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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 975/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo DI NANNA del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Fabrizio SILVANI del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso il decreto dell'11 luglio 2024 del Tribunale di Teramo nell'ambito del giudizio n. 328/2023 di modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto il ricorso proposto da per la Parte_1
modifica delle condizioni della separazione intercorsa con la moglie, e Controparte_1
pronunziata dallo stesso ufficio giudiziario con sentenza n. 1043/22.
E così, pur confermando l'affido del minore ai servizi sociali con collocamento presso la Per_1
madre, ha, rigettata la richiesta del padre di affidamento congiunto ( dopo aver rinunziato a quello 1 esclusivo), revocato la previsione relativa alle modalità di svolgimento (in forma protetta e quindi alla presenza dei Servizi Sociali) degli incontri padre-figlio.
In ultimo, le spese sono state poste, secondo il principio della soccombenza, a carico dello stesso
Pt_1
1.2. A supporto della domanda, il ricorrente della prima ora ha indicato l'episodio verificatosi in data
20 agosto 2022 (peraltro in epoca leggermente anteriore rispetto alla pubblicazione della sentenza di separazione) allorquando la moglie ed il suo attuale compagno, , sono stati Controparte_2
sottoposti ad un controllo da parte degli operanti della Stazione CC di Castelnuovo Vomano.
Nella circostanza, il dato in effetti risulta all'evidenza dall'annotazione di servizio redatta e prodotta agli atti, il ha inizialmente indicato le generalità proprio del CP_2 Pt_1
L'episodio (oltre ad un peggioramento del rendimento scolastico del minore ed alla commissione di fatti di bullismo) è stata l'occasione per operare una censura della CTU redatta dalla dott.ssa nel citato giudizio di separazione e da cui è derivata la decisione del Tribunale di Teramo. Per_2
1.3. La ha dedotto l'infondatezza del ricorso facendo essenzialmente leva sull'estraneità ai CP_1
fatti oggetto di causa del suo compagno e così insistendo, previa audizione del minore, per il suo integrale rigetto.
1.4. Le ragioni poste a fondamento della decisione possono, in estrema sintesi, essere così riassunte:
- Il nucleo familiare è stato oggetto di osservazione da parte dei Servizi Sociali;
- Il minore per un periodo è stato trasferito in una struttura, mentre al momento vive stabilmente con la madre ed il compagno della medesima (il ; CP_2
- Le relazioni dei Servizi Sociali nell'ambito di uno specifico programma di recupero del rapporto genitori-figlio hanno evidenziato un sostanziale miglioramento del quadro riguardo alla relazione con la madre, mentre per quanto concerne la figura paterna sono ancora persistenti profili di contrasto;
- Il minore oramai quasi diciassettenne, è stato ascoltato in sede di audizione;
Per_1
- La soluzione dell'affido e del collocamento stabilite in sede di separazione devono ritenersi assolutamente rispondenti ai reali bisogni del ragazzo;
- Le vicende descritte nel libello introduttivo del giudizio, non sono state valutate di un'incidenza tale da poter comportare una rivisitazione del regime dell'affido;
- Di contro, anche in ragione dell'età oramai raggiunta dal minore, è stato eliminato il regime degli incontri protetti tra questi ed il padre;
2 1.4. La decisione del Tribunale di Teramo è stata tempestivamente impugnata dal attraverso Pt_1
l'articolazione di due motivi.
La prima doglianza ha riguardato il regime delle spese di lite poste, secondo la prospettazione dell'appellante, erroneamente a suo carico nonostante vi sia stata, nel corso del giudizio, rinunzia alla domanda di affido esclusivo e comunque sia stata revocata la modalità in forma protetta degli incontri con il figlio.
Con il secondo motivo, invece, più strettamente afferente al merito della vicenda, il ha Pt_1
lamentato la carenza o comunque la manifesta illogicità della motivazione relativamente al requisito
(indispensabile nel giudizio di modifica incardinato secondo il disposto di cui all'art. 710 cpc) della sopravvenienza di fattori rispetto al quadro cristallizzato con la sentenza di separazione.
