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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5760/2018 avente ad oggetto “contratti bancari”
TRA in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico legale rappresentante sig. , sedente in Parte_2
Salerno alla via Tommaso Caruto n.4 – codice fiscale N. nonché il sig. P.IVA_1
in proprio nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_3 al vicolo Duca Ruggiero n.
9 - codice fiscale – parte fidejubente C.F._1
–DE , nato a [...] il [...] e domiciliato in Parte_4
RV PU (SA) alla via Beneficenza n. 17 - codice fiscale
– parte fidejubente e datrice di ipoteca –DE C.F._2 Pt_5
nato a [...] il [...] e domiciliato a RV PU
[...]
(SA) alla Via Beneficenza n. 17 - codice fiscale - parte C.F._3 fideiubente nata a [...] il [...] e domiciliata in Parte_6
Salerno alla via Volturno n.
4 - codice fiscale - parte datrice C.F._4
d'ipoteca - tutti rappresentati e difesi dal sig. avv. Fortunato DE DONATO - codice fiscale – ed elettivamente domiciliati in Salerno alla via S. C.F._5
Leonardo 236/G;
-ATTORI-
CONTRO
con sede in Modena alla Via San Carlo n. 16, Controparte_1 codice fiscale n. in persona del Direttore Generale dottor P.IVA_2 CP_2
in nome e per conto della giusta procura speciale in autentica del
[...] CP_3
Notaio Dott. del 19 giugno 2017, Rep. 45659/13967 già Persona_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amendola Controparte_4
1 ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno C.F._6 alla via Giovanni Angelo Papio n. 35;
- CONVENUTA-
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale Controparte_5 sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e P.IVA_3 all'Elenco delle SPV al n. 35705.3, e per essa, con sede Controparte_6 legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
d'Aragona (CF. ), in virtù di procura allegata in atti, (il quale CodiceFiscale_7 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al suindicato procedimento al numero di fax 089.251877 e/o all'indirizzo P.E.C.
.salerno.it), con il quale elettivamente Email_1 CP_7 domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58
- INTERVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.06.2018 la società Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., nonché i sig.ri - parte
[...] Parte_2 fideiubente – parte fidejubente e datrice d'ipoteca - Parte_7 [...]
– parte fidejubente – e la sig.ra - parte Parte_8 Parte_9 datrice d'ipoteca - convenivano la dinanzi al Tribunale di Salerno Controparte_8 al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità totale o parziale di tutti i rapporti intrattenuti con la Banca. Gli attori contestavano: 1)la presunta nullità del contratto di apertura di credito regolata in conto corrente n. 1254871 acceso il 2.3.2005 ed dei contratti accessori n. 1254872, n. 1254873 e n. 1331450 per illegittimità delle clausole di
“applicazione degli interessi, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle
Commissioni di massimo scoperto, delle modalità di calcolo delle valute, delle competenze e spese a qualsiasi titolo pretese per violazione della specifica normativa vigente in materia, ed in particolare alla luce degli artt. 1283 e 1284 cc, art. 1 17 D.Lgs.
n.385/93, art. 85 Trattato CEE nonché l. 108/96”; 2) la presunta nullità del contratto di mutuo fondiario n. 017- 10068235 per notar del 13.1.2010 ed al contratto di Per_2 mutuo ipotecario nr. 411-101059558 per notar del 28.5.2014 per violazione degli Per_2 artt. 1418, 1175 e 1176 c.c. nonché del superamento delle “competenze bancarie (ed in particolare il tasso di mora) pattuite al momento della stipulazione, e di conseguenza il tasso globale applicato fin dall'origine, risultano essere superiori al cd. “tasso soglia” individuato dalla Banca d'Italia”. Con comparsa del 18.10.2018, si costituiva in giudizio la - già , Controparte_8 Controparte_4
2 eccependo, in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio minimo posto a carico della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito ed instando, nel merito, per il rigetto delle domande formulate da parte attrice. Nel corso del giudizio si costituiva, quale cessionaria del credito vantato dalla nei confronti della società attrice CP_8
e dei garanti, la quale deduceva e dimostrava che CP_5 Controparte_8 concludeva con la società veicolo un contratto di cessione di crediti Controparte_5 pecuniari in blocco tra cui rientrerebbero anche le linee di credito, sia ipotecarie e/o chirografarie, nei confronti della società e dei garanti, tra cui Parte_10 la pretesa creditoria contestata nel presente giudizio promosso contro la CP_8
Alla udienza del 30.09.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art.
[...]
183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. Successivamente, esperita
CTU contabile, la causa veniva rinviata all'udienza del 6.11.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del medesimo giorno, con cui venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sull'intervento di CP_5
Con comparsa depositata in data 17.12.2020 la si costituiva in giudizio, CP_5 deducendo di aver acquistato un pacchetto di crediti in sofferenza originati dai portafogli della a seguito del quale diveniva titolare del credito CP_8 vantato nei confronti della società e pertanto Parte_1 legittimata ad intervenire nel presente giudizio.
Ebbene, occorre a tal proposito rilevare che parte attrice nulla ha dedotto sulla eventuale carenza di legittimazione attiva della cessionaria pertanto, in assenza di specifica contestazione sia sull'esistenza dell'operazione della cessione in se sia sulla riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione deve ritenersi provata la legittimazione della cessionaria in base al principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.
Deve dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 c.p.c., atteso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della richiamata disposizione consente "in ogni caso" l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 c.p.c., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass.
18937/06).
Sull'accordo transattivo tra e CP_5 Parte_7
3 Risulta depositato in data 29.2.2024 rinuncia agli atti del presente giudizio da parte di nei confronti della . Dell'intervenuta transazione della Parte_7 CP_5 sola posizione di ne da conto la società nella Parte_7 CP_5 comparsa conclusionale.
Deve ritenersi estinto parzialmente il giudizio limitatamente alla posizione del rinunciante avendo quest'ultimo depositato "rinuncia agli atti del giudizio" ai sensi dell' art. 306 c.p.c.; trattasi di una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. Di regola l'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali.
