -10.562,44 nel punto c) sopra”.
Neppure la circostanza che il valore residuo dei titoli si fosse quasi azzerato al momento dell'introduzione del giudizio è stata oggetto di contestazione da parte della banca, la quale ha fondato le sue difese, riproposte poi nel presente giudizio, sulla inammissibilità di tale modifica della domanda.
A tale riguardo si osserva che tecnicamente non è possibile parlare di modifica della domanda, dal momento che petitum e causa petendi sono rimasti immutati, venendo rettificata esclusivamente la quantificazione del danno.
Inoltre, nelle conclusioni del ricorso, pur venendo quantificato il danno in
€ 26.455,99 per ciascun ricorrente, per complessivi € 79.367,97, veniva richiesta alternativamente “la diversa somma, maggiore o minore”, lasciando quindi spazio ad una diversa quantificazione in corso di causa.
Più che di inammissibilità e novità della domanda, quindi, ciò di cui si deve discutere è la tempestività o meno dell'allegazione.
A tal proposito va attribuita al fatto nuovo introdotto, ovvero il valore attuale delle azioni, la valenza di fatto secondario, non soggetto alle medesime preclusioni previste per i fatti principali, tanto da poter essere introdotto in giudizio per la prima volta al momento delle richieste istruttorie (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024).
Nel presente giudizio, però, introdotto con rito sommario mai mutato, i termini per le preclusioni assertive ed istruttorie coincidono, non pagina 23 di 26 essendo prevista una memoria successiva al ricorso nella quale articolare i mezzi di prova.
Il fatto che si sia tentato di vendere i titoli senza esito e che, a seguito della trasformazione in società per azioni della BPB e dell'aumento di capitale sociale deliberati dall'assemblea della BPB il 29.06.2020,
l'attuale valore dell'azione BPB sarebbe pari ad € 0,06, costituiscono pertanto circostanze nuove introdotte tardivamente.
L'introduzione del fatto nuovo, poi, non era la conseguenza delle difese avversarie, né dipendeva da una modifica della realtà fenomenologica, trattandosi di circostanze che si erano già verificate al momento del deposito del ricorso (vale a dire l'1.8.2020).
Pertanto, non può essere valorizzata la circostanza che il valore delle azioni non fosse quello esaminato dall'Arbitro per le Controversie
Finanziarie, ma sensibilmente inferiore, essendo divenuto sostanzialmente incommerciabile il titolo.
Conseguentemente, il danno deve essere quantificato in misura di €
26.455,99 per ciascun ricorrente.
Su tale somma spettano la rivalutazione monetaria dalla data di conclusione del contratto e gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT (v. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 37798 del 27.12.2022: “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore”; Cass. S.U. 17/02/1995, n. 1712).
pagina 24 di 26 5. Alla soccombenza consegue la condanna della parte appellata a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dell'assenza della fase istruttoria, avuto riguardo ai parametri medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti di Parte_3 Controparte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Rep. n. 843/2023, pubblicata in data 21.4.2023, emessa dal Tribunale di Pisa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara sussistente la violazione da parte della
[...] ai doveri informativi circa la difficile Controparte_1 liquidabilità dei titoli, nonché ai doveri di astensione rispetto ad ordini di acquisto inadeguati;
2. Condanna la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante, a risarcire il danno patito dagli appellanti, che liquida, per ciascuno degli stessi, in € 26.455,99, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come indicato in motivazione;
3. Condanna la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante, a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 8.433 per il giudizio di primo grado ed € 9.991 per il giudizio di appello, il tutto oltre al rimborso delle spese generali, IVA e Cpa, come per legge. pagina 25 di 26 Firenze, camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1522/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 patrocini PIO e C.F._3 dell'avv. AMENDOLA ANTONIO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ARCUCCI GENNARO,
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Rep. n. 843/2023, pubblicata in data
21.4.2023, emessa dal Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
pagina 1 di 26 In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in integrale riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Rep. n. 843/2023), pubblicata in data 21.4.2023, nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 2745/2020, dal Tribunale di Pisa, in persona del G.U. dott.ssa Alessia De Durante e notificata in data 21.6.2023, per tutte le ragioni suesposte,
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel capitolo sub 1 della parte in diritto del presente atto, la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, co. 6, Cost. e 132, co. 2, n. 4, 156, co. 2 e 161 c.p.c., e accertare e dichiarare le violazioni commesse da
[...]
