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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Nicola Saracino PRESIDENTE
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini CONSIGLIERE
-dott. Paolo Bonofiglio CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 6 dlgs 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 20/2/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4275 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) in persona del procuratore speciale
[...] P.IVA_1 Parte_3
(come da procura del 14/4/2021 rep. 6745/racc. 4737 notaio ,
[...] Per_1 rappresentati e difesi dall'avv. PIETRO CENCI come da procura in atti;
APPELLANTI
E
- (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata - in via principale, dichiarare viziata in fatto e diritto la sentenza n.
1 10751/2023, pubblicata il 5.7.2023, emessa dal Tribunale di Roma, sez. II civ.,
Giudice dott. Claudio Patruno, e, di conseguenza, in riforma integrale della medesima, annullare il decreto sanzionatorio n. 403019/A per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente ricorso. In via subordinata, si chiede una congrua riduzione della sanzione pecuniaria alla luce degli esposti profili di illegittimità della stessa e della sostanziale buona fede degli appellanti, da determinarsi nella misura minima di legge pari ad €. 3.000,00 o, in subordine, nel caso in cui dovesse riscontrata una violazione grave, ripetuta o sistematica, in quella di €. 30.000,00 ovvero ancora, in via ulteriormente graduata, in altra ritenuta di giustizia, inferiore a quella di €. 140.000,00 così come determinata dal MEF e confermata dal Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio". Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza cautelare, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, e Parte_2 Parte_1
direttore della filiale di Valdobbiadene, proponevano opposizione contro il decreto sanzionatorio n. 403019/A, con cui il ha Controparte_1
loro ingiunto il pagamento in via solidale della sanzione di euro 140.000,00 “per l'omessa segnalazione di operazioni sospette per un importo complessivo quantificabile in euro 2.456.230,83” in violazione dell'art. 35 d.lgs. 231/2007; nell'ambito delle indagini di PG, era emersa l'anomala operatività sui c/c intestati a quale titolare dell'impresa individuale Opticaline, 1) in relazione al Persona_2
rapporto n. 1000/5691, a) per bonifici in accredito provenienti dalla società Alba Srl nel periodo 6/10/2017- 5/2/2019 per il totale di euro 1.648.273,07; b) per bonifici in addebito per complessivi euro 315.607,37 nel periodo 9/10/2017- 30/10/2019, che riportavano causali generiche o non ben determinate, alcuni a cifra tonda, a favore di persone fisiche di presumibile etnia cinese;
c) per prelevamenti in contanti sino all'ammontare complessivo di euro 104.400,00 nel periodo dal 4/10/10/2017 al
11/6/2019; 2) in relazione al rapporto n. 1000/2822, a) per bonifici in accredito sino al totale di euro 255.998,00 provenienti dalla medesima Alba Srl e dall'impresa individuale AO NG nel periodo dal 10/9/2018 al 8/4/2019; b) per bonifici in addebito sino al totale di euro 131.952.39 nel periodo dal 5/9/2018 al 11/6/2019 che, egualmente, riportavano causali generiche o non ben determinate, alcuni a cifra tonda, a favore di persone fisiche di presumibile etnia cinese.
2 Nella resistenza del MEF, con sentenza n. 10751/2023 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione: I) l'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 14 legge 689/1981 era infondata, tenuto conto della decorrenza del termine dal compimento dell'attività amministrativa di verifica;
II) nel merito, a) gli addebiti risultavano comprovati dagli indici di anomalia, essendo insufficienti le giustificazioni del in sede di interrogatorio;
b) a prescindere dal reato Pt_1
presupposto e dalle indagini penali, la fattispecie doveva ritenersi integrata anche a fronte del mero sospetto di operazioni elusive delle disposizioni anti-riciclaggio; III)
veniva inoltre respinta la richiesta di rideterminazione della sanzione, risultando quest'ultima conforme ai parametri di cui all'art. 58, II comma d.lgs. 231/2007.
Gli opponenti hanno quindi proposto appello, chiedendo -previa sospensione dell'esecuzione- la riforma integrale della sentenza, per violazione degli artt. 14 legge 689/1981 e 35 d.lgs. 231/2007, ai fini dell'annullamento del decreto sanzionatorio;
in subordine, hanno insistito nella richiesta di riduzione della sanzione irrogata.
