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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/10/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 2/8/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. MLADOVAN NICOLA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti MARESCA ARTURO, TREVISAN GIANNANTONIO, D'ONOFRIO ENRICO MARIA e BONOMO
MA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 24/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Nel merito, in via principale:
1. accertare e dichiarare che gli impugnati termini apposti al contratto d.d. 11.02.2022 ed alle successive proroghe d.d. 20.06.2022, d.d. 01.08.2022 e d.d. 15.12.2022 – così come meglio individuati in narrativa ed allegati - devono ritenersi nulli e privi di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs. n. 81/2015, per i motivi di cui in narrativa;
2. conseguentemente, dichiarare che tra parte ricorrente e società si è instaurato un Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 17.02.2022, o comunque dalla data ritenuta dal Tribunale adito;
3. dichiarare, altresì, che tale rapporto di lavoro è ancora in essere;
4. per l'effetto, ordinare alla società datrice di lavoro la reintegrazione della ricorrente, nella qualifica, sede e mansioni originarie;
5. condannare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, la società convenuta alla corresponsione di una indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità (con un minimo di 2,5 mensilità) dell'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.634,82), o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
6. con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo.
PER LA RESISTENTE
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso e le domande proposte dal ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili nonché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2/8/2023 la signora - nel premettere di aver prestato attività Parte_1
lavorativa in favore della convenuta presso lo stabilimento sito in Susegana con qualifica Controparte_1
di operaio generico – ha chiesto venisse accertata sotto svariati profili la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità del contratto a termine e successive proroghe disciplinante il rapporto di lavoro avente decorrenza dal 17/2/2022 e venuto a cessare il 16/2/2023.
Osserva l'adito Tribunale come si riveli circostanza dirimente ai fini del decidere la sollevata contestazione attorea in merito alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi ad opera della società datoriale, a nulla rilevando l'eccezione di quest'ultima inerente la tardività e l'inammissibilità dell'avversaria censura in quanto per nulla formulata in ricorso e comunque ivi non argomentata né articolata sia pur sinteticamente.
Ed invero:
1) La ricorrente sin dall'atto introduttivo ha CONTESTATO LA RELATIVA VIOLAZIONE all'interno del paragrafo III intitolato “La violazione degli artt. 20 e segg. ti del D. Lvo N. 81/15
e le conseguenze previste dall'art. 28” RIPORTANDO IL TESTO INTEGRALE DELL'ART. 20
– INCLUSA PERTANTO LA LETTERA d) OGGETTO DI DISAMINA- per poi concludere nel modo seguente: “ne deriva che la Società convenuta ha INTEGRALMENTE VIOLATO IL
DISPOSTO DEL CITATO ART. 20 co 1 D. Lvo N. 81/2015” (pg. 27 ricorso).
2) Peraltro è fuori discussione che quanto contestato INTEGRA UNA SPECIFICA
CIRCOSTANZA NEGATIVA, SICCHÈ NON VI ERA ALCUNA NECESSITÀ DI
ALLEGARE ULTERIORI ELEMENTI a differenza dell'analisi degli ulteriori profili di invalidità invocati, che al contrario richiedevano una articolata ricostruzione dei fatti alla luce della normativa in esame.
3) È dunque convincimento del giudicante che la sollevata censura consentiva all'odierna parte resistente di prendere compiutamente posizione sul punto, esercitando il proprio diritto di difesa.
Circostanza questa tuttavia non avvenuta né con la memoria di costituzione né in sede di prima udienza, rimanendo totalmente silente sul punto. Controparte_1
4) Da ciò consegue che la società resistente risulta IRRIMEDIABILMENTE DACADUTA EX
ARTT. 414, 416 e 420 cpc. DA OGNI SUCCESSIVA PRODUZIONE DOCUMENTALE, da considerarsi pertanto DEL TUTTO INUTILIZZABILE AI FINI DELLA DECISIONE. 5) In ragione della giudizialmente accertata mancata effettuazione della valutazione dei rischi, IL
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE OGGETTO DI CAUSA SI TRASFORMA A
TEMPO INDETERMINATO EX ART. 20 co 2 D. Lvo N. 81/2015, fermo restando che per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità INCOMBE SUL DATORE DI
LAVORO, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione,
L'ONERE DI PROVARE DI AVER ASSOLTO SPECIFICAMENTE ALL'ADEMPIMENTO
RICHIESTO DALLA NORMATIVA. (Cass. 24/10/2016 N. 21418)
Nel caso di specie, sempre in ottica di conseguenze sanzionatorie, valorizzando tutte le circostanze del caso concreto e in primis le consistenti dimensioni della società convenuta, quest'ultima va condannata a corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di indennità risarcitoria l'importo ritenuto congruo nella misura di 8 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.634,82 maggiorato di interessi e rivalutazione.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata l'illegittimità ed inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato inter partes avente decorrenza dal 17/2/2022 e venuto in scadenza per effetto delle successive proroghe al 16/2/2023
1) Dichiara con effetto costitutivo per effetto della normativamente prevista conversione del contratto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 17/2/2022 e ad oggi sussistente.
2) Condanna altresì la convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere all'odierna attrice a titolo di indennità risarcitoria 8 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.634,82 maggiorata di interessi e rivalutazione.