inerenti gli obblighi informativi, nei confronti dei Controparte_1
e in merito agli investimenti Parte_1 Pt_2 Parte_3 oggetto della presente controversia e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento dei danni nei confronti Controparte_1
i ad € 35.153,39, per complessivi € 105.460,17, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal deposito del predetto ricorso sino all'effettivo soddisfo, o la diversa somma, maggiore o minore, dalla stessa dovuta agli appellanti a titolo di risarcimento danni per i motivi indicati, sempre comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal deposito del predetto ricorso sino all'effettivo soddisfo;
- sempre e comunque, per tutte le ragioni che precedono, accogliere il presente appello e, per l'effetto, revocare dichiarare nulla, inefficace e comunque infondata l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Rep. n. 843/2023), pubblicata in data 21.4.2023, nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 2745/2020, dal Tribunale di Pisa, in persona del G.U. dott.ssa Alessia De Durante e notificata in data 21.6.2023;
- sempre e comunque, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni commesse da
[...]
inerenti gli obblighi informativi, di valutazione Controparte_1 razioni proposte e del grado di rischiosità dei titoli raccomandati, nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 Pt_2 [...] in merito agli investimenti og t ove Parte_3
, condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di ciascun appellante nella misura pari
pagina 2 di 26 ad € 35.153,39, per complessivi € 105.460,17, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal deposito del predetto ricorso sino all'effettivo soddisfo, o la diversa somma, maggiore o minore, dalla stessa dovuta agli appellanti a titolo di risarcimento danni per i motivi indicati, sempre comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal dovuto al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal deposito del predetto ricorso sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso, riformare altresì espressamente il capo dell'ordinanza impugnata relativa alla condanna alle spese, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
I. In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai sig.ri
e poiché tardivo per le ragioni illustrate in atti;
Pt_1 Parte_3
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla controparte, ai sensi dell'art. 345 e 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti.
II. Nel merito, in via principale e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.:
- rigettare tutte le domande svolte dagli appellanti per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare i capi ex adverso impugnati della ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Rep. n. 843/2023), pubblicata in data 21.4.2023, nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 2745/2020, dal Tribunale di Pisa, in persona del G.U. dott.ssa Alessia De Durante;
III. Nel merito, in via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare qualsivoglia responsabilità in capo alla
[...]
, escludere ovvero comunque ridurre significativamente Controparte_1 rcimento: a) in primo luogo per inammissibilità della domanda nuova formulata da controparte, con conseguente quantificazione della richiesta risarcitoria in misura pari alla minor somma di € 79.367,97 come formulata nel ricorso avversario di primo grado;
b) in secondo luogo, in ragione del grave concorso di colpa degli appellanti, ai sensi dell'art. 1227, c.c., e dei frutti civili ottenuti da questi ultimi nella misura sopra esposta, nonché per tutti gli ulteriori motivi illustrati in atti.
IV. In via istruttoria:
pagina 3 di 26 - ammettere, ove occorre, l'istanza di prova per testi formulata dalla Pt_4 in primo grado e qui riproposta.
V. In ogni caso:
- con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
I Sig.ri , e adivano, Parte_1 Parte_2 Parte_3 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Pisa per chiedere di accertare e dichiarare le violazioni commesse dalla Controparte_1 riguardo agli obblighi informativi, alla valutazione
[...] dell'adeguatezza delle operazioni proposte e del grado di rischiosità dei titoli raccomandati, in relazione all'acquisto di alcuni titoli azionari e di condannare la stessa al risarcimento dei danni nei confronti di ciascun ricorrente nella misura pari a € 26.455,99 ciascuno, per un totale di €
79.367,97, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali.
I ricorrenti deducevano di essere cointestatari del dossier titoli n. 475-
2459704 presso la di , filiale di Montecatini Controparte_1 CP_1
Terme e che tra il 2012 e il 2014 avevano sottoscritto, su proposta della banca, azioni, obbligazioni subordinate e obbligazioni subordinate convertibili emesse dalla società capogruppo Banca Popolare di Bari, per un importo complessivo di € 150.681,60.
Gli investimenti erano stati presentati dalla banca come privi di rischio e facilmente liquidabili, ma in realtà si trattava di strumenti finanziari altamente illiquidi e non adeguati al profilo di rischio dei ricorrenti, che perseguivano l'obiettivo di proteggere il capitale investito e accettavano solo perdite minime.
In data 01.08.2018, i ricorrenti avevano presentato formale reclamo alla banca, chiedendo il risarcimento del danno subito, e non avendo aderito pagina 4 di 26 la banca alla loro richiesta, avevano presentato ricorso all'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF) il 10.09.2018, lamentando l'inadempimento della banca agli obblighi di informazione e trasparenza sui prodotti illiquidi ed agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza degli strumenti finanziari rispetto al loro profilo di rischio.
