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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5721 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.sssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6739/2019, posta in deliberazione il giorno
20/02/2023, vertente
TRA
; ; con Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'Avv. MIRAGLIA MASSIMO;
- -
-appellanti -
E con l'Avv. PIFERI Controparte_3
AN RO;
E
Controparte_4
con l'Avv. BAFILE GIOVANNI;
[...]
1 -
-appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n. 438/ 2019, pubblicata in data 29/03/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Il Tribunale Civitavecchia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda di risarcimento formulata da Parte_1
e nei confronti del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e di , quale chiamata in causa nel giudizio
[...] Controparte_5
di primo grado da parte del per il ristoro dei danni non CP_3
patrimoniali subiti in seguito al decesso del prossimo congiunto Per_1
causato dall'incidente mortale verificatosi in data 24.11.2003.
[...]
2. In particolare gli attori concludevano chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto ex artt 2051 e 2043 CP_3
c.c. nella causazione del sinistro, la condanna dell' Ente medesimo nella misura di complessivi euro 792.000,00, di cui euro 168.000 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro 84.000 per danno morale in favore di ciascuno dei figli e , nonché di Pt_1 CP_1
euro 192.000 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro
96.000 per danno morale in favore della moglie , oltre rivalutazione CP_2
e interessi, con vittoria di spese competenze ed onorari.
3 Gli istanti assumevano, infatti, che il sinistro mortale fosse dipeso unicamente dall'inadeguatezza del sistema di scolo presente sulla strada comunale scenario dello scontro mortale e a sostegno delle proprie pretese deducevano che:
2 - nella serata del 24 novembre 2003, attorno alle ore 17.00, circa, Per_1
percorreva Strada della Macchia, provenendo da Torre
[...]
Maremmana con direzione , alla guida del Controparte_3
Motoveicolo Piaggio Vespa sulla cui pedana trasportava una busta della spesa. Giunto in località Incotti si scontrava con l'autocarro Fiat Iveco tg SI318056 di proprietà e condotto da che Controparte_6
proveniva dalla direzione opposta,
- l'impatto avveniva quasi al centro della carreggiata, a ridosso della linea continua, trattandosi di strada a doppio senso di marcia,
- la violenza dell'urto determinava la morte dell'uomo per il gravissimo politrauma riportato in seguito allo scarrocciamento e alla caduta dal motoveicolo,
- i due veicoli viaggiavano in prossimità della linea continua perché, attese le impervie condizioni meteorologiche e la pioggia battente, la strada risultava parzialmente allagata dal momento che lungo margini della carreggiata si erano create consistenti pozze d'acqua,
- il punto in cui è avvenuta la collisione si collocava peraltro in prossimità di un tratto curvilineo e la strada era scarsamente illuminata,
4. sul luogo del sinistro intervenivano tempestivamente i Carabinieri di che effettuavano gli opportuni rilievi e Controparte_3
fotografavano la posizione assunta sia dall'autocarro che dalla Pt_2
oltre alla posizione del cadavere.
5. In data 25.11.2003 veniva aperto un procedimento penale a carico del conducente del furgone nel corso del quale si svolgeva la consulenza tecnica richiesta dal pubblico ministero dalla quale emergeva che:
3 -effettivamente, parte della corsia percorsa dal era interessata da Per_1
una OZ che originava dai margini della strada e si espandeva verso il centro della carreggiata ingombrandola, tuttavia, soltanto parzialmente;
-la collisione dei veicoli era avvenuta tangenzialmente sebbene non fosse possibile individuare con certezza il punto d'urto;
- l'autocarro era stato rinvenuto nella corsia del ciclomotore;
-la postura di guida del conducente del ciclomotore era inconsueta in quanto condizionata dal trasporto sulla pedana di una busta della spesa che interferiva con il corretto posizionamento delle gambe;
- la corsia non era adeguatamente illuminata benchè le avverse condizioni meteorologiche avessero fisiologicamente inciso in maniera sensibile sulla riduzione della visibilità compromettendo anche la profondità dei proiettori di entrambi i veicoli di cui era peraltro difficile desumere con certezza il corretto funzionamento;
- la velocità dei mezzi coinvolti risultava comunque contenuta alla stregua della valutazione operata dal tecnico sulla base dei danni riscontrati su entrambe le vetture;
-subito dopo il tragico sinistro il aveva provveduto a realizzare CP_3
quattro caditoie per il deflusso delle acque piovane sul lato della carreggiata su cui viaggiava il ciclomotore;
-presumibilmente entrambi i veicoli viaggiavano troppo in prossimità del centro della carreggiata, sicchè il superamento della linea continua da parte di uno dei due aveva determinato lo scontro mortale.