Nel caso in esame pur mancando una accettazione esplicita e espressa da parte della tuttavia la società cessionaria ha chiesto in sede di comparsa conclusionale CP_5 la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale richiesta appare incompatibile con la volontà di non accettare anzi appare sintomatica della sua volontà di accettare la rinuncia agli atti.
Il merito
La domanda è stata proposta dalla società nonché Parte_11 dai fideiussori al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità parziale dei seguenti contratti: 1) di conto corrente n. 1254871 e rapporti accessori su cui sono stati applicati interessi anatocistici in spregio al divieto di cui all'articolo 1283 c.c., commissione di massimo scoperto priva di causa e, comunque, indeterminata e/o indeterminabile, spese non pattuite per iscritto e valute cc.dd. “fittizie”; 2) Contratto di mutuo n. 411/10105955 e n. 411/101059558 nell'ambito dei quali sono stati applicati interessi usurari Di conseguenza hanno chiesto rideterminarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare la banca convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti.
Verranno analizzate separatamente le domande aventi ad oggetto le verifiche sul rapporto di conto corrente e quelle sui contratti di mutuo.
In relazione al contratto di conto corrente, le domande principali proposte dall'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione.
Nell'azione di accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di
4 altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006,
n. 5896). Pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e, quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione
(Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325).
L'inammissibilità di tale domanda, poi, permane anche nell'ipotesi in cui il conto contestato venga chiuso in corso di causa, e ciò in quanto la chiusura del rapporto costituisce, secondo consolidata giurisprudenza, non già una condizione di procedibilità della domanda di ripetizione di indebito, quanto piuttosto una condizione di ammissibilità di essa, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda (copiosa la giurisprudenza di merito in tal senso, tra le quali, ex multis, Tribunale Spoleto 21.8.2018; Tribunale
Salerno 16.1.2018; Tribunale Pescara 13.2.19; Tribunale Napoli 8.3.21). In ogni caso, come chiarito dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte ( cfr. Cassazione civile sez. I, 15/02/2024, (ud. 25/10/2023, dep. 15/02/2024), n.4214) sussiste “l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass.
21646/2018).
Nel caso in esame nulla è stato dedotto da parte attrice in ordine alla eventuale apertura del conto alla data di notifica dell'atto di citazione né tale circostanza emerge dalla consulenza espletata né dalle difese di parte convenuta. Anzi dalla consulenza emerge che alla data del 31.12.2017 il conto recava un saldo zero e gli estratti conto depositati risalgono ad aprile 2018.
Queste circostanze unitamente alla mancata proposizione dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione da parte dell'istituto di credito inducono il
Tribunale a ritenere che il conto fosse chiuso alla data della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 14-6-2018.
5 Pertanto l'azione di ripetizione è ammissibile.
Venendo al merito parte attrice ha contestato all'istituto di credito la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, l'applicazione di interessi ultra legali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste, il superamento del tasso soglia.
Ciò premesso in punto di qualificazione della domanda, venendo al riparto dell'onere allegatorio e probatorio va ribadito che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio
(arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti
a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi "). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre i contratti con tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017). Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei contratti, relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti: si tratta di situazione non ricorrente nel caso di specie.
Nel caso di specie, si osserva che parte attrice chiede di accertare le dedotte violazioni e nullità indicate in atto introduttivo sulla base del contratto di conto corrente depositato. La documentazione prodotta non contiene gli estratti conto . Veniva attivato lo strumento extraprocessuale previsto dall'art. 119 TUB. La disciplina di cui alla norma in commento, ivi compreso anche il limite temporale di 10 anni quanto all'obbligo di conservazione documentale della banca, può ben dirsi applicabile – oltre che alle singole operazioni contabili – anche alla documentazione contrattuale: se infatti è pacifico che l'art. 119 TUB pone a carico dell'istituto un obbligo che ha il suo
6 fondamento in esigenze di tutela della clientela, è altresì vero che ciò non si pone in antitesi con il contenimento di tale obbligo entro convenienti limiti di tempo – come del resto pare emergere, quale principio generale, dalla lettura dell'art. 2220 c.c. – anche in considerazione del fatto che, come si diceva poc'anzi, il cliente, nella situazione in commento, è posto in una posizione di sostanziale parità con l'istituto bancario, avendo egli pieno diritto a conseguire una copia del documento contrattuale all'atto della stipula, ai sensi del co. 1 dell'art. 117 TUB (in questo senso si è espressa copiosa giurisprudenza: Tribunale di Torino, sentenza n. 750 del 22.02.2022; Tribunale di Bologna, sentenza n. 1062/2021).
Ebbene alla richiesta formulata da parte attrice la banca replicava rappresentando l'avvenuto smarrimento dei contratti di conto corrente n. 1254872-1254873-1331450 per i quali si era provveduto a formalizzare denuncia di smarrimento.
Con riguardo agli estratti conto osserva il Tribunale che l'indagine istruttoria è stata espletata nel corso del presente giudizio in quanto l'istituto di credito convenuto ha depositato unitamente alla memoria 183 comma VI n. 2 cpc tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto e fino al 30.4.2018 .
All'esito delle complesse e articolate indagini peritali, svoltesi mediante la disamina dei documenti contabili prodotti in particolare contratti e estratti conto è emerso quanto segue.
1) Il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 1254871è stato sottoscritto in data 2-3-2005 con la risultano depositati gli CP_8 estratti conto dal 2-3-2005 al 31.12.2017. L'estratto conto al 31.12.2017 evidenzia un saldo pari a zero;
il conto era affidato.
Risultano altresì ben n. 3 conti anticipi . Nel dettaglio: A) conto anticipi n.
1331450 che alla data del 31.01.2015 presenta un saldo del conto pari a (+) €.
; per questo conto sono disponibili tutti gli estratti conto completi di CP_9 prospetti interessi e competenze dai quali è desumibile;
B) conto anticipi n.
1254872 che alla data del 06.03.2015 presenta un saldo pari a (+) €. ; C) CP_9 conto anticipi n. 1254873 che alla data del 31.01.2015 presenta un saldo pari a
(+) €. ZERO.