La , così come anche il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi, CP_1
hanno concluso per il rigetto della domanda.
Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno discusso ai sensi dell'art. 473 bis. 34 cpc (senza insistere per la concessione di ulteriore termine per il deposito di note conclusive) la causa che pertanto può essere decisa.
2.Preliminarmente, si rende indispensabile svolgere qualche considerazione sul rito applicabile al presente giudizio.
Già in precedenti arresti, questa Corte Territoriale ha aderito alla tesi che per le impugnazioni proposte in tema di separazione e di divozio, pur riguardando giudizi introdotti in prime cure sotto la vigenza della disciplina previgente (ed è esattamente il caso che ci occupa), deve farsi applicazione del rito uniforme disciplinato dagli art 473 bis cpc e seguenti del codice di rito.
Tale conclusione, deve ritenersi valida anche per l'ipotesi, analoga al caso che ci occupa, in cui l'impugnazione riguarda la modificabilità di provvedimenti resi secondo quanto stabilito dall'art. 473 bis. 29 (in ordine ai quali, pertanto, la modalità decisoria dovrà necessariamente essere quella sentenza soggetta a sua volta a reclamo).
In particolare, l'art. 35 comma 4 del d.lvo 149/22 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e
II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
Dall'esame della suddetta disposizione possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
3 - la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto e quindi, proprio in difetto di una espressa previsione, anche al reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.29 cpc;
- pur nella consapevolezza dell'esistenza di un rito proprio per i procedimenti in tema di separazione e divorzio (al pari anche di altre materie), l'art. 473 bis.1 cpc all'ultimo comma rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito e l'unica deroga consentita deve essere espressamente prevista;
- deve pertanto escludersi che la nuova disciplina dell'appello sia applicabile unicamente ai casi di impugnazione “ordinaria” di sentenze emesse in primo grado;
- l'art. 473 bis.32 cpc, in tema di costituzione dell'appellato individua il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di trattazione per la spiegazione da parte dell'appellato del gravame incidentale;
- l'assetto normativo non contempla alcuna deroga (che di contro sarebbe dovuta risultare specificatamente) quanto al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del c.d. “rito
Cartabia”;
- non avrebbe pertanto senso, in logica, ancor prima che in diritto, prevedere per il rito famiglia un differimento quanto al giudizio di appello dell'entrata in vigore delle norme;
- in caso, quindi, di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022;
- il c.d. correttivo approvato con d.lvo 164 del 31 ottobre 2024 non ha inciso sulla materia in esame;
3. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere delibata nel merito.
L'appello proposto da è in parte fondato e di conseguenza può trovare accoglimento Parte_1
nei termini di seguito illustrati.
3.1. Per ragioni di ordine logico e sistematico, deve essere scrutinato il secondo motivo che, però, in quanto infondato in diritto, prima ancora che in fatto, va rigettato.
Come già anticipato, l'appellante ha contestato l'errata valutazione di una serie di fattori sopravvenuti che al contrario vanno ritenuti decisivi ai fini di una rivisitazione del regime dell'affidamento potendo
(avendo rinunziato alla domanda di affido esclusivo) comportare quello condiviso così superando quanto deciso dal Tribunale di Teramo in sede di separazione.
Tale prospettazione, però, non può essere condivisa per una serie di ragioni.
4 Anzitutto, il quadro cristallizzato dalla pronunzia di separazione si è basato sulle risultanze della
CTU, delle relazioni dei Servizi Sociali e della Comunità presso il minore è stato in un primo Per_1
momento collocato.
Dalla disamina di tali documenti è stato possibile giungere alle seguenti conclusioni:
- Il rapporto tra i genitori risulta fortemente conflittuale;
- La , però, è riuscita, con il trascorrere del tempo, ad instaurare con il figlio un clima CP_1 di maggiore complicità tant'è vero che lo stesso è stato collocato presso la sua abitazione;
- Diversamente, il ha palesato, a più riprese, comportamenti (definiti espressamente) Pt_1
“disfunzionali” e quindi non pienamente confacenti al superiore interesse del minore;
Ne discende che eventuali censure sulle conclusioni della CTU avrebbero, semmai ed a voler tutto concedere, dovuto costituire motivo di impugnazione della sentenza.
