Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 46316
CASS
Sentenza 10 novembre 2005

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L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cod. proc. pen.) prevede che il giudice debba considerare anche le esigenze dell'attività lavorativa della persona e la concreta attuazione della misura impone al giudice di tenere conto, con adeguata motivazione immune da vizi logici, delle esigenze lavorative prospettate e delle esigenze cautelari che devono essere privilegiate rispetto a quelle lavorative, da considerare solo nel caso in cui la relativa soddisfazione non pregiudichi le esigenze special-preventive poste alla base della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 46316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46316
    Data del deposito : 10 novembre 2005

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