Per quanto attiene alla domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto, si osserva che nel caso in esame il contratto di conto corrente è stato stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
7 Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione attorea.
Dalle verifiche compiute dal consulente è emerso che nel corso del rapporto la banca ha applicato interessi difformi da quelli pattuiti;
pertanto il professionista ha provveduto a ricostruire il saldo del c/c applicando gli interessi convenzionali.
Per quanto riguarda la verifica del tasso effettivo medio globale e l'eventuale inclusione della CMS e la verifica del superamento del tasso soglia, si osserva che in tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, prevede che a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta;
il comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), prevede che "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".
Ebbene facendo applicazione di tali coordinate il consulente ha rilevato che il TAEG contrattuale alla data di sottoscrizione del 02.03.2005 è risultato essere pari al 14,20% ovvero inferiore al tasso soglia ex L. 108/96 pro –tempore vigente pari al 18,71% e riferito alla categoria CONTI CORRENTE – SENZA AFFIDAMENTO;
mentre con riferimento alla commissione di massimo scoperto prevista in contratto la percentuale del 2% risulta essere superiore alla soglia CMS prevista per il periodo, pari al 1,14%, così determinando una violazione della L. 108/96 della specifica clausola contrattuale relativa alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto.
Pertanto l'ausiliare ha proceduto a rielaborare la contabilità dei rapporti bancari adottando i predetti criteri: capitalizzazione trimestrale delle competenze;
tassi d'interesse come praticati dalla enucleazione di ogni addebito per CMS e altri CP_4 oneri assimilabili per indeterminatezza e violazione L. 108/96; addebito spese di tenuta conto come previste in contratto. Ne è conseguito che il saldo del conto corrente era pari a euro 9.664,57.
Per quanto riguarda invece i cd. Conti anticipi è bene precisare che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente,
8 avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo
(a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un
"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.” (Sez. 1, Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022, Rv. 665085 -
01). Nel caso qui in esame, con riferimento alla natura dei conti anticipi è appena il caso di rilevare che dall'indagine tecnica espletata è emerso che i singoli conti presentavano autonome movimentazioni, con produzione di autonomi numeri debitori cui erano periodicamente applicate condizioni economiche diverse rispetto a quelle praticate sul conto principale, con produzioni di spese e commissioni bancarie diverse ed ulteriori rispetto a quelle praticate sul conto principale. Secondo la ricostruzione compiuta dall'ausiliare è “ evidente che i conti anticipi non si possano ritenere come validamente contrattualizzati sul presupposto che le competenze passive prodotte siano addebitate al conto principale;
le competenze passive ad essi riferibili, difatti, maturano sulla base di condizioni economiche diverse per le quali non risulta acquisito alcun documento contrattuale”. Ed è dunque logico concludere affermare che incombe alla banca, che ne invoca gli effetti, fornir prova della relativa stipulazione mediante produzione documentale. In questo caso, non si può chiedere di dimostrare la sussistenza del documento in questione, data l'evidente impossibilità di fornire una siffatta prova.
Ed è dunque logico concludere e affermare che se il correntista nega la relativa girocontazione sul conto corrente ordinario, incombe alla banca, che ne invoca gli effetti, fornir prova della relativa stipulazione mediante produzione documentale dei relativi contratti per dimostrarne la interdipendenza o l'autonomia degli stessi rispetto al c/c ordinario. Diversamente, gli addebiti delle competenze confluiti sul conto risultano privi di pattuizione e, per tale ragione, si tratta nella sostanza di somme indebitamente addebitate in quanto non può ricavarsi in forza di quale clausola o patto si sia operata la girocontazione di spese e interessi che in questo modo appaiono non dovuti.
Per le ragioni appena esposte, ossia in forza dell'accertata autonomia dei rapporti di conto anticipi rispetto al conto corrente ordinario, non possono essere condivise le
9 osservazioni formulate alla consulenza da parte del CTP della e la ricostruzione CP_5 dei conti anticipi non può essere compiuta utilizzando le condizioni contrattuali riportate nel documento di apertura del conto corrente ordinario .
Ne consegue che mancando la forma ad substantiam richiesta dall'art. 117 TUB stante la mancata esibizione di documentazione contrattuale il consulente non è riuscito a procedere alla verifica ex L. 108/96 delle pattuizioni originarie. I predetti rapporti sono stati rielaborati adottando i seguenti criteri : capitalizzazione semplice delle competenze;
tassi d'interesse ex art. 117 TUB;
enucleazione di ogni addebito per CMS
e altri oneri assimilabili per indeterminatezza e violazione L. 108/96; enucleazione delle spese di tenuta conto.
“Le rielaborazioni dei conti n. 1254871 – 1254872 – 1254873 e 1331450 hanno evidenziato l'insorgenza di una posizione creditoria complessiva della Società correntista pari ad €. 56.394,54 così distinta:
Conto ordinario n. 1254871 – indebito bancario quantificato dal CTU pari ad €.
9.642,88;
Conto anticipi n. 1254872 – indebito bancario quantificato dal CTU pari ad €. 35.494,64;
Conto anticipi n. 1254873 – indebito bancario quantificato dal CTU pari ad €. 8.392,33;
Conto anticipi n. 1331450 – indebito bancario quantificato dal CTU pari ad €. 2.865,69.
Ne consegue che la domanda di ripetizione va accolta e la condannata alla CP_8 restituzione della somma di euro 56.394,54 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Venendo ai due contratti di mutuo stipulati in data 13-1-2010 n. 017 -10068235 e in data
28.5.2014 n. 411/10105955 si osserva che parte attrice ne deduce la natura solutoria.
Secondo la prospettazione di parte attrice i due contratti di mutuo ipotecario sono stati contratti dalla società al fine di estinguere un precedente debito . Tale finalità viene esplicitata nel contratto di mutuo stipulato il 28.5.2014.
