Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 2722/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice dott. Giulia SIMONI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2722/2023 R.G., promossa da: (Cod. Fisc. , nata ad [...], Controparte_1 C.F._1 esidente i Aldo Capitini, 5, int. 1, rappresentata e difesa come per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Lorenza RAZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Marianna Nistri, 13, come da mandato rilasciato in calce all' atto introduttivo;
Fax: 0574/400200 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente
Contro
:
(Cod. Fisc. , nato in data [...], a Controparte_2 C.F._2 ato presso A DOGAIA in Prato, via La MONTAGNOLA, n 76 ; Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero All'udienza del 16.1.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la ricorrente: “… CONCLUSIONI:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Controparte_1 CP_2 con addebito al marito per tutti i fatti esposti e d g
[...] violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
con espressa riserva di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla moglie ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2059 c.c.
2. Porre a carico del Sig. un assegno mensile di Euro 300,00 (trecento) a Controparte_2 titolo di concorso al mantenimento per la moglie, somma che dovrà corrispondersi fin da deposito del ricorso introduttivo di causa, entro il giorno 12 (dodici) di ciascun mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3. Porre a carico del Sig. un assegno mensile di Euro 200,00 (due-cento) a Controparte_2 titolo di concorso al mantenimento per il figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente , somma che dovrà corrispondersi fin da deposito del ricorso Per_1
1
4. Assegnare la casa coniugale, posta nel Comune di Prato, alla Via Capitini, 5 int. 1, in comproprietà al 50% tra i coniugi, alla moglie , con tutto il mobilio che la Controparte_1 arreda, affinché ci continui ad abitare assieme , di cui Per_1 PE Per_1 non economicamente autosufficiente. Con vittoria di spese di giudizio, come da nota spese che si allega...”.
Per il P.M. Visto in data 23 marzo 2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2023 e notificato a mani proprie presso la
Casa Circondariale di Prato, ha proposto domanda di Controparte_1 separazione del matrimonio civile contratto in data 04 luglio 1981 a Palma di
Montechiaro (AG), con , nato in data [...], a [...]. Controparte_2
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di avere optato per il regime di separazione dei beni;
- che dalla unione coniugale erano nati cinque figli: in data 06.04.1982; Per_3
in data 17.09.1984; in data 12.09.1987 e due gemelli e Per_4 Per_5 PE
, nati il 30.05.1997, quest'ultimo ancora convivente con la madre e Per_1 privo di occupazione lavorativa;
- che il nucleo familiare aveva posto la propria residenza a Prato, nell'immobile di
Via Capitini, 5, in comproprietà al 50% tra i coniugi, e in tale immobile alloggiava anche la propria sorella con problematiche psichiatriche. Persona_6
- di essersi sempre dedicata, nel corso della vita matrimoniale, alla casa e ai figli, mentre il marito lavorava originariamente come operaio in una ditta tessile e successivamente, avviando una propria attività autonoma come imbianchino, dapprima in società e poi da solo, provvedendo comunque al mantenimento della famiglia.;
- che gli altri figli della coppia avevano iniziato a lavorare molto presto, formando proprie famiglie;
- che nei primi di anni di matrimonio il marito aveva tenuto comportamenti violenti nei confronti della moglie sino alla crescita dei figli, ma l'unione aveva resistito sino a quando, nel mese di agosto 2020, una delle nipotine aveva raccontato che l'odierno resistente aveva abusato di lei quanto era ancora in tenera età ed era emerso che i medesimi comportamenti erano stati posti in essere anche nei confronti della figlia e delle nipoti;
PE
2 - che la rivelazione di tali comportamenti aveva avuto effetti devastanti per l'intera famiglia, sicché i genitori delle nipoti e la stessa figlia avevano presentato PE denunce, in esito delle quali erano stati instaurati procedimento penale ed il ra stato sottoposto alla misura cautelare in carcere;
CP_2
- che nel procedimento il era stato condannato alla pena di anni 11 e CP_2 mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, quinquies e septies, CP commessi nei confronti della figlia e delle nipoti con sentenza di PE questo Tribunale emessa in data 27 aprile 2022 e integralmente confermata dalla
Corte di Appello in data 4 ottobre 2023;
- che il i trovava quindi oramai da tempo in stato di detenzione presso CP_2 la Casa Circondariale di Prato e .la convivenza tra i coniugi si era di fatto interrotta;
- che dal punto di vista economico-patrimoniale la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa e non aveva alcun reddito mentre il svolgeva, negli CP_2 ultimi tempi, attività lavorativa come imbianchino e poco prima della misura cautelare in carcere era stato assunto regolarmente, con una retribuzione di circa
Euro 1.500,00 mensili.
