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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1070/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1070/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 722/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023,
TRA
e , in proprio e quale procuratore generale dei germani Parte_1 Parte_2
e rappresentate e difese dall'avv. Riccardo Boccia ed Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliate in Vallo della Lucania (SA), alla Via L. Rinaldi nr. 16, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, nella sua qualità di erede di rappresentato e Controparte_1 Persona_1 difeso dall'avv. Angelo Sansone ed elettivamente domiciliato in Marina di Ascea (SA), alla
Via Zenone nr. 8, presso studio difensore,
- appellato –
E
, , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
questi ultimi tre nella loro qualità di eredi di Controparte_6 Persona_2
- altre parti appellate contumaci –
1 *********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 722/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile ex art. 1051 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 23/10/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e in data 23-24/10/2023 per le altre parti appellate contumaci a mezzo posta e di Ufficiale Giudiziario addetto presso il Tribunale di
Vallo della Lucania, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data
24/10/2023, e in proprio e quale procuratore generale Parte_1 Parte_2 dei germani e , proponevano gravame avverso la Parte_3 Parte_4 sentenza n. 722/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva:
“- accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'interclusione dei fondi di proprietà di parte attrice: - costituisce ai sensi dell'art. 1051 c.c. una servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile a favore delle particelle 53 e
526, foglio 17 del C.T. del Comune di Celle di Bulgheria di proprietà di parte attrice e a peso delle particelle
50 e 51 del fondo di proprietà di parte convenuta, secondo le modalità indicate nelle relazioni dei CCTU
Ing. e Arch. (tratto 1+ tratto 2); - liquida il conseguente indennizzo dovuto dalle attrici ai Per_3 Per_4 convenuti in € 255,00 oltre rivalutazione ed interessi legali;
- condanna parte soccombente alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio liquidate in € 78,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre
IVA e CPA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente
a carico delle parti in solido tra loro, detratto quanto eventualmente già versato, - ordina al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Salerno la trascrizione della sentenza con esonero da ogni sua responsabilità”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione del 12/07/2007 notificato a mezzo posta in data 14/07/2007 e iscritto a ruolo in data 23/07/2007, , Persona_1 [...]
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della CP_2 CP_3
pag. 2/8 Lucania, , e Parte_4 Persona_2 Parte_3 Parte_1
esponendo di essere comproprietarie del fondo rustico sito in agro del CP_7
Comune di Celle di Bulgheria (SA), individuato al foglio 17, partita 1869, particella 53, per atto di donazione alla per notar del 06/05/1952 - n. 8657/8052 del Persona_1 Per_5
05/06/1952, vol. 1983 – e per atto di donazione alle germane per notar del CP_2 Per_6
11/04/1978 – n. 18726/9430 del 10/05/1978; esponevano ancora che le attrici CP_2 erano comproprietarie - per atto di donazione per notar del 11/04/1978 - di altro Per_6 fondo rustico, finitimo al fondo rustico precedente, individuato al foglio 17, partita 1527, particella 526. Riferivano che i fondi così come individuati - confinanti ed attigui tra di loro
- risultavano essere interclusi mancando qualsiasi collegamento con la strada pubblica ed insistendo tra i medesimi fondi e la via un altro terreno individuato in catasto alle particelle nn. 50 e 51 di proprietà , Parte_4 Persona_2 Parte_3 [...]
