Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2013, n. 41810
CASS
Sentenza 27 settembre 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Deve ritenersi riconducibile alla categoria della "prova nuova" - in presenza della quale è possibile la convocazione istruttoria dibattimentale ex art. 603 comma secondo cod. pen. - l'esame del teste non esaminato in primo grado perchè irreperibile e divenuto reperibile dopo il giudizio. (Fattispecie in cui il teste era stato arrestato dopo il giudizio di primo grado ed era detenuto al momento della celebrazione del giudizio di appello).

Commentari2

  • 1Concussione: sussiste in caso di minaccia implicita
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023

    La massima In tema di concussione, la costrizione, che integra l'elemento soggettivo del reato, può consistere anche in una minaccia implicita, purchè idonea a coartare la volontà del privato, da valutare caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato sussistere la minaccia costrittiva da parte di un pubblico ministero il quale, in cambio dell'attività sollecitata, aveva prospettato alla vittima un suo intervento volto ad escludere l'arresto della nipote ed il sequestro di un locale del fratello della persona offesa, implicitamente prospettando l'intervento opposto in caso …

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  • 2Registrare una telefonata di nascosto non è reatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2013, n. 41810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41810
Data del deposito : 27 settembre 2013

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