L'ACF, con decisione n. 2197/2020 del 31.01.2020, accertava la responsabilità della banca, rilevando che era stato compilato un unico questionario MIFID per tutti i cointestatari, nonostante le informazioni richieste dovessero essere differenziate per ciascun individuo. L'ACF riteneva, inoltre, incongruo il riconoscimento di un profilo di rischio medio ai ricorrenti, i quali perseguivano obiettivi conservativi e avevano operato, fino al 2012, esclusivamente in titoli di Stato ed obbligazioni ordinarie. Veniva, inoltre, sottolineata la mancata consegna di informazioni rafforzate sui prodotti illiquidi e la non ragionevolezza della valutazione del grado di rischio attribuito agli strumenti finanziari.
L'ACF condannava, quindi, la a Controparte_1 corrispondere a ciascun ricorrente la somma di € 26.455,99, per un totale di € 79.367,97, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La banca, tuttavia, non ottemperava alla decisione arbitrale entro il termine di trenta giorni previsto, nonostante le richieste dei difensori dei ricorrenti. L'inadempimento veniva comunicato all'ACF, che ne dava pubblicità secondo le disposizioni regolamentari.
A fronte della persistente mancata esecuzione della decisione arbitrale, quindi, i ricorrenti si vedevano costretti ad introdurre il giudizio davanti al Tribunale Civile di Pisa.
In corso di causa i ricorrenti aumentavano il quantum risarcitorio richiesto, dati gli ultimi valori di quotazione dei titoli.
Si costituiva in giudizio la eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto di credito e chiedendo il rigetto della domanda. pagina 5 di 26 Nello specifico, la banca sosteneva che i ricorrenti erano clienti di lungo corso e correntisti, e che avevano sottoscritto, nel tempo, diversi contratti quadro di intermediazione finanziaria. In occasione di tali contratti, la banca dichiarava di aver fornito ai clienti tutte le informazioni sulle caratteristiche e sui profili di rischio degli strumenti finanziari, incluso il rischio di liquidità relativo all'acquisto di strumenti non quotati, come le azioni BPB.
La banca evidenziava che i ricorrenti avevano dichiarato una propensione al rischio “medio-alta” e “media” nei vari questionari di profilatura, e che avevano autorizzato la banca a eseguire operazioni anche in conflitto di interessi. I clienti, secondo la banca, avevano ricevuto copia dei contratti e dei documenti informativi, e avevano sottoscritto le azioni BPB conoscendo e accettando le disposizioni dello statuto sociale e le modalità di disinvestimento.
La banca sottolineava che, nel corso degli anni, i ricorrenti avevano continuato a sottoscrivere azioni e obbligazioni BPB, esercitando diritti di opzione e prelazione, e che avevano ricevuto periodicamente gli estratti conto senza mai contestarne il contenuto. Inoltre, avevano incassato dividendi e cedole relativi ai titoli sottoscritti.
In sintesi, la banca affermava di aver sempre rispettato gli obblighi informativi e di profilatura;
di aver agito in conformità alle richieste ed alle dichiarazioni dei clienti;
nonché, di aver fornito tutta la documentazione necessaria e prevista dalla normativa.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali per poi giungere in decisione.
L'ordinanza impugnata
Con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Rep. n. 843/2023, pubblicata in data 21.4.2023, il Tribunale di Pisa così statuiva:
pagina 6 di 26 “Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
La decisione veniva così motivata:
«È infondata l'eccezione di prescrizione, trattandosi, come condivisibilmente rilevato dagli attori, di una ipotesi di responsabilità contrattuale dell'istituto di credito, cha ha agito, pacificamente, nell'ambito di un contratto quadro di investimento, concluso con i clienti correntisti.
Nel merito, tuttavia, non viene in considerazione alcuna violazione deli obblighi imposti dalla normativa di settore. La banca, infatti, fin dal 2012
– anno di acquisto dei primi titoli azionari -, come emerge compiutamente dalla documentazione in atti e sopra analiticamente riportata, ha adempiuto correttamente agli obblighi informativi nei confronti degli investitori, né si condividono, in questa sede, le valutazioni operate dall'arbitro bancario e finanziario in relazione alla incongruità e alle perplessità connesse alla valutazione del profilo di rischio.
