Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2007, n. 9982
CASS
Sentenza 21 novembre 2007

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In tema di reati edilizi, l'obbligatorietà della confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abusivamente costruite (art. 19 L. 28 febbraio 1985 n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) consegue all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva indipendentemente da una pronuncia di condanna, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto.

In tema di reati edilizi, il condono edilizio previsto dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724 non si applica al reato di lottizzazione abusiva (artt. 18 e 20, lett. c, L. 28 febbraio 1985 n. 47), in qualunque forma commessa (negoziale, materiale o mista).

In tema di reati edilizi, l'inapplicabilità della disciplina sul condono edilizio prevista dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724 al reato di lottizzazione abusiva (art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47), non esclude l'applicabilità di tale disciplina ai singoli manufatti abusivamente eseguiti, i quali sono suscettibili di condono previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dal combinato disposto degli articoli 29 e 35, comma tredicesimo, L. 28 febbraio 1985, n. 47.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2007, n. 9982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9982
Data del deposito : 21 novembre 2007

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