Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 48673
CASS
Sentenza 23 settembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di reati immigrazione clandestina, il terzo, che invochi il dissequestro e la restituzione del mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti, è tenuto a provare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.

In materia di immigrazione clandestina, è legittima, in quanto obbligatoria, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti clandestini, disposta con il decreto di archiviazione, pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.

Commentari2

  • 1Art. 336 - Querela
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 342 - Richiesta di procedimento
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Richiesta di procedimento (art. 342) Richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, e querela costituiscono, in linea generale e dal punto di vista oggettivo e funzionale, condizioni per il promovimento dell'azione penale ed hanno dunque natura non amministrativa ma squisitamente processuale, pur quando provengano a parte subiecti da un organo dell'apparato di governo o amministrativo che tipicamente implicano «una valutazione di politica opportunità» sulla utilità dell'azione penale. La richiesta di procedimento rappresenta, dunque, atto assolutamente discrezionale – non suscettibile d'autotutela, non revocabile (tali facoltà, diversamente che nella …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 48673
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48673
Data del deposito : 23 settembre 2015

Testo completo