Deve rilevarsi, infatti, come nel caso di specie, in particolare, al momento della sottoscrizione del questionario di profilatura del 14 marzo 2011 (cfr. doc. 14), i ricorrenti hanno dichiarato: - avere un orizzonte temporale di investimento di “lungo periodo (oltre sei anni)”, come tale, pienamente compatibile con l'acquisto di strumenti finanziari soggetti al rischio di liquidità, quali le azioni BPB e di conoscere svariate tipologie di strumenti finanziari, comprese le “azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates”, avendo in precedenza investito “anche solo in azioni o fondi azionari”, vale a dire la medesima categoria di titoli per cui è causa;
- di avere una pagina 7 di 26 consistenza patrimoniale complessiva superiore a 500.000 Euro, perfettamente compatibile con gli investimenti posti in azione BPB;
- di effettuare “fino ad un massimo di 10 operazioni a trimestre”, e che
l'importo medio delle operazioni in strumenti finanziari effettuate negli ultimi 12 mesi supera i 100.000 Euro – misura perfettamente compatibile con gli importi investiti dai ricorrenti in strumenti finanziari
BPB – rilevando dimestichezza nelle operazioni di investimento. Tali dichiarazioni affidanti sono state poi reiterate ancora una volta dai sig.ri
e in data 27 novembre 2014 (cfr. doc 14). Pt_1 Parte_3
È pacifico, in quanto non oggetto di specifica contestazione, peraltro, che le sottoscrizioni a titolo oneroso di azioni ed obbligazioni BPB da parte dei ricorrenti siano avvenute prima del 2014, ovvero in un periodo storico in cui le suddette azioni erano regolarmente negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni e non presentavano caratteristiche di illiquidità in sede di disinvestimento.
A fronte della inequivocità della documentazione agli atti, da esaminarsi, peraltro, all'interno del contesto complessivo di investimenti differenziati
(è pacifico che i medesimi ricorrenti abbiano investito parte del loro patrimonio anche in obbligazioni), che di per sé induce a ritenere una certa consapevolezza delle caratteristiche del mercato finanziario, non emergono violazioni della normativa di settore posta a tutela dell'investitore».
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1 [...]
e (di seguito anche APPELLANTI) Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
pagina 8 di 26 Parte appellante ritenendo la pronuncia gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) sulla motivazione meramente apparente dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.. sul vizio di motivazione e sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c.. sulla nullità dell'ordinanza appellata ex art. 132, co. 2, n. 4, 156, co. 2 e 161 c.p.c.. sull'inadempimento e sulla responsabilità della di risparmio sulla violazione degli obblighi CP_1 Controparte_1 di correttezza, diligenza, trasparenza e buona fede. sulla violazione degli obblighi informativi;
2) sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 41 e 42 del regolamento intermediari Consob n. 16190/2007: sull'inadeguatezza delle operazioni di acquisto dei titoli BDB;
3) sulla erroneità dell'ordinanza del Tribunale di Pisa nella parte in cui ha omesso di rilevare l'illiquidità dei titoli oggetto del giudizio e la Contr violazione da parte di delle regole contenute nella comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, inerenti la vendita di titoli illiquidi;
4) sul danno subito e sul nesso di causalità.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma dell'ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la banca contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della pronuncia impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. In ogni caso, l'appellata riproponeva le domande rimaste assorbite in primo grado. pagina 9 di 26 Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma dell'ordinanza impugnata.
Preliminarmente, occorre osservare che le allegazioni contenute nell'atto di appello in merito ai procedimenti sanzionatori subiti dalla Banca
Popolare di Bari, a prescindere dal fatto che integrino o meno domande nuove, come eccepito dall'appellata, risultano comunque irrilevanti ai fini del decidere, dal momento che l'oggetto del giudizio è costituito da una domanda risarcitoria nei confronti di un altro soggetto, derivante dal lamentato inadempimento agli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza al momento della vendita di titoli azionari ed obbligazionari.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
1.1. Con il primo motivo l'appellante rileva innanzitutto che l'ordinanza appellata risulterebbe gravemente viziata e nulla, in quando fondata su una motivazione meramente apparente.
Tale rilievo non è però condivisibile, in quanto il provvedimento, pur contenendo una motivazione piuttosto sintetica, consente comunque di ricostruire il ragionamento logico seguito dal decidente per rigettare la domanda.
1.2. L'appellante riproduce poi le doglianze di merito con riferimento alla domanda risarcitoria, per avere l'intermediario omesso di acquisire le informazioni necessarie dagli investitori e per non aver fornito, al pagina 10 di 26 momento dell'acquisizione degli ordini di acquisto, le necessarie informazioni sull'illiquidità, sul rischio emittente e sul rischio prezzo.
Tali doglianze, essendo poi analiticamente riproposte nei successivi motivi di appello vengono esaminate in tale contesto.
2. La seconda critica alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano le valutazioni operate dal
Tribunale con riferimento all'adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo rivestito dai clienti, denunciando la violazione degli artt. 39, 40,
41 e 42 del Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007.
2.1. Al riguardo è opportuno premettere che l'art. 21 D.L.gs 58/98 prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento
e accessori i soggetti abilitati devono … b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati …”.
Tali obblighi sono poi specificati dall'art. 31 del Regolamento CONSOB n.
16190 del 29 ottobre 2007, (testo vigente al momento della sottoscrizione del primo contratto), il quale prevede: “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione pagina 11 di 26 dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili
a tali strumenti”.