4 6. Il 22.03.2006 il GUP pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti del per il reato di omicidio colposo stante CP_6
l'assenza di elementi oggettivi idonei a comprovarne la responsabilità nella causazione dell'incidente.
7. Nel processo civile, peraltro instaurato nei soli confronti del CP_3
e della Compagnia assicurativa dell'ente, la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, attraverso esame testi (nessuno dei quali presenti al momento dell'incidente e dunque impossibilitati a riferire sulla dinamica e sulle circostanze dello scontro) e consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro. Le risultanze del giudizio penale venivano acquisite con ordinanza contestuale alla rimessione della causa sul ruolo per i necessari approfondimenti volti a chiare i punti della consulenza tecnica disposta anche nel corso del giudizio civile e ulteriormente approfondita in sede di chiarimenti.
8. Il compendio probatorio che emergeva dall'istruttoria risultava comunque insufficiente e inefficace rispetto a una ricostruzione chiara e incontrovertibile della dinamica del sinistro, nonché delle effettive circostanze di fatto esistenti al momento del sinistro dalle quali poter desumere la percentuale di responsabilità ascrivibile a ciascuna delle parti coinvolte, vale a dire i due conducenti per la condotta tenuta ed il per non aver assolto l'obbligo di manutenere adeguatamente CP_3
la strada.
9. La causa, dapprima, trattenuta in decisione ex art 190 c.p.c. e poi rimessa in istruttoria su istanza congiunta delle parti, veniva fissata per discussione e decisa all'udienza del 29/03/2019.
5 10. Nel corso dell'udienza in questione la Compagnia assicuratrice depositava documento, a suo dire sopravvenuto, sebbene risalente al
2007 e dunque di poco successivo alla chiusura del procedimento penale a carico del con il quale gli attori, nel quietanzare CP_6
quanto ricevuto dall'assicurazione di quest'ultimo, dichiaravano di non aver più nulla a che pretendere e di rinunciare all'azione nei confronti di “chicchesia”. Parte attrice si opponeva alla produzione ritenendola tardiva.
11. La questione veniva ritenuta assorbita dal Tribunale che, conclusivamente, rigettava la domanda risarcitoria dei congiunti del ritenendo non provata la sussistenza del nesso causale richiesto Per_1
dall'art 2051c.c e in particolare che l'inadeguata manutenzione del tratto di strada scenario dell'incidente rappresentasse la condizione necessaria e sufficiente per la verificazione dell'evento mortale. Detto altrimenti, pur non essendo revocabile in dubbio che la strada fosse effettivamente in parte allegata, non era possibile stabilire in che misura lo fosse, come detta circostanza potesse influire sulla sicurezza della circolazione stradale e in che misura, atteso che la condotta di guida di entrambi i conducenti risultava eccentrica e comunque non rispettosa dei comuni canoni di prudenza, a maggior ragione per la palese ed intrinseca pericolosità della situazione data che certamente imponeva l'adozione di un comportamento particolarmente cauto nella conduzione di entrambi i veicoli.
12. I soccombenti in primo grado proponevano tempestivamente appello avverso la decisione in commento affidando le proprie
6 doglianze sostanzialmente ad un unico motivo, sebbene articolato in diversi punti, chiedendo l'integrale riforma della pronuncia in questione in quanto gravemente viziata sotto il profilo della valutazione delle prove, insistendo per la sussistenza del nesso di causalità e per la responsabilità diretta del in qualità di proprietario e custode CP_3
della strada e dunque reiterando le difese già svolte in primo grado.