Premesso che è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione della idoneità a costituire titolo esecutivo del contratto di mutuo solutorio tramite operazioni di giroconto effettuate da un istituto di credito, allo stato, salva e impregiudicata ogni decisione che sarà assunta dal Supremo Collegio, secondo la giurisprudenza maggioritaria di merito il contratto di mutuo solutorio è da ritenersi valido e legittimo in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale 'pactum de non petendo' in ragione della mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "traditio" propria del mutuo e il loro impiego per l'estensione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
10 Infine parte attrice deduce la invalidità e illegittimità dei contratti di mutuo in quanto elaborati con piano di ammortamento alla francese.
L'eccezione è infondata.
La recentissima decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib. Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per
l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib.
Arezzo 24.11.2011, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara
10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli
25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Ad avviso di questo Giudice la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto nè di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo a
11 nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7) bensì, un problema di violazione delle regole di trasparenza. Invero, questo tipo di ammortamento può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare alquanto oscuro per il cliente al momento della stipula del contratto, più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo. L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà consapevole da parte del soggetto finanziato.
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Invero la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non e' quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta non incida sulla validità della clausola negoziale trova una chiara conferma nella pronuncia delle
Sezioni Unite n. 15130/2024. In tale arresto la Suprema Corte sebbene abbia limitato il proprio ambito di attenzione ai contratti di mutuo a tasso fisso, tuttavia ha espresso un principio di carattere generale ( cf. pag. 30) applicabile a tutti i contratti di mutuo, stabilendo che “se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma
1, T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore "le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120-
12 novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007).
Da tale ultimo passaggio motivazionale, che richiama un principio già espresso nel
2007, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non determina la invalidità della clausola negoziale bensì, al più, può determinare, ove dimostrata dal mutuatario, la violazione degli obblighi informativi antecedenti la conclusione del contratto gravanti sulla banca . La violazione di tali obblighi prenegoziali di informazione può dare luogo solo ad una responsabilità contrattuale o precontrattuale. Su quest'ultimo aspetto, in tema di intermediazione finanziaria, la questione è stata risolta dalle sezioni unite della Suprema Corte che, chiamate a pronunciarsi anche in assenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con due sentenze contestuali hanno affrontato la questione della validità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato senza l'osservanza degli obblighi precontrattuali, con particolare riferimento all'ipotesi della nullità (Cass., sezioni unite,
19.12.2007 n. 26724 e 26725), confermando un precedente arresto delle sezioni semplici
(Cass., sez. I, 29.9.2005 n. 19024). La Suprema Corte dà una risposta al quesito riflettendo sulla tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, confermandone la validità anche nella disciplina dell'intermediazione finanziaria, che prevede espressamente cause di nullità riconducibili solo alla forma (art. 23 comma 1 del Tuf) o al contenuto (art. 23 comma 2
e 24 comma 2 del Tuf) del contratto. La violazione delle norme di comportamento, quali appunto quelle che impongono gli obblighi di informazione e il divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente, sia che precedano (obblighi precontrattuali) sia che seguano la stipulazione del contratto d'intermediazione (obblighi contrattuali, di fonte negoziale o legale), non determinano mai la nullità del contratto. In particolare, la violazione degli obblighi precontrattuali, fatta salva eventualmente l'annullabilità del contratto per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., ove ricorrano le condizioni previste di essenzialità e riconoscibilità, può generare solo la responsabilità precontrattuale dell'intermediario, che sarà tenuto a risarcire il danno nella misura del minor vantaggio ovvero del maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione degli obblighi dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla
13 stipulazione del contratto, ivi compresi gli obblighi informativi e gli altri di fonte legale, derivanti da norme inderogabili che integrano a tutti gli effetti il regolamento negoziale, può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o inesatto adempimento).
Facendo applicazione di tali principi, deve affermarsi che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta può al più determinare, ove in concreto provato dal mutuatario, la violazione degli obblighi precontrattuali gravanti sull'intermediario bancario determinando l'obbligo in capo all'istituto di credito di risarcire il danno. Nel caso in esame nulla è stato dimostrato.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Considerazioni conclusive
La domanda proposta dagli attori può trovare accoglimento limitatamente alle doglianze fatte valere in relazione al rapporto di conto corrente e non anche per quelle relative ai due contratti di mutuo.
La somma individuata dal consulente quale saldo dei rapporti intercorsi tra la società
e la deve essere posta esclusivamente a carico di quest'ultima risultando la CP_8
priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda di CP_5 ripetizione di indebito proposta da parte attrice atteso che la cessione del credito intercorsa rientra nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla Legge 130/1999.
Invero, i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l.
n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. ( cfr.
Cassazione civile n. 13735/2022)
Spese processuali
Le spese processuali vanno poste a carico di in quanto soccombente;
CP_8 meritano in ogni caso di essere compensate nella misura del 50% in considerazione del parziale accoglimento della domanda. Le stesse vanno liquidate sulla base dei valori indicati nel DM 55/2014 e successive modifiche sulla base del valore del decisum.
Per quanto attiene ai rapporti tra parte attrice e in considerazione dei CP_5 mutamenti giurisprudenziali e dell'incertezza sulla validità dei contratti di mutuo solutorio in attesa della decisione della Suprema Corte ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice e della CP_8
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_7 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_8 Parte_9 difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna alla CP_8 restituzione in favore di parte attrice Parte_1 [...]
, , della somma di euro Parte_2 Parte_8 Parte_9
56.394,54 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) Dichiara l'estinzione parziale del processo limitatamente alla posizione di
[...]
e . Parte_7 CP_5
3) Compensa nella misura del 50% le spese processuali ponendo il residuo 50% a carico di in favore di parte attrice ( CP_8 Parte_1
, , ) liquidato in euro 2.538,50 Parte_2 Parte_8 Parte_9 anziché euro 5.077 ( euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 1.701 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, oltre euro 535.00 a titolo C.U. con distrazione in favore dell'Avv. Fortunato De Donato dichiaratosi antistatario.
4) Compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra parte attrice e CP_5
[...]