Su tali premesse, chiedeva e la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, assegno di mantenimento per moglie e figlio non ancora autonomo e indipendente, assegnazione della casa e condanna al pagamento delle spese processuali.
Nella contumacia del resistente, si procedeva ad istruttoria esclusivamente con produzione di documenti ed infine, all'udienza del 16 gennaio 2025 , la causa era riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 189 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. SEPARAZIONE E DOMANDA DI ADDEBITO
Accertata la sussistenza dei presupposti di legge deve essere accolta la domanda di separazione . La narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo conforta l'assunto che i coniugi vivono completamente separati da tempo e che parimenti sia venuta meno la comunione materiale e spirituale che giustifica la prosecuzione del rapporto.
3 D'altra parte, tale prospettazione trova conferma nel tenore delle allegazioni e dai documenti prodotti da cui si evince la circostanza della sua cessazione in via definitiva a far data dalla misura cautelare personale adottata nei confronti del r resistente, senza da allora essere più ripresa.
Sussistono, pertanto, i presupposti della separazione personale ai sensi dell'art. 151 c.c.. Parte attrice ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito censurandone le gravi condotte poste in essere nei confronti delle nipoti e ancora in tenerissima Parte_1 Controparte_3 Persona_7 età, e della figlia . PE
Si tratta di gravissimi episodi ai danni, peraltro, di bambine rientranti nel medesimo nucleo familiare, tali da integrare una chiara ed evidente violazione dei doveri coniugali, primo fra quello di fedeltà, che minano alla base l'unione in modo irreparabile, in misura segnatamente acuita dalla reiterazione nel tempo e dalle modalità con cui sono state rivelate.
In generale, deve rammentarsi che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno
2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali.
Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa
4 situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con riferimento a quella che, in definitiva, viene indicata come la vera ragione della rottura della relazione coniugale – e cioè gli episodi di violenza sessuale posti in essere ai danni delle nipoti e della figlia – la gravità delle accuse è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, non sussistendo alcun elemento che possa ritenere il coinvolgimento in tali episodi dell'altro coniuge, rimasto all'oscuro per anni, né che tali condotte siano intervenute in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile per altre cause (Cass. 5.5.2021, n 11792; Cass., 15.1.2020, n 648). Da qui la conclusione della sussistenza del nesso di causalità tra quanto accaduto e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( Cass., 29.9.2015, n 19328).
Se anche in assenza di costituzione del non può essere fatta applicazione CP_2 del principio di non contestazione desumibile dall'art. 115 cpc, la ricorrente ha assolto l'onere di offrire dimostrazione dei fatti allegati, in modo da giustificare la specifica domanda di addebito.
Nella sentenza n 60/22, emessa nel giudizio abbreviato in data 16 febbraio 2022 e depositata il 27 aprile successivo, si evincono i particolari sconvolgenti della vicenda, che prende le mosse da quanto dichiarato inizialmente dalla nipote CP_4 del 2006, circa le violenze subite. Si tratta di un quadro che, in ragione dei delicati riflessi di natura psicologiche, e emerso con estrema difficoltà, ma in modo infine non equivoco.
Denso di dettagli è il racconto reso dalle nipoti , e Per_7 Pt_1 CP_3 Per_7 rispettivamente del 2006, del 2009 e del 2014, sentite con l'ausilio di una psicologa, dal quale emergono sconvolgenti episodi di violenza sessuale che le stesse hanno subito dal in un arco temporale esteso dal 2012 al 2016. CP_2
Le dichiarazioni riportate nella sentenza appaiono, invero, attendibili intrinsecamente, in ragione dei dettagli riferiti, ma anche estrinsecamente, in quanto pienamente convergenti e corroborate da plurimi elementi esterni.
