Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
La confisca obbligatoria, prevista per il reato di contrabbando doganale dall'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere disposta anche con il decreto di archiviazione pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto ed al rapporto con il soggetto autore. (In motivazione la Corte ha precisato che non è sostenibile che, per potersi disporre la confisca, il P.M. sia costretto ad esercitare l'azione penale ove già risulti l'inutilità del dibattimento per intervenuta prescrizione del reato o per evidente mancanza dell'elemento soggettivo ovvero in caso di morte dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2009, n. 28508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28508 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
28508 /09 M
N. Sent.814 N. 114/2009 Reg. Gen.
C.C. del 4.6.2009
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? REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
+ Presidente Dott. Pierluigi Onorato
Consigliere GE Agostino Cordova 46 Alfredo Maria Lombardi 66 Silvio Amoresano
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Enrico Canepa, difensore di fiducia della società VE RL
TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore VE NZ, avverso l'ordinanza in data 29.4.2008 del G.I.P. del Tribunale di Genova, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta da VE NZ, nella qualità, avverso l'ordinanza in data 23.3.2007 del G.I.P. del medesimo Tribunale, che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma ricavata dalla vendita di cose in sequestro delle quali era stata disposta la confisca.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da VE NZ, quale legale rappresentante della VE
RL TA S.p.A., avverso l'ordinanza in data 23.3.2007 del G.I.P. del medesimo Tribunale, che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma ricavata dalla vendita di cose in sequestro,
么 delle quali era stata disposta la confisca.
Si osserva nell'ordinanza che le merci, oggetto della vendita, erano state sottoposte a sequestro nell'ambito del procedimento per il reato di contrabbando, in quanto introdotte nello Stato italiano
che nella richiesta di archiviazione, accolta dal
G.I.P. con provvedimento in data 23.10.2002, risultavano illustrati in modo esaustivo gli elementi dimostrativi della falsità delle attestazioni di provenienza delle merci dall'Australia, anziché dalla
Cina, con conseguente individuazione di un fatto di contrabbando nella sottrazione delle predette merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, nonché le ragioni per le quali era stata ravvisata la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in VE NZ;
che con il medesimo provvedimento era stata disposta la confisca delle merci ai sensi dell'art. 301, comma 1, del DPR n.
43/73.
Sulla base delle indicate risultanze processuali, non contestate dall'opponente, il giudice della esecuzione ha osservato che la confisca delle cose oggetto di contrabbando prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e può essere disposta anche allorché l'imputato venga prosciolto o dichiarato non punibile;
che tale principio di diritto trova applicazione anche nella ipotesi di archiviazione del processo per i fatti di contrabbando.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della società VE RL TA S.p.A., in persona del suo rappresentante legale VE NZ, che la denuncia per violazione ed errata applicazione dell'art. 301 del DPR n. 43/73.
Si osserva, in sintesi, che la società ricorrente è terza estranea alle indagini riguardanti i fatti di contrabbando di silicio condotte dalla Agenzia delle Dogane di Genova, sicché nei confronti di detta società non poteva trovare applicazione la disciplina della confisca obbligatoria prevista dall'art. 301, comma 1, del DPR n. 43/73, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza 10.1.1997 n. 1 della Corte Costituzionale;
che, peraltro, il comportamento del ricorrente stato connotato da perfetta buona fede rispetto alle condotte
(illecite) poste in essere da altri;
che, inoltre, la confisca del beni sequestrati risulta incompatibile con l'istituto dell'archiviazione, poiché nel caso di archiviazione è carente l'accertamento definitivo della esistenza del fatto costituente reato nelle sue componenti essenziali oggettiva e soggettiva;
accertamento del reato che costituisce il presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria.
Il ricorso non è fondato.
Osserva in primo luogo la Corte che la società VE RL TA S.p.A. non è affatto terzo estraneo al reato di contrabbando doganale oggetto del provvedimento di archiviazione.
E' stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che, per il principio di immedesimazione delle persone giuridiche con gli organi che le gestiscono e rappresentano, gli enti, pur non essendo suscettibili di responsabilità penale, subiscono gli effetti patrimoniali derivanti dalla attività eventualmente illecita posta in essere dagli organi che ne hanno la rappresentanza, allorché detta attività afferisca alla gestione della persona giuridica;
sicché, mentre agli organi rappresentativi farà carico la responsabilità penale per i fatti costituenti reato, ogni altra conseguenza patrimoniale viene a ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la
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persona fisica, che ne ha la rappresentanza, ha agito, con la sola esclusione dell'ipotesi in cui risulti che si è interrotto il rapporto organico con l'ente per avere il rappresentante agito al di fuori delle proprie competenze o ignorando precise direttive alle quali doveva attenersi. (cfr. sez. III,
200400299, Andrisano, RV 227220 con riferimento ad ipotesi di confisca sia pure inerente ad altra fattispecie di reato;
conf. sez. III, 10.3.1978 n. 2616; sez. III, 3.4.1979 n. 3390; sez. I, 200501927,
P.C. in proc. Ambrono ed altro, RV 230905).