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice e CP_8
Salerno, 2.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5760/2018 avente ad oggetto “contratti bancari”
TRA in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico legale rappresentante sig. , sedente in Parte_2
Salerno alla via Tommaso Caruto n.4 – codice fiscale N. nonché il sig. P.IVA_1
in proprio nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_3 al vicolo Duca Ruggiero n.
9 - codice fiscale – parte fidejubente C.F._1
–DE , nato a [...] il [...] e domiciliato in Parte_4
RV PU (SA) alla via Beneficenza n. 17 - codice fiscale
– parte fidejubente e datrice di ipoteca –DE C.F._2 Pt_5
nato a [...] il [...] e domiciliato a RV PU
[...]
(SA) alla Via Beneficenza n. 17 - codice fiscale - parte C.F._3 fideiubente nata a [...] il [...] e domiciliata in Parte_6
Salerno alla via Volturno n.
4 - codice fiscale - parte datrice C.F._4
d'ipoteca - tutti rappresentati e difesi dal sig. avv. Fortunato DE DONATO - codice fiscale – ed elettivamente domiciliati in Salerno alla via S. C.F._5
Leonardo 236/G;
-ATTORI-
CONTRO
con sede in Modena alla Via San Carlo n. 16, Controparte_1 codice fiscale n. in persona del Direttore Generale dottor P.IVA_2 CP_2
in nome e per conto della giusta procura speciale in autentica del
[...] CP_3
Notaio Dott. del 19 giugno 2017, Rep. 45659/13967 già Persona_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amendola Controparte_4
1 ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno C.F._6 alla via Giovanni Angelo Papio n. 35;
- CONVENUTA-
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale Controparte_5 sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e P.IVA_3 all'Elenco delle SPV al n. 35705.3, e per essa, con sede Controparte_6 legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
d'Aragona (CF. ), in virtù di procura allegata in atti, (il quale CodiceFiscale_7 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al suindicato procedimento al numero di fax 089.251877 e/o all'indirizzo P.E.C.
.salerno.it), con il quale elettivamente Email_1 CP_7 domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58
- INTERVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.06.2018 la società Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., nonché i sig.ri - parte
[...] Parte_2 fideiubente – parte fidejubente e datrice d'ipoteca - Parte_7 [...]
– parte fidejubente – e la sig.ra - parte Parte_8 Parte_9 datrice d'ipoteca - convenivano la dinanzi al Tribunale di Salerno Controparte_8 al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità totale o parziale di tutti i rapporti intrattenuti con la Banca. Gli attori contestavano: 1)la presunta nullità del contratto di apertura di credito regolata in conto corrente n. 1254871 acceso il 2.3.2005 ed dei contratti accessori n. 1254872, n. 1254873 e n. 1331450 per illegittimità delle clausole di
“applicazione degli interessi, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle
Commissioni di massimo scoperto, delle modalità di calcolo delle valute, delle competenze e spese a qualsiasi titolo pretese per violazione della specifica normativa vigente in materia, ed in particolare alla luce degli artt. 1283 e 1284 cc, art. 1 17 D.Lgs.
n.385/93, art. 85 Trattato CEE nonché l. 108/96”; 2) la presunta nullità del contratto di mutuo fondiario n. 017- 10068235 per notar del 13.1.2010 ed al contratto di Per_2 mutuo ipotecario nr. 411-101059558 per notar del 28.5.2014 per violazione degli Per_2 artt. 1418, 1175 e 1176 c.c. nonché del superamento delle “competenze bancarie (ed in particolare il tasso di mora) pattuite al momento della stipulazione, e di conseguenza il tasso globale applicato fin dall'origine, risultano essere superiori al cd. “tasso soglia” individuato dalla Banca d'Italia”. Con comparsa del 18.10.2018, si costituiva in giudizio la - già , Controparte_8 Controparte_4
2 eccependo, in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio minimo posto a carico della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito ed instando, nel merito, per il rigetto delle domande formulate da parte attrice. Nel corso del giudizio si costituiva, quale cessionaria del credito vantato dalla nei confronti della società attrice CP_8
e dei garanti, la quale deduceva e dimostrava che CP_5 Controparte_8 concludeva con la società veicolo un contratto di cessione di crediti Controparte_5 pecuniari in blocco tra cui rientrerebbero anche le linee di credito, sia ipotecarie e/o chirografarie, nei confronti della società e dei garanti, tra cui Parte_10 la pretesa creditoria contestata nel presente giudizio promosso contro la CP_8
Alla udienza del 30.09.2020 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art.
[...]
183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. Successivamente, esperita
CTU contabile, la causa veniva rinviata all'udienza del 6.11.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del medesimo giorno, con cui venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sull'intervento di CP_5
Con comparsa depositata in data 17.12.2020 la si costituiva in giudizio, CP_5 deducendo di aver acquistato un pacchetto di crediti in sofferenza originati dai portafogli della a seguito del quale diveniva titolare del credito CP_8 vantato nei confronti della società e pertanto Parte_1 legittimata ad intervenire nel presente giudizio.
Ebbene, occorre a tal proposito rilevare che parte attrice nulla ha dedotto sulla eventuale carenza di legittimazione attiva della cessionaria pertanto, in assenza di specifica contestazione sia sull'esistenza dell'operazione della cessione in se sia sulla riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione deve ritenersi provata la legittimazione della cessionaria in base al principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.
Deve dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 c.p.c., atteso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della richiamata disposizione consente "in ogni caso" l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 c.p.c., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass.
18937/06).
Sull'accordo transattivo tra e CP_5 Parte_7
3 Risulta depositato in data 29.2.2024 rinuncia agli atti del presente giudizio da parte di nei confronti della . Dell'intervenuta transazione della Parte_7 CP_5 sola posizione di ne da conto la società nella Parte_7 CP_5 comparsa conclusionale.
Deve ritenersi estinto parzialmente il giudizio limitatamente alla posizione del rinunciante avendo quest'ultimo depositato "rinuncia agli atti del giudizio" ai sensi dell' art. 306 c.p.c.; trattasi di una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito. Di regola l'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali.