13. Ritualmente evocati in giudizio si costituivano sia il
[...]
che che, oltre ad eccepire Controparte_3 Controparte_5
l'inammissibilità dell'impugnazione, contestavano tutto quanto dedotto ed eccepito dagli appellanti e insistevano per l'integrale conferma della sentenza di primo grado ritenuta ineccepibile sotto il profilo logico, argomentativo e valutativo, oltre che pienamente coerente con le risultanze istruttorie emerse tanto nel giudizio civile quanto in quello penale.
14. All'esito di una serie di rinvii di ufficio, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
20/02/2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
15. Premessa l'ammissibilità dell'appello, le doglianze ivi formulate, pressoché ripropositive delle argomentazioni difensive già ampiamente esposte nel corso del primo grado di giudizio, risultano del tutto infondate. Oltretutto gli appellanti non offrono alcuna valutazione o elemento nuovo idoneo ad orientare diversamente la decisione del
Collegio.
7 16. Nessun rimprovero può essere mosso al ragionamento inferenziale seguito dal Giudice di primo grado nell'escludere la responsabilità del per la verificazione del sinistro oggetto di causa. CP_3
17. Sia dai verbali dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, sia dalle ctu ,che dai successivi chiarimenti e dalle integrazioni istruttorie volte a chiarire il quadro probatorio, non emerge alcun elemento idoneo ad attribuire con sufficiente grado di probabilità la responsabilità del sinistro mortale al convenuto. CP_3
18. Come opportunamente osservato dal primo giudice, infatti, la OZ (che peraltro non era collocata la centro della careggiata, ma ai margini della stessa) non ha “partecipato alla dinamica del sinistro, atteso che la condotta di guida assunta dai due veicoli è stata una scelta dei due conducenti”.
19. D'altronde, come ricordato in precedenza, tanto dai rilievi quanto dalla consulenza tecnica, non sembra residuare alcun margine di dubbio in merito al comportamento imprudente di entrambi i conducenti, certamente non rispettoso delle condizioni del manto stradale e non adeguato rispetto alle condizioni meteorologiche avverse.
20. In particolare, la scelta di collocarsi al centro della strada su una carreggiata a doppio senso di marcia, in condizioni di ridottissima visibilità e di estrema viscosità dell'asfalto, invece di ricorrere a manovre alternative e meno rischiose o di fermarsi, risulta del tutto eccentrica rispetto a una condotta di guida improntata a prudenza e correttezza.
8 21. Quanto all'incidenza causale del comportamento dei conducenti sulla verificazione del sinistro, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
( Cass 12760/2024).
22. Ne consegue, sempre alla stregua dei principi affermati dalla S.C.
,“l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova
- gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.” (Cass
n.20986/2023).
23. Nel caso di specie, l'esclusione della responsabilità dell'Ente proprietario è stata puntualmente ed opportunamente argomentata dal primo Giudice in perfetta coerenza con le prove raccolte, atteso che l'elemento dirimente sul punto, incontrovertibilmente emerso in fase istruttoria, è proprio che la OZ ai margini della carreggiata
9 fosse ampiamente prevedibile ed evitabile, richiedendo certamente una maggior attenzione da parte degli utenti della strada.
24. Da quanto sinora illustrato emerge chiaramente che non soltanto nel corso del giudizio di primo grado non è stata fornita la prova della diligenza dei conducenti dei veicoli nel mantenere una condotta di guida improntata alla dovuta prudenza, ma soprattutto che è rimasta assolutamente priva di riscontro l'incidenza causale del supposto allagamento della carreggiata sul sinistro.
25. In conclusione, la totale in fondatezza dell'unico motivo formulato postula il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
26. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Esse vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata tenendo conto del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, della natura e complessità delle questioni trattate negli atti difensivi dell' appellato e della compagnia assicuratrice , con Controparte_3
esclusione della fase di trattazione / istruttoria in quanto, la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1 CP_2
Tribunale di Roma n. 438/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello;
10 - condanna e in solido Parte_1 Controparte_1 CP_2
a rifondere alle parti appellate le spese di lite del grado che liquida, in € 6.946,00 in favore di e in euro Controparte_3
3.473,00 in favore di
[...]