Anche lo scenario successivo alla definizione della causa di separazione risulta ben definito e comunque non suscettibile di poter essere alterato in quanto è emerso che oramai il minore ha raggiunto un suo equilibrio psico fisico dall'assetto descritto ed eventuali cambiamenti, oltre che ingiustificati, potrebbero seriamente mettere in discussione tale condizione.
Ad ulteriore conferma di tale assunto, vi è che nel corso del giudizio di modifica, poi, si è provveduto all'audizione di il quale ha dichiarato “…ho abbandonato la scuola in quanto non sono Per_1 interessato agli studi, non intendo procedere con gli studi , finita la scuola dell'obbligo mi piacerebbe inserirmi nel contesto lavorativo insieme a il compagno di mia mamma, o comunque CP_2
in un altro contesto lavorativo. Ho un bellissimo rapporto con mia madre e , viviamo CP_2
insieme nella casa di lui, in cui siamo noi tre e mio fratello. Non ho un buon rapporto con mio padre, lui è sempre concentrato sul rapporto tra la mamma e non essendo realmente interessato CP_2
al mio percorso ed alla mia vita. Tutto quello che fa lo fa per creare dei litigi e per recriminazioni nei confronti di mia madre. Per esempio in un'occasione si è appostato vicino alla mia scuola per vedere se entravo a scuola, in modo da poter dire poi, che lei non mi segue bene nel momento in cui io scelgo di non frequentare la scuola. Comunque non voglio vedere mio padre e, se dovessi cambiare idea, sarei io stesso a contattarlo ma in questo momento non ho intenzione di intraprendere un percorso.
Il nostro percorso è stato travagliato, ho vissuto con lui fino al 2017 e che in quel periodo si era allontanato da mia madre, questo perché lui stesso creava un clima di conflittualità e continuava a parlare male sia di mia madre che di . Dopo sono stato in comunità per due anni e, CP_2
successivamente, ho effettuato degli incontri con la mamma, a seguito dei quali ha conosciuto
e sono rinato nel clima sereno in cui reciprocamente viviamo. CP_2
5 Voglio avere autonomia decisionale, anche negli incontri con mio padre, semmai un domani cambiasse approccio e volessi incontrarlo sari io stesso a doverlo decidere, ma al momento lo escludo nella maniera più categorica.
Lui ha provato a contattarmi, io a volte mi innervosisco e gli rispondo male”.
Si è provveduto, inoltre, ad ascoltare le assistenti sociali e lo stesso le prime, hanno riferito Pt_1
“Emergeva che il padre avesse spostato l'attenzione su situazioni esterne e nello specifico la madre di Da quando ha interrotto gli incontri abbiamo fatto diversi colloqui per vagliare la Per_1
possibilità di intraprendere una ripresa dei rapporti, anche magari mediante l'attivazione di un'educativa in casa, consistente in un educatore che si reca presso il domicilio del minore per cercare di far evolvere la situazione e far recuperare i rapporti. L'educativa sarebbe stata funzionale ad un ausilio generale, anche perché è stato molti anni in comunità, e ha un basso rendimento a scuola. Il percorso sarebbe stato funzionale sia ad un maggior benessere personale e ad un percorso di recupero dei rapporti. In relazione al rapporto con la madre dice di essere molto sereno, di stare
a proprio agio, noi abbiamo precisato che il rapporto con il compagno del padre non può sostituire la figura paterna.
Ha manifestato più volte il timore di un reingresso in struttura avendo vissuto un periodo molto traumatico quando è stato lì. Cè una totale chiusura da parte del minore”.
