Articolo 201 del Codice penale
Articolo 190Articolo 202
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1 luglio 1931
Art. 201.

(Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero)

Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, e' applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana e' sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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