Sentenza 7 novembre 2012
Massime • 1
In assenza di condanna la confisca può essere disposta solo nelle ipotesi in cui essa sia obbligatoriamente previste dall'art. 240 comma secondo cod. proc. pen. o da altre disposizioni speciali. (Nella specie, la S.C. ha osservato che, se al giudice dell'esecuzione è demandata la revoca della confisca con conseguente restituzione di quanto ne costituisce oggetto, egli non può modificare la qualificazione giuridica del fatto adottata nel provvedimento di cognizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2012, n. 45980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45980 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/11/2012
Dott. LOCATELLI PP - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 3111
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 10386/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN GI N. IL 06/01/1932;
avverso l'ordinanza n. 4942/2003 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 18/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Alfredo Pompeo che ha chiesto di dichiarare inammissibilità il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.7.2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da IG PP avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca e restituzione della somma di Euro 5.700 depositata sul libretto di risparmio n. 416309, costituente il ricavato della vendita a trattativa privata al ristorante pizzeria La Perla della merce sequestrata a IG in data 3.12.2003. Il giudice dell'esecuzione osservava che "trattandosi di mercè priva dei requisiti formali indispensabili per assicurarne la genuinità ... non si reputa di poter addivenire ad una revoca dell'originaria confisca del ricavato".
Ricorre personalmente IG PP deducendo: 1) illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza in quanto la vendita della merce al ristorante pizzeria la Perla non può avere avuto ad oggetto merce non genuina, e se la merce possedeva il requisito della genuinità essa non poteva essere oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dagli atti del procedimento risulta che la somma di Euro 5.700, depositata sul libretto di risparmio, costituisce il ricavato della vendita della merce sequestrata dalla Guardia di Finanza in data 3.12.2003 presso l'abitazione di IG, come da elencazione contenuta nel verbale di sequestro allegato all'ordine di vendita disposto dal pubblico ministero in data 21.2.2004. Nei confronti di IG PP è stato iscritto procedimento penale per i reati di ricettazione di merce provento di truffe (avviso di conclusione delle indagini) con successiva richiesta di archiviazione per insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, accolta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano con decreto del 24.9.2009. In assenza di sentenza di condanna, la confisca può essere disposta solo nell'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 cod. pen., comma 2, o da altre disposizioni speciali, non ricorrente nel caso in esame, posto che il giudice dell'esecuzione non può modificare la qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che ha definito il procedimento di cognizione, e che da nessun atto del procedimento risulta che vi sia stata contestazione della fattispecie di messa in vendita di cose non genuine e non suscettibili di atti di commercio.
2. Sussiste il vizio logico denunciato dal ricorrente. Il ricavato della vendita della merce all'esercizio pubblico ristorante pizzeria La Perla non può che provenire dalla cessione della parte di merce suscettibile di essere commercializzata (principalmente cartoni di vini, birra ed altre bevande come da elenco allegato all'ordine di vendita del P.M.), e non dalla vendita della merce deterioratasi nel frattempo, menzionata nel verbale di sopraluogo del 3.2.2004 nel corso del quale gli operanti, chiamati da IG che avvertiva cattivi odori provenienti dalla cella frigo in cui era custodita la merce sequestrata, procedevano alla separazione della porzione di merce deterioratasi nel frattempo dalla restante merce integra. Diversamente, occorrerebbe accedere all'ipotesi, manifestamente illogica, che gli operanti abbiano venduto ad un esercizio pubblico di ristorazione merce avariato e che il titolare abbia corrisposto la somma in sequestro in pagamento di merce destinata alla distruzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2012