, il tutto oltre rimborso spese Controparte_7
generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti degli appellanti.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 07/10/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
11
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.sssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6739/2019, posta in deliberazione il giorno
20/02/2023, vertente
TRA
; ; con Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'Avv. MIRAGLIA MASSIMO;
- -
-appellanti -
E con l'Avv. PIFERI Controparte_3
AN RO;
E
Controparte_4
con l'Avv. BAFILE GIOVANNI;
[...]
1 -
-appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n. 438/ 2019, pubblicata in data 29/03/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Il Tribunale Civitavecchia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda di risarcimento formulata da Parte_1
e nei confronti del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e di , quale chiamata in causa nel giudizio
[...] Controparte_5
di primo grado da parte del per il ristoro dei danni non CP_3
patrimoniali subiti in seguito al decesso del prossimo congiunto Per_1
causato dall'incidente mortale verificatosi in data 24.11.2003.
[...]
2. In particolare gli attori concludevano chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto ex artt 2051 e 2043 CP_3
c.c. nella causazione del sinistro, la condanna dell' Ente medesimo nella misura di complessivi euro 792.000,00, di cui euro 168.000 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro 84.000 per danno morale in favore di ciascuno dei figli e , nonché di Pt_1 CP_1
euro 192.000 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro
96.000 per danno morale in favore della moglie , oltre rivalutazione CP_2
e interessi, con vittoria di spese competenze ed onorari.
3 Gli istanti assumevano, infatti, che il sinistro mortale fosse dipeso unicamente dall'inadeguatezza del sistema di scolo presente sulla strada comunale scenario dello scontro mortale e a sostegno delle proprie pretese deducevano che:
2 - nella serata del 24 novembre 2003, attorno alle ore 17.00, circa, Per_1
percorreva Strada della Macchia, provenendo da Torre
[...]
Maremmana con direzione , alla guida del Controparte_3
Motoveicolo Piaggio Vespa sulla cui pedana trasportava una busta della spesa. Giunto in località Incotti si scontrava con l'autocarro Fiat Iveco tg SI318056 di proprietà e condotto da che Controparte_6
proveniva dalla direzione opposta,
- l'impatto avveniva quasi al centro della carreggiata, a ridosso della linea continua, trattandosi di strada a doppio senso di marcia,
- la violenza dell'urto determinava la morte dell'uomo per il gravissimo politrauma riportato in seguito allo scarrocciamento e alla caduta dal motoveicolo,
- i due veicoli viaggiavano in prossimità della linea continua perché, attese le impervie condizioni meteorologiche e la pioggia battente, la strada risultava parzialmente allagata dal momento che lungo margini della carreggiata si erano create consistenti pozze d'acqua,
- il punto in cui è avvenuta la collisione si collocava peraltro in prossimità di un tratto curvilineo e la strada era scarsamente illuminata,
4. sul luogo del sinistro intervenivano tempestivamente i Carabinieri di che effettuavano gli opportuni rilievi e Controparte_3
fotografavano la posizione assunta sia dall'autocarro che dalla Pt_2
oltre alla posizione del cadavere.
5. In data 25.11.2003 veniva aperto un procedimento penale a carico del conducente del furgone nel corso del quale si svolgeva la consulenza tecnica richiesta dal pubblico ministero dalla quale emergeva che:
3 -effettivamente, parte della corsia percorsa dal era interessata da Per_1
una OZ che originava dai margini della strada e si espandeva verso il centro della carreggiata ingombrandola, tuttavia, soltanto parzialmente;
-la collisione dei veicoli era avvenuta tangenzialmente sebbene non fosse possibile individuare con certezza il punto d'urto;
- l'autocarro era stato rinvenuto nella corsia del ciclomotore;
-la postura di guida del conducente del ciclomotore era inconsueta in quanto condizionata dal trasporto sulla pedana di una busta della spesa che interferiva con il corretto posizionamento delle gambe;
- la corsia non era adeguatamente illuminata benchè le avverse condizioni meteorologiche avessero fisiologicamente inciso in maniera sensibile sulla riduzione della visibilità compromettendo anche la profondità dei proiettori di entrambi i veicoli di cui era peraltro difficile desumere con certezza il corretto funzionamento;
- la velocità dei mezzi coinvolti risultava comunque contenuta alla stregua della valutazione operata dal tecnico sulla base dei danni riscontrati su entrambe le vetture;
-subito dopo il tragico sinistro il aveva provveduto a realizzare CP_3
quattro caditoie per il deflusso delle acque piovane sul lato della carreggiata su cui viaggiava il ciclomotore;
-presumibilmente entrambi i veicoli viaggiavano troppo in prossimità del centro della carreggiata, sicchè il superamento della linea continua da parte di uno dei due aveva determinato lo scontro mortale.
