Sentenza 24 ottobre 2016
Massime • 1
Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia).
Commentario • 1
- 1. Rubare le olive è reato?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2016, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2016 |
Testo completo
0272 6-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2670/2016 MAURIZIO FUMO -Presidente REGISTRO GENERALE N.7182/2016 GERARDO SABEONE ALFREDO GUARDIANO PAOLO MICHELI -Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE VA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/10/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per Udit i difensor Avv.; R Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Giuseppina Casella, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2015 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado con cui NE TO è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di due programmatori di pace maker, di un computer e di altro materiale elettronico presso l'ospedale Gravina di Caltagirone.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con primo motivo è stata dedotta la violazione di norma processuale in relazione alla mancata ammissione in appello di nuova perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere del ricorrente al momento del fatto e la sua capacità di partecipare coscientemente al processo. Lamenta il ricorrente che il perito nominato dal giudice di primo grado ha redatto la sua relazione senza compiere alcun accertamento diagnostico e senza valutare la documentazione in atti, tra cui una cartella clinica da cui si evinceva che in data 16.9.2013 il periziando era stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge penale in relazione agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p.. Lamenta il ricorrente di non essersi impossessato dei beni oggetto del furto contestato, essendo la refurtiva rimasta all'interno dell'ospedale e o delle pertinenze di esso, e quindi nella sfera di controllo diretto e di vigilanza della persona offesa.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 c.p., essendo stata cagionato un danno di rilevanza minima.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p. per aver la sentenza impugnata risposto con una motivazione apparente alle numerose doglianze formulate con l'atto di appello.
2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta la mancanza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. L'esame della sentenza di primo grado, che, in presenza di una "doppia conforme", integra quella impugnata, dando luogo ad un unico apparato argomentativo, evidenzia che il perito dottor Xilbilia, nel valutare le condizioni psichiche dell'imputato, ha esaminato proprio la certificazione medica ospedaliera del 2013 richiamata nel ricorso, giungendo alla conclusione che la "sindrome affettiva organica indotta da droghe in soggetto con positività per cocaina e cannabinoidi" costituisce un disturbo di "stato" e non di "tratto"; non riguarda, quindi, un aspetto strutturale della personalità ma solo una condizione collegata a specifici eventi contingenti. Con tale argomentazione, il ricorrente non si è confrontato né nei motivi d'appello 2 né nell'odierno ricorso, lamentando genericamente la lacunosità ed erroneità della relazione peritale nonché il mancato compimento di accertamenti diagnostici. E ciò, nonostante che nello stesso atto di appello il ricorrente avesse dato atto che il perito si era avvalso di un collaboratore che aveva eseguito esami psicodiagnostici nei suoi confronti a mezzo di test Rorschach e MMPI-2. 2. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, il delitto di furto sarebbe rimasto al semplice stadio del tentativo, non essendosi lo stesso mai impossessato dei beni sottratti, rimasti sempre all'interno del nosocomio e quindi mai usciti dalla sfera di controllo e di vigilanza della persona offesa. Questo Collegio non condivide una tale impostazione. Dalla ricostruzione dei giudici di merito è emerso che, al momento in cui gli agenti della volante della Polizia di Stato sono intervenuti, il ricorrente ed il suo compartecipe avevano nascosto la merce rubata dietro un distributore automatico e nel bagno adiacente la sala d'ingresso del reparto di cardiologia. Ne consegue che, se è pur vero che prevenuto, al momento in cui è stato bloccato, non si era ancora allontanato dall'ospedale, luogo del furto, tuttavia, lo stesso aveva già occultato la refurtiva e ne aveva quindi già conseguito il possesso (vedi sez 5 n. 21881 del 9.4.2010, Rv. 247311). -Né, peraltro, può applicarsi, al caso di specie come invocato dal ricorrente il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 26118601, e ritenersi che l'agente non avesse conseguito neppure momentaneamente l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva solo perché era stato bloccato all'interno dei locali del soggetto passivo. Secondo l'insegnamento della sentenza del Supremo Collegio sopra citata, affinchè il bene sottratto permanga nella sfera di vigilanza e di controllo della persona offesa è necessario che l'azione furtiva avvenga sotto la diretta osservazione e sorveglianza dell'offeso che, con un intervento difensivo in continenti, può interromperla in ogni momento. Nella vicenda esaminata dai giudici di merito, non risultando installato presso l'ospedale un impianto di videosorveglianza che consentisse al personale di vigilanza di intervenire immediatamente ed interrompere l'azione delittuosa tanto è vero che i ladri sono stati scoperti per essere stati visti casualmente da un infermiere del reparto che in quel momento si stava recando nella cucina del reparto e che ha dato l'allarme la refurtiva non era affatto - rimasta nella sfera di controllo e vigilanza dell'offeso che era assolutamente inconsapevole dell'occultamento della merce presso i propri locali. Alla luce di quando sopra evidenziato, il delitto di furto deve dunque considerarsi consumato, e non tentato, allorquando l'autore, pur bloccato nel luogo di sottrazione della merce rubata, dal quale non si era ancora allontanato, avesse già conseguito il possesso della refurtiva occultandola nei locali in cui era stata posta in essere l'azione delittuosa, la quale, se non 3 avvenuta sotto la diretta osservazione e sorveglianza dell'offeso, non può conseguentemente essere da questi interrotta in ogni momento.
3. Il terzo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha escluso l'attenuante del danno lieve sul rilievo del valore rilevante dei beni trafugati. Il ricorrente non ha contestato tale affermazione, osservando genericamente che i beni oggetto del furto erano "solamente" due programmatori di pace maker, un computer ed altro materiale elettrico e citando giurisprudenza sul tema del danno di lieve entità. La genericità della censura ne appalesa l'inammissibilità.
4. Il quarto motivo è parimenti inammissibile in quanto generico. Il ricorrente lamenta genericamente l'omessa motivazione della sentenza impugnata su alcuni punti oggetto di censura nei motivi di appello senza neppure soffermarsi sui passaggi precisi del provvedimento impugnato che sarebbero affetti dal vizio invocato.
5. Il quinto motivo è inammissibile. Va osservato che il giudice di primo grado, nel riconoscere al prevenuto le attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle contestate aggravanti, ha preliminarmente evidenziato i gravi, anche specifici, precedenti penali risultanti a carico dello stesso. Con questa specifica motivazione, il ricorrente, nel richiedere nei motivi d'appello l'applicazione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza, non ha inteso confrontarsi, invocando genericamente l'applicazione delle attenuanti nella loro massima estensione sulla base della "modalità e tenuità del fatto, comportamento processuale ed extraprocessuale dell'odierno appellante", etc. Non vi è dubbio che la genericità del motivo di appello abbia esonerato la Corte territoriale dal pronunciarsi su tale censura. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Maurizio FUMO dr. Andrea Fidanzia Amizi - my DE ORTAYA IN CALCULENGA addi 20 GEN 2017 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Dary