e a tal proposito, precisavano che le stesse attrici, e prima ancora Parte_1 Parte_2
i loro danti causa, per accedere ai propri terreni, si erano servite di un passaggio che attraversava le particelle 50 e 51 e portava alle particelle 53 e 526 di loro proprietà, particelle che all'origine facevano parte di un unico fondo di proprietà di , diviso poi Persona_7 tra eredi. Lamentavano, tuttavia, che di recente si erano viste negare il passaggio dai convenuti sui propri fondi;
pertanto, chiedevano al Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare l'interclusione dei fondi, di accertare il fondo servente e di costituire una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, vinte le spese di lite. In via istruttoria, chiedevano ammettersi
C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 20/03/2008, si costituivano in giudizio e Parte_1 Pt_2
quale parte convenuta in proprio e quale procuratore generale dei germani
[...] Pt_3
e , che in via preliminare eccepivano la carenza di legittimazione
[...] Parte_4 attiva delle attrici, l'inammissibilità della domanda e la carenza di interesse ad agire, nel merito chiedevano di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria, chiedevano ammettersi prova per testi e interrogatorio formale. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 18/10/2022, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 722/2023 emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla pag. 3/8 cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, il Tribunale di Vallo della Lucania, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, accoglieva la domanda attorea e accertava l'interclusione dei fondi, costituiva una servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile secondo le modalità indicate nelle relazioni dei CCTU, condannava i convenuti alle spese di lite quantificate in € 2.000,00 e alle spese di C.T.U. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e in proprio e quale Parte_1 Parte_2 procuratore generale dei germani e , censuravano Parte_3 Parte_4
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “A) Violazione dell'art. 142 e degli artt. 102,
159 e 160 cpc, nonché dell'art. 163 bis cpc – omessa notificazione dell'atto di citazione a Persona_2 ed omessa ottemperanza all'ordinanza 7.5.2008 e mancanza dei termini a comparire - nullità della notificazione dell'atto introduttivo e di ogni atto successivo inclusa la sentenza appellata e rimessione della causa al primo giudice;
B) Nullità della ctu arch. – violazione degli artt.112, 183 6° ed 8° comma, Per_4
191, 194 e 195 cpc nonché artt. 942, 945 e 947 c.c.; C) Violazione degli artt. 100 e 112 cpc, nonché degli artt. 1051 e 1054 c.c. – errata qualificazione della domanda ed inammissibilità della stessa - infondatezza della stessa;
D) Violazione dell'art. 1051 c.c. e degli artt. 116 e 167 cpc – errata valutazione della prova testimoniale e della ctu ing. – omessa motivazione della disattenzione di tale ctu – violazione dell'art. Per_3
232 cpc – omessa valutazione della mancata comparizione delle attrici;
E) Violazione dell'art. 244 e 245 cpc – omessa fissazione di udienza di escussione dei testimoni ammessi e non escussi sig. via Testimone_1
c. De Luca, Celle di Bulgheria;
F) Violazione degli art. 183 e 244 cpc – errata ammissione della prova testimoniale nell'interesse di parte attrice;
G) Violazione degli artt. 91 e 92 cpc – errata condanna alle spese di lite;
H) Riproposizione di eccezioni ex art. 346 cpc – tardivo deposito della conclusionale avversa e tardivo deposito della produzione di parte”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “A) In riforma della gravata sentenza, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione a e di ogni atto Persona_2 successivo e dipendente, inclusa la sentenza appellata, con rimessione della causa al giudice di primo grado;
B) In riforma della gravata sentenza, previa dichiarazione di nullità della CTU Arch. e della prova Per_4 per testimoni espletata nell'interesse di parte attrice con i testi e e Testimone_2 Testimone_3 previa fissazione di udienza di espletamento della prova testimoniale con il teste via Can. De Testimone_1
Luca, Celle di Bulgheria, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di ogni spesa di lite;
C) In accoglimento del motivo specifico di gravame, disporre la compensazione integrale delle spese di lite, per il caso di accoglimento della domanda attorea. D) Con vittoria delle spese del presente grado
pag. 4/8 di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 10/05/2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 nella sua qualità di erede di e quale parte appellata, che nel merito Persona_1 chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio
[...]
