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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/07/2024, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1049/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Vittorio A François;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. e p. iva ), in persona del procuratore munito di Controparte_1 P.IVA_1 poteri di rappresentanza rappresentata e difesa dall'avv.ta Federica Nicolini;
CP_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'adito Tribunale, In Tesi: accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della per non aver eseguito CP_1 diligentemente le obbligazioni richieste nel caso per cui è lite, in violazione dell'art 1176 cc comma 2°, per tutte le ragioni indicate in parte narrativa, sia che, i relativi obblighi scaturissero dal rapporto contrattuale di conto corrente vigente tra il Sig. e la sia in forza del mandato conseguente Parte_1 CP_1 l'accettazione alla richiesta di giudizio del bene emissione del titolo nonché per averlo posto all'incasso sia per qualsiasi altra configurazione giuridica ritenuta applicabile al caso de quo (dabo mihi facto dabo tibi ius) e per l'effetto condannare la al pagamento di euro 63.500,00, quale risarcimento dei danni subiti dal Sig. CP_1 oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa somma minore o Parte_1 i giustizia anche ad esperita istruttoria. In ipotesi: Voglia l'adito Tribunale accertata e dichiarata la responsabilità extra contrattuale della CP_1 per non aver eseguito secondo diligenza, perizia e prudenza le obbligazioni richieste dal cas
[...] one degli artt 2043 e ss c.c., da intendersi sia per fatti commissivi che omissivi per aver, in qualità di professionista bancario, rilasciato la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare per cui è lite nonché averlo posto all'incasso, nonostante quanto mostrato e documentato in parte narrativa, in danno del Sig.
[...]
per l'effetto condannare la al pagamento di euro 63.500,00 quale risarcimento dei Parte_1 CP_1 subiti dal Sig. oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa Parte_1 somma minore di giustizia anche ad esperita istruttoria.
-Con vittoria di compensi, spese ,rimborso marca e cu, spese forf, Iva e Cap nonché delle spese della fase stragiudiziale del tentativo di conciliazione da liquidarsi ex 20- 1 bis del DM 55/2014.”.
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte convenuta
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare le domande tutte avanzate dall'Attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Condannare comunque l'Attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché condannarli al pagamento in favore della convenuta di un'ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi CP_1 dell'art. 96, co. 3, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
1.1. ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1 risar contrattuale per aver rilascia la garanzia di validità di un assegno portato all'incasso dall'attore e successivamente risultato falso. In subordine, l'attore ha domandato la condanna dell'istituto al risarcimento del danno extracontrattuale per non aver eseguito le operazioni con la diligenza, perizia e prudenza richieste nelle operazioni bancarie.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
- di aver pubblicato nel febbraio 2022 un'inserzione online per vendere la propria autovettura (BMW modello X5, tg. GD851AV) al prezzo di euro 64.000,00;
- di esser stato contattato da un potenziale acquirente, presentatosi come Persona_1
titolare della “Dealer Car S.r.l.s.” di Parma, resosi disponibile ad acq
[...] al prezzo di euro 63.500,00, previa prova su strada;
- che il 09.03.2022, eseguita la prova della vettura, l'acquirente confermava l'intenzione di procedere all'acquisto e, a tal fine, consegnava al venditore l'assegno circolare n. ZE4332528098-02 emesso da ICCREA Banca, filiale di RA AN, di euro 63.500,00;
- di essersi recato assieme al fratello e al potenziale acquirente alla sede della CP_3 in via Incoronata, presso la quale era titolare di conto corrente, al fin
[...] ità del titolo di credito ricevuto;
- che, su richiesta del correntista, la cassiera dell'Istituto verificava la corretta emissione del titolo contattando telefonicamente la Banca emittente ICCREA, filiale di RA AN, e interloquendo con tal sig. . In esito alla conversazione, la dipendente confermava la Per_2 bene emissione dell'asseg itava la somma di euro 63.500,00 a favore del sig.
[...] con disponibilità fondi dal 15.03.2022 (cfr. ricevuta operazione e copia conforme Parte_1 oc. 1 e 3 parte attrice);
- di aver confidato nel buon esito dell'operazione e di essersi recato nel corso della stessa mattinata alle ore 12.00 circa presso l'agenzia di pratiche auto “Esposti” di per effettuare CP_3 il passaggio di proprietà nei confronti della “Dealer Car S.r.l.s.” (cfr. attes i ACI PRA – doc. 2 parte attrice);
- di esser stato contattato nel pomeriggio del giorno stesso dalla per una proposta CP_1 di investimento titoli della somma appena accreditata e di averla rifiutata;
- di aver verificato in data 15.03.2022 tramite home banking che, già in data 10.03.2022, il titolo era stato respinto in quanto “assegno contraffatto, falso, clonato”;
- che in pari data, su richiesta del correntista, il direttore della banca verificava la non corrispondenza tra il luogo di emissione dell'assegno, indicato in “Milano 20136” e la firma apposta sul titolo, appartenente alla stessa ma alla filiale di RA AN (e non CP_1 Milano) con cap 20841;
- di aver contattato la Banca ICCREA di RA AN, che negava ogni addebito sia pagina 2 di 7 sull'emissione dell'assegno de quo, sia di avere alle proprie dipendenze tal sig. ; Per_2
- di aver sporto denuncia querela presso i Carabinieri di cfr. denuncia del 16.03.2022 – doc. CP_3 4 parte attrice);
- di aver incardinato la presente causa, stante l'esito negativo del procedimento di mediazione (cfr. verbale mediazione – doc. 5 parte attrice).