L'art. 28 del Regolamento intermediari 11522 del 1988 nel testo all'epoca vigente stabilisce poi: “
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.
L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento…”. pagina 12 di 26 Il successivo art. 29, inoltre, prescrive che: “
1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
2.2. Giova riportare, per una migliore comprensione della vicenda, essendo gli acquisti dei titoli avvenuti in più soluzioni tra il dicembre
2012 ed il novembre 2020, il riepilogo dei movimenti relativi agli ordini di acquisto contenuto nella comparsa della parte appellata, che coincide con le allegazioni di parte appellante.
Pt_1 [...]
[...]
Controparte_3 pagina 13 di 26 Parte_3
Escludendo le ultime operazioni, avvenute a titolo gratuito, gli acquisti sono intervenuti tra il 20.12.2012 ed il 30.12.2014 con modalità identiche per tutti e tre gli appellanti che, al termine delle operazioni, risultano aver ottenuto 31.043 azioni della Banca Popolare di Bari. Si è trattato, quindi, di ordini sempre riferiti ad un unico titolo, con la sola eccezione delle obbligazioni, emesse comunque dalla stessa banca e poi convertite in azioni.
Le operazioni a titolo oneroso sui titoli azionari hanno comportato, per ciascuno degli investitori, un esborso di € 940 il 20.12.2012, € 7.264 il
28.2.2013 ed € 20.048 il 30.12.2014. Per le operazioni del 2013 e 2014, comunque, si è trattato dell'esercizio di un diritto di opzione o prelazione riservato agli investitori per il fatto di essere già soci della banca.
pagina 14 di 26 A queste somme si aggiunge quella di € 8.535 per l'acquisto di obbligazioni, convertite in azioni l'1.9.2014.
2.3. In primo grado la banca ha prodotto due documenti, denominati
“contratto quadro”, sottoscritti da tutti e tre i titolari del rapporto nel marzo 2012 e nel giugno 2012, che contengono le condizioni economiche e giuridiche del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
In tali documenti viene indicato genericamente il profilo di rischio dei clienti, senza però differenziare tra gli stessi, come medio alto prima e medio poi, rinviando comunque ad un questionario di profilatura separato. In allegato viene riportato il documento generale sulla natura e rischi degli strumenti finanziari.
I questionari allegati non sono stati prodotti, mentre è stato prodotto quale doc. 6 un questionario datato 14.3.2011, che risulta sottoscritto da tutti e tre i clienti, che risultano avere indistintamente risposto alle domande relative al loro profilo di rischio.
È stato prodotto anche un successivo questionario, datato 14.11.2014, sempre però sottoscritto da tutti e tre i clienti senza distinguere le posizioni.
Sono state, altresì, depositate dalla banca le domande di ammissione a socio della Banca Popolare di Bari sottoscritta da tutti e tre i clienti, alle quali sono allegati i rispettivi moduli per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, compilati però solo con riferimento ai dati anagrafici.
Sono agli atti le schede di adesione all'aumento di capitale del
25.1.2013 ed a quello del 30.12.2014, debitamente sottoscritte, che riportano il richiamo al prospetto informativo, del quale i clienti hanno dichiarato di essere a conoscenza e di aver esaminato. Anche i prospetti informativi richiamati sono stati depositati dalla banca. pagina 15 di 26 Sono state poi prodotte da entrambe le parti le schede informative inviate ai clienti in occasione dei vari acquisti di azioni.
La scheda informativa relativa al primo acquisto operato da Pt_5
contiene il riferimento all'informativa n. 1014336 del
[...]
26.12.2012, al fatto che si trattava di un'operazione eseguita fuori mercato il R.T.O. ed in ricorrenza di conflitto di interesse.
Per l'acquisto dei titoli del 28.2.2013 viene invece richiamata l'informativa n. 2168 del 28.1.2013, il fatto che il titolo veniva collocato tramite offerta pubblica di vendita, la ricorrenza del conflitto di interessi e che l'ordine veniva eseguito in regime di consulenza.
Nel caso dell'aumento di capitale sempre del 28.2.2013 viene richiamata la nota informativa n. 2177 del 26.1.2013, e che si trattava di un'operazione eseguita fuori mercato in contropartita diretta.
Per l'acquisto dei titoli del 28.11.2014 veniva richiamata la nota informativa n. 2295 del 28.11.2014, la presenza del conflitto di interessi ed il fatto che l'ordine veniva raccolto in regime di consulenza, mentre per l'esercizio dell'opzione avvenuto in pari data veniva richiamata l'informativa 1107 del 25.12.2014 e precisato che si trattava di un'operazione eseguita fuori dai mercati regolamentati.