e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
questi ultimi tre nella loro qualità di eredi di per cui ne va
[...] Persona_2 dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza per il 06/06/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 05/06/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 05/06/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2 CP_3
e questi ultimi tre nella CP_4 Controparte_5 Controparte_6 loro qualità di eredi di regolarmente citati e non costituitisi in giudizio. Persona_2
L'appello, per come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. La controversia verte sulla domanda di costituzione di servitù coattiva sulle particelle 50 e 51, fondi serventi ed in favore delle particelle 53 e 526 del terreno sito in Celle di Bulgheria al foglio 17. I proprietari del fondo servente sono stati individuati in Parte_2 Parte_1
e La sentenza di primo grado in Parte_4 Parte_3 Persona_2 relazione al primo motivo di appello relativo alla irregolarità della notifica a Persona_2 eseguita a mezzo del Console generale d'Italia in Caracas ha ritenuto che “la questione è stata già affrontata dal Tribunale che, con provvedimento fuori udienza del 7/05/2008, depositato in cancelleria in data 8/05/2008, onerava parte attrice al “deposito di idonea documentazione, da cui risulti che il convenuto è effettivamente residente o domiciliato all'indirizzo indicato nella relata di notifica”, onere assolto dalla parte all'udienza del pag. 5/8 13/02/2009, con deposito dell'atto notificato, unitamente alla dichiarazione del consolato venezuelano di mancato ritiro dello stesso. Per tali ragioni, la notificazione è da intendersi perfezionata…” Orbene, con ordinanza del 7/05/2008 il giudice ha provveduto ritenuta preliminare la questione del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione a Per_2 di onerare la parte attrice a produrre documentazione attestante l'effettiva
[...] residenza o domicilio all'estero della parte convenuta, all'indirizzo di cui alla relata di notifica, potendosi all'esito di tale accertamento disporre la notifica ex artt. 142 e 143 cpc., previa verifica della impossibilità di individuare l'effettiva residenza, dimora o domicilio, anche attraverso la via Consolare. All'udienza del 13/02/2009 è stata depositata certificato di ultima residenza di tale udienza è stata rinviata ex art. 183 co. VI., senza Persona_2 dichiarare la contumacia e senza nulla dire sulla regolarità della notifica. Dagli atti risulta che il di Caracas ricevuto l'atto di citazione da notificare ha Parte_5 provveduto all'indirizzo AV B, Quinta La Coromoto, La Carlota, Caracas, in due copie entrambi restituite per mancata consegna, come da comunicazione in atti del 28/11/2007.
Segue la relata di mancata notifica, ove è precisato che in data 29/08/2007 su richiesta pervenuta dal Tribunale di Vallo della Lucania al , si è provveduto alla Parte_5 convocazione con lettera raccomandata del 29/08/2007, ed ad una seconda convocazione in data 3/10/2007 con lettera raccomandata ed affissione della convocazione all'
[...]
e che nonostante tutti i tentativi si restituiva il plico per impossibilità della Parte_6 consegna all'interessato per irreperibilità dello stesso. Pertanto, detta notifica non è regolare in quanto avrebbe dovuto essere seguito dalla notifica ex art. 143 c.p.c. stante l'irreperibilità del destinatario come attestato dall'Autorità Consolare di Caracas. Orbene, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale per un destinatario residente fuori dei paesi della comunità europea, occorre procedere in primo luogo alla notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali reciproche se esistenti e dal d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, recanti disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, e solo in via subordinata all'esito negativo al ricorso all'art. 143 c.p.c. Di fatto, con il susseguirsi delle decisioni e della normativa si è dato rilievo al dato della effettività della conoscenza da parte del destinatario, là dove conosciuto l'indirizzo di ultima residenza, o domicilio all'estero. Tuttavia, quando come nel caso in esame la notifica non risulta possibile all'indirizzo indicato, per irreperibilità del destinatario, per cui l'indirizzo resta sconosciuto, dovrà procedersi ex art. 143 c.p.c.( Cass.
pag. 6/8 civ. n. 3358/1991) Infatti, pur privilegiandosi la effettività della notifica alla residenza conosciuta all'estero, essendo il riferimento all'art. 142 c.p.c. solo residuale, deve riscontrarsi la possibilità effettiva della notifica a mezzo del consolato e nelle forme del d.p.r. 5 gennaio
1967 n. 200, per cui qualora la consegna è omessa con restituzione del plico, come nel caso di specie, attestando la non reperibilità del destinatario, la notifica ha avuto esito negativo e pertanto non può dirsi perfezionata, essendovi la prova oggettiva dell'impossibilità della notifica all'estero. (cass. civ. n. 9923/2018) Infatti, il ricorso all'art. 143 c.p.c. nei confronti di destinatari stranieri è possibile quando sia stata accertata l'effettiva impossibilità di eseguire la notifica a mezzo convenzioni interazionali o come stabilito dall'art 5/01/1967 n. 200, ciò in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della corte Costituzionale n. 10/1978.