Nel caso in esame pur mancando una accettazione esplicita e espressa da parte della tuttavia la società cessionaria ha chiesto in sede di comparsa conclusionale CP_5 la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale richiesta appare incompatibile con la volontà di non accettare anzi appare sintomatica della sua volontà di accettare la rinuncia agli atti.
Il merito
La domanda è stata proposta dalla società nonché Parte_11 dai fideiussori al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità parziale dei seguenti contratti: 1) di conto corrente n. 1254871 e rapporti accessori su cui sono stati applicati interessi anatocistici in spregio al divieto di cui all'articolo 1283 c.c., commissione di massimo scoperto priva di causa e, comunque, indeterminata e/o indeterminabile, spese non pattuite per iscritto e valute cc.dd. “fittizie”; 2) Contratto di mutuo n. 411/10105955 e n. 411/101059558 nell'ambito dei quali sono stati applicati interessi usurari Di conseguenza hanno chiesto rideterminarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare la banca convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti.
Verranno analizzate separatamente le domande aventi ad oggetto le verifiche sul rapporto di conto corrente e quelle sui contratti di mutuo.
In relazione al contratto di conto corrente, le domande principali proposte dall'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione.
Nell'azione di accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di
4 altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006,
n. 5896). Pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e, quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione
(Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325).
L'inammissibilità di tale domanda, poi, permane anche nell'ipotesi in cui il conto contestato venga chiuso in corso di causa, e ciò in quanto la chiusura del rapporto costituisce, secondo consolidata giurisprudenza, non già una condizione di procedibilità della domanda di ripetizione di indebito, quanto piuttosto una condizione di ammissibilità di essa, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda (copiosa la giurisprudenza di merito in tal senso, tra le quali, ex multis, Tribunale Spoleto 21.8.2018; Tribunale
Salerno 16.1.2018; Tribunale Pescara 13.2.19; Tribunale Napoli 8.3.21). In ogni caso, come chiarito dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte ( cfr. Cassazione civile sez. I, 15/02/2024, (ud. 25/10/2023, dep. 15/02/2024), n.4214) sussiste “l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass.
21646/2018).
Nel caso in esame nulla è stato dedotto da parte attrice in ordine alla eventuale apertura del conto alla data di notifica dell'atto di citazione né tale circostanza emerge dalla consulenza espletata né dalle difese di parte convenuta. Anzi dalla consulenza emerge che alla data del 31.12.2017 il conto recava un saldo zero e gli estratti conto depositati risalgono ad aprile 2018.
Queste circostanze unitamente alla mancata proposizione dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione da parte dell'istituto di credito inducono il
Tribunale a ritenere che il conto fosse chiuso alla data della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 14-6-2018.
5 Pertanto l'azione di ripetizione è ammissibile.
Venendo al merito parte attrice ha contestato all'istituto di credito la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, l'applicazione di interessi ultra legali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste, il superamento del tasso soglia.
Ciò premesso in punto di qualificazione della domanda, venendo al riparto dell'onere allegatorio e probatorio va ribadito che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio
(arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti
a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi "). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre i contratti con tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017). Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei contratti, relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti: si tratta di situazione non ricorrente nel caso di specie.
Nel caso di specie, si osserva che parte attrice chiede di accertare le dedotte violazioni e nullità indicate in atto introduttivo sulla base del contratto di conto corrente depositato. La documentazione prodotta non contiene gli estratti conto . Veniva attivato lo strumento extraprocessuale previsto dall'art. 119 TUB. La disciplina di cui alla norma in commento, ivi compreso anche il limite temporale di 10 anni quanto all'obbligo di conservazione documentale della banca, può ben dirsi applicabile – oltre che alle singole operazioni contabili – anche alla documentazione contrattuale: se infatti è pacifico che l'art. 119 TUB pone a carico dell'istituto un obbligo che ha il suo
6 fondamento in esigenze di tutela della clientela, è altresì vero che ciò non si pone in antitesi con il contenimento di tale obbligo entro convenienti limiti di tempo – come del resto pare emergere, quale principio generale, dalla lettura dell'art. 2220 c.c. – anche in considerazione del fatto che, come si diceva poc'anzi, il cliente, nella situazione in commento, è posto in una posizione di sostanziale parità con l'istituto bancario, avendo egli pieno diritto a conseguire una copia del documento contrattuale all'atto della stipula, ai sensi del co. 1 dell'art. 117 TUB (in questo senso si è espressa copiosa giurisprudenza: Tribunale di Torino, sentenza n. 750 del 22.02.2022; Tribunale di Bologna, sentenza n. 1062/2021).
Ebbene alla richiesta formulata da parte attrice la banca replicava rappresentando l'avvenuto smarrimento dei contratti di conto corrente n. 1254872-1254873-1331450 per i quali si era provveduto a formalizzare denuncia di smarrimento.
Con riguardo agli estratti conto osserva il Tribunale che l'indagine istruttoria è stata espletata nel corso del presente giudizio in quanto l'istituto di credito convenuto ha depositato unitamente alla memoria 183 comma VI n. 2 cpc tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto e fino al 30.4.2018 .
All'esito delle complesse e articolate indagini peritali, svoltesi mediante la disamina dei documenti contabili prodotti in particolare contratti e estratti conto è emerso quanto segue.
1) Il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 1254871è stato sottoscritto in data 2-3-2005 con la risultano depositati gli CP_8 estratti conto dal 2-3-2005 al 31.12.2017. L'estratto conto al 31.12.2017 evidenzia un saldo pari a zero;
il conto era affidato.
Risultano altresì ben n. 3 conti anticipi . Nel dettaglio: A) conto anticipi n.
1331450 che alla data del 31.01.2015 presenta un saldo del conto pari a (+) €.
; per questo conto sono disponibili tutti gli estratti conto completi di CP_9 prospetti interessi e competenze dai quali è desumibile;
B) conto anticipi n.
1254872 che alla data del 06.03.2015 presenta un saldo pari a (+) €. ; C) CP_9 conto anticipi n. 1254873 che alla data del 31.01.2015 presenta un saldo pari a
(+) €. ZERO.