Sulla scorta delle richiamate circostanze di fatto, in punto di diritto, l'attore ha chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni, assumendone la responsabilità contrattuale:
- per mancata tutela del correntista in violazione della disciplina sul mandato, alla luce dei vizi che l'assegno avrebbe presentato ictu oculi e che avrebbero dovuto condurre l'istituto a non incassare il titolo;
- per aver rilasciato la bene emissione dell'assegno e aver così garantito la veridicità del titolo;
- per aver violato le previsioni della Circolare ABI del 22.03.2016.
In subordine, la parte ha domandato l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della CP_1 per fatto illecito dei propri dipendenti, ascrivibile alla negligenza, imperizia e imprudenza mostrate dalla cassiera nell'incasso del titolo di credito.
1.2. Nel giudizio così incardinato si è ritualmente costituita che ha domandato il rigetto CP_1 delle pretese attoree, con condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
In particolare, l'istituto di credito ha fornito una differente ricostruzione fattuale, rappresentando:
- che l'assegno emesso – non già dalla “Iccrea Banca” di RA AN, come sostenuto da parte attrice, bensì – dalla “ , filiale di Milano non Controparte_4 manifestava alcuna incongruenza percepibile ictu oculi;
- di aver rappresentato al correntista la necessità di negoziare l'assegno per verificarne la veridicità con la banca emittente;
- di non poter garantire l'affidabilità del mezzo di pagamento, la sua corretta emissione e, quindi, l'effettiva presenza del denaro, sulla base di una mera telefonata alla filiale della banca emittente, come richiesto con insistenza dal correntista;
- che, a fronte delle spiegazioni fornite dalla cassiera, il soggetto qualificatosi come acquirente dell'auto si indispettiva e affermava ad alta voce che non avrebbe più acquistato il veicolo se il trasferimento di proprietà non si fosse completato in giornata;
- che, dopo aver ribadito le procedure necessarie per la negoziazione dell'assegno, l'addetta allo sportello faceva sottoscrivere al correntista un'informativa specifica di esclusione di ogni garanzia di attendibilità del titolo (cfr. copia conforme assegno – doc. 3 parte attrice);
- che il sig. ha scelto liberamente di non attendere il decorso dei termini per Parte_1 la verifica dell'assegno e di trasferire comunque l'autovettura, assumendosi il rischio di non ricevere il denaro;
- di non aver mai proposto telefonicamente alcun investimento al correntista in relazione alla somma portata all'incasso.
In punto di diritto, poi, la parte ha dedotto:
- di non ritenere configurabile una responsabilità a titolo contrattuale, non vigendo alcun obbligo di rilascio della bene emissione dell'assegno nei confronti dei correntisti;
- di non ravvisare neppure una propria responsabilità extracontrattuale, non avendo rilasciato alcuna garanzia circa la validità del titolo e avendo operato con la diligenza richieste agli istituti bancari;
pagina 3 di 7 - di rinvenire in ogni caso un concorso del fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o escludere il risarcimento del danno.
1.3. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione della prova testimoniale.
2. Sulla responsabilità ascrivibile a Controparte_1
2.1. Parte attrice ha domandato di accertare la responsabilità della banca per aver rilasciato il bene emissione dell'assegno portato all'incasso, senza rilevarne la palese alterazione, e per aver garantito la veridicità del titolo, così ingenerando nei confronti del correntista un affidamento sul buon esito dell'operazione di incasso.
Parte convenuta ha eccepito di aver puntualmente informato il cliente in merito alle procedure necessarie per evitare il rischio di truffe e ha chiarito di non aver rilasciato alcuna garanzia in ordine alla validità dell'assegno, i cui vizi in ogni caso non apparivano immediatamente percepibili.
2.2. Preliminarmente, occorre precisare che nel caso di specie viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale
È circostanza non controversa che il sig. avesse richiesto alla banca convenuta di avere il Parte_1 c.d. bene emissione dell'assegno. Esso non viene regolato dalla legge, né nelle norme bancarie uniformi, ma trova il proprio fondamento nella prassi. L'attività svolta dalla banca negoziatrice consiste in una verifica formale del titolo, o che non vi siano elementi che portino a ritenere che l'assegno sia stato contraffatto, attraverso la consultazione della banca emittente. Il bene emissione non si estende quindi alla verifica dell'esistenza della provvista.
La banca non è obbligata a prestare il bene emissione al correntista, tuttavia, se il funzionario della banca negoziatrice decide di verificare, ed in seguito attestare la validità dell'assegno, si configura un rapporto contrattuale.