Peraltro, va rilevato che nel caso di specie è stato prodotto un certificato anagrafico, non supportato da atti finalizzati ad accertare l'effettività della residenza per come indicata nel certificato al momento dell'atto di notificazione, cui era onerato il notificante, né si può presumere la ricezione delle raccomandate del 29/08/2007 e del 3/10/2007, per nulla aver detto il , da parte del data la restituzione del plico da parte del Parte_5 Persona_2
con attestazione di irreperibilità. Ciò detto, l'appellato ha Parte_5 Controparte_1 affermato che tale vizio della notificazione può essere sollevato solo dal soggetto leso, ovvero il destinatario dell'atto di citazione. Tuttavia, nel caso di specie, non deve dimenticarsi che trattasi di un litisconsorte necessario pretermesso. In tema di servitù di passaggio, se pur coattivamente costituita, è necessario il litisconsorzio tra tutti i proprietari dei fondi coinvolti(Cass. civ. n. 1900/2025)Pertanto, in un processo a litisconsorzio necessario il vizio della notifica ad uno dei litisconsorti necessari implica che il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato, rendendo nulla la sentenza. Per tali ragioni, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, e gli atti vanno rimessi a tale giudice, ex art. 354 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e quale procuratore generale dei germani Parte_1 Parte_2
e , nei confronti di , nella sua qualità Parte_3 Parte_4 Controparte_1 di erede di , nonché nei confronti di Persona_1 Controparte_2 CP_3
e questi ultimi tre
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 nella loro qualità di eredi di avverso la sentenza n. 722/2023 del Tribunale Persona_2
pag. 7/8 di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2 CP_3 CP_4
e questi ultimi tre nella loro qualità di Controparte_5 Controparte_6 eredi di Persona_2
2. Accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 722/2023 del Tribunale di
Vallo della Lucania e rimette la causa innanzi al giudice di primo grado, riassunzione nei termini di legge.
3. Spese all'esito del giudizio di rinvio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 17 /07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1070/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1070/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 722/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023,
TRA
e , in proprio e quale procuratore generale dei germani Parte_1 Parte_2
e rappresentate e difese dall'avv. Riccardo Boccia ed Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliate in Vallo della Lucania (SA), alla Via L. Rinaldi nr. 16, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, nella sua qualità di erede di rappresentato e Controparte_1 Persona_1 difeso dall'avv. Angelo Sansone ed elettivamente domiciliato in Marina di Ascea (SA), alla
Via Zenone nr. 8, presso studio difensore,
- appellato –
E
, , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
questi ultimi tre nella loro qualità di eredi di Controparte_6 Persona_2
- altre parti appellate contumaci –
1 *********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 722/2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile ex art. 1051 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 23/10/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e in data 23-24/10/2023 per le altre parti appellate contumaci a mezzo posta e di Ufficiale Giudiziario addetto presso il Tribunale di
Vallo della Lucania, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data
24/10/2023, e in proprio e quale procuratore generale Parte_1 Parte_2 dei germani e , proponevano gravame avverso la Parte_3 Parte_4 sentenza n. 722/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania così decideva:
“- accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'interclusione dei fondi di proprietà di parte attrice: - costituisce ai sensi dell'art. 1051 c.c. una servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile a favore delle particelle 53 e
526, foglio 17 del C.T. del Comune di Celle di Bulgheria di proprietà di parte attrice e a peso delle particelle
50 e 51 del fondo di proprietà di parte convenuta, secondo le modalità indicate nelle relazioni dei CCTU
Ing. e Arch. (tratto 1+ tratto 2); - liquida il conseguente indennizzo dovuto dalle attrici ai Per_3 Per_4 convenuti in € 255,00 oltre rivalutazione ed interessi legali;
- condanna parte soccombente alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio liquidate in € 78,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre
IVA e CPA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente
a carico delle parti in solido tra loro, detratto quanto eventualmente già versato, - ordina al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Salerno la trascrizione della sentenza con esonero da ogni sua responsabilità”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione del 12/07/2007 notificato a mezzo posta in data 14/07/2007 e iscritto a ruolo in data 23/07/2007, , Persona_1 [...]