Anche nel caso delle obbligazioni le contabili fanno riferimento al fatto che si trattava di un'operazione eseguita fuori mercato in contropartita diretta.
Con riferimento alle contabili relative agli acquisiti degli altri investitori le indicazioni sono le medesime, cambiando solo il numero dell'informativa.
2.4. Dalla predetta documentazione si evince il rispetto del disposto dell'art. 28 del Regolamento Intermediari, essendo stato redatto per iscritto il contratto quadro.
Quanto alla valutazione di adeguatezza (necessaria alla luce del servizio di consulenza prestato) il giudice di prime cure ha ritenuto che essa pagina 16 di 26 fosse stata correttamente effettuata in quanto al momento della profilatura i clienti hanno dichiarato “- avere un orizzonte temporale di investimento di “lungo periodo (oltre sei anni)”, come tale, pienamente compatibile con l'acquisto di strumenti finanziari soggetti al rischio di liquidità, quali le azioni BPB e di conoscere svariate tipologie di strumenti finanziari, comprese le “azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates”, avendo in precedenza investito
“anche solo in azioni o fondi azionari”, vale a dire la medesima categoria di titoli per cui è causa;
- di avere una consistenza patrimoniale complessiva superiore a 500.000 Euro, perfettamente compatibile con gli investimenti posti in azione BPB;
- di effettuare “fino ad un massimo di 10 operazioni a trimestre”, e che l'importo medio delle operazioni in strumenti finanziari effettuate negli ultimi 12 mesi supera i 100.000
Euro – misura perfettamente compatibile con gli importi investiti dai ricorrenti in strumenti finanziari BPB – rilevando dimestichezza nelle operazioni di investimento”.
Va, innanzitutto, evidenziato che non costituisce una violazione della normativa in materia di profilazione dei clienti il fatto che sia stato redatto un unico questionario per tutti e tre gli investitori, da loro poi sottoscritto, in quanto, come evidenziato peraltro anche dall'Arbitro delle
Controversie Finanziarie nella sua decisione, è ben possibile che le parti concordino di effettuare il profilo di adeguatezza per più persone, tenendo conto del profilo più conservativo tra gli stessi. In assenza di specifiche contestazioni, quindi, può presumersi che le risposte siano state fornite dagli investitori alla luce del profilo rivestito dal soggetto con le caratteristiche più conservative.
Quanto alla coerenza tra il profilo dei risparmiatori e gli investimenti effettuati occorre valutare le risposte in concreto fornite al questionario,
pagina 17 di 26 prescindendo dal giudizio finale sul grado di rischio attribuito dalla banca.
Nel caso specifico, gli investitori hanno dichiarato di avere quale obiettivo la protezione nel tempo del capitale investito, ricevendo flussi di cassa periodici e di accettare una perdita soltanto piccola del capitale investito.
Questo profilo è rimasto immutato anche nel 2014.
Questi obiettivi erano certamente compatibili con l'acquisto delle obbligazioni, ma non anche delle azioni, che per loro natura costituiscono titoli a rischio, non essendovi garanzie di rimborso, con conseguente rischio di perdita dell'intero capitale investito.
Gli aspetti valorizzati dal giudice di prime cure, quindi, non sono decisivi, posto che il giudizio di meritevolezza non può essere parametrato esclusivamente al grado di conoscenza degli strumenti finanziari, all'orizzonte temporale tenuto in considerazione ed all'entità del patrimonio posseduto, essendo circostanze che devono essere valutate anche alla luce degli obiettivi che gli investitori si pongono.
Nel caso in esame, quindi, la banca avrebbe dovuto segnalare ai clienti che l'acquisto delle azioni non era compatibile con l'obiettivo di tipo conservativo che si erano posti, specie considerando che si trattava di titoli non scambiati sui mercati regolamentati, per i quali la determinazione del prezzo era certamente più aleatoria, come più difficoltosa la liquidazione.
In assenza di una specifica autorizzazione, poi, avrebbe dovuto astenersi dal compiere l'operazione.
Nel caso in esame non risulta che una simile segnalazione sia stata fatta dalla banca in occasione dei vari acquisti dei titoli, né risulta l'autorizzazione scritta a compiere l'operazione nonostante la sua inadeguatezza. pagina 18 di 26 Si ritiene poi che la segnalazione fosse dovuta anche in sede di adesione all'aumento di capitale, considerato che questo non differisce in termini sostanziali dall'acquisto di nuovi titoli, visto che il socio conferisce nuovi capitali dietro il rilascio di azioni di nuova emissione.
Parzialmente diverso è il caso delle obbligazioni, il cui acquisto era certamente compatibile con gli obiettivi di investimento, trattandosi di titoli che garantivano, in una certa misura, il rimborso ed attribuivano cedole periodiche.