In tal senso, si è espressa la Cassazione nell'ipotesi di trasmissione al cliente di un'informazione di bene- fondi, poi rivelatasi errata: “l'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo (telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione) circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti “benefondi”) è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria” (Cass. sent. n. 8983/2000). Tale principio è stato ribadito anche in riferimento al c.d. bene emissione (da ultimo Cass. n. 16555/2023).
Del pari, le pronunce dell'Arbitro bancario finanziario hanno chiarito la necessità, per l'affermazione di una responsabilità bancaria, di un legittimo affidamento sorto nel cliente per effetto della dichiarazione di bene emissione: “nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall'acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo.” (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 20978 del 24.11.2020).
Quanto alla misura della diligenza richiesta, giova evidenziare che gli istituti di credito, in ragione del servizio reso, sono chiamati a prestare una particolare attenzione e cautela nei confronti della clientela. In tal senso la Cassazione ha precisato che “nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in
Più in particolare, la misura della diligenza richiesta alla banca, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, corrisponde a quella dell'accorto banchiere ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c..
pagina 4 di 7 Trova, pertanto, applicazione l'art. 1218 c.c., che pone a carico del debitore l'onere di provare di avere correttamente adempiuto al mandato ricevuto, avente ad oggetto l'incasso dell'assegno.
2.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, la domanda risarcitoria formulata dall'attore non risulta fondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, va escluso che i funzionari della abbiano tenuto una CP_1 condotta idonea a ingenerare nel correntista un legittimo affidamento sulla validità del titolo negoziato, rispetto al quale non è stata rilasciato il bene emissione.
In particolare, la sig.ra , cassiera dell'istituto di credito, ha riferito di aver interloquito con il Parte_2 sig. recat in compagnia di un'altra persona “che venne indicata come l'acquirente Parte_1 dell'auto” al fine di incassare l'assegno. La testimone ha riferito di aver contattato telefonicamente la banca emittente la quale aveva confermato i dati dell'assegno ma di aver espressamente avvisato il cliente della possibilità di essere vittima di una truffa, informandolo poi della necessità di attendere alcuni giorni per avere la garanzia in ordine alla genuinità del titolo1.
Del pari, il teste vicedirettore vicario della filiale, ha rappresentato di aver fornito al Testimone_1 correntista, nella le medesime informazioni già fornite dalla cassiera in ordine al rischio di truffe - sicché l'eventuale telefonata alla banca emittente non avrebbe potuto fornire nessuna garanzia sulla bontà dell'assegno – e in ordine alle tempistiche necessarie per avere la disponibilità del denaro2.
Le dichiarazioni testimoniali - logiche, coerenti e prive di contraddizioni – trovano poi conferma nella documentazione versata in atti. Nello specifico, la copia conforme dell'assegno e l'estratto conto (cfr. doc. 1-3) riportano la separata sottoscrizione apposta dal sig. – che non ha disconosciuto la Parte_1 firma – sulla specifica informativa con cui l'istituto ha escluso ogni garanzia di buon esito del medesimo assegno (“L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel contratto di conto corrente e comunque nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di negoziazione di assegno circolare, l'eventuale “benemissione” comunicata dalla banca emittente non costituisce garanzia del buon esito del medesimo assegno;
pertanto, l'eventuale mancato pagamento del titolo da parte della banca emittente comporterà il regolare addebito del controvalore dell'assegno circolare e delle relative spese […]”). 1 Cfr verbale del 29.09.2022: “il sig. voleva versare un assegno, di importo di circa sui 60.000,00 e Parte_1 voleva la garanzia che l'assegno fosse coperto e insistette perché io telefonassi alla banca emittente per la garanzia che l'assegno fosse coperto. io risposi che bisognava aspettare che l'assegno arrivasse all'altra banca e dopo circa 7-10 giorni si sarebbe saputo se era coperto. […] accompagnai il sig. della dal mio superiore in quanto non era Pt_1 Testimone_1 soddisfatto della mia risposta;
non ero presente al colloquio. ssivamente in cassa a versare Parte_1 l'assegno dicendo che provava a versare l'assegno nonostante fosse stato avvisato della possibilità di una truffa, e l'unico modo di scoprirlo era versarlo. Dissi a del noce che versando l'assegno bisognava aspettare i giorni indicati nella contabile di cui al documento 1 di parte attrice che mi si rammostra e che riconosco, la contabile venne consegnata a La CP_5 persona qualificatasi come acquirente insisteva che io facessi la telefonata perché aveva fatto tanti chilomet leva tornare indietro per niente e disse che voleva tornare con l'auto. ADR inizialmente in cassa è venuto solo il ma CP_5 subito dopo è stato affiancato dall'altro signore qualificatosi come acquirente manifestò l' e di Parte_1 negoziare l'assegno, ricordo che disse che per avere la certezza bisognava aspettare i anca. […] Ho contattato telefonicamente la RA AN e parlato con un signore qualificatosi come che confermava i dati CP_4 Per_2 dell'assegno ovvero l'importo, il luogo di emissione e l'intestazione dell'assegno, segnavo il nome sul retro Per_2 dell'assegno.”. 2 Cfr verbale del 29.09.2022: “Quel giorno il sig della noce con la persona che si è dichiarata l'acquirente dell'auto, si è presentato nel mio ufficio chiedendo se l'assegno circolare fosse buono e io risposi che l'unico modo era negoziarlo e aspettare il tempo necessario che la banca che ha ricevuto l'assegno ci fornisse l'esito pagato. Dissi a e all'altra