4 6. Il 22.03.2006 il GUP pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti del per il reato di omicidio colposo stante CP_6
l'assenza di elementi oggettivi idonei a comprovarne la responsabilità nella causazione dell'incidente.
7. Nel processo civile, peraltro instaurato nei soli confronti del CP_3
e della Compagnia assicurativa dell'ente, la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, attraverso esame testi (nessuno dei quali presenti al momento dell'incidente e dunque impossibilitati a riferire sulla dinamica e sulle circostanze dello scontro) e consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro. Le risultanze del giudizio penale venivano acquisite con ordinanza contestuale alla rimessione della causa sul ruolo per i necessari approfondimenti volti a chiare i punti della consulenza tecnica disposta anche nel corso del giudizio civile e ulteriormente approfondita in sede di chiarimenti.
8. Il compendio probatorio che emergeva dall'istruttoria risultava comunque insufficiente e inefficace rispetto a una ricostruzione chiara e incontrovertibile della dinamica del sinistro, nonché delle effettive circostanze di fatto esistenti al momento del sinistro dalle quali poter desumere la percentuale di responsabilità ascrivibile a ciascuna delle parti coinvolte, vale a dire i due conducenti per la condotta tenuta ed il per non aver assolto l'obbligo di manutenere adeguatamente CP_3
la strada.
9. La causa, dapprima, trattenuta in decisione ex art 190 c.p.c. e poi rimessa in istruttoria su istanza congiunta delle parti, veniva fissata per discussione e decisa all'udienza del 29/03/2019.
5 10. Nel corso dell'udienza in questione la Compagnia assicuratrice depositava documento, a suo dire sopravvenuto, sebbene risalente al
2007 e dunque di poco successivo alla chiusura del procedimento penale a carico del con il quale gli attori, nel quietanzare CP_6
quanto ricevuto dall'assicurazione di quest'ultimo, dichiaravano di non aver più nulla a che pretendere e di rinunciare all'azione nei confronti di “chicchesia”. Parte attrice si opponeva alla produzione ritenendola tardiva.
11. La questione veniva ritenuta assorbita dal Tribunale che, conclusivamente, rigettava la domanda risarcitoria dei congiunti del ritenendo non provata la sussistenza del nesso causale richiesto Per_1
dall'art 2051c.c e in particolare che l'inadeguata manutenzione del tratto di strada scenario dell'incidente rappresentasse la condizione necessaria e sufficiente per la verificazione dell'evento mortale. Detto altrimenti, pur non essendo revocabile in dubbio che la strada fosse effettivamente in parte allegata, non era possibile stabilire in che misura lo fosse, come detta circostanza potesse influire sulla sicurezza della circolazione stradale e in che misura, atteso che la condotta di guida di entrambi i conducenti risultava eccentrica e comunque non rispettosa dei comuni canoni di prudenza, a maggior ragione per la palese ed intrinseca pericolosità della situazione data che certamente imponeva l'adozione di un comportamento particolarmente cauto nella conduzione di entrambi i veicoli.
12. I soccombenti in primo grado proponevano tempestivamente appello avverso la decisione in commento affidando le proprie
6 doglianze sostanzialmente ad un unico motivo, sebbene articolato in diversi punti, chiedendo l'integrale riforma della pronuncia in questione in quanto gravemente viziata sotto il profilo della valutazione delle prove, insistendo per la sussistenza del nesso di causalità e per la responsabilità diretta del in qualità di proprietario e custode CP_3
della strada e dunque reiterando le difese già svolte in primo grado.
