Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 2
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (In motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto).
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., s'intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione.
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- 1. Stenotipia non depositata, nessuna sanzione (Cass. 12749/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2025
La prova si forma nel contraddittorio delle parti, ed è quindi escluso che il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento sia causa di nullità o di altra sanzione processuale: anche con riferimento al giudizio di appello, si è affermato che il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti …
Leggi di più… - 2. Art. 603 - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentalehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2016, n. 47963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47963 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
47 9 6 3 / 1 6 Sent. n.2726 UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 13/09/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 39651/2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ск А Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott.ssa ELISABETTA ROSI Presidente In caso di difusione det Consigliere Rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI precis Consigliere Dott.ssa EMANUELA GAI CP Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA 2 Consigliere Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IE SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2015 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Ferdinando Tota, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza;
udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Valentino, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento ed in via subordinata l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.2.2015, la Corte di Appello di Roma, confermava la sentenza del 19.12.2013 del Tribunale di Roma che dichiarava FA AN RA responsabile del delitto di cui agli artt. 81cpv, 609 bis e 609 quater cod. pen. perché, in distinte occasioni e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità psichica in cui versava R.S. induceva, nel tempo in cui le era stata affidata per ragioni di istruzione, a subire atti sessuali (in un primo tempo baci e palpeggiamenti delle sue parti intime e, successivamente, rapporti sessuali orali e, quindi, rapporti sessuali completi) sia in epoca in cui la R. non aveva ancora compiuto gli anni quattordici sia in epoca in cui non aveva ancora compiuto gli anni sedici e lo condannava alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed alle conseguenti pene accessoria.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN RA FA, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art. 603 comma 2 cod. proc. pen., 190 e 495 comma 1 cod.proc.pen. Argomenta che la Corte territoriale aveva immotivatamente omesso di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla richiesta di ammissione di una nuova prova, costituita da un video musicale realizzato dalla persona offesa, prova sopravvenuta dopo il giudizio e che costituiva un prezioso elemento per valutare la personalità della persona offesa. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione all'art. 603 cod. proc.pen. Argomenta che la Corte territoriale disattendeva la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale limitatamente all'acquisizione delle celle delle utenze G.telefoniche della persona offesa, dell'imputato, del teste OMISSIS di e quest'ultimo, in relazione ad elementi di prova carattere di indubbia decisività; la Corte territoriale disattendeva tali richieste con motivazione contraddittoria: la richiesta era, in primo luogo, di acquisizione delle utenze telefoniche della persona offesa fino al giorno OMISSIS mentre il diniego faceva riferimento alla irrilevanza delle utenze telefoniche successive al OMISSIS la richiesta, inoltre, riguardava i contatti telefonici tra la persona offesa ed il G. OMISSISe del predetto teste, mentre il diniego si fondava sulla circostanza che risultavano G.pacifici i contatti telefonici tra OMISSISe Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova. 2 Argomenta che la condanna si basava, in via esclusiva, sulle dichiarazioni della persona offesa e su quelle de relato delle sue amiche, nonostante l'assenza di riscontri oggettivi esterni e la presenza di contraddizioni nel narrato della persona offesa che ne evidenziavano l'inattendibilità; la Corte territoriale, inoltre, nulla motiva in ordine al rilievo difensivo della mancata considerazione dell'assenza di materiale pornografico - riferibile alla persona offesa e la cui presenza era stata riferita dalla stessa nei computers e nei telefonini del ricorrente, come emerso - dalle dichiarazioni del teste 0. incaricato dall'Ufficio di Procura di analizzare il contenuto di tre computer e cinque telefonini in uso al ricorrente ed alla descrizione delle caratteristiche fisiche dell'organo genitale dell'imputato; la Corte territoriale, inoltre, valutava erroneamente, quali riscontri esterni al narrato della persona offesa, i rilievi fotografici dei luoghi, i tabulati telefonici, gli scontrini fiscali prodotti dalla persona offesa e le dichiarazioni testimoniali rese dalle amiche della R. e non considerava la rilevanza delle dichiarazioni rese dalle testi B. G. le G. che avevano dichiarato che la R. aveva assunto atteggiamenti ossessivi anche con altro soggetto (Presidente della giuria di un importante concorso cui la predetta stava partecipando). Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, argomentando che la Corte territoriale non forniva risposta agli specifici rilievi difensivi contenuto sul punto nell'atto di appello. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. 609 quater comma 4 cod.proc.pen., che la Corte territoriale fondava sul rilievo della minore età della persona offesa e sul rapporto docente-discente che sussisteva tra la predetta ed il ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono fondati ed assorbenti degli ulteriori motivi.