5 Anche la posizione della ricorrente emerge dalla ricostruzione dei fatti operata in sede penale risultando, specificamente, non soltanto l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento o compartecipazione morale ( significativa appare la reazione circa la proposta di installare telecamere in casa e l'intervento a tutela anche della sorella inabile), ma anche di essere stata tenuta all'oscuro dei fatti e di non avere in passato nutrito sospetti di sorta.
Peraltro, la sentenza di primo grado è stata confermata in appello e risulta passata in giudicato a seguito della ordinanza di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall'odierno resistente. Conseguentemente, in presenza di riscontri probatori, deve concludersi che le circostanze di fatto relative ai comportamenti imputati al convenuto e, soprattutto, l'incidenza causale sulla frattura, sono dati riscontrati dai dati istruttori acquisiti, giustificando l'accoglimento della domanda di addebito.
II. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE, ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Quanto all'assegnazione della casa familiare, si deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli non solo minorenni, ma anche maggiorenni non autosufficienti e, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass. 21.7.2021, n
20258; Cass. 12.10.2018, n 25604).
Sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n.
20452/2022) per i figli maggiorenni autosufficienti, l'interesse alla conservazione
6 dell'habitat domestico deve essere supportato da circostanze particolari che, nel caso in esame, non sono state allegate (Cass., 20 novembre 2023, n 32151: Cfr. Cass. n. 25604/2018).
Non si ravvisano quindi le condizioni per l'assegnazione della casa familiare, di cui. in ogni caso, la ricorrente mantiene il godimento come comproprietaria, tenuto conto altresì dello stato di detenzione del coniuge.
Quanto alla richiesta di mantenimento, va in generale considerato che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno divorzile, l'art. 10 della legge 6.3.87 n. 74 ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 5, comma quarto, della legge
1.12.70 n. 898, disponendo che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
Con questa disposizione, la cui natura è indubbiamente innovativa, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione.
A differenza dell'assegno divorzile, nella fase di separazione attesa la permanenza del vincolo coniugale, rileva anche la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio così che tale criterio si aggiunge alla natura assistenziale, compensativa e perequativa, desumibile dai criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto anche alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, oltre che al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del
7 patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( Cass., 28.2.2020, n
5605).
Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo "economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione anche assistenziale e compensativa.
Tale ricostruzione, da un lato, presuppone l'accertamento da parte dell'avente diritto della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
dall'altro, l'abbandono della funzione strettamente assistenziale segnata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita , applicando i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Rileva pertanto anche on il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro».
In base al c.d. principio di auto-responsabilità, in particolare, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ed è stato efficacemente sottolineato come la funzione equilibratrice del reddito dei coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non deve essere finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro (V. anche Cass, 28.2.2020, n 5605) .
8 In questa prospettiva, assume quindi valore preminente la funzione compensativa da cui discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche al coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge
(cfr. di recente, Cass., 23.8.2021, n 23318; Cass., 08/09/2021, n 24250, la quale ha rilevato come, in questi casi, l'assegno perda la sua funzione assistenziale).
L'accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi, criterio superato a partire dalle pronunce richiamate, non è il medesimo accertamento che occorre compiere al fine di riconoscere se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo perequativa( Cass., n 11178 del 2019).
Secondo il più recente arresto giurisprudenziale, occorre oggi stabilire se e in che misura si sia determinato uno spostamento patrimoniale meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro. adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.
Coerentemente, nelle valutazioni che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali della richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del
17/02/2021; Cass., n. 21926 del 30/08/2019).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (Cass.
9 6.9.2021, n 24029).In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., 9.3.2018, n 5817). Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a
“realistiche” occasioni professionali-reddituali, che è il richiedente l'assegno ad avere l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., 28.7.2022,
n 23583).