Per quanto attiene alla domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto, si osserva che nel caso in esame il contratto di conto corrente è stato stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
7 Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione attorea.
Dalle verifiche compiute dal consulente è emerso che nel corso del rapporto la banca ha applicato interessi difformi da quelli pattuiti;
pertanto il professionista ha provveduto a ricostruire il saldo del c/c applicando gli interessi convenzionali.
Per quanto riguarda la verifica del tasso effettivo medio globale e l'eventuale inclusione della CMS e la verifica del superamento del tasso soglia, si osserva che in tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, prevede che a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta;
il comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), prevede che "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".
Ebbene facendo applicazione di tali coordinate il consulente ha rilevato che il TAEG contrattuale alla data di sottoscrizione del 02.03.2005 è risultato essere pari al 14,20% ovvero inferiore al tasso soglia ex L. 108/96 pro –tempore vigente pari al 18,71% e riferito alla categoria CONTI CORRENTE – SENZA AFFIDAMENTO;
mentre con riferimento alla commissione di massimo scoperto prevista in contratto la percentuale del 2% risulta essere superiore alla soglia CMS prevista per il periodo, pari al 1,14%, così determinando una violazione della L. 108/96 della specifica clausola contrattuale relativa alla determinazione delle commissioni di massimo scoperto.
Pertanto l'ausiliare ha proceduto a rielaborare la contabilità dei rapporti bancari adottando i predetti criteri: capitalizzazione trimestrale delle competenze;
tassi d'interesse come praticati dalla enucleazione di ogni addebito per CMS e altri CP_4 oneri assimilabili per indeterminatezza e violazione L. 108/96; addebito spese di tenuta conto come previste in contratto. Ne è conseguito che il saldo del conto corrente era pari a euro 9.664,57.
Per quanto riguarda invece i cd. Conti anticipi è bene precisare che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente,
8 avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo
(a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un
"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.” (Sez. 1, Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022, Rv. 665085 -
01). Nel caso qui in esame, con riferimento alla natura dei conti anticipi è appena il caso di rilevare che dall'indagine tecnica espletata è emerso che i singoli conti presentavano autonome movimentazioni, con produzione di autonomi numeri debitori cui erano periodicamente applicate condizioni economiche diverse rispetto a quelle praticate sul conto principale, con produzioni di spese e commissioni bancarie diverse ed ulteriori rispetto a quelle praticate sul conto principale. Secondo la ricostruzione compiuta dall'ausiliare è “ evidente che i conti anticipi non si possano ritenere come validamente contrattualizzati sul presupposto che le competenze passive prodotte siano addebitate al conto principale;
le competenze passive ad essi riferibili, difatti, maturano sulla base di condizioni economiche diverse per le quali non risulta acquisito alcun documento contrattuale”. Ed è dunque logico concludere affermare che incombe alla banca, che ne invoca gli effetti, fornir prova della relativa stipulazione mediante produzione documentale. In questo caso, non si può chiedere di dimostrare la sussistenza del documento in questione, data l'evidente impossibilità di fornire una siffatta prova.
Ed è dunque logico concludere e affermare che se il correntista nega la relativa girocontazione sul conto corrente ordinario, incombe alla banca, che ne invoca gli effetti, fornir prova della relativa stipulazione mediante produzione documentale dei relativi contratti per dimostrarne la interdipendenza o l'autonomia degli stessi rispetto al c/c ordinario. Diversamente, gli addebiti delle competenze confluiti sul conto risultano privi di pattuizione e, per tale ragione, si tratta nella sostanza di somme indebitamente addebitate in quanto non può ricavarsi in forza di quale clausola o patto si sia operata la girocontazione di spese e interessi che in questo modo appaiono non dovuti.
Per le ragioni appena esposte, ossia in forza dell'accertata autonomia dei rapporti di conto anticipi rispetto al conto corrente ordinario, non possono essere condivise le
9 osservazioni formulate alla consulenza da parte del CTP della e la ricostruzione CP_5 dei conti anticipi non può essere compiuta utilizzando le condizioni contrattuali riportate nel documento di apertura del conto corrente ordinario .
Ne consegue che mancando la forma ad substantiam richiesta dall'art. 117 TUB stante la mancata esibizione di documentazione contrattuale il consulente non è riuscito a procedere alla verifica ex L. 108/96 delle pattuizioni originarie. I predetti rapporti sono stati rielaborati adottando i seguenti criteri : capitalizzazione semplice delle competenze;
tassi d'interesse ex art. 117 TUB;
enucleazione di ogni addebito per CMS
e altri oneri assimilabili per indeterminatezza e violazione L. 108/96; enucleazione delle spese di tenuta conto.
“Le rielaborazioni dei conti n. 1254871 – 1254872 – 1254873 e 1331450 hanno evidenziato l'insorgenza di una posizione creditoria complessiva della Società correntista pari ad €. 56.394,54 così distinta:
Conto ordinario n. 1254871 – indebito bancario quantificato dal CTU pari ad €.
9.642,88;
Conto anticipi n. 1254872 – indebito bancario quantificato dal CTU pari ad €. 35.494,64;
Conto anticipi n. 1254873 – indebito bancario quantificato dal CTU pari ad €. 8.392,33;
Conto anticipi n. 1331450 – indebito bancario quantificato dal CTU pari ad €. 2.865,69.
Ne consegue che la domanda di ripetizione va accolta e la condannata alla CP_8 restituzione della somma di euro 56.394,54 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Venendo ai due contratti di mutuo stipulati in data 13-1-2010 n. 017 -10068235 e in data
28.5.2014 n. 411/10105955 si osserva che parte attrice ne deduce la natura solutoria.
Secondo la prospettazione di parte attrice i due contratti di mutuo ipotecario sono stati contratti dalla società al fine di estinguere un precedente debito . Tale finalità viene esplicitata nel contratto di mutuo stipulato il 28.5.2014.
