Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 ottobre 1987 |
Giurisprudenza • 271
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1557Provvedimento: Pubblicato il 10/12/2025 N. 01557/2025 REG.PROV.COLL. N. 00738/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 738 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, …Leggi di più...
- art. 11 d.p.r. n. 395/1995·
- indennità di volo·
- cumulo indennità·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 17 l. n. 78/1983·
- art. 3 comma 3 l. n. 34/1984·
- art. 1 comma 2 l. n. 505/78·
- irriducibilità retribuzione·
- indennità pensionabile·
- legittimità costituzionale
Versioni del testo
- Art. 1.
Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennita' di servizio speciale e della indennita' speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.
L'indennita' mensile per servizio di istituto, risultante dall' articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.
Con effetto dal 1 luglio 1970 l'indennita' suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192 , e successive modificazioni.
Con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1970, l'indennita' di cui al secondo comma non e' cumulabile, salva l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all' articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all' articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628 , e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162 , e successive modificazioni, con l'indennita' di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441 , e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ; al personale gia' in godimento dei trattamenti predetti e' corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennita' di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.
Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365 , concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista. - Art. 2.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15 , 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365 , concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo. - Art. 3.
L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e' fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
Tale misura e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.