Il infine ha dichiarato: “ho perso mio figlio in casa famiglia, lamentavo delle mancanze, non Pt_1
ho nulla contro la madre di però continua a creare un clima conflittuale. Quando gli chiedo Per_1 perché non mi vuole vedere evita palesemente l'argomento. Forse avevo io un'ossessione nei confronti di ma c'è da dire che lui ha sostituito la mia persona”. CP_2
3.2.In questo quadro, l'episodio del 20 agosto 2022 (descritto nelle pagine che precedono) non può ritenersi idoneo per procedere ad una rivisitazione del regime dell'affido del minore in quanto:
- gli elementi che possono rilevare in tal senso infatti devono comunque risultare tali da incidere in positivo sul superiore interesse del minore che in situazioni analoghe a quella che ci occupa deve rappresentare l'unica stella polare a cui attenersi;
- dall'insieme degli elementi evidenziati (che comunque ha già compiuto 17 anni e quindi è Per_1
certamente in grado di esprimere, con un indubitabile grado di cognizione e consapevolezza, il proprio pensiero) ha raggiunto un apprezzabile equilibrio nel suo percorso di crescita avendo recuperato il rapporto con la madre e non palesando ulteriori profili problematici;
- l'esito dell'audizione si è a tale riguardo rivelato decisivo;
- l'esistenza di un clima ancora fortemente conflittuale tra i genitori rappresenta poi un ulteriore fattore ostativo alla soluzione prospettata dal dell'affidamento congiunto;
Pt_1
6 - la documentazione allegata al ricorso (in appello il quadro probatorio non è stato modificato da ulteriori produzioni rilevanti ai fini della decisione) non può rivelarsi decisiva a sostegno delle ragioni dell'appellante; l'episodio del rinvenimento di sostanza stupefacente è difatti risalente al 2020, mentre quello relativo all'aggressione perpetrata da in danno di un compagno di scuola durante la Per_1 gita è avvenuto in epoca anteriore all'assunzione a decisione (avvenuta il 6 aprile 2022) della causa di separazione;
- il materiale allegato alle note del 25 novembre 2024 è infatti riferito alle condizioni reddituale e patrimoniale del che, però, per le ragioni sin qui esposte, non è significativa per la soluzione Pt_1
del caso;
- la richiesta di espletamento di una nuova CTU, alla luce delle considerazioni svolte, non può che essere disattesa;
Sulla scorta, quindi, delle considerazioni svolte il motivo deve essere rigettato.
3.3. A diverse conclusioni, almeno in parte, deve invece pervenirsi per quanto concerne la prima censura che ha riguardato il capo delle spese di lite che il Collegio teramano ha posto integralmente a carico del Pt_1
Nella valutazione dei fatti, deve tenersi conto che la rinunzia in corso di causa alla domanda di affido esclusivo va intesa alla stregua di un rigetto anche nell'assenza (per quanto esposto) di valide ragioni per un suo accoglimento.
Corrisponde poi al vero che la richiesta in via gradata di affido congiunto, in ipotesi avrebbe potuto anche trovare l'adesione della . CP_1
La revoca delle modalità protetta degli incontri padre figlio è stata disposta anche in ragione dell'età raggiunta dal minore Per_1
Alla luce pertanto delle considerazioni svolte, le spese di lite del primo giudizio possono essere compensate nella misura della metà per essere liquidate quindi nell'importo di € 1.416,50 (pari ad ½ di € 2.833,00 liquidato dal primo giudice).
4. Analogamente, anche le spese del presente grado possono essere liquidate con compensazione della metà come da dispositivo attenendosi al valore indeterminabile bassa complessità della controversia con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria perché non dovuta ed applicazione dei valori minimi attesa la non particolare difficoltà delle questioni.
PQM
7 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso il decreto dell'11 luglio 2024 Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) In parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, in favore della Parte_1 controparte delle spese del primo grado che liquida in € 1.416,50 (pari ad ½ di € 2.833,00) per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
b) Conferma nel resto il decreto impugnato;
c) Condanna al pagamento, in favore della controparte delle spese del presente Parte_1 grado che liquida in € 1.736,50 (pari ad ½ di € 3.473,00) per compensi professionali oltre al
15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lvo 196 del 2003, art 52.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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