Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini extracomunitari, seppure è sufficiente la sussistenza di atti diretti a favorire tale ingresso, è comunque necessario che il fatto, o parte di esso, venga commesso in Italia, ovvero che sussistano i presupposti di cui agli artt. 7 e segg. del codice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2005, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4400
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 024055/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
nei confronti di:
1) AJ FE, N. IL 12/01/1957;
avverso ORDINANZA del 07/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso l'ordinanza emessa il 07/06/2005 dal Tribunale della stessa sede che, pronunciandosi ai sensi art. 324 c.p.p., in accoglimento di istanza di riesame presentata da AJ AF, indagato per favoreggiamento della immigrazione clandestina, ha annullato il decreto di convalida e di sequestro preventivo di una autovettura di proprietà del medesimo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Tolmezzo in data 16/05/2005, disponendo la restituzione all'avente diritto di tale veicolo.
Ha osservato il Tribunale che, poiché nella fattispecie era emerso che il RA, fermato dalla polizia di frontiera di Tarvisio con direzione in entrata nel territorio dello Stato, proveniva dall'Austria e si stava recando a mezzo della sua autovettura, su cui viaggiava l'anziana suocera sprovvista di visto di ingresso, verso il porto di Trieste con destinazione Durazzo, era da porsi in serio dubbio la ricorrenza del "fumus commissi delicti" in ordine al reato ipotizzato nei riguardi dell'indagato, che presuppone l'ingresso del cittadino straniero nel territorio italiano, con esclusione dal novero delle condotte punibili l'ingresso temporaneo con finalità di mero transito, il provvedimento di sequestro andava revocato. Ha dedotto il ricorrente erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che la normativa in vigore punisce indiscriminatamente l'ingresso nel territorio nazionale di stranieri privi di visto di entrata, senza distinguere tra l'ingresso per mero transito e quello per soggiornare, sia pure temporaneamente, in Italia.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va, di conseguenza, respinto. Ed invero - a prescindere dalla esattezza o meno della tesi del P.M. ricorrente, secondo cui le norme vigenti punirebbero indiscriminatamente l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato anche nella ipotesi del mero transito - nella fattispecie in esame, come si legge nell'ordinanza impugnata, risultava dai verbali di arresto e dalla comunicazione di notizia di reato della Polizia di Frontiera di Tarvisio che l'indagato venne sorpreso alla barriera della corsia sud dell'autostrada A 23 in località Ugovizza "con direzione in entrata nel territorio italiano".
Appare quindi evidente che il RA si apprestava a fare ingresso nel territorio nazionale, ma non vi aveva ancora fatto ingresso, ragion per cui non era ancora stato realizzata la fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, in quanto egli non aveva ancora "procurato" l'ingresso della suocera nel territorio dello Stato. Nè potrebbe rilevarsi in contrario che, a mente della disposizione di cui al citato art. 12, comma 1, ai fini della configurazione del reato è sufficiente il compimento di atti diretti a favorire l'ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale, in quanto è pur sempre necessario che il fatto (o una parte di esso) venga commesso in Italia o che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1, 8 e 9 c.p., del tutto insussistenti nel caso in esame;
mentre nella specie difettano comunque i presupposti richiesti dall'art. 10 c.p., in base al quale potrebbe rientrare nella giurisdizione italiana il conoscere di reati commessi all'estero da cittadini stranieri.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2006