Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 2
In materia di reati immigrazione clandestina, il terzo, che invochi il dissequestro e la restituzione del mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti, è tenuto a provare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.
In materia di immigrazione clandestina, è legittima, in quanto obbligatoria, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti clandestini, disposta con il decreto di archiviazione, pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.
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Rassegna giurisprudenziale Richiesta di procedimento (art. 342) Richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, e querela costituiscono, in linea generale e dal punto di vista oggettivo e funzionale, condizioni per il promovimento dell'azione penale ed hanno dunque natura non amministrativa ma squisitamente processuale, pur quando provengano a parte subiecti da un organo dell'apparato di governo o amministrativo che tipicamente implicano «una valutazione di politica opportunità» sulla utilità dell'azione penale. La richiesta di procedimento rappresenta, dunque, atto assolutamente discrezionale – non suscettibile d'autotutela, non revocabile (tali facoltà, diversamente che nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 48673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48673 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
48 67 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2480/2015 - Presidente - SENTENZA Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. ANGELA TARDIO N. 53644/2014- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Rel. Consigliere - Dott. FILIPPO CASA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRIGO LA COMPANY LTD avverso l'ordinanza n. 2239/2013 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del 18/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Massimo Gall , che ha ceist il rifelt deldel ricors, : Udit i difensor Avv.; . S RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 18.7.2014, il G.I.P. del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sull'opposizione proposta ex art. 667, comma 4, c.p.p. dalla società GO LA Company Ltd.", con sede legale in Blagoefgrant (Bulgaria), avverso il provvedimento reso dallo stesso Giudice in data 17.7.2013, rigettava l'istanza di restituzione della motrice SCANIA con targa bulgara E 2812 BH e del rimorchio CHEREAU con targa bulgara E 4093 EA, di proprietà della predetta società istante, presentata nell'ambito del procedimento iscritto a carico di SI ND per il reato di cui all'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286/98. Premetteva il G.I.P. di Venezia, operando integrale richiamo all'ordinanza opposta: -che il procedimento de quo era stato definito con decreto di archiviazione in data 24.4.2013 per difetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 10 c.p. per i reati commessi all'estero; che la mancanza di una condizione di procedibilità impediva solamente l'esercizio dell'azione penale, senza incidere sulla giurisdizione;
-• che, seppure in assenza di tale condizione, l'ordinamento consentiva di compiere atti d'indagini e di applicare misure cautelari reali (artt. 343 e 346 c.p.p.); -che il sequestro di motrice e rimorchio, sbarcati a Venezia il 29.1.2012 dalla nave greca HELLENIC Trader, proveniente da Corinto, era stato correttamente eseguito, atteso che, durante la navigazione, ancora in acque internazionali, 59 clandestini di nazionalità afgana, per evitare di morire asfissiati, erano usciti dalla botola praticata nel rimorchio all'interno della quale erano nascosti;
- che, alla luce di tale circostanza e tenuto conto delle dichiarazioni degli stranieri circa l'avvenuto pagamento di corrispettivo ai passeur che li avevano fatti salire sul camion, secondo taluni anche alla presenza dell'autista, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina doveva considerarsi integrato;
che la società bulgara GO LA Company Ltd.", proprietaria di motrice e - rimorchio, non poteva considerarsi estranea al reato, considerato, da un lato, che il rimorchio era stato appositamente modificato per il trasporto di persone -all'evidenza clandestini - con la delimitazione al suo interno di uno spazio racchiuso da assi di legno imbullonate alle pareti e con una botola nel pianale per consentire l'uscita delle persone senza spostare il carico e, dall'altro, che la ditta di trasporto bulgara GO GENKOV" era risultata inesistente, che la documentazione doganale era falsa e che la ditta apparentemente destinataria della merce non aveva ordinato il carico di arance trasportato dal veicolo sequestrato;
che l'art. 12, comma 4-ter, D. Lgs. n. 286/98 prevedeva la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto usato per commettere il reato;
