Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 3
In tema di reati edilizi, l'obbligatorietà della confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abusivamente costruite (art. 19 L. 28 febbraio 1985 n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) consegue all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva indipendentemente da una pronuncia di condanna, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto.
In tema di reati edilizi, il condono edilizio previsto dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724 non si applica al reato di lottizzazione abusiva (artt. 18 e 20, lett. c, L. 28 febbraio 1985 n. 47), in qualunque forma commessa (negoziale, materiale o mista).
In tema di reati edilizi, l'inapplicabilità della disciplina sul condono edilizio prevista dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724 al reato di lottizzazione abusiva (art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47), non esclude l'applicabilità di tale disciplina ai singoli manufatti abusivamente eseguiti, i quali sono suscettibili di condono previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dal combinato disposto degli articoli 29 e 35, comma tredicesimo, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
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L'art. 30 del T.U. sull'edilizia (d.p.r. n. 380/2001), che riproduce le disposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, cd. lottizzazione materiale o reale, ricorre “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”. La seconda, cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea “quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2007, n. 9982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9982 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 2836
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 6698/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE FR OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 19.2.2005 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. D'Ascola Vincenzo Nico, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19.2.2005, in riforma della sentenza emessa dal Pretore di quella città in data 21.4.1998, anche nei confronti di NE FR OR, dichiarava estinti per prescrizione i reati (a quegli ascritti) di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno ricadente in zona "E" agricola, sul quale realizzava, in assenza di concessioni edilizie, n. 8 fabbricati ed opere complementari (strada, impianti idrico, elettrico e fognario) tali da qualificare l'area in funzione di una destinazione residenziale non consentita dalla pianificazione vigente - acc. in Gallina di Reggio Calabria, frazione Puzzi, contrada "Munzo", il 4.1.1994);
- alla L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20;
e confermava la disposta confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abusivamente costruite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del NE, il quale ha eccepito che:
a) sarebbe mancato, nella specie, "un accertamento in termini di certezza in merito allo stravolgimento dell'assetto urbanistico sostanziale della zona a seguito della realizzazione degli otto manufatti" e ciò perché:
- non sarebbe stata affermata con certezza la realizzazione anche di opere di urbanizzazione primaria;
- sarebbe stata riconosciuta l'esistenza, nella medesima zona, di altri corpi di fabbrica, ritenuti estranei alla lottizzazione e per i quali era intervenuto valido permesso di costruire da parte del Comune;
- il Comune aveva rilasciato anche al NE provvedimenti di "condono" per gli otto immobili oggetto di valutazione. Al riguardo la Corte di merito, disapplicando illegittimamente tali atti della P.A., avrebbe incongruamente disconosciuto l'esistenza di legittimi e validi permessi di costruire in sanatoria sulla base dell'asserzione secondo la quale, alla data del 31.12.1993, gli immobili non presentavano caratteristiche tali da essere considerati "ultimati" alla stregua della nozione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 2;
b) la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di un piano di recupero urbanistico della zona e di un piano di lottizzazione in itinere, "che sostanzialmente dimostrano l'esistenza della volontà di dare un assetto formale diverso e conforme evidentemente alla situazione di fatto urbanizzata della zona";
c) si sarebbe dovuto escludere, in ogni caso, l'elemento soggettivo del reato, "in quanto la vicinanza di altre abitazioni impedisce di configurare in capo al NE la volontà di stravolgere l'assetto urbanistico della zona".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate;
1. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema:
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzazione adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
Nella fattispecie in esame è stata realizzata "una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio", conferendo un diverso assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo (plurima edificazione residenziale di un appezzamento di terreno in zona agricola, ove l'edificazione rurale - fra l'altro - era consentita esclusivamente con il ridotto e non osservato indice di 0,03 mc./mq.).
È stata posta cioè ili essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza delle nuove costruzioni sullo stato di urbanizzazione esistente.
2. Il reato di lottizzazione abusiva - negoziale, materiale o mista - non è suscettibile di condono edilizio ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39 (vedi Cass., Sez. 3: 4.2.2003, Bertelli;
21.2.2003, n.
8557, Cicchetta;
8.11.2000, Petrachi;
7.5.1998, n. 5252, Stea ed altri;
30.12.1996, n. 11249, P.M. in proc. Urtis). Si profila però, nella vicenda in esame, la questione del rapporto tra la confisca obbligatoria delle opere abusivamente costruite sul terreno lottizzato ed un'eventuale sanatoria delle stesse per "condono edilizio".
La L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 13, dispone - al riguardo - che "per le costruzioni ed altre opere di cui all'art. 31, comma 1, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro- quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione".