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della CP_2 CP_3
pag. 2/8 Lucania, , e Parte_4 Persona_2 Parte_3 Parte_1
esponendo di essere comproprietarie del fondo rustico sito in agro del CP_7
Comune di Celle di Bulgheria (SA), individuato al foglio 17, partita 1869, particella 53, per atto di donazione alla per notar del 06/05/1952 - n. 8657/8052 del Persona_1 Per_5
05/06/1952, vol. 1983 – e per atto di donazione alle germane per notar del CP_2 Per_6
11/04/1978 – n. 18726/9430 del 10/05/1978; esponevano ancora che le attrici CP_2 erano comproprietarie - per atto di donazione per notar del 11/04/1978 - di altro Per_6 fondo rustico, finitimo al fondo rustico precedente, individuato al foglio 17, partita 1527, particella 526. Riferivano che i fondi così come individuati - confinanti ed attigui tra di loro
- risultavano essere interclusi mancando qualsiasi collegamento con la strada pubblica ed insistendo tra i medesimi fondi e la via un altro terreno individuato in catasto alle particelle nn. 50 e 51 di proprietà , Parte_4 Persona_2 Parte_3 [...]
e a tal proposito, precisavano che le stesse attrici, e prima ancora Parte_1 Parte_2
i loro danti causa, per accedere ai propri terreni, si erano servite di un passaggio che attraversava le particelle 50 e 51 e portava alle particelle 53 e 526 di loro proprietà, particelle che all'origine facevano parte di un unico fondo di proprietà di , diviso poi Persona_7 tra eredi. Lamentavano, tuttavia, che di recente si erano viste negare il passaggio dai convenuti sui propri fondi;
pertanto, chiedevano al Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare l'interclusione dei fondi, di accertare il fondo servente e di costituire una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, vinte le spese di lite. In via istruttoria, chiedevano ammettersi
C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 20/03/2008, si costituivano in giudizio e Parte_1 Pt_2
quale parte convenuta in proprio e quale procuratore generale dei germani
[...] Pt_3
e , che in via preliminare eccepivano la carenza di legittimazione
[...] Parte_4 attiva delle attrici, l'inammissibilità della domanda e la carenza di interesse ad agire, nel merito chiedevano di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria, chiedevano ammettersi prova per testi e interrogatorio formale. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 18/10/2022, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 722/2023 emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla pag. 3/8 cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, il Tribunale di Vallo della Lucania, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, accoglieva la domanda attorea e accertava l'interclusione dei fondi, costituiva una servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile secondo le modalità indicate nelle relazioni dei CCTU, condannava i convenuti alle spese di lite quantificate in € 2.000,00 e alle spese di C.T.U. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e in proprio e quale Parte_1 Parte_2 procuratore generale dei germani e , censuravano Parte_3 Parte_4
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “A) Violazione dell'art. 142 e degli artt. 102,
159 e 160 cpc, nonché dell'art. 163 bis cpc – omessa notificazione dell'atto di citazione a Persona_2 ed omessa ottemperanza all'ordinanza 7.5.2008 e mancanza dei termini a comparire - nullità della notificazione dell'atto introduttivo e di ogni atto successivo inclusa la sentenza appellata e rimessione della causa al primo giudice;
B) Nullità della ctu arch. – violazione degli artt.112, 183 6° ed 8° comma, Per_4
191, 194 e 195 cpc nonché artt. 942, 945 e 947 c.c.; C) Violazione degli artt. 100 e 112 cpc, nonché degli artt. 1051 e 1054 c.c. – errata qualificazione della domanda ed inammissibilità della stessa - infondatezza della stessa;
D) Violazione dell'art. 1051 c.c. e degli artt. 116 e 167 cpc – errata valutazione della prova testimoniale e della ctu ing. – omessa motivazione della disattenzione di tale ctu – violazione dell'art. Per_3
232 cpc – omessa valutazione della mancata comparizione delle attrici;
E) Violazione dell'art. 244 e 245 cpc – omessa fissazione di udienza di escussione dei testimoni ammessi e non escussi sig. via Testimone_1