Parte_1 persona che una semplice telefonata non garantiva la bontà dell'assegno e che c'era il risch ruffa con l'intercettazione della telefonata da parte di un truffatore che garantiva la bontà dell'assegno. Venne detto a che
Parte_1 se voleva mettere all'incasso l'assegno e fare il passaggio di proprietà dell'auto il rischio era il suo. Ricordo nto acquirente disse che o si metteva l'assegno all'incasso e si faceva il passaggio di proprietà o lui se ne sarebbe tornato indietro senza acquistare l'auto e a questo punto decise di versare l'assegno. Dopo che venne avvisato del
Parte_1 Parte_1 rischio si alzo e andò in cassa a negoziar Io non feci nessuna telefonata, rì che la telefonata
Parte_1 era stata fatta dalla cassiera, per questo gli dissi che la telefonata non garantiva la bo gno” pagina 5 di 7 Va poi confermata l'ordinanza istruttoria con quale è stata rigettata la richiesta di interpello del direttore della filiale di Si osserva che l'art. 2731 c.c. dispone che la confessione è efficace CP_1 CP_3 solo ersona c i disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. Pertanto, l'interrogatorio formale avrebbe potuto essere esperito nei soli confronti del legale rappresentante dell'istituto bancario e, quindi, non nei confronti del direttore della filiale. A ciò va aggiunto che, secondo la prospettazione di parte attrice e alla luce di quanto emerso all'esito dell'assunzione della prova orale, il direttore neppure ha presenziato all'interlocuzione intercorsa con la cassiera della filiale sicché nulla avrebbe potuto riferire in ordine a tale vicenda.
Non emergono, dunque, elementi in base ai quali fondare la responsabilità della banca.
In particolare, non può pervenirsi a diverse conclusioni neppure valorizzando la telefonata intercorsa tra la cassiera e un certo sig. della filiale di RA AN in quanto, tenuto conto degli Per_2 specifici avvertimenti successivamente rivolti al sig. di fatto, la banca convenuta non ha Parte_1 garantire la validità dell'assegno, sicché deve escl ia stato rilasciato il bene emissione dell'assegno.
Si aggiunge, inoltre, che l'eventuale proposta di investimento, effettuata dalla banca convenuta nella medesima giornata in cui è stato negoziato l'assegno, è circostanza di per sé neutra. Come già evidenziato, i funzionari della banca avevano informato il sig. della necessità di attendere Parte_1 svariati giorni per avere certezza del buon esito dell'assegno, sicché l'istituto di credito era consapevole del fatto che il cliente, già correntista, non aveva ancora la disponibilità del denaro.
A parere del Tribunale, la condotta della banca negoziante è stata connotata dalla diligenza professionale richiesta dagli artt. 1176 co. 2 e 1710 c.c. avendo fornito al cliente le informazioni relative ai rischi connessi alla negoziazione dell'assegno. Dunque, va escluso che la banca abbia ingenerato un affidamento tutelabile in capo al sig. il quale – nonostante gli avvertimenti della cassiera e Parte_1 del vicedirettore - ha deciso di procedere ugualmente, nella medesima giornata, al trasferimento del veicolo assumendo così il rischio che l'assegno non fosse coperto.
Infine, va escluso che l'assegno presentasse segni di contraffazione rilevabili ictu oculi.
Si evidenzia che la è un istituto di credito, aderente al gruppo bancario Controparte_4 cooperativo Iccrea B erritorio della Lombardia diverse filiali. In particolare, la Con convenuta ha dimostrato che la dispone di diverse filiali nella città di Milano, compresa un'agenzia in Piazza XXIV Maggio. Perta l'indicazione “RA AN” riguarda la denominazione sociale dell'istituto bancario che avrebbe emesso l'assegno e non il Comune della filiale di emissione dell'assegno, che corrisponde a quella di Milano.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico di parte attrice facendo riferimento allo scaglione previsto per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 52.001,00 – 260.000,00.
Tenuto conto che il valore della controversia (€ 63.500,00) è di poco superiore al valore più basso dello scaglione, i compensi vengono liquidati applicati i valori minimi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi del D.M. 147/2022 per la fase istruttoria e decisionale.
4. Sulla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Parte convenuta ha chiesto la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi della'rt. 96 co. 3 c.p.c..
Com'è noto, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o pagina 6 di 7 l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
La giurisprudenza di legittimità ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave, pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (Cass. n. 21570/2012), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726); e ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620).