Il titolo abilitante sopravvenuto legittima soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. Perciò è stato correttamente affermato che anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva "non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio" (Cass., Sez. 3, 21.4.1989, n. 6160, Greco). I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere, invece, "sanati", previa valutazione globale dell'attività lottizzazione secondo il meccanismo previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 29 e art. 35, comma 13, ed in tal caso si pone la necessità,
per il giudice penale, di valutare in concreto i presupposti della confisca, limitatamente alle opere edili sanate.
3. Quanto alla ritenuta inapplicabilità agli otto fabbricati in oggetto della normativa di "condono edilizio", posta dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, e dalla L. n. 47 del 1985, art. 35 e segg., deve rilevarsi che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - spetta al giudice penale verificare la sussistenza dei presupposti affinché possa essere applicata la speciale causa di estinzione.
L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, sicché il giudice - nell'eseguire l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva - deve accertare: - il tipo di intervento realizzato e la sua riconducibilità agli schemi della L. n. 47 del 1985, art. 20;
- le dimensioni volumetriche dell'immobile;
- la "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dalla L. n.47 del 1985, art. 31) entro il termine previsto;
- la tempestività della presentazione, da parte dell'imputato (o di eventuali comproprietari) di una domanda di sanatoria riferita puntualmente alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;
- l'avvenuto "integrale versamento" della somma dovuta ai fini dell'oblazione, ritenuta congrua dall'Amministrazione comunale. Trattasi di compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato dell'art. 101 Cost., comma 2, art. 102 Cost., art. 104 Cost., comma 1, e art. 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione. Il giudice penale, nell'eventualità in cui i presupposti anzidetti (o anche uno solo di essi) siano inesistenti, deve dichiarare non integrata la fattispecie estintiva ed adottare le conseguenti determinazioni.
Nella fattispecie in esame legittimamente, pertanto, i giudici del merito hanno escluso efficacia penale ai provvedimenti in sanatoria rilasciati all'imputato in data 18.1.2005, evidenziando come i fabbricati non potessero considerarsi "ultimati" alla data del 31.12.1993 (secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art.31, comma 2), perché privi dei muri perimetrali di tompagno.
4. Legittimamente è stata disposta, a norma della L. n. 47 del 1985, art. 19 (riprodotto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2), la confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere sullo stesso abusivamente costruite.
Trattasi - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - di provvedimento obbligatorio per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste (vedi Cass., Sez. 3:30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri;
20.12.1995, n. 12471,
ric. P.G. in proc. Besana ed altri;
12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri;
23.12.1997, n. 3900, ric. Parano ed altri;
11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato ed altri;
6.5.1999, n. 777, ric. Iacoangeli;
8.11.2000, n. 3740, ric. Petrachi ed altri;
4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza).
Nessuna rilevanza acquista, pertanto, ai fini della disposta confisca, la questione della configurazione dell'elemento soggettivo del reato.
4.1 Quanto, invece, alla formula di proscioglimento adottata, deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric. Cancilleri - hanno affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, è stata superata da successive sentenze di questa 3 Sezione con argomentazioni alle quali (per economia di esposizione) si rinvia e che il Collegio pienamente condivide. In dette decisioni è stato in conclusione rilevato che, dopo che le Sezioni Unite - con la sentenza 38.11.2001, Salvini - hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resto, al testuale dettato normativo) che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa (vedi Cass., Sez. 3: 1.7.2004, Lamedica ed altri;
11.5.2005, Stiffi ed altri).
Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 c.p., comma 4, restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 c.p., secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale. Nella specie, gli elementi quanto meno di colpa per negligenza nel doveroso accertamento delle previsioni pianificatorie, risultarlo ampiamente evidenziati dai giudici del merito e nessuna significazione di segno positivo può correlarsi ad un pretesa presunzione di legittimità della plurima edificazione posta in essere meramente dedotta (comunque per imprudenza) dalla "vicinanza di altre abitazioni".
5. Tenuto conto che la Corte di merito ha evidenziato (con affermazione non contraddetta dal ricorrente attraverso specifica dimostrazione contraria) che "non risulta che il Comune di Reggio Calabria abbia adottato alcun piano di recupero (ancorché auspicato sin dai 1997)", irrilevante deve considerarsi il riferimento all'affermata esistenza di un piano di lottizzazione in itinere è comunque alla intenzione del Comune di procedere al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi nella zona, poiché qualsiasi strumento pianificatorio m corso di redazione sarebbe pur sempre incerto sia nell'an sia nel quando e l'attribuzione di rilevanza ad una tale situazione finirebbe con il valorizzare una mera intenzione di politica urbanistica.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008