1 che la confisca poteva essere disposta anche su beni appartenenti a persone ! giuridiche. Tutto ciò premesso, e ribadito che il procedimento a carico del SI era stato archiviato per la mancanza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 10 c.p., ritenuto il carattere "politico" del reato di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 286/98, il giudice dell'esecuzione confermava il provvedimento reiettivo emesso in data 17.7.2013. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la GO LA Company Ltd.", per il tramite del difensore di fiducia, deducendo: "esercizio da parte del Giudice di potestà non consentita ai pubblici poteri;
inosservanza di norme processuali a pena di nullità o inammissibilità; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione". Le conclusioni cui era approdato il giudice dell'esecuzione dovevano considerarsi illogiche, in quanto, sotto un primo profilo, aveva negato la propria giurisdizione sul caso 1 concreto per non essere applicabile la legge italiana, mentre, sotto diverso profilo, l'aveva riconosciuta nell'adottare i provvedimenti sulla destinazione dell'autoarticolato. Se si riconosceva che nella vicenda in esame ci si poneva al di fuori dell'ordinamento italiano, non era dato comprendere in forza di quale specifico titolo sarebbe, comunque, rimasta una sorta di giurisdizione "residua" capace di avallare la statuizione sul mezzo di trasporto. D'altro canto, ravvisare un "impedimento" all'esercizio dell'azione penale non intaccante la giurisdizione pareva distinzione artificiosa, che, in ogni caso, si poneva in contraddizione con le premesse logiche del ragionamento seguito dal giudice a quo. Nel provvedimento veniva, inoltre, operata un'errata commistione tra giurisdizione e condizioni di procedibilità. Ed invero, la giurisdizione costituisce il presupposto dell'azione, essendone requisito indefettibile e preesistente, mentre le condizioni di procedibilità sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, negli artt. 336-343 c.p.p.. A riprova della fondatezza dell'assunto, osserva il difensore della ricorrente che l'art. 346 c.p.p. legittima bensì gli atti d'indagine, necessari ad acquisire fonti di prova (e non provvedimenti di confisca), ma nella sola ed eccezionale ipotesi che la condizione di procedibilità possa ancora sopravvenire;
nella specie, tale asserita condizione di procedibilità non sarebbe potuta mai sopravvenire. Non era pertinente il richiamo giurisprudenziale operato in ordinanza a proposito del principio di diritto per cui, in assenza di sentenza di condanna, la confisca può essere disposta laddove sia obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. o di altre disposizioni di legge speciale, quale, appunto, l'art. 12, comma 4-ter, D. Lgs. n. 286/98 (Sez. 3, n. 28508 del 4/6/2009, Vedani). 2 La vicenda all'esame del giudice del 2009 era ben differente da quella relativa alla ricorrente, in quanto afferente ad un'ipotesi di contrabbando per la quale il P.M. aveva chiesto l'archiviazione in mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non perché fosse stata esclusa la giurisdizione italiana. L'ordinanza si poneva, peraltro, in contrasto con l'art. 236, comma 2, c.p., richiamante l'art. 201, comma 1, c.p., a mente del quale quando per un fatto commesso all'estero si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche con riguardo alle misure di sicurezza;
dal che conseguiva che l'applicabilità della disciplina nazionale sulla confisca restava esclusa nel momento in cui era impossibile procedere o giudicare per un fatto su cui vi era carenza di giurisdizione. + Vistose contraddizioni si annidavano nell'ultima parte del provvedimento laddove, per un verso, si escludeva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 c.p. e, per l'altro, si affermava il contrario per il solo aspetto del provvedimento di confisca. D'altro canto, doveva considerarsi errato il riferimento normativo, atteso che il comma 2 dell'art. 10 citato imponeva ben quattro condizioni, una solo delle quali era in astratto profilabile (la punibilità del delitto con una pena minima non inferiore a tre anni di reclusione). Si contesta, infine, come "tautologica" la conclusiva qualificazione del delitto di cui all'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286/98 come delitto "politico", anch'esso, peraltro, necessitante della richiesta di procedimento da parte del Ministro della Giustizia.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. La principale ed assorbente censura mossa dalla ricorrente è imperniata sulla tesi secondo la quale, nel caso di specie, sarebbe esclusa la giurisdizione del giudice italiano, non solo con riferimento all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, ma anche con riguardo al profilo della destinazione dei beni. La censura è infondata.