Va, però, segnalato che le obbligazioni in esame prevedevano la facoltà della banca emittente di procedere al riscatto mediante il regolamento in azioni, attribuendole quindi un diritto potestativo di convertire le obbligazioni in azioni.
La facoltà attribuita alla banca di rimborsare le obbligazioni tramite l'assegnazione di azioni di nuova emissione, poi di fatto esercitata, rendeva i titoli sostanzialmente difformi ai fini che qui ci occupano da una ordinaria obbligazione. È infatti evidente che la valutazione del rischio non poteva essere effettuata solo sul tipo di prodotto inizialmente acquistato, visto che era stato preventivamente prospettata la possibilità di conversione con un altro dalle caratteristiche molto diverse.
Sotto questo profilo, quindi, anche per le obbligazioni acquistate si prospettava un profilo di inadeguatezza rispetto agli obiettivi dichiarati dai clienti, che neppure in questo caso risulta essere stato segnalato.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere riformata nella parte in cui ha ritenuto adeguati gli investimenti rispetto al profilo di rischio dei risparmiatori.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
3.1. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la violazione degli obblighi informativi, con specifico riferimento alla natura illiquida dei titoli. pagina 19 di 26 Viene premesso che i prodotti finanziari di cui si discute dovevano essere ritenuti illiquidi, in quanto non quotati in un mercato regolamentato e, pertanto, caratterizzati da una maggiore difficoltà per il risparmiatore di liquidare l'investimento in qualsiasi momento.
Da questo viene fatta derivare l'esistenza di specifici obblighi informati al momento della vendita del prodotto ed anche nel periodo successivo, tramite una rendicontazione periodica.
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n. 9019104
(dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi), adottata dalla
CONSOB il 2.3.2009, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che “determinano per
l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative”.
Così definiti i titoli illiquidi, non si può negare che le azioni della Pt_4
Popolare di Bari avessero tali caratteristiche dal momento che le azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come avviene invece per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del bilanciamento tra domanda e offerta.
Non risulta fornita una specifica informazione al riguardo, venendo solo genericamente indicato che si trattava di titoli venduti al di fuori dei mercati regolamentati.
pagina 20 di 26 Inoltre, tale condizione rendeva in ogni caso l'investimento in questione non adeguato rispetto al profilo di rischio reale degli investitori, che risultavano espositi ad un rischio aggiuntivo anche rispetto al titolo azionario.
Neppure sotto tale aspetto però risulta essere stata segnalata tale inadeguatezza.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il quarto motivo viene riproposta la domanda risarcitoria respinta in primo grado.
L'accertata violazione del dovere di astensione dall'inoltro dell'ordine di acquisto inadeguato costituisce, unitamente alla violazione del dovere informativo circa la difficile liquidabilità dei titoli, un inadempimento contrattuale, che, in quanto tale, consente la liquidazione del relativo danno.
Il nesso di causalità tra la condotta ed il danno, poi, può essere ritenuto provato in via presuntiva, in assenza di una prova contraria fornita dalla banca della sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 19322 del 07/07/2023).
Tale danno, in base ai principi solitamente espressi da questa Corte nella presente materia, può essere quantificato in misura pari alla perdita subita per effetto dell'operazione economica, dovendosi presumere che, laddove fossero stati avvertiti dell'inadeguatezza dell'operazione, gli investitori si sarebbero astenuti dall'acquisto.
Il danno deve, pertanto, essere quantificato nella differenza tra le somme investite e quelle ottenute dalla vendita dei titoli.
Da tale importo va però detratto quanto eventualmente percepito a titolo di cedole, in quanto è ormai pacifico in giurisprudenza che “la corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum pagina 21 di 26 damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro
e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato” (v. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16088 del
18/06/2018, emessa in una fattispecie del tutto assimilabile alla presente di acquisto di bond argentini).
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie nella Decisione n. 2197 del 31 gennaio 2020 ha liquidato il danno in € 25.521,00, basando il proprio calcolo sulla differenza tra l'importo complessivamente investito (€
36.787,20), quanto percepito a titolo di cedole (€ 703,82) e, infine, il valore delle azioni inserite nel dossier titoli (€ 10.562,44, pari a € 2,38 x
4.438 azioni).
Tali importi sono stati ripresi nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della banca.