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda va rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
Infatti, non risultano ravvisabili elementi in base ai quali affermare la mala fede o colpa grave dell'attore, tali da configurare un possibile abuso dello strumento processuale. L'oggettiva incertezza giuridica della questione sottoposta al vaglio del Tribunale esclude di ritenere palesemente infondata la domanda e conduce al rigetto della condanna per responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi l 15% per spes me per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da Controparte_1
Lodi, 3 luglio 2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1049/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Vittorio A François;
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. e p. iva ), in persona del procuratore munito di Controparte_1 P.IVA_1 poteri di rappresentanza rappresentata e difesa dall'avv.ta Federica Nicolini;
CP_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'adito Tribunale, In Tesi: accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della per non aver eseguito CP_1 diligentemente le obbligazioni richieste nel caso per cui è lite, in violazione dell'art 1176 cc comma 2°, per tutte le ragioni indicate in parte narrativa, sia che, i relativi obblighi scaturissero dal rapporto contrattuale di conto corrente vigente tra il Sig. e la sia in forza del mandato conseguente Parte_1 CP_1 l'accettazione alla richiesta di giudizio del bene emissione del titolo nonché per averlo posto all'incasso sia per qualsiasi altra configurazione giuridica ritenuta applicabile al caso de quo (dabo mihi facto dabo tibi ius) e per l'effetto condannare la al pagamento di euro 63.500,00, quale risarcimento dei danni subiti dal Sig. CP_1 oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa somma minore o Parte_1 i giustizia anche ad esperita istruttoria. In ipotesi: Voglia l'adito Tribunale accertata e dichiarata la responsabilità extra contrattuale della CP_1 per non aver eseguito secondo diligenza, perizia e prudenza le obbligazioni richieste dal cas
[...] one degli artt 2043 e ss c.c., da intendersi sia per fatti commissivi che omissivi per aver, in qualità di professionista bancario, rilasciato la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare per cui è lite nonché averlo posto all'incasso, nonostante quanto mostrato e documentato in parte narrativa, in danno del Sig.
[...]
per l'effetto condannare la al pagamento di euro 63.500,00 quale risarcimento dei Parte_1 CP_1 subiti dal Sig. oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa Parte_1 somma minore di giustizia anche ad esperita istruttoria.
-Con vittoria di compensi, spese ,rimborso marca e cu, spese forf, Iva e Cap nonché delle spese della fase stragiudiziale del tentativo di conciliazione da liquidarsi ex 20- 1 bis del DM 55/2014.”.
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte convenuta
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare le domande tutte avanzate dall'Attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Condannare comunque l'Attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché condannarli al pagamento in favore della convenuta di un'ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi CP_1 dell'art. 96, co. 3, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
1.1. ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1 risar contrattuale per aver rilascia la garanzia di validità di un assegno portato all'incasso dall'attore e successivamente risultato falso. In subordine, l'attore ha domandato la condanna dell'istituto al risarcimento del danno extracontrattuale per non aver eseguito le operazioni con la diligenza, perizia e prudenza richieste nelle operazioni bancarie.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
- di aver pubblicato nel febbraio 2022 un'inserzione online per vendere la propria autovettura (BMW modello X5, tg. GD851AV) al prezzo di euro 64.000,00;
- di esser stato contattato da un potenziale acquirente, presentatosi come Persona_1
titolare della “Dealer Car S.r.l.s.” di Parma, resosi disponibile ad acq
[...] al prezzo di euro 63.500,00, previa prova su strada;
- che il 09.03.2022, eseguita la prova della vettura, l'acquirente confermava l'intenzione di procedere all'acquisto e, a tal fine, consegnava al venditore l'assegno circolare n. ZE4332528098-02 emesso da ICCREA Banca, filiale di RA AN, di euro 63.500,00;
- di essersi recato assieme al fratello e al potenziale acquirente alla sede della CP_3 in via Incoronata, presso la quale era titolare di conto corrente, al fin
[...] ità del titolo di credito ricevuto;
- che, su richiesta del correntista, la cassiera dell'Istituto verificava la corretta emissione del titolo contattando telefonicamente la Banca emittente ICCREA, filiale di RA AN, e interloquendo con tal sig. . In esito alla conversazione, la dipendente confermava la Per_2 bene emissione dell'asseg itava la somma di euro 63.500,00 a favore del sig.
[...] con disponibilità fondi dal 15.03.2022 (cfr. ricevuta operazione e copia conforme Parte_1 oc. 1 e 3 parte attrice);
- di aver confidato nel buon esito dell'operazione e di essersi recato nel corso della stessa mattinata alle ore 12.00 circa presso l'agenzia di pratiche auto “Esposti” di per effettuare CP_3 il passaggio di proprietà nei confronti della “Dealer Car S.r.l.s.” (cfr. attes i ACI PRA – doc. 2 parte attrice);
- di esser stato contattato nel pomeriggio del giorno stesso dalla per una proposta CP_1 di investimento titoli della somma appena accreditata e di averla rifiutata;
- di aver verificato in data 15.03.2022 tramite home banking che, già in data 10.03.2022, il titolo era stato respinto in quanto “assegno contraffatto, falso, clonato”;
- che in pari data, su richiesta del correntista, il direttore della banca verificava la non corrispondenza tra il luogo di emissione dell'assegno, indicato in “Milano 20136” e la firma apposta sul titolo, appartenente alla stessa ma alla filiale di RA AN (e non CP_1 Milano) con cap 20841;
- di aver contattato la Banca ICCREA di RA AN, che negava ogni addebito sia pagina 2 di 7 sull'emissione dell'assegno de quo, sia di avere alle proprie dipendenze tal sig. ; Per_2
- di aver sporto denuncia querela presso i Carabinieri di cfr. denuncia del 16.03.2022 – doc. CP_3 4 parte attrice);
- di aver incardinato la presente causa, stante l'esito negativo del procedimento di mediazione (cfr. verbale mediazione – doc. 5 parte attrice).