c. De Luca, Celle di Bulgheria;
F) Violazione degli art. 183 e 244 cpc – errata ammissione della prova testimoniale nell'interesse di parte attrice;
G) Violazione degli artt. 91 e 92 cpc – errata condanna alle spese di lite;
H) Riproposizione di eccezioni ex art. 346 cpc – tardivo deposito della conclusionale avversa e tardivo deposito della produzione di parte”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “A) In riforma della gravata sentenza, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione a e di ogni atto Persona_2 successivo e dipendente, inclusa la sentenza appellata, con rimessione della causa al giudice di primo grado;
B) In riforma della gravata sentenza, previa dichiarazione di nullità della CTU Arch. e della prova Per_4 per testimoni espletata nell'interesse di parte attrice con i testi e e Testimone_2 Testimone_3 previa fissazione di udienza di espletamento della prova testimoniale con il teste via Can. De Testimone_1
Luca, Celle di Bulgheria, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di ogni spesa di lite;
C) In accoglimento del motivo specifico di gravame, disporre la compensazione integrale delle spese di lite, per il caso di accoglimento della domanda attorea. D) Con vittoria delle spese del presente grado
pag. 4/8 di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 10/05/2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 nella sua qualità di erede di e quale parte appellata, che nel merito Persona_1 chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio
[...]
e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
questi ultimi tre nella loro qualità di eredi di per cui ne va
[...] Persona_2 dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza per il 06/06/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 05/06/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 05/06/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2 CP_3
e questi ultimi tre nella CP_4 Controparte_5 Controparte_6 loro qualità di eredi di regolarmente citati e non costituitisi in giudizio. Persona_2
L'appello, per come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. La controversia verte sulla domanda di costituzione di servitù coattiva sulle particelle 50 e 51, fondi serventi ed in favore delle particelle 53 e 526 del terreno sito in Celle di Bulgheria al foglio 17. I proprietari del fondo servente sono stati individuati in Parte_2 Parte_1
e La sentenza di primo grado in Parte_4 Parte_3 Persona_2 relazione al primo motivo di appello relativo alla irregolarità della notifica a Persona_2 eseguita a mezzo del Console generale d'Italia in Caracas ha ritenuto che “la questione è stata già affrontata dal Tribunale che, con provvedimento fuori udienza del 7/05/2008, depositato in cancelleria in data 8/05/2008, onerava parte attrice al “deposito di idonea documentazione, da cui risulti che il convenuto è effettivamente residente o domiciliato all'indirizzo indicato nella relata di notifica”, onere assolto dalla parte all'udienza del pag. 5/8 13/02/2009, con deposito dell'atto notificato, unitamente alla dichiarazione del consolato venezuelano di mancato ritiro dello stesso. Per tali ragioni, la notificazione è da intendersi perfezionata…” Orbene, con ordinanza del 7/05/2008 il giudice ha provveduto ritenuta preliminare la questione del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione a Per_2 di onerare la parte attrice a produrre documentazione attestante l'effettiva
[...] residenza o domicilio all'estero della parte convenuta, all'indirizzo di cui alla relata di notifica, potendosi all'esito di tale accertamento disporre la notifica ex artt. 142 e 143 cpc., previa verifica della impossibilità di individuare l'effettiva residenza, dimora o domicilio, anche attraverso la via Consolare. All'udienza del 13/02/2009 è stata depositata certificato di ultima residenza di tale udienza è stata rinviata ex art. 183 co. VI., senza Persona_2 dichiarare la contumacia e senza nulla dire sulla regolarità della notifica. Dagli atti risulta che il di Caracas ricevuto l'atto di citazione da notificare ha Parte_5 provveduto all'indirizzo AV B, Quinta La Coromoto, La Carlota, Caracas, in due copie entrambi restituite per mancata consegna, come da comunicazione in atti del 28/11/2007.