3) Condanna infine la società resistente a rifondere al procuratore antistatario dell'odierna attrice le spese di lite, complessivamente liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 24/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 2/8/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. MLADOVAN NICOLA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti MARESCA ARTURO, TREVISAN GIANNANTONIO, D'ONOFRIO ENRICO MARIA e BONOMO
MA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 24/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Nel merito, in via principale:
1. accertare e dichiarare che gli impugnati termini apposti al contratto d.d. 11.02.2022 ed alle successive proroghe d.d. 20.06.2022, d.d. 01.08.2022 e d.d. 15.12.2022 – così come meglio individuati in narrativa ed allegati - devono ritenersi nulli e privi di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs. n. 81/2015, per i motivi di cui in narrativa;
2. conseguentemente, dichiarare che tra parte ricorrente e società si è instaurato un Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 17.02.2022, o comunque dalla data ritenuta dal Tribunale adito;
3. dichiarare, altresì, che tale rapporto di lavoro è ancora in essere;
4. per l'effetto, ordinare alla società datrice di lavoro la reintegrazione della ricorrente, nella qualifica, sede e mansioni originarie;
5. condannare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, la società convenuta alla corresponsione di una indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità (con un minimo di 2,5 mensilità) dell'ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.634,82), o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
6. con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo.
PER LA RESISTENTE
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso e le domande proposte dal ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili nonché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2/8/2023 la signora - nel premettere di aver prestato attività Parte_1
lavorativa in favore della convenuta presso lo stabilimento sito in Susegana con qualifica Controparte_1
di operaio generico – ha chiesto venisse accertata sotto svariati profili la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità del contratto a termine e successive proroghe disciplinante il rapporto di lavoro avente decorrenza dal 17/2/2022 e venuto a cessare il 16/2/2023.
Osserva l'adito Tribunale come si riveli circostanza dirimente ai fini del decidere la sollevata contestazione attorea in merito alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi ad opera della società datoriale, a nulla rilevando l'eccezione di quest'ultima inerente la tardività e l'inammissibilità dell'avversaria censura in quanto per nulla formulata in ricorso e comunque ivi non argomentata né articolata sia pur sinteticamente.
Ed invero:
1) La ricorrente sin dall'atto introduttivo ha CONTESTATO LA RELATIVA VIOLAZIONE all'interno del paragrafo III intitolato “La violazione degli artt. 20 e segg. ti del D. Lvo N. 81/15
e le conseguenze previste dall'art. 28” RIPORTANDO IL TESTO INTEGRALE DELL'ART. 20
– INCLUSA PERTANTO LA LETTERA d) OGGETTO DI DISAMINA- per poi concludere nel modo seguente: “ne deriva che la Società convenuta ha INTEGRALMENTE VIOLATO IL
DISPOSTO DEL CITATO ART. 20 co 1 D. Lvo N. 81/2015” (pg. 27 ricorso).
2) Peraltro è fuori discussione che quanto contestato INTEGRA UNA SPECIFICA
CIRCOSTANZA NEGATIVA, SICCHÈ NON VI ERA ALCUNA NECESSITÀ DI
ALLEGARE ULTERIORI ELEMENTI a differenza dell'analisi degli ulteriori profili di invalidità invocati, che al contrario richiedevano una articolata ricostruzione dei fatti alla luce della normativa in esame.
3) È dunque convincimento del giudicante che la sollevata censura consentiva all'odierna parte resistente di prendere compiutamente posizione sul punto, esercitando il proprio diritto di difesa.
Circostanza questa tuttavia non avvenuta né con la memoria di costituzione né in sede di prima udienza, rimanendo totalmente silente sul punto. Controparte_1
4) Da ciò consegue che la società resistente risulta IRRIMEDIABILMENTE DACADUTA EX
ARTT. 414, 416 e 420 cpc. DA OGNI SUCCESSIVA PRODUZIONE DOCUMENTALE, da considerarsi pertanto DEL TUTTO INUTILIZZABILE AI FINI DELLA DECISIONE. 5) In ragione della giudizialmente accertata mancata effettuazione della valutazione dei rischi, IL
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE OGGETTO DI CAUSA SI TRASFORMA A
TEMPO INDETERMINATO EX ART. 20 co 2 D. Lvo N. 81/2015, fermo restando che per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità INCOMBE SUL DATORE DI
LAVORO, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione,
L'ONERE DI PROVARE DI AVER ASSOLTO SPECIFICAMENTE ALL'ADEMPIMENTO
RICHIESTO DALLA NORMATIVA. (Cass. 24/10/2016 N. 21418)
Nel caso di specie, sempre in ottica di conseguenze sanzionatorie, valorizzando tutte le circostanze del caso concreto e in primis le consistenti dimensioni della società convenuta, quest'ultima va condannata a corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di indennità risarcitoria l'importo ritenuto congruo nella misura di 8 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.634,82 maggiorato di interessi e rivalutazione.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata l'illegittimità ed inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato inter partes avente decorrenza dal 17/2/2022 e venuto in scadenza per effetto delle successive proroghe al 16/2/2023
1) Dichiara con effetto costitutivo per effetto della normativamente prevista conversione del contratto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 17/2/2022 e ad oggi sussistente.
2) Condanna altresì la convenuta , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere all'odierna attrice a titolo di indennità risarcitoria 8 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.634,82 maggiorata di interessi e rivalutazione.
3) Condanna infine la società resistente a rifondere al procuratore antistatario dell'odierna attrice le spese di lite, complessivamente liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 24/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci