Versione
4 settembre 2018
4 settembre 2018
Art. 2-ter decies. (( (Diritti riguardanti le persone decedute). )) ((1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.))
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.))
Commentario • 1
- Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 novembre 2024
Si può costringere la banca a fornire copia degli estratti conto più vecchi di 10 anni relativi al conto corrente intestato a persona defunta? Un nostro lettore ci chiede come avere gli estratti conto corrente di oltre dieci anni. Nel caso di specie, si tratta del conto intestato alla sorella defunta. In generale, è diritto di ogni erede ottenere dalla banca copia degli estratti conto del defunto, senza che tale richiesta possa considerarsi accettazione tacita dell'eredità. Lo prevede l'art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB). Potrebbe tuttavia sopraggiungere un problema per via delle annualità: gli istituti di credito sono soliti infatti interpretare l'art. 119 TUB come norma che …
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