Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 175/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]G (Cs), Cda Pallotta, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti, dall'Avv. Stefania Cribari, del foro di
Cosenza, presso il cui studio in Cosenza, p.zza I° maggio n.18, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
nato il [...].a. Cosenza, residente in [...]CP_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Carnovale del Foro di Cosenza che lo
[...] rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Roggiano Gravina alla via Calvario n. 143
Resistente
Conclusioni delle parti:
la ricorrente chiede: “la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento del Parte_1 ricorso di primo grado per la domanda ivi formulata che qui si riproduce: “accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato;
- per l'effetto, condannare il sig. all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile sito in Roggiano Gravina c.da Pallotta 1. In ogni caso con vittoria si spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
il resistente : “Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le CP_1
1
seguenti CONCLUSIONI: 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. -premesso di essere proprietaria di un immobile Parte_1 sito in Roggiano Gravina, c.da Pallotta n.1 indicato in catasto al foglio di mappa 22 particella 521 sub 4, di aver concesso detto immobile in comodato a in forza di CP_1 contratto verbale, nell'anno 2000 - conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Cosenza,
per sentire accertare e dichiarare la cessazione di un contratto di comodato CP_1 concluso verbalmente tra le parti relativamente all'immobile indicato.
Conseguentemente la ricorrente ne chiedeva la restituzione con condanna di spese e competenze.
si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo l'inesistenza di CP_1 qualsivoglia accordo o contratto per l'utilizzo dell'immobile di cui trattasi, che Parte_1 non è la proprietaria dell'appartamento ed instando per la declaratoria di usucapione, avendo goduto e posseduto l'immobile dal 1997, chiedendo, in subordine, la condanna di al pagamento di tutte le spese sostenute dal per i miglioramenti Parte_1 CP_1 fatti all'immobile per una cifra pari ad euro quarantamila.
Espletata l'istruttoria tramite prova per testi e prova documentale, con sentenza n.
2026/2024, all'esito dell'udienza cartolare del 24.10.2024, il tribunale di Cosenza, così provvedeva: 1) rigettava la domanda spiegata da;
2) dichiarava inammissibile Parte_1 la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da;
3) compensava le spese CP_1 del grado.
In sintesi -per quanto qui interessa in relazione all'oggetto del presente ricorso- il tribunale, qualificata la domanda spiegata dalla come azione personale di restituzione, ha Pt_1 rigettato la domanda ritenendo che “ non ha provato l'intervenuta stipulazione del Parte_1 contratto di comodato verbale” posto che “dei testi di parte ricorrente, l'unico a rispondere in ordine all'esistenza di un contratto di comodato è stato il teste marito della ricorrente, che ha Testimone_1 dichiarato di aver appreso dell'esistenza di detto contratto dalla moglie, dovendosi, sul punto, richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale in ordine all'irrilevanza e all'inutilizzabilità della testimonianza cd. de relato actoris, in quanto relativa a circostanze riferite dalla stessa parte che ha interesse al loro positivo accertamento (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III^, sentenza n°12477 del 31 gennaio 2017; Cass. Sez.
1, Sent n. 8358 del 2007; Cass., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3137), di talché deve escludersi che la richiamata testimonianza possa costituire un valido elemento di prova a sostegno delle deduzioni di parte ricorrente in ordine all'esistenza del contratto di comodato”.
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
§ 2. Il giudizio di secondo grado
Con ricorso iscritto a ruolo generale il 04.02.2025, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Pt_1
.
[...]
A sostegno del gravame ha dedotto:
-- che il Giudice di prime cure ha acquisito la prova testimoniale in maniera lacunosa ed erronea, operando, di conseguenza un ragionamento logico-giuridico infondato in fatto e in diritto con violazione degli artt. 116 e 253 c.p.c., poiché dal tenore delle risposte dei testi e , appare evidente che il giudice non abbia Testimone_2 Testimone_3 formulato i capitoli di prova articolati da parte deducente, ma abbia formulato domande
(al fine di ottenere chiarimenti) che però non hanno consentito ai testi di chiarire quanto richiesto da parte attorea;
-- che, in ogni caso, anche in caso di mancanza di dimostrazione diretta, il giudice può ritenere provato un fatto attraverso la deduzione logica dovuta alle presunzioni e che nel caso che occupa gli elementi acquisiti fanno convergere verso una ricostruzione della vicenda nei termini giuridici indicati da parte attorea.
Tanto rappresentato ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
si costituiva con atto depositato in via telematica in data 13.05.2025, CP_1 contestando le avverse difese e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
2.1. All'esito della trattazione dell'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante il deposito del dispositivo di sentenza entro il giorno successivo alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5°, c.p.c.