Orbene, nel caso in esame, non risulta affatto, né è stato dedotto dalla società ricorrente che l'importazione di silicio dalla Australia, anziché dalla Cina, in relazione alla quale il VE
NZ era indagato per il reato di contrabbando, sia stata posta in essere dallo stesso in proprio e non quale rappresentante legale della VE RL TA S.p.A. ovvero le ragioni della appartenenza della merce a tale ultima società quale ente estraneo all'importazione della stessa.
Del tutto irrilevante si palesa, pertanto, il riferimento della società ricorrente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, che consente alla persone estranee alla commissione del reato la possibilità di provare l'acquisto della proprietà delle cose oggetto del reato di contrabbando, ignorando la loro illecita immissione sul mercato.
Sono altresì infondate le ulteriori censure di natura processuale e di merito dedotte dalla società ricorrente avverso il provvedimento impugnato.
E' stato già precisato da questa Suprema Corte che “La confisca, disposta con provvedimento di archiviazione, che è inoppugnabile, è soggetta ad incidente di esecuzione davanti al giudice che l'ha disposta." (sez. II, 199102237, Parisio, RV 187551)
Non vi sono, invero, ragioni di ordine logico o sistematico per escludere la applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria allorché le indagini disposte dal P.M. si concludano con un provvedimento di archiviazione per insussistenza delle condizioni per procedere al dibattimento.
Ed, infatti, è stato già puntualmente osservato a tal proposito nel provvedimento impugnato che la confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, può essere disposta anche allorché venga pronunciata l'assoluzione o il proscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa ed il reato.
Tale possibilità, pertanto, deve essere riconosciuta anche nel caso in cui - in applicazione delle ragioni di economia processuale sottostanti alla previsione dell'art. 125 disp. att. c.p.p. la
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sussistenza del reato venga esclusa anticipatamente con provvedimento di archiviazione, non potendosi certo sostenere che, al fine di rendere possibile la confisca obbligatoria di cose in sequestro, il P.M. sia costretto ad esercitare l'azione penale, quando già risulti la inutilità del dibattimento per essere il reato prescritto ovvero per evidente mancanza dell'elemento soggettivo
(com'è nel caso in esame) o addirittura, ad esempio, nel caso di morte dell'imputato.
3 Nell'ipotesi di archiviazione, peraltro, come affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa
Corte, all'interessato è garantita la possibilità di interloquire sull'applicazione della confisca anche quando sia disposta con un provvedimento non avente carattere di accertamento definitivo.
L'incidente di esecuzione ed il giudizio di opposizione ex art. 676 e 667, comma 4, c.p.p., in quanto garantiscono il contraddittorio delle parti, costituiscono sedi processuali adeguate - a fronte della "fluidità" e della provvisorietà che caratterizzano i provvedimenti di archiviazione per
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contestare la possibilità di disporre la confisca obbligatoria, essendo possibile in tale sede dare prova dell'inesistenza del nesso materiale tra la cosa di cui è stata disposta confisca ed il reato ovvero della estraneità al reato medesimo, nei limiti previsti dalla legge, del soggetto cui la cosa appartiene.
Orbene, su tale ultimo punto è stata già rilevata la infondatezza dell'assunto con il quale la società
VE RL TA S.p.A. ha sostenuto la propria estraneità al delitto di contrabbando, di cui era indagato il proprio amministratore e rappresentante legale per un'attività riconducibile alla società medesima.
Sono, infine, infondate ovvero inconferenti le deduzioni della predetta società in ordine alla buona fede del VE NZ;
accertamento su cui è stato fondato il provvedimento di archiviazione.
Invero, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 301, comma 1, del DPR n. 43/73, deve essere sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero ne costituiscono l'oggetto, il prodotto o il profitto, sicché la misura di sicurezza patrimoniale deve essere applicata anche nei casi di proscioglimento dell'imputato per ragioni soggettive, che non riguardino la materialità del fatto e, cioè, non interrompano il rapporto tra le cose e la circostanza della loro introduzione illegale nel territorio dello Stato (sez. III, 198400532, Grasso, RV 162191; conf. sez. III, 198409569, Vicenda, RV
166484; sez. III, 198005645, Vanitelli, RV 145198; sez. III, 200204739, Vanni, RV 221054; sez.
III, 21.9.2007 n. 38724, P.G. in proc. Del Duca, RV 237924; sez. I, 24.9.2008 n. 38174, Bordessa,
RV 241146 con riferimento alla ipotesi in cui la misura di sicurezza patrimoniale sia stata disposta con decreto di archiviazione).
Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha puntualmente osservato che risulta con certezza la sottrazione delle merci sequestrate ai diritti di confine dovuti, tramite le false attestazioni in ordine al paese di provenienza delle merci stesse, sicché le ragioni dell'archiviazione del procedimento penale, per carenza dell'elemento soggettivo del reato nel VE NZ, non incidono sulla materialità del fatto;
né peraltro risulta essere stata dedotta dall'indagato o in sede di incidente di esecuzione dalla società da lui rappresentata la insussistenza dell'elemento oggettivo ва del reato di contrabbando.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4.6.2009.
8 PRESIDENTE Hunting nort IL CONSIGLIERE RELATORE
i
IL CANCELLIERE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA H 13 LUG. 2009
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IL CANOALLIERE OF 1802
(Paolo Mensurati)
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