Nella resistenza del MEF -constatata la rinuncia all'inibitoria- la causa è stata rinviata all'udienza odierna ed è stata discussa oralmente dalle parti, che hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 14 legge
689/1981, a fronte del nulla osta della procura di Treviso in data 15/6/2020 e della notifica in data 9/10/2020 del verbale di contestazione: è erronea l'individuazione della decorrenza del termine decadenziale, secondo cui (v. sentenza) “in data
17.7.2020 veniva sentito il direttore di filiale, sugli aspetti di organizzazione interna
della Banca per la procedura antiriciclaggio;
a costui venivano chiesti a) files con i
movimenti dei c/c oggetto di contestazione;
b) la stampa degli Alert GIANOS;
c) la copia delle fatture, dichiarazioni, bilanci, richieste dall'intermediario ai clienti e solo nel successivo 31/07/ il direttore provvedeva, peraltro parzialmente;
di più, in data 02.09.2020 veniva trasmesso dall'intermediario un elenco dei nominativi dei responsabili per le segnalazioni di primo livello, e da questo elenco compariva il sig. dalla documentazione depositata emergeva che costui aveva Parte_1 rivestito l'incarico di responsabile per la ditta individuale Opticaline di
[...]
[...] quindi solo dal momento in cui la GDF ha avuto il quadro completo, può Per_3 configurare il dies a quo del termine asseritamente violato”; per contro, essi osservano che: a) gli estratti conto erano già stati trasmessi il 3/9/2019 e che il nulla osta è stato rilasciato il 15/6/2020, quale necessario termine di decorrenza ex art. 65,
II comma d.lgs. 23/2007; b) l'escussione del in data 17/7/2020 è Pt_1
ingiustificatamente tardiva (rispetto alla risalente disponibilità della documentazione bancaria) e comunque irrilevante (essendo già nota la sua qualità di responsabile per le operazioni sospette) .
La censura è infondata e va respinta.
In primo luogo, va evidenziato che la disposizione richiamata (di cui all'art. 65
d.lgs. 231/2007) “lungi dall'innovare i principi in materia, ha, per contro, solo inteso implementare ulteriormente il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, stabilendo che l'intero termine decadenziale di novanta giorni, in caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, non può cominciare a decorrere prima della ricezione dello stesso” (cfr. Cass. n.24209/2022); il termine, dunque, non può decorrere prima del nulla osta, ma non per questo decorre necessariamente dal suo rilascio: resta valido il consolidato principio, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui il termine di novanta giorni decorre dal completamento dell'attività di verifica, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per l'acquisizione di ulteriori elementi e per l'adeguata valutazione degli stessi.
Nella specie, come riportato nella pronuncia, consta espresso riscontro dell'attività che, necessaria per l'accertamento, è stata compiuta dopo il nulla osta: 1) l'audizione del direttore della filiale in data 17/7/2020 (non ingiustificatamente tardiva rispetto all'acquisizione degli estratti conto, bensì appena successiva al rilascio del nulla osta), con richiesta di esibizione dei files con i movimenti dei conti correnti, della stampa degli eventuali alert del sistema GIANOS, della copia delle fatture/dichiarazioni dei redditi/bilanci chiesti al cliente;
2) la consegna (solo parziale) in data 31/7/2020 di tale documentazione (con ulteriore trasmissione, in data 2/9/2020, dell'elenco dei nominativi cui era affidata la funzione di segnalazione delle operazioni sospette sui conti intestati a . Persona_2
Non rilevando la mera disponibilità degli estratti conto, deve quindi ritenersi, come affermato nella sentenza impugnata, che “solo dal momento in cui la GDF ha avuto
4 il quadro completo, può configurare il dies a quo del termine asseritamente violato”
e cioè dall'audizione del ricorrente il 17/7/2020 e (sia pure a prescindere da quella tramessa il 2/9/2020) dall'acquisizione dell'ulteriore documentazione il 31/7/2020, con conseguente tempestività della contestazione in data 9/10/2020.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 35 d.lgs.