Sulla scorta delle richiamate circostanze di fatto, in punto di diritto, l'attore ha chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni, assumendone la responsabilità contrattuale:
- per mancata tutela del correntista in violazione della disciplina sul mandato, alla luce dei vizi che l'assegno avrebbe presentato ictu oculi e che avrebbero dovuto condurre l'istituto a non incassare il titolo;
- per aver rilasciato la bene emissione dell'assegno e aver così garantito la veridicità del titolo;
- per aver violato le previsioni della Circolare ABI del 22.03.2016.
In subordine, la parte ha domandato l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della CP_1 per fatto illecito dei propri dipendenti, ascrivibile alla negligenza, imperizia e imprudenza mostrate dalla cassiera nell'incasso del titolo di credito.
1.2. Nel giudizio così incardinato si è ritualmente costituita che ha domandato il rigetto CP_1 delle pretese attoree, con condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
In particolare, l'istituto di credito ha fornito una differente ricostruzione fattuale, rappresentando:
- che l'assegno emesso – non già dalla “Iccrea Banca” di RA AN, come sostenuto da parte attrice, bensì – dalla “ , filiale di Milano non Controparte_4 manifestava alcuna incongruenza percepibile ictu oculi;
- di aver rappresentato al correntista la necessità di negoziare l'assegno per verificarne la veridicità con la banca emittente;
- di non poter garantire l'affidabilità del mezzo di pagamento, la sua corretta emissione e, quindi, l'effettiva presenza del denaro, sulla base di una mera telefonata alla filiale della banca emittente, come richiesto con insistenza dal correntista;
- che, a fronte delle spiegazioni fornite dalla cassiera, il soggetto qualificatosi come acquirente dell'auto si indispettiva e affermava ad alta voce che non avrebbe più acquistato il veicolo se il trasferimento di proprietà non si fosse completato in giornata;
- che, dopo aver ribadito le procedure necessarie per la negoziazione dell'assegno, l'addetta allo sportello faceva sottoscrivere al correntista un'informativa specifica di esclusione di ogni garanzia di attendibilità del titolo (cfr. copia conforme assegno – doc. 3 parte attrice);
- che il sig. ha scelto liberamente di non attendere il decorso dei termini per Parte_1 la verifica dell'assegno e di trasferire comunque l'autovettura, assumendosi il rischio di non ricevere il denaro;
- di non aver mai proposto telefonicamente alcun investimento al correntista in relazione alla somma portata all'incasso.
In punto di diritto, poi, la parte ha dedotto:
- di non ritenere configurabile una responsabilità a titolo contrattuale, non vigendo alcun obbligo di rilascio della bene emissione dell'assegno nei confronti dei correntisti;
- di non ravvisare neppure una propria responsabilità extracontrattuale, non avendo rilasciato alcuna garanzia circa la validità del titolo e avendo operato con la diligenza richieste agli istituti bancari;
pagina 3 di 7 - di rinvenire in ogni caso un concorso del fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o escludere il risarcimento del danno.
1.3. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione della prova testimoniale.
2. Sulla responsabilità ascrivibile a Controparte_1
2.1. Parte attrice ha domandato di accertare la responsabilità della banca per aver rilasciato il bene emissione dell'assegno portato all'incasso, senza rilevarne la palese alterazione, e per aver garantito la veridicità del titolo, così ingenerando nei confronti del correntista un affidamento sul buon esito dell'operazione di incasso.
Parte convenuta ha eccepito di aver puntualmente informato il cliente in merito alle procedure necessarie per evitare il rischio di truffe e ha chiarito di non aver rilasciato alcuna garanzia in ordine alla validità dell'assegno, i cui vizi in ogni caso non apparivano immediatamente percepibili.
2.2. Preliminarmente, occorre precisare che nel caso di specie viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale
È circostanza non controversa che il sig. avesse richiesto alla banca convenuta di avere il Parte_1 c.d. bene emissione dell'assegno. Esso non viene regolato dalla legge, né nelle norme bancarie uniformi, ma trova il proprio fondamento nella prassi. L'attività svolta dalla banca negoziatrice consiste in una verifica formale del titolo, o che non vi siano elementi che portino a ritenere che l'assegno sia stato contraffatto, attraverso la consultazione della banca emittente. Il bene emissione non si estende quindi alla verifica dell'esistenza della provvista.
La banca non è obbligata a prestare il bene emissione al correntista, tuttavia, se il funzionario della banca negoziatrice decide di verificare, ed in seguito attestare la validità dell'assegno, si configura un rapporto contrattuale.