Segue la relata di mancata notifica, ove è precisato che in data 29/08/2007 su richiesta pervenuta dal Tribunale di Vallo della Lucania al , si è provveduto alla Parte_5 convocazione con lettera raccomandata del 29/08/2007, ed ad una seconda convocazione in data 3/10/2007 con lettera raccomandata ed affissione della convocazione all'
[...]
e che nonostante tutti i tentativi si restituiva il plico per impossibilità della Parte_6 consegna all'interessato per irreperibilità dello stesso. Pertanto, detta notifica non è regolare in quanto avrebbe dovuto essere seguito dalla notifica ex art. 143 c.p.c. stante l'irreperibilità del destinatario come attestato dall'Autorità Consolare di Caracas. Orbene, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale per un destinatario residente fuori dei paesi della comunità europea, occorre procedere in primo luogo alla notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali reciproche se esistenti e dal d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, recanti disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, e solo in via subordinata all'esito negativo al ricorso all'art. 143 c.p.c. Di fatto, con il susseguirsi delle decisioni e della normativa si è dato rilievo al dato della effettività della conoscenza da parte del destinatario, là dove conosciuto l'indirizzo di ultima residenza, o domicilio all'estero. Tuttavia, quando come nel caso in esame la notifica non risulta possibile all'indirizzo indicato, per irreperibilità del destinatario, per cui l'indirizzo resta sconosciuto, dovrà procedersi ex art. 143 c.p.c.( Cass.
pag. 6/8 civ. n. 3358/1991) Infatti, pur privilegiandosi la effettività della notifica alla residenza conosciuta all'estero, essendo il riferimento all'art. 142 c.p.c. solo residuale, deve riscontrarsi la possibilità effettiva della notifica a mezzo del consolato e nelle forme del d.p.r. 5 gennaio
1967 n. 200, per cui qualora la consegna è omessa con restituzione del plico, come nel caso di specie, attestando la non reperibilità del destinatario, la notifica ha avuto esito negativo e pertanto non può dirsi perfezionata, essendovi la prova oggettiva dell'impossibilità della notifica all'estero. (cass. civ. n. 9923/2018) Infatti, il ricorso all'art. 143 c.p.c. nei confronti di destinatari stranieri è possibile quando sia stata accertata l'effettiva impossibilità di eseguire la notifica a mezzo convenzioni interazionali o come stabilito dall'art 5/01/1967 n. 200, ciò in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della corte Costituzionale n. 10/1978.
Peraltro, va rilevato che nel caso di specie è stato prodotto un certificato anagrafico, non supportato da atti finalizzati ad accertare l'effettività della residenza per come indicata nel certificato al momento dell'atto di notificazione, cui era onerato il notificante, né si può presumere la ricezione delle raccomandate del 29/08/2007 e del 3/10/2007, per nulla aver detto il , da parte del data la restituzione del plico da parte del Parte_5 Persona_2
con attestazione di irreperibilità. Ciò detto, l'appellato ha Parte_5 Controparte_1 affermato che tale vizio della notificazione può essere sollevato solo dal soggetto leso, ovvero il destinatario dell'atto di citazione. Tuttavia, nel caso di specie, non deve dimenticarsi che trattasi di un litisconsorte necessario pretermesso. In tema di servitù di passaggio, se pur coattivamente costituita, è necessario il litisconsorzio tra tutti i proprietari dei fondi coinvolti(Cass. civ. n. 1900/2025)Pertanto, in un processo a litisconsorzio necessario il vizio della notifica ad uno dei litisconsorti necessari implica che il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato, rendendo nulla la sentenza. Per tali ragioni, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, e gli atti vanno rimessi a tale giudice, ex art. 354 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e quale procuratore generale dei germani Parte_1 Parte_2
e , nei confronti di , nella sua qualità Parte_3 Parte_4 Controparte_1 di erede di , nonché nei confronti di Persona_1 Controparte_2 CP_3
e questi ultimi tre
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 nella loro qualità di eredi di avverso la sentenza n. 722/2023 del Tribunale Persona_2
pag. 7/8 di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 01/09/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 04/10/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2 CP_3 CP_4
e questi ultimi tre nella loro qualità di Controparte_5 Controparte_6 eredi di Persona_2
2. Accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 722/2023 del Tribunale di
Vallo della Lucania e rimette la causa innanzi al giudice di primo grado, riassunzione nei termini di legge.
3. Spese all'esito del giudizio di rinvio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 17 /07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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