2. Va osservato in premessa che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale regolata dall'art. 603 cod. proc.pen., prevista sia nel rito ordinario che nel rito camerale, si profila secondo tre ipotesi. Essa è subordinata alla richiesta di parte, e disposta solo se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, con riguardo alla riassunzione di prove già acquisite o all'assunzione di prove nuove, preesistenti e conosciute (art, 603, comma 1, cod. proc. pen., cd rinnovazione facoltativa); è ugualmente subordinata alla richiesta di parte, ma in questo caso soggetta ai soli limiti di manifesta superfluità o irrilevanza o di divieto di legge, con riguardo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado 3 (art. 603, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 495, comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen., cd rinnovazione obbligatoria); è, infine, espressione di un potere officioso del giudice di appello, analogo a quello del giudice di primo grado (art. 507), nel caso di valutazione di assoluta necessità ai fini della decisione (art. 603, comma 3, cd rinnovazione ex officio). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si connota, dunque, quale evenienza eccezionale in caso di riassunzione di prove già acquisite in primo grado o di prove nuove (concetto quest'ultimo che va riferito all'insieme degli elementi già suscettibili di introduzione nel corso del giudizio di primo grado ma che, per eventualità di vario genere, ne siano rimasti esclusi, e, cioè, la prova nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita), mentre in caso di assunzione, di "prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado”, essa è correlata ai parametri generali di ammissibilità della prova stabiliti dall'art. 495 cod. proc. pen. Prevede infatti l'art. 603 comma 2, cod.proc.pen. che "se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1". A propria volta detta ultima norma dispone che l'ammissione delle prove è effettuata alla stregua dell'art. 190 comma 1, cod. proc.pen, ovvero con esclusione delle sole prove manifestamente superflue o irrilevanti o vietate dalla legge.
2.1. Le due ipotesi di rinnovazione ad istanza di parte devono diversificarsi anche sotto il profilo temporale della proposizione della relativa richiesta. Quando l'iniziativa è assunta dall'appellante, l'art. 603 comma 1 cod.proc.pen. prevede che la richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale, accompagnata dalle prove delle quali si chiede l'ammissione, sia con riferimento alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado sia con riferimento alla assunzione di prove nuove, debba essere avanzata nell'atto di appello o nei motivi aggiunti a norma dell'art. 585 comma 4 cod.proc.pen. Diverso deve ritenersi, invece, il caso della istanza ex art 603 comma 2 cod.proc.pen. e, cioè, avente ad oggetto prove "sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado". E' stato, infatti, osservato che la regola stabilita dall'art. 603 comma prímo, cod.proc.pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585 comma quarto, cod.proc.pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art.603, comma secondo, cod. 4 proc. pen. (Sez.1, n. 50893 del 12/11/2014, Rv.261483; Sez.2, n.22896 del 06/03/2008, Rv.240641). Dunque, la preclusione derivante dalla mancata indicazione nei motivi di appello ovvero dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 585 comma 4 cod.proc.pen. non opera nella ipotesi di rinnovazione prevista dall' art 603 comma 2 cod.proc.pen. Infatti, nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585 c.p.p., comma 5, trattandosi di deduzione non suscettibile diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 primo comma - di alcuna preclusione di carattere temporale - relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto non "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 comma 2 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 37285 del 01/10/2002, Rv. 222543; Sez.5, n.5690 del 03/03/1994, Rv.198862).
2.2. Diversa è anche la valutazione che deve compiere il Giudice di appello in merito all'accoglibilità della istanza ex art. 603 comma 2 cod.proc.pen. Innanzitutto, deve valutare il carattere di novità della "prova sopravvenuta o scoperta". Va ricordato che in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta" dopo la sentenza di primo grado si intende la prova con carattere di novità, rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione. (Sez.3, n.11530 del 29/01/2013, Rv.254991; Sez.2,n.41810 del 27/09/2013, Rv.257339; Sez. 3, n. 11034 del 21/10/1993, Rv. 195940).). Indi, ove risolto positivamente tale aspetto, deve valutarsi se disporre o meno la rinnovazione richiesta sulla base dei parametri della non manifesta superfluità o irrilevanza della stessa (con la previa esclusione, ovviamente, delle prove vietate dalla legge). Questa Corte ha reiteratamente affermato che in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue o irrilevanti, cioè di prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437). 5 Infatti, mentre, nell'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 603, la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, diversamente, nell'ipotesi del secondo comma, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite, appunto, costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. Nè il chiaro dettato normativo, che rimanda, per tali evenienze, all'art. 495 c.p.p. e, quindi, indirettamente, all'art. 190 c.p.p., comma 1 consente approdi interpretativi (Sez.3, n.11530 del 29/01/2013, Rv.254991; Sez.2, n.31065 del 1 0/05/2012, Rv.253526;Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341; nel medesimo senso, Sez. 5, n. 552 del 13/03/2003, Attanasi ed altri, Rv. 227022). Né risulta indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva (Sez.3, n.230 del 09/11/2006, dep.10/01/2007, Rv.235809).