2.1. In tema di efficacia della legge penale nello spazio, nella comunità internazionale il principio della territorialità assoluta della legge penale è accolto soltanto in alcuni ordinamenti, ma molti sono quelli che seguono il criterio della personalità attiva della legge penale, il quale chiama a rispondere il cittadino di ogni Stato dei reati commessi dovunque egli si trovi, o della personalità passiva, il quale autorizza ciascuno Stato a perseguire i reati commessi all'estero, che ledano gli interessi dei propri cittadini o delle proprie istituzioni. 3 L'orientamento prevalente del diritto internazionale è oggi quello della solidarietà degli Stati nella persecuzione dei reati ovunque commessi e le convenzioni tendono soltanto a stabilire dei limiti di competenza, al fine di evitare duplicità di azioni penali. (Sez. 1, n. 2521 del 3/3/1972, Poltronieri, Rv. 120801). La legge processuale vigente in Italia non solo riconosce senz'altro la giurisdizione del giudice penale italiano per i reati previsti dagli artt. 7 e ss. c.p., ma determina in maniera precisa, nella ripartizione interna della competenza fra gli organi giudiziari, quale di questi debba conoscere dei reati commessi all'estero: pertanto, non c'è alcuna possibilità di dubbio nell'identificare il "giudice naturale precostituito per legge", di cui parla l'art. 25 della Costituzione. Gli articoli predetti (7 e ss. c.p.), inoltre, non contrastano neppure con l'art. 10 Cost., poiché nessuna norma internazionale, scritta o consuetudinaria, stabilisce il principio della giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del paese dove fu commesso il delitto (Sez. 1, n. 2521/72 cit., Rv. n. 120800). Venendo alla fattispecie che ci occupa, si rammenta che, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini extracomunitari, seppure sia sufficiente la sussistenza di atti diretti a favorire tale ingresso, è comunque necessario che il fatto, o parte di esso, venga commesso in Italia, ovvero che sussistano i presupposti di cui agli artt. 7 e segg. c.p. (Sez. 1, n. 4694 del 20/12/2005, dep. 6/2/2006, P.M. in proc. Coraj, Rv. 233433). Va, pure, ricordato che la richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.), l'istanza (art. 341 c.p.p.) e la querela (art. 336 c.p.p.) risultano regolate nel sistema penalistico quali condizioni che non attengono alla struttura del fatto-reato o alla sua punibilità, bensì alla procedibilità dell'azione penale (Sez. 1, n. 4144 del 19/10/1992, dep. 13/1/1993, Rv. 192674). L'art. 346 c.p.p., peraltro, prevede che, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possano essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possano essere assunte le prove previste dall'art. 392 c.p.p.. 2.2. Ciò premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il G.I.P. di Venezia ha archiviato il procedimento instaurato a carico di SI ND per il reato di cui all'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286/98 non perché carente, anche in astratto e in assoluto, di giurisdizione come sostiene la difesa della società ricorrente ma, perché, nell'ambito di un - procedimento ricadente, in astratto, nella sua giurisdizione ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p. (delitto comune commesso all'estero da straniero ai danni di stranieri), difettavano, in concreto, le condizioni di procedibilità dell'azione penale specificamente previste da detta norma. 4 Che non si tratti di questione afferente alla giurisdizione, ma di procedibilità dell'azione penale, lo si ricava, oltre che dalle considerazioni dianzi esposte, dall'esplicito dettato di cui all'art. 345 c.p.p., che prevede come la decisione, ancorché non più soggetta a impugnazione, non precluda l'esercizio dell'azione penale, nel caso in cui sopravvenga la condizione di procedibilità la cui mancanza era stata accertata, evenienza impossibile qualora il giudice fosse privo di giurisdizione: “1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, dell'istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1".
2.3. Ciò posto, deve considerarsi legittimamente emesso, quanto meno sotto il profilo della sussistenza, in concreto, del potere giurisdizionale, il provvedimento con il quale il G.I.P. di Venezia, nell'archiviare il procedimento a carico dell'indagato straniero per difetto delle condizioni di procedibilità previste dall'art. 10, comma 2, c.p., ha disposto la confisca del mezzo appartenente alla società ricorrente. Au Invero, l'impedimento all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'indagato non preclude, necessariamente, l'esercizio della potestà decisionale in ordine alla destinazione dei beni che risultano sottoposti (nella specie legittimamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.p.) a vincolo di sequestro, vincolo che, per sua natura, ha carattere provvisorio e che, pertanto, deve essere seguito, come previsto dall'ordinamento processuale, dai provvedimenti definitivi della restituzione o della confisca.