In tal senso, si è espressa la Cassazione nell'ipotesi di trasmissione al cliente di un'informazione di bene- fondi, poi rivelatasi errata: “l'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo (telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione) circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti “benefondi”) è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria” (Cass. sent. n. 8983/2000). Tale principio è stato ribadito anche in riferimento al c.d. bene emissione (da ultimo Cass. n. 16555/2023).
Del pari, le pronunce dell'Arbitro bancario finanziario hanno chiarito la necessità, per l'affermazione di una responsabilità bancaria, di un legittimo affidamento sorto nel cliente per effetto della dichiarazione di bene emissione: “nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall'acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo.” (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, Decisione n. 20978 del 24.11.2020).
Quanto alla misura della diligenza richiesta, giova evidenziare che gli istituti di credito, in ragione del servizio reso, sono chiamati a prestare una particolare attenzione e cautela nei confronti della clientela. In tal senso la Cassazione ha precisato che “nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in
Più in particolare, la misura della diligenza richiesta alla banca, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, corrisponde a quella dell'accorto banchiere ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c..
pagina 4 di 7 Trova, pertanto, applicazione l'art. 1218 c.c., che pone a carico del debitore l'onere di provare di avere correttamente adempiuto al mandato ricevuto, avente ad oggetto l'incasso dell'assegno.
2.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, la domanda risarcitoria formulata dall'attore non risulta fondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, va escluso che i funzionari della abbiano tenuto una CP_1 condotta idonea a ingenerare nel correntista un legittimo affidamento sulla validità del titolo negoziato, rispetto al quale non è stata rilasciato il bene emissione.
In particolare, la sig.ra , cassiera dell'istituto di credito, ha riferito di aver interloquito con il Parte_2 sig. recat in compagnia di un'altra persona “che venne indicata come l'acquirente Parte_1 dell'auto” al fine di incassare l'assegno. La testimone ha riferito di aver contattato telefonicamente la banca emittente la quale aveva confermato i dati dell'assegno ma di aver espressamente avvisato il cliente della possibilità di essere vittima di una truffa, informandolo poi della necessità di attendere alcuni giorni per avere la garanzia in ordine alla genuinità del titolo1.
Del pari, il teste vicedirettore vicario della filiale, ha rappresentato di aver fornito al Testimone_1 correntista, nella le medesime informazioni già fornite dalla cassiera in ordine al rischio di truffe - sicché l'eventuale telefonata alla banca emittente non avrebbe potuto fornire nessuna garanzia sulla bontà dell'assegno – e in ordine alle tempistiche necessarie per avere la disponibilità del denaro2.
Le dichiarazioni testimoniali - logiche, coerenti e prive di contraddizioni – trovano poi conferma nella documentazione versata in atti. Nello specifico, la copia conforme dell'assegno e l'estratto conto (cfr. doc. 1-3) riportano la separata sottoscrizione apposta dal sig. – che non ha disconosciuto la Parte_1 firma – sulla specifica informativa con cui l'istituto ha escluso ogni garanzia di buon esito del medesimo assegno (“L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel contratto di conto corrente e comunque nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di negoziazione di assegno circolare, l'eventuale “benemissione” comunicata dalla banca emittente non costituisce garanzia del buon esito del medesimo assegno;
pertanto, l'eventuale mancato pagamento del titolo da parte della banca emittente comporterà il regolare addebito del controvalore dell'assegno circolare e delle relative spese […]”). 1 Cfr verbale del 29.09.2022: “il sig. voleva versare un assegno, di importo di circa sui 60.000,00 e Parte_1 voleva la garanzia che l'assegno fosse coperto e insistette perché io telefonassi alla banca emittente per la garanzia che l'assegno fosse coperto. io risposi che bisognava aspettare che l'assegno arrivasse all'altra banca e dopo circa 7-10 giorni si sarebbe saputo se era coperto. […] accompagnai il sig. della dal mio superiore in quanto non era Pt_1 Testimone_1 soddisfatto della mia risposta;
non ero presente al colloquio. ssivamente in cassa a versare Parte_1 l'assegno dicendo che provava a versare l'assegno nonostante fosse stato avvisato della possibilità di una truffa, e l'unico modo di scoprirlo era versarlo. Dissi a del noce che versando l'assegno bisognava aspettare i giorni indicati nella contabile di cui al documento 1 di parte attrice che mi si rammostra e che riconosco, la contabile venne consegnata a La CP_5 persona qualificatasi come acquirente insisteva che io facessi la telefonata perché aveva fatto tanti chilomet leva tornare indietro per niente e disse che voleva tornare con l'auto. ADR inizialmente in cassa è venuto solo il ma CP_5 subito dopo è stato affiancato dall'altro signore qualificatosi come acquirente manifestò l' e di Parte_1 negoziare l'assegno, ricordo che disse che per avere la certezza bisognava aspettare i anca. […] Ho contattato telefonicamente la RA AN e parlato con un signore qualificatosi come che confermava i dati CP_4 Per_2 dell'assegno ovvero l'importo, il luogo di emissione e l'intestazione dell'assegno, segnavo il nome sul retro Per_2 dell'assegno.”. 2 Cfr verbale del 29.09.2022: “Quel giorno il sig della noce con la persona che si è dichiarata l'acquirente dell'auto, si è presentato nel mio ufficio chiedendo se l'assegno circolare fosse buono e io risposi che l'unico modo era negoziarlo e aspettare il tempo necessario che la banca che ha ricevuto l'assegno ci fornisse l'esito pagato. Dissi a e all'altra