Premesso che è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione della idoneità a costituire titolo esecutivo del contratto di mutuo solutorio tramite operazioni di giroconto effettuate da un istituto di credito, allo stato, salva e impregiudicata ogni decisione che sarà assunta dal Supremo Collegio, secondo la giurisprudenza maggioritaria di merito il contratto di mutuo solutorio è da ritenersi valido e legittimo in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale 'pactum de non petendo' in ragione della mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "traditio" propria del mutuo e il loro impiego per l'estensione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
10 Infine parte attrice deduce la invalidità e illegittimità dei contratti di mutuo in quanto elaborati con piano di ammortamento alla francese.
L'eccezione è infondata.
La recentissima decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib. Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per
l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib.
Arezzo 24.11.2011, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara
10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli
25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Ad avviso di questo Giudice la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto nè di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo a
11 nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7) bensì, un problema di violazione delle regole di trasparenza. Invero, questo tipo di ammortamento può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare alquanto oscuro per il cliente al momento della stipula del contratto, più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo. L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà consapevole da parte del soggetto finanziato.
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Invero la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non e' quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta non incida sulla validità della clausola negoziale trova una chiara conferma nella pronuncia delle
Sezioni Unite n. 15130/2024. In tale arresto la Suprema Corte sebbene abbia limitato il proprio ambito di attenzione ai contratti di mutuo a tasso fisso, tuttavia ha espresso un principio di carattere generale ( cf. pag. 30) applicabile a tutti i contratti di mutuo, stabilendo che “se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma
1, T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore "le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120-
12 novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007).
Da tale ultimo passaggio motivazionale, che richiama un principio già espresso nel
2007, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non determina la invalidità della clausola negoziale bensì, al più, può determinare, ove dimostrata dal mutuatario, la violazione degli obblighi informativi antecedenti la conclusione del contratto gravanti sulla banca . La violazione di tali obblighi prenegoziali di informazione può dare luogo solo ad una responsabilità contrattuale o precontrattuale. Su quest'ultimo aspetto, in tema di intermediazione finanziaria, la questione è stata risolta dalle sezioni unite della Suprema Corte che, chiamate a pronunciarsi anche in assenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con due sentenze contestuali hanno affrontato la questione della validità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato senza l'osservanza degli obblighi precontrattuali, con particolare riferimento all'ipotesi della nullità (Cass., sezioni unite,
19.12.2007 n. 26724 e 26725), confermando un precedente arresto delle sezioni semplici
(Cass., sez. I, 29.9.2005 n. 19024). La Suprema Corte dà una risposta al quesito riflettendo sulla tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, confermandone la validità anche nella disciplina dell'intermediazione finanziaria, che prevede espressamente cause di nullità riconducibili solo alla forma (art. 23 comma 1 del Tuf) o al contenuto (art. 23 comma 2
e 24 comma 2 del Tuf) del contratto. La violazione delle norme di comportamento, quali appunto quelle che impongono gli obblighi di informazione e il divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente, sia che precedano (obblighi precontrattuali) sia che seguano la stipulazione del contratto d'intermediazione (obblighi contrattuali, di fonte negoziale o legale), non determinano mai la nullità del contratto. In particolare, la violazione degli obblighi precontrattuali, fatta salva eventualmente l'annullabilità del contratto per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., ove ricorrano le condizioni previste di essenzialità e riconoscibilità, può generare solo la responsabilità precontrattuale dell'intermediario, che sarà tenuto a risarcire il danno nella misura del minor vantaggio ovvero del maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione degli obblighi dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla
13 stipulazione del contratto, ivi compresi gli obblighi informativi e gli altri di fonte legale, derivanti da norme inderogabili che integrano a tutti gli effetti il regolamento negoziale, può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o inesatto adempimento).
Facendo applicazione di tali principi, deve affermarsi che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta può al più determinare, ove in concreto provato dal mutuatario, la violazione degli obblighi precontrattuali gravanti sull'intermediario bancario determinando l'obbligo in capo all'istituto di credito di risarcire il danno. Nel caso in esame nulla è stato dimostrato.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Considerazioni conclusive
La domanda proposta dagli attori può trovare accoglimento limitatamente alle doglianze fatte valere in relazione al rapporto di conto corrente e non anche per quelle relative ai due contratti di mutuo.
La somma individuata dal consulente quale saldo dei rapporti intercorsi tra la società
e la deve essere posta esclusivamente a carico di quest'ultima risultando la CP_8
priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda di CP_5 ripetizione di indebito proposta da parte attrice atteso che la cessione del credito intercorsa rientra nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla Legge 130/1999.
Invero, i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l.
n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. ( cfr.
Cassazione civile n. 13735/2022)
Spese processuali
Le spese processuali vanno poste a carico di in quanto soccombente;
CP_8 meritano in ogni caso di essere compensate nella misura del 50% in considerazione del parziale accoglimento della domanda. Le stesse vanno liquidate sulla base dei valori indicati nel DM 55/2014 e successive modifiche sulla base del valore del decisum.
Per quanto attiene ai rapporti tra parte attrice e in considerazione dei CP_5 mutamenti giurisprudenziali e dell'incertezza sulla validità dei contratti di mutuo solutorio in attesa della decisione della Suprema Corte ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice e della CP_8
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_7 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_8 Parte_9 difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna alla CP_8 restituzione in favore di parte attrice Parte_1 [...]
, , della somma di euro Parte_2 Parte_8 Parte_9
56.394,54 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) Dichiara l'estinzione parziale del processo limitatamente alla posizione di
[...]
e . Parte_7 CP_5
3) Compensa nella misura del 50% le spese processuali ponendo il residuo 50% a carico di in favore di parte attrice ( CP_8 Parte_1
, , ) liquidato in euro 2.538,50 Parte_2 Parte_8 Parte_9 anziché euro 5.077 ( euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 1.701 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, oltre euro 535.00 a titolo C.U. con distrazione in favore dell'Avv. Fortunato De Donato dichiaratosi antistatario.
4) Compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra parte attrice e CP_5
[...]
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice e CP_8
Salerno, 2.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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