3. Occorre, ora, prendere in esame la questione, che rileva in questa sede, attinente al potere del giudice di disporre la confisca in assenza di condanna. Secondo il costante orientamento di questa Corte -che il Collegio condivide e ribadisce in assenza di condanna la confisca può essere disposta solo nelle ipotesi in cui essa sia obbligatoriamente prevista dall'art. 240, comma 2, c.p. o da altre disposizioni speciali (Sez. 1, n. 45980 del 7/11/2012, Bignami, Rv. 254522; vedi anche: Sez. 1, n. 2453 del 4/12/2008, dep. 21/1/2009, Squillante e altro, Rv. 243027, in relazione al caso di confisca contestuale ad estinzione del reato dichiarata con provvedimento di archiviazione;
Sez. 1, n. 5262 del 25/9/2000, Todesco e altri, Rv. 220007, in caso di confisca disposta contestualmente ad archiviazione per morte del reo;
Sez. 3, n. 9982 del 21/11/2007, Quattrone, Rv. 238984, in tema di lottizzazione edilizia abusiva, che prevede l'obbligatorietà della confisca indipendentemente da una pronuncia di condanna;
Sez. 3, n. 38724 del 21/9/2007, Del Duca, 5 Rv. 237924 in tema di confisca disposta contestualmente a declaratoria di estinzione del reato di contrabbando doganale per prescrizione;
Sez. 3, n. 28508 del 4/6/2009, Vedani, Rv. 244780, che prevede la possibilità di disporre la confisca obbligatoria, prevista per il citato reato di contrabbando doganale dall'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, anche con il decreto di archiviazione pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto ed al rapporto con il soggetto autore). Dai richiamati arresti giurisprudenziali può, dunque, enuclearsi il principio per cui la confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, può essere disposta anche allorché vengano pronunciati l'assoluzione o il proscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato. A fortiori il principio vale, non ostandovi ragioni di ordine logico o sistematico, nei casi in cui le indagini disposte dal P.M. si concludano con un provvedimento di archiviazione per insussistenza delle condizioni di qualsiasi condizione (estinzione del reato, difetto di - condizioni di procedibilità, inidoneità degli elementi di prova a sostenere l'accusa in giudizio) - per procedere al dibattimento. Da ciò consegue, venendo al caso di specie, che non v'ha dubbio che debba considerarsi legittima la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti clandestini, indipendentemente dalla pronuncia di una sentenza di condanna e, quindi, per quanto detto, - anche con provvedimento di archiviazione (nel caso in esame, si ribadisce, adottato per difetto be delle condizioni di procedibilità previste dall'art. 10, comma 2, c.p.) - atteso il tenore inequivoco dell'art. 12, comma quarto, del D.Lgs. n. 286 del 1998, che prevede la natura obbligatoria della predetta misura patrimoniale ("Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti."). In casi siffatti, la restituzione del mezzo (prima) sequestrato e (poi) confiscato al terzo proprietario o titolare di altro diritto reale é subordinata alla prova dei fatti costitutivi della pretesa e, quindi, della titolarità del diritto vantato e dell'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni che valgano a profilare a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa (Sez. 1, n. 45473 del 25/10/2005 Libursky Rv. 233358; principio ribadito, anche di recente, da Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015 Ruggeri Rv. 263772 in tema di confisca del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 6, comma 1-bis, del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210). Nel caso di specie, la GO LA Company Ltd.", in sede di ricorso, non ha articolato mirate deduzioni funzionali a contestare il congruo argomentare con cui il G.I.P. di Venezia nei termini riportati nella superiore esposizione in fatto - ha ritenuto di non poter 6 considerare la predetta società estranea al reato ascritto all'autista del mezzo confiscato nel procedimento archiviato. Corretta, pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni, deve conclusivamente ritenersi la decisione reiettiva impugnata. Ogni ulteriore censura deve reputarsi assorbita.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente M. Cristina SiottoCristinag PO SA СИ Cas 6 DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 7