Nelle note depositate in vista della prima udienza, però, i valori sono stati così rettificati:
“Tale prezzo sovrastimava tuttavia l'effettivo valore del titolo, data
l'assenza di scambi che si registravano sul mercato, tanto è che anche
l'ordine di vendita impartito dai ricorrenti in data 03.09.2018 al prezzo di € 2,38 rimaneva ineseguito per assenza di controparti (cfr. punto 13 dell'All. A - Ricorso ACF del 10.09.2018). A seguito della trasformazione in società per azioni della BPB e dell'aumento di capitale sociale deliberati dall'assemblea della BPB il 29.06.2020, l'attuale valore dell'azione BPB è pari a € 0,06. Ciascuno dei tre ricorrenti detiene inoltre tutt'oggi 31.083 azioni della BPB - valore quest'ultimo superiore a quello risultante al tempo della decisione dell'ACF del 31.01.2020 (pari a 4.438 pagina 22 di 26 azioni) per l'effetto dell'assegnazione di azioni gratuite avvenuta dopo
l'assemblea della BPB del 29.06.2020 – con prezzo medio di carico pari
a € 1,1835. Il valore residuale delle azioni inserite nel dossier titoli di ciascun ricorrente risulta dunque pari a € 1.864,98 (31.083 x 0,06 €; si veda l'All. H). Segue che il corretto ristoro a favore di ciascun ricorrente
è pari ad € 35.153,39, ottenuto sostituendo € -1.864,98 a € -10.562,44 nel punto c) sopra”.
Neppure la circostanza che il valore residuo dei titoli si fosse quasi azzerato al momento dell'introduzione del giudizio è stata oggetto di contestazione da parte della banca, la quale ha fondato le sue difese, riproposte poi nel presente giudizio, sulla inammissibilità di tale modifica della domanda.
A tale riguardo si osserva che tecnicamente non è possibile parlare di modifica della domanda, dal momento che petitum e causa petendi sono rimasti immutati, venendo rettificata esclusivamente la quantificazione del danno.
Inoltre, nelle conclusioni del ricorso, pur venendo quantificato il danno in
€ 26.455,99 per ciascun ricorrente, per complessivi € 79.367,97, veniva richiesta alternativamente “la diversa somma, maggiore o minore”, lasciando quindi spazio ad una diversa quantificazione in corso di causa.
Più che di inammissibilità e novità della domanda, quindi, ciò di cui si deve discutere è la tempestività o meno dell'allegazione.
A tal proposito va attribuita al fatto nuovo introdotto, ovvero il valore attuale delle azioni, la valenza di fatto secondario, non soggetto alle medesime preclusioni previste per i fatti principali, tanto da poter essere introdotto in giudizio per la prima volta al momento delle richieste istruttorie (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024).
Nel presente giudizio, però, introdotto con rito sommario mai mutato, i termini per le preclusioni assertive ed istruttorie coincidono, non pagina 23 di 26 essendo prevista una memoria successiva al ricorso nella quale articolare i mezzi di prova.
Il fatto che si sia tentato di vendere i titoli senza esito e che, a seguito della trasformazione in società per azioni della BPB e dell'aumento di capitale sociale deliberati dall'assemblea della BPB il 29.06.2020,
l'attuale valore dell'azione BPB sarebbe pari ad € 0,06, costituiscono pertanto circostanze nuove introdotte tardivamente.
L'introduzione del fatto nuovo, poi, non era la conseguenza delle difese avversarie, né dipendeva da una modifica della realtà fenomenologica, trattandosi di circostanze che si erano già verificate al momento del deposito del ricorso (vale a dire l'1.8.2020).
Pertanto, non può essere valorizzata la circostanza che il valore delle azioni non fosse quello esaminato dall'Arbitro per le Controversie
Finanziarie, ma sensibilmente inferiore, essendo divenuto sostanzialmente incommerciabile il titolo.
Conseguentemente, il danno deve essere quantificato in misura di €
26.455,99 per ciascun ricorrente.
Su tale somma spettano la rivalutazione monetaria dalla data di conclusione del contratto e gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT (v. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 37798 del 27.12.2022: “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore”; Cass. S.U. 17/02/1995, n. 1712).
pagina 24 di 26 5. Alla soccombenza consegue la condanna della parte appellata a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dell'assenza della fase istruttoria, avuto riguardo ai parametri medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti di Parte_3 Controparte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Rep. n. 843/2023, pubblicata in data 21.4.2023, emessa dal Tribunale di Pisa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara sussistente la violazione da parte della
[...] ai doveri informativi circa la difficile Controparte_1 liquidabilità dei titoli, nonché ai doveri di astensione rispetto ad ordini di acquisto inadeguati;
2. Condanna la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante, a risarcire il danno patito dagli appellanti, che liquida, per ciascuno degli stessi, in € 26.455,99, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come indicato in motivazione;
3. Condanna la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante, a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 8.433 per il giudizio di primo grado ed € 9.991 per il giudizio di appello, il tutto oltre al rimborso delle spese generali, IVA e Cpa, come per legge. pagina 25 di 26 Firenze, camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26