13. Ritualmente evocati in giudizio si costituivano sia il
[...]
che che, oltre ad eccepire Controparte_3 Controparte_5
l'inammissibilità dell'impugnazione, contestavano tutto quanto dedotto ed eccepito dagli appellanti e insistevano per l'integrale conferma della sentenza di primo grado ritenuta ineccepibile sotto il profilo logico, argomentativo e valutativo, oltre che pienamente coerente con le risultanze istruttorie emerse tanto nel giudizio civile quanto in quello penale.
14. All'esito di una serie di rinvii di ufficio, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
20/02/2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
15. Premessa l'ammissibilità dell'appello, le doglianze ivi formulate, pressoché ripropositive delle argomentazioni difensive già ampiamente esposte nel corso del primo grado di giudizio, risultano del tutto infondate. Oltretutto gli appellanti non offrono alcuna valutazione o elemento nuovo idoneo ad orientare diversamente la decisione del
Collegio.
7 16. Nessun rimprovero può essere mosso al ragionamento inferenziale seguito dal Giudice di primo grado nell'escludere la responsabilità del per la verificazione del sinistro oggetto di causa. CP_3
17. Sia dai verbali dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, sia dalle ctu ,che dai successivi chiarimenti e dalle integrazioni istruttorie volte a chiarire il quadro probatorio, non emerge alcun elemento idoneo ad attribuire con sufficiente grado di probabilità la responsabilità del sinistro mortale al convenuto. CP_3
18. Come opportunamente osservato dal primo giudice, infatti, la OZ (che peraltro non era collocata la centro della careggiata, ma ai margini della stessa) non ha “partecipato alla dinamica del sinistro, atteso che la condotta di guida assunta dai due veicoli è stata una scelta dei due conducenti”.
19. D'altronde, come ricordato in precedenza, tanto dai rilievi quanto dalla consulenza tecnica, non sembra residuare alcun margine di dubbio in merito al comportamento imprudente di entrambi i conducenti, certamente non rispettoso delle condizioni del manto stradale e non adeguato rispetto alle condizioni meteorologiche avverse.
20. In particolare, la scelta di collocarsi al centro della strada su una carreggiata a doppio senso di marcia, in condizioni di ridottissima visibilità e di estrema viscosità dell'asfalto, invece di ricorrere a manovre alternative e meno rischiose o di fermarsi, risulta del tutto eccentrica rispetto a una condotta di guida improntata a prudenza e correttezza.
8 21. Quanto all'incidenza causale del comportamento dei conducenti sulla verificazione del sinistro, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
( Cass 12760/2024).
22. Ne consegue, sempre alla stregua dei principi affermati dalla S.C.
,“l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova
- gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.” (Cass
n.20986/2023).
23. Nel caso di specie, l'esclusione della responsabilità dell'Ente proprietario è stata puntualmente ed opportunamente argomentata dal primo Giudice in perfetta coerenza con le prove raccolte, atteso che l'elemento dirimente sul punto, incontrovertibilmente emerso in fase istruttoria, è proprio che la OZ ai margini della carreggiata
9 fosse ampiamente prevedibile ed evitabile, richiedendo certamente una maggior attenzione da parte degli utenti della strada.
24. Da quanto sinora illustrato emerge chiaramente che non soltanto nel corso del giudizio di primo grado non è stata fornita la prova della diligenza dei conducenti dei veicoli nel mantenere una condotta di guida improntata alla dovuta prudenza, ma soprattutto che è rimasta assolutamente priva di riscontro l'incidenza causale del supposto allagamento della carreggiata sul sinistro.
25. In conclusione, la totale in fondatezza dell'unico motivo formulato postula il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
26. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Esse vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata tenendo conto del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, della natura e complessità delle questioni trattate negli atti difensivi dell' appellato e della compagnia assicuratrice , con Controparte_3
esclusione della fase di trattazione / istruttoria in quanto, la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1 CP_2
Tribunale di Roma n. 438/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello;
10 - condanna e in solido Parte_1 Controparte_1 CP_2
a rifondere alle parti appellate le spese di lite del grado che liquida, in € 6.946,00 in favore di e in euro Controparte_3
3.473,00 in favore di
[...]
, il tutto oltre rimborso spese Controparte_7
generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti degli appellanti.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 07/10/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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