231/2007, ritenendo “non condivisibile” la motivazione della decisione sulla materialità dell'addebito, secondo cui “dalla stampa dei file di registrazione emerge come sul c/c n. 100005691 intestato alla ditta Opticaline di Pt_2 Persona_2
sono stati operati bonifici provenienti dalla società ALBA nel periodo 6/10/2017-
5/2/2019 per un totale di €1.648.273,07 che costituivano la quasi totalità dei
movimenti in accredito presenti sul c./c; a questa movimentazione si aggiungevano bonifici in addebito nel periodo dal 09.10.2017 al 30.01.2019, per un totale di €
315.607,37. I movimenti riportavano quasi tutti causali generiche o indeterminate a favore di persone fisiche di presumibile etnia cinese. Si registravano prelevamenti di denaro contante per € 104.400,00. A questo quadro si aggiunga il fatto gli afflussi avevano ad oggetto cifre tonde, e la stessa cosa poteva dirsi in relazione ai bonifici in addebito. Correttamente i verbalizzanti ravvisavano la piena corrispondenza dei dati fattuali accertati con il seguente “indice” di cui al Provvedimento della Banca
d'Italia n. 616 del 24/8/2010, recante gli indicatori di anomalia destinati agli intermediari finanziari, ovvero e nella specie: punto 7.4 "Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di
persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato. Il quadro appare talmente compromesso, da non
necessitare di ulteriori specificazioni, specialmente per professionisti esperti quale
il Direttore di Filiale, e non consente, con le giustificazioni rese in sede di interpello dal direttore, di ipotizzare una qualche ragione che giustifichi il comportamento
omissivo: non era stata fornita, dal o da altri, documentazione che potesse CP_2 giustificare l'operatività e l'anomalia collegati ai rapporti di c/c n. 5691 e 2882 intestati alla ditta individuale. Ne consegue la valutazione di correttezza della contestazione di omessa segnalazione di operazioni sospette per l'ammontare di €
2.456.230,83” (v. sentenza). Essi affermano che l'operatività del cliente è stata
5 legittimamente interpretata come compatibile con l'attività di impresa, in assenza di anomalie significative: a) gli accrediti apparivano riconducibili alle lavorazioni per conto terzi (nel settore dell' “occhialeria”), mediante pagamenti che recavano nella causale il richiamo alla fattura o, in caso di pagamenti “a cifra tonda”, ad acconti su fatture, poi seguiti a breve distanza dal saldo;
b) a loro volta gli addebiti, con cadenza mensile, apparivano riferibili al pagamento dei dipendenti e delle forniture estere;
c) i movimenti per contanti, infine, risultavano una percentuale minima
(circa il 6%) rispetto all'operatività del rapporto (pari complessivamente ad euro
1.700.000 circa per il c/c 1000/5691). Ribadito che l'anomalia relativa ai pagamenti a “cifra tonda” deve ritenersi insussistente -trattandosi di meri acconti su fatture- gli appellanti evidenziano che il “decalogo” della BDI non è menzionato nel decreto sanzionatorio e che gli indicatori in esso contenuti, meramente esemplificativi, sono da soli insufficienti per integrare la fattispecie;
pertanto, in assenza di segnalazioni
GIANOS successivamente a quella del 2018 (per il solo conto 5691), gli elementi disponibili non configuravano il sospetto della provenienza delittuosa dei fondi impiegati.
Anche tale censura va respinta.
Gli elementi di anomalia risultano individuati: a) nella sostanziale riconducibilità ad un unico soggetto dei consistenti accrediti che costituiscono la quasi totalità delle entrate (in conformità all'indice di cui alla comunicazione UIF del 23/4/2012, richiamato nel verbale di contestazione: “ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture
[…] specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti”); b) nei reiterati versamenti, per importi complessivi rilevanti e con causali non determinate, in favore di soggetti apparentemente privi di relazione con i titolari del rapporto addebitato (secondo l'indice di cui al punto 7.4 del provvedimento della BDI n. 616 del 24/8/2010, già richiamato anche nella contestazione: “ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante
il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato”). In tale contesto, si inseriscono i prelievi per denaro contante (di importo complessivamente significativo nel limitato periodo considerato) e, quale elemento “aggiuntivo”, la
6 “cifra tonda” dei pagamenti (che risulta effettivamente ricorrente nelle movimentazioni bancarie, sia in entrata che in uscita).
Come rilevato nella pronuncia impugnata, quindi, gli indici appaiono nel complesso univoci ai fini dell'obbligo di cui all'art. 35 d.lgs. 231/2007 tanto più, come pure evidenziato, in mancanza di “giustificazioni rese in sede di interpello dal direttore”; secondo quanto riportato nel decreto sanzionatorio, infatti, risulta che egli stesso riferiva di essersi attivato “per richiedere la dichiarazione dei redditi per verificare che il volume d'affari fosse congruo agli accrediti in conto. Purtroppo non abbiamo mai ricevuto alcuna dichiarazione dei redditi. Nei mesi successivi non c'è più stata alcuna segnalazione GIANOS e pertanto non abbiamo più attenzionato la posizione del cliente, per lo stesso motivo non abbiamo provveduto a sollecitare la consegna di una copia della dichiarazione dei redditi. In ogni caso non abbiamo richiesto né fatture né un elenco dei dipendenti e perciò non abbiamo accertato quali relazioni vi fossero tra il titolare della ditta e i beneficiari dei bonifici di cui all'allegato n. 2 [in addebito]”.