§ 3. I motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Pienamente condivisibili – e non scalfite dalle censure articolate nell'atto di appello- sono le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla mancanza di prova della sussistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito verbale tra le parti.
In primo luogo occorre rilevare che dalla documentazione in atti emerge la prova della disponibilità in capo alla ricorrente dell'immobile sito in Roggiano Gravina, c.da Pallotta nr.1 indicato in catasto al foglio di mappa 22 particella 521 sub 4.
Ed invero risulta documentalmente che di tale immobile, la era proprietaria al 50% Pt_1
e che dal novembre 1999 che ne aveva la piena disponibilità materiale in forza degli accordi di divorzio raggiunti con il marito (comproprietario del restante 50%) nell'ambito della vertenza di divorzio tra i coniugi nr RG 294/1999 (cfr doc.nr.2 verbale d'udienza del
9.11.1999 della causa di divorzio, depositato a corredo della memoria integrativa del giudizio di primo grado).
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Parimenti risulta provato che il -figlio della abbia avuto la disponibilità CP_1 Pt_1 materiale dell'immobile in questione dove abitava unitamente al suo nucleo familiare.
Tale dato lo si ricava:
-- dallo stesso contenuto della comparsa di costituzione in primo grado (nella quale era stata spiegata anche domanda riconvenzionale di usucapione) nella quale di fatto il CP_1 ammette di aver avuto la materiale disponibilità dell'immobile;
-- dalle deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
Le testimoni e hanno, infatti, entrambe Testimone_2 Testimone_4 confermato che il abitava, unitamente alla sua famiglia, nell'immobile adiacente a CP_1 quello della madre sito in Roggiano Gravina c/da Pallotta.
Anche la teste -sorella del e figlia della ha confermato la Tes_5 CP_1 Pt_1 circostanza che fino a qualche anno prima il fratello viveva in c/da Pallotta.
A fronte di tali circostanze oggettive, tuttavia, manca la prova che alla base dell'occupazione dell'immobile da parte del vi fosse -come dedotto dalla un contratto di CP_1 Pt_1 comodato d'uso gratuito verbale.
I testi indifferenti escussi -in particolare i citati testi Testimone_2 Tes_4
e nulla hanno saputo riferire circa il titolo alla base della
[...] Testimone_5 occupazione dell'immobile da parte del nessuna delle tre ha, infatti, menzionato o CP_1 fatto riferimento all'esistenza di un contratto di comodato.
Né alcun elemento in tal senso si può ricavare dalla documentazione prodotta in primo grado.
Difetta, quindi, in toto la prova del fatto costitutivo posto a fondamento dell'azione esperita.
Né, tantomeno, tale prova può essere inferita, come dedotto dalla ricorrente, attraverso una logica valutativa incentrata su un meccanismo di prova presuntiva.
L'unica circostanza che dovrebbe indurre a presumere la sussistenza del dedotto contratto di comodato è il legame familiare tra le parti (madre-figlio): tuttavia, tale dato, sic et simpliter, in assenza di altri elementi, appare insufficiente, anche a fronte delle difese spiegate dal per ritenere provato che alla base del rapporto vi fosse la volontaria determinazione CP_1 della di consentire al figlio l'uso gratuito dell'immobile e per escludere plausibili e Pt_1 verosimili alternative.
L'assenza di prova circa la sussistenza del contratto impone il rigetto dell'appello.
La sentenza gravata deve, pertanto, essere confermata.
Non può sottacersi, inoltre, che in concreto, appare difettare un interesse giuridico all'esperimento dell'azione esercitata posto che dalle prove assunte emerge chiaramente che il ha lasciato l'immobile in questione e che non lo abita più da tempo. CP_1
Della circostanza si dà atto, del resto, nello stesso atto introduttivo del giudizio di primo CP_ grado nel quale, a pag. 2, al punto 4 si legge “di fatto il sig. ha lasciato l 'immobile per trasferirsi altrove disinteressandosi completamente dello stesso”.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Ergo già al momento della proposizione della domanda il aveva già lasciato l'immobile CP_1 in questione, il che ulteriormente dimostra la attuale carenza in concreto di un interesse giuridico ad esercitare l'azione.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di e si Parte_1 liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, considerata la modesta difficoltà della controversia, ridotti ex lege stante l'ammissione dell'appellato al patrocinio a spese dello
Stato.
4.2. Visto il tenore della decisione sull'appello (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Parte_1
2026/2024 del 24.10.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di Parte_1 appello nei confronti di , liquidate in complessivi euro 2.872,70, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da versarsi in favore dell'Erario;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare al versamento Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in data 15.05.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
5