Venendo alla fattispecie concreta, la ricorrente ha allegato e documentato di non avere mai prestato attività lavorativa, essendosi dedicata sempre alla cura dei figli e della famiglia, per scelta condivisa con il marito, che invece ha lavorato prima come operaio e poi in forma autonoma. Dal contratto di mutuo prodotto per l'acquisto dell'abitazione in comunione, risulta che in effetti già all'epoca ( 2001) il ra operaio e dall'estratto del conto postale cointestato risulta l'accredito CP_2 dello stipendio mensile di circa € 1500,00. Non può omettersi di considerare che, ad oggi, avendo l'attrice compiuto oramai sessantadue anni, l'ingresso nel mondo lavorativo appare quanto mani difficoltoso, anche in ragione del basso profilo professionale e dell'assenza di titoli di studi elevati. Ebbene, sulla scorta di tali dati, ritiene a riguardo il Collegio che la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti debba essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione, senza necessità di ulteriori dettagliati approfondimenti istruttori.
A tal fine, infatti, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi da loro percepiti, attraverso l'acquisizione di precisi dati numerici, ma è
10 sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive condizioni economiche di entrambi i coniugi desunta dalla complessiva consistenza del loro patrimonio, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità suscettibili di valutazione economica, tenendo conto delle modifiche avvenute nel corso degli anni e degli sviluppi imminenti e prevedibili.
Conseguentemente, alla luce di tale considerazione, sussiste, sia il profilo assistenziale che quello perequativo compensativo dell'assegno richiesto e , considerato quanto allegato in ordine ai redditi percepiti dal marito prima della misura cautelare emessa nei suoi confronti, la misura di € 350,00 mensili appare adeguata per far fronte alle minime esigenze di vita quotidiana, in linea con i criteri adottati da questo Tribunale (pure in assenza di dettagliata documentazione sulla situazione patrimoniale) in forza degli elementi acquisiti, e nella prospettiva di assicurare nella sostanza l'equilibrio precedente, tenendo anche conto degli oneri assunti dalla nei confronti dei familiari ancora conviventi. CP_1
Le medesime considerazioni, tuttavia, non possono essere estese per quanto concerne la posizione del figlio , oramai da tempo maggiorenne. Per_1
A riguardo, si consideri che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). Secondo l'interpretazione tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro
11 stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013).
L'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni, oltre tutto, ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. “principio di auto-responsabilità”.
Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. Si è precisato che, in base ad un criterio di relatività e di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, il percorso formativo prescelto deve essere commisurato alla durata ufficiale degli studi, al tempo mediamente occorrente per trovare un impiego lavorativo ed alla adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative rispetto alle condizioni della famiglia (Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass. 14.9.2020, n 19077).
In tale prospettiva, una volta iniziato un qualche lavoro, anche se precario e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa,
soprattutto se sovviene l'assistenza pubblica: circostanze queste che non consentono che possa rivivere un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno (
Cass., 22.7.2019, n 19696; Cass, 22.11.2010, n 23590).
Tanto precisato in generale, nel caso in esame, non è stata allegata una scelta condivisa di un percorso di studi che giustifichi il protrarsi del mantenimento e l'età oramai raggiunta e della ultimazione del percorso scolastico, comporta la piena applicazione del principio di auto-responsabilità.
Infine, quanto alle spese, seguono la soccombenza tenendo conto del complessivo tenore delle domande formulate, e sono da porre integralmente a carico del convenuto nella misura liquidata in conformità alle vigenti tabelle di cui al DM
55/2014 ( ai valori medi per la fase studio e introduttiva, ai minimi per la fase decisionale in presenza di istruttoria solo documentale).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede: a) dichiara la separazione tra i coniugi nata ad Agrigento (AG), in [...] Controparte_1
24.08.1962 e 22.11.1958, a Menfi, uniti in Controparte_2 matrimonio civile contratto in data 04 luglio 1981 a Palma di Montechiaro (AG), trascritto nei Registri di Stato civile di tale Comune al n 1, parte I, anno 1981, con addebito a;
Controparte_2
b) ordina
all'ufficiale di stato civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
c) dispone,
che corrisponda alla moglie per il suo mantenimento, entro il Controparte_2 giorno 12 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 350,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuale a far data dalla domanda, rigettando ogni ulteriore richiesta;
d) condanna Il resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4358,00 per compensi professionali oltre alle spese vive per notifica e CU, spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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