D'altro canto, nel negare di aver sostenuto l'assenza di sicuri elementi del riciclaggio, neppure gli appellanti dubitano che l'obbligo di segnalazione postula il mero sospetto -e non la certezza o verosimile certezza- dell'anomalia delle operazioni: la segnalazione non è subordinata all'evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all'esclusione, in base al proprio personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire tale attività (cfr. Cass. 11440/2024 rispetto alla previgente fattispecie).
La decisione impugnata, pertanto, appare immune da vizi, in quanto la pluralità
degli indici sintomatici delle anomalie, sia pure succintamente ricostruita, sorregge il giudizio sulla ricorrenza, ex ante, del “ragionevole sospetto” che fossero state compiute operazioni di riciclaggio o che comunque i fondi provenissero da attività
criminosa, con conseguente obbligo di segnalazione ex art. 35 d.lgs. 231/2007.
Né vale ad escludere tale sospetto -semmai avvalorandone la sussistenza- la s.o.s.
che già risultava a carico dello stesso correntista nel novembre 2014 (da Pt_4
o quella inviata dalla stessa banca nei confronti di altro soggetto per
[...]
operazioni con il medesimo tano meno di per sé rileva, se non in Persona_2
7 senso sfavorevole al ricorrente, l'ulteriore segnalazione nel novembre 2019, in seguito agli accertamenti bancari nel corso del procedimento penale, per la
“particolare operatività incrociata tra diversi soggetti di etnia cinese, ivi compreso il sig. . Persona_2
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano che è ingiustificato il rigetto dell'istanza di rideterminazione della sanzione, fondato sulla ritenuta “gravità sotto il profilo dell'elemento soggettivo anche per la incompletezza della prassi operativa
e di controllo interno giustificata dalla reiterazione dei comportamenti dalle eseguenti evidenze: • operatività sul conto di bonifici in accredito, quasi sempre a cifra tonda, disposti da due sole controparti ricorrenti;
• bonifici in addebito a favore di persone fisiche che non sembravano avere alcun tipo di relazione con il titolare dei conti correnti;
• prelievi di somme in contanti, complessivamente significativi, effettuati in un arco temporale di circa 20 mesi. Ricorrono anche i caratteri della rilevanza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo a: • al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto, considerati: • ai profili di corrispondenza dei dati
fattuali rilevati con puntuali indici di anomalia e schemi rappresentativi di comportamenti anomali;
•all'assenza di ogni significativo elemento di riscontro circa la coerenza delle somme movimentate con il profilo economico/patrimoniale del cliente;
• all'ingente valore dell'operatività contestata;
il carattere plurimo e reiterato delle violazioni” (v. sentenza); essi negano la ricorrenza della fattispecie qualificata ex art. 58, II comma d.lgs. 231/2007 chiedendo l'applicazione della sanzione di euro 3.000,00 e, in subordine, invocano l'irrogazione di quella minima pari ad euro 30.000,00: evidenziata la collaborazione prestata e l'assenza di precedenti rilievi al gli elementi in possesso non potevano indurre il Pt_1
sospetto di alcuna attività di riciclaggio;
inoltre, la durata è riferita ad un arco temporale in parte già oggetto di segnalazione nel 2019, non vi sono stati vantaggi per l'intermediario né per il (la cui capacità finanziaria è assai ridotta Pt_1
rispetto alla sanzione comminata).
Anche tale motivo va respinto: nella sentenza risulta specificamente evidenziato, in conformità al decreto sanzionatorio, il carattere plurimo e grave della fattispecie,
8 sotto il profilo sia dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo che - alternativamente o cumulativamente- della rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto;
d'altro canto, la dedotta assenza delle ragioni di sospetto si esaurisce nella negazione dell'illecito mentre, sotto altro profilo, i diversi parametri di gravità sono già stati ritenuti complementari e non concorrenti ai fini della concreta quantificazione della sanzione (in misura ampiamente inferiore a quella massima).
In conclusione, l'appello va respinto;
le spese seguono la soccombenza con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014, che tiene conto dell'attività processuale svolta (parametri medi per studio e introduzione;
parametri minimi per trattazione e decisione).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1
contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 10751 del 22/6/2023, ogni
[...]
altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2
refusione delle spese in favore del , Controparte_1
che liquida in euro 9.603,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 20/02/2025.
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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