2.3. L'obbligo di motivazione a carico del giudice di appello, poi, si conforma diversamente a seconda che l'istanza della parte sia avanzata ex art 603 comma 1 cod.proc.pen ovvero ex art. 603 comma 2 cod.proc.pen. Questa Corte ha affermato, sul punto, che il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996;Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977). Ne deriva l'affermazione che, in caso di istanza ex art. 603 comma 1 cod. proc. pen., mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez 6, n. 11907 del 13/12/2013,dep.12/03/2014, Rv. 259893; Sez.4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez.5, n. 15320 del 10/12/2009, 6 dep.21/04/2010, Rv.246859; Sez. 5 n. 8891 del 16.5.2000; Sez. 6 n. 5782 del 18.12.2006). Questa Corte ha,infatti, affermato che può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune contraddittorietà o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (Sez.6,n.1400 del 22/10/2014,dep.14/01/2015, Rv.261799;Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, rv. 258236). Diversamente, in caso di istanza ex art. 603 comma 2 cod.proc.pen. In questa ipotesi, fermo il potere - dovere del giudice di verifica ex art. 190 comma 1 e 495 c.p.p.-, l'ammissione della prova è doverosa negli stessi termini di cui all'art. 495 comma 1, richiamato dall'art. 603 comma 2 cod.proc.pen. e comprende anche quello di ammettere la prova contraria secondo quanto previsto dall'art. 495, comma 2, stesso codice (Sez.4, n.3614 del 23/02/2000, Rv.215877). Essendo diversi i presupposti applicativi ed il contenuto della correlata valutazione del Giudice di appello, l'obbligo di motivazione in relazione all'istanza di rinnovazione ex art. 603 comma 2 cod.proc.- diversamente da quanto avviene in relazione all'istanza di rinnovazione avanzata ai sensi dell'art. 603 comma 1 cod.proc.pen- deve essere adempiuto in maniera espressa e compiuta, in quanto trattasi di valutazione di istanza istruttoria formulata per la prima volta e non di istanza volta alla verifica successiva della completezza di un quadro probatorio già assunto o, comunque, già delineatosi in ordine agli elementi suscettibili di introduzione nel corso del giudizio di primo grado.
3. Richiamati i principi di diritto suesposti, nella fattispecie in esame, il difensore dell'imputato, nei motivi di appello chiedeva, ai sensi dell'art.603 comma 1 cod,proc, la ricognizione delle celle telefoniche afferenti l'utenza nella disponibilità della G. , del F. del teste G. OMISSISe di quest'ultimo al fine di comparare le circostanze dedotte nella denunzia con i luoghi in cui si trovava effettivamente la T. elementi di prova indicati come di indubbia decisività; nella memoria del 23.2015, avanzava, inoltre, istanza di rinnovazione ex art. 603 comma 2 cod.proc.pen. in relazione a video musicale realizzato dalla persona offesa quale prova sopravvenuta per valutare la personalità della T. In ordine alla prima richiesta, la motivazione della sentenza impugnata dà conto, in modo contraddittorio, delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale, dando rilievo a circostanze non oggetto della istanza (dichiarazione del teste G. di aver contattato telefonicamente OMISSIS divenuto nel frattempo insegnante di canto della R. ovvero diverse da quelle 7 esposte dalla difesa (epoca di interruzione dei rapporti tra la T. e l'imputato) ed omettendo ogni valutazione degli ulteriori aspetti rilevati dalla difesa. L'argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila, pertanto, incongrua e contraddittoria. Risulta del tutto omessa, poi, la motivazione in ordine alla istanza ex art. 603, comma 2 cod.proc.pen. In definitiva, la motivazione della Corte non può considerarsi adeguata ne' con riferimento all'articolo 603 comma 1 cod. proc. pen. ne' con riguardo al secondo comma del predetto articolo.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma perché, tenendo conto dei rilievi suesposti e dei principi di diritto enunciati, proceda ad nuovo esame in ordine all'istanza ex art. 603 comma 1 cod.proc. pen. ed alla valutazione dell'istanza ex art. 603 comma 2 cod.proc.pen. Sotto tale ultimo profilo la Corte di Appello dovrà, anzitutto, valutare se la prova, nella specie richiesta, rientri nel concetto di prova sopravvenuta o scoperta, tendo conto, dei principi di diritto suesposti e una volta risolto positivamente tale aspetto la stessa Corte dovrà, poi, valutare se disporre o meno la rinnovazione richiesta in particolare sulla base dei parametri, già indicati sopra, della non manifesta superfluità o irrilevanza della stessa.
5.Va, infine, dato atto che la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali essendosi il giudizio di legittimità concluso con l'annullamento con rinvio, ma potrà far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il Giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez.5, n. 25469 del 23/04/2014, Rv.262561).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso il 13/09/2016 Il Consigliere estensore # Presidente O, ta¥!e D,S་Asi)A; Elisabetta Rosi In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge. DEP Il Presidente Elisabetta Rosi, 14 NOV 8 IL 2