Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cod. proc. pen.) prevede che il giudice debba considerare anche le esigenze dell'attività lavorativa della persona e la concreta attuazione della misura impone al giudice di tenere conto, con adeguata motivazione immune da vizi logici, delle esigenze lavorative prospettate e delle esigenze cautelari che devono essere privilegiate rispetto a quelle lavorative, da considerare solo nel caso in cui la relativa soddisfazione non pregiudichi le esigenze special-preventive poste alla base della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 46316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46316 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1910
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 30032/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IA nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 16/06/2005 del Tribunale di Roma - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del sostituto procuratore generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento emesso in data 10/03/2005 dal G.i.p. presso lo stesso Ufficio che, nei confronti di LL IA, indagato dei reati di detenzione continuata ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina ex artt. 81 cpv. c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana, applicata in precedenza dallo stesso Gip in sostituzione dell'originaria misura della custodia in carcere.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato articolando un unico motivo, con il quale lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, prospettata sostenendo che il tribunale avrebbe errato nel non considerare le esigenze lavorative dell'indagato, ritenute pregiudicate dalla persistente applicazione della misura. Il ricorrente, inoltre, contesta la motivazione della decisione, sostenendo che le esigenze cautelari, poste alla base del provvedimento di rigetto, sarebbero state prospettate solo come presuntivamente esistenti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va considerato che l'art. 282 c.p.p., nel disciplinare la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, prevede che il giudice debba considerare anche le esigenze dell'attività lavorativa dell'indagato/imputato, così da fissare i giorni e le ore di presentazione tenendo appunto conto dell'eventuale attività lavorativa da questi svolta.
È un apprezzamento all'evidenza rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito (censurabile in questa sede solo se immotivato o motivato in modo gravemente illogico), il quale deve procedere ad un'adeguata comparazione tra le esigenze cautelari, alla cui base e per la cui soddisfazione è applicata o mantenuta la misura in questione, e le eventuali esigenze lavorative prospettate dall'indagato/imputato. Comparazione che, vertendosi in materia de liberiate, deve considerare come profilo da privilegiare quello delle esigenze cautelari, che prevalgono pur sempre su quelle lavorative. Queste ultime, in altri termini, vanno considerate solo laddove la relativa soddisfazione non pregiudichi le esigenze special-preventive poste alla base della misura.
È in questa prospettiva che l'ordinanza, pur motivata in modo sintetico, non merita censure, laddove ha ritenuto di giustificare il rigetto dell'appello sulla ritenuta esistenza di esigenze cautelari che sarebbero state pregiudicate irrimediabilmente laddove si fosse ritenuto di considerare le esigenze lavorative dell'indagato, come prospettate in concreto.
1 Nè può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui l'ordinanza avrebbe ritenuto le esigenze cautelari solo presuntivamente sussistenti: l'ordinanza, invece, pur con formulazione non felice, ha chiaramente recepito in foto le argomentazioni del Gip sulla ritenuta sussistenza, in concreto, delle esigenze cautelari e, proprio sulla base di tale presupposto, ha rigettato l'appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende in considerazione delle ragioni del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005