Parte_1 persona che una semplice telefonata non garantiva la bontà dell'assegno e che c'era il risch ruffa con l'intercettazione della telefonata da parte di un truffatore che garantiva la bontà dell'assegno. Venne detto a che
Parte_1 se voleva mettere all'incasso l'assegno e fare il passaggio di proprietà dell'auto il rischio era il suo. Ricordo nto acquirente disse che o si metteva l'assegno all'incasso e si faceva il passaggio di proprietà o lui se ne sarebbe tornato indietro senza acquistare l'auto e a questo punto decise di versare l'assegno. Dopo che venne avvisato del
Parte_1 Parte_1 rischio si alzo e andò in cassa a negoziar Io non feci nessuna telefonata, rì che la telefonata
Parte_1 era stata fatta dalla cassiera, per questo gli dissi che la telefonata non garantiva la bo gno” pagina 5 di 7 Va poi confermata l'ordinanza istruttoria con quale è stata rigettata la richiesta di interpello del direttore della filiale di Si osserva che l'art. 2731 c.c. dispone che la confessione è efficace CP_1 CP_3 solo ersona c i disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. Pertanto, l'interrogatorio formale avrebbe potuto essere esperito nei soli confronti del legale rappresentante dell'istituto bancario e, quindi, non nei confronti del direttore della filiale. A ciò va aggiunto che, secondo la prospettazione di parte attrice e alla luce di quanto emerso all'esito dell'assunzione della prova orale, il direttore neppure ha presenziato all'interlocuzione intercorsa con la cassiera della filiale sicché nulla avrebbe potuto riferire in ordine a tale vicenda.
Non emergono, dunque, elementi in base ai quali fondare la responsabilità della banca.
In particolare, non può pervenirsi a diverse conclusioni neppure valorizzando la telefonata intercorsa tra la cassiera e un certo sig. della filiale di RA AN in quanto, tenuto conto degli Per_2 specifici avvertimenti successivamente rivolti al sig. di fatto, la banca convenuta non ha Parte_1 garantire la validità dell'assegno, sicché deve escl ia stato rilasciato il bene emissione dell'assegno.
Si aggiunge, inoltre, che l'eventuale proposta di investimento, effettuata dalla banca convenuta nella medesima giornata in cui è stato negoziato l'assegno, è circostanza di per sé neutra. Come già evidenziato, i funzionari della banca avevano informato il sig. della necessità di attendere Parte_1 svariati giorni per avere certezza del buon esito dell'assegno, sicché l'istituto di credito era consapevole del fatto che il cliente, già correntista, non aveva ancora la disponibilità del denaro.
A parere del Tribunale, la condotta della banca negoziante è stata connotata dalla diligenza professionale richiesta dagli artt. 1176 co. 2 e 1710 c.c. avendo fornito al cliente le informazioni relative ai rischi connessi alla negoziazione dell'assegno. Dunque, va escluso che la banca abbia ingenerato un affidamento tutelabile in capo al sig. il quale – nonostante gli avvertimenti della cassiera e Parte_1 del vicedirettore - ha deciso di procedere ugualmente, nella medesima giornata, al trasferimento del veicolo assumendo così il rischio che l'assegno non fosse coperto.
Infine, va escluso che l'assegno presentasse segni di contraffazione rilevabili ictu oculi.
Si evidenzia che la è un istituto di credito, aderente al gruppo bancario Controparte_4 cooperativo Iccrea B erritorio della Lombardia diverse filiali. In particolare, la Con convenuta ha dimostrato che la dispone di diverse filiali nella città di Milano, compresa un'agenzia in Piazza XXIV Maggio. Perta l'indicazione “RA AN” riguarda la denominazione sociale dell'istituto bancario che avrebbe emesso l'assegno e non il Comune della filiale di emissione dell'assegno, che corrisponde a quella di Milano.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico di parte attrice facendo riferimento allo scaglione previsto per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 52.001,00 – 260.000,00.
Tenuto conto che il valore della controversia (€ 63.500,00) è di poco superiore al valore più basso dello scaglione, i compensi vengono liquidati applicati i valori minimi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi del D.M. 147/2022 per la fase istruttoria e decisionale.
4. Sulla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Parte convenuta ha chiesto la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi della'rt. 96 co. 3 c.p.c..
Com'è noto, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o pagina 6 di 7 l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
La giurisprudenza di legittimità ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave, pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (Cass. n. 21570/2012), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726); e ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620).
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda va rigettata in quanto infondata, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
Infatti, non risultano ravvisabili elementi in base ai quali affermare la mala fede o colpa grave dell'attore, tali da configurare un possibile abuso dello strumento processuale. L'oggettiva incertezza giuridica della questione sottoposta al vaglio del Tribunale esclude di ritenere palesemente infondata la domanda e conduce al rigetto della condanna per responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi l 15% per spes me per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da Controparte_1
Lodi, 3 luglio 2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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