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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/10/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 8134/2024,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ienuso, per procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 ottobre 2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.11.2024 deduceva che il 29.12.2021, Parte_1 al fine di beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall'art. 121 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio) e dell'art 1, commi 219-224 L. 160/2019 (c.d. Bonus facciate), aveva stipulato con la n contratto di appalto avente ad oggetto una serie di opere di straordinaria Controparte_1 manutenzione da eseguire presso l'immobile di sua proprietà sito a Martano, Via F.lli Cervi n.
2. In particolare, l'attrice deduceva, da un lato, che le parti avevano espressamente concordato l'importo complessivo dei lavori in € 54.281,99, da corrispondere nella misura del 10% della somma totale alla firma del contratto ed il restante 90% al momento della loro ultimazione, e, dall'altro, che nonostante la corresponsione in favore la società convenuta della complessiva somma di € 5.428,20, quest'ultima si era resa inadempiente rispetto all'obbligo previsto dall'art. 2 del medesimo contratto di appalto di iniziare i lavori entro la data del 1.2.2022 e di concluderli entro il 28.2.2022. Pertanto,
l'attrice concludeva chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della e che la stessa fosse condannata alla restituzione Controparte_1 dell'acconto di € 5.428,00, nonché al risarcimento del danno di € 48.854,00, equivalente allo sconto in fattura di cui l'attrice non aveva potuto beneficiare, o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spesse di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La imaneva contumace. Controparte_1
La causa, matura per la decisione, era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
16.10.2025 e trattenuta in decisione.
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Le domande formulate da sono fondate e vanno accolte per i motivi di Parte_1 seguito esposti.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice, infatti, emerge con adeguata chiarezza come effettivamente il 29.12.2021 abbia stipulato con la n Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto avente ad oggetto varie opere di manutenzione straordinaria presso l'immobile di sua proprietà sito in Martano, alla Via F.lli Cervi n. 2, con cui, tra l'altro, le parti avevano espressamente previsto che le opere fossero effettuate nell'ambito dei benefici fiscali previsti dall'art. 121 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e dall'art. 1, commi 219-224 L. 160/2019 (c.d.
Bonus facciate al 90%), concordando che i lavori sarebbero iniziati entro il 1.2.2022 e sarebbero stati conclusi entro il 28.2.2022. Inoltre, dall'esame della medesima documentazione, emerge altresì come abbia effettivamente corrisposto con bonifico bancario del 30.12.2021 Parte_1 la somma di € 5.428,00, a fronte della fattura n. 95/2021 emessa dalla società convenuta “a saldo” alla firma del contratto, pari al 10% dell'importo dei lavori, senza che tuttavia dagli atti di causa risulti in alcun modo la bbia eseguito i lavori previsti, né tantomeno che vi Controparte_1 abbia mai dato inizio. A tale proposito si deve rilevare come secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dai fatti modificativi, impeditivi o estintivi (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
SS.UU., Sent. n. 13533/2001). Alla luce di queste considerazioni, dunque, si può ritenere che sussistano i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 29.12.2021 per
2 inadempimento della roprio in ragione della mancata esecuzione dei lavori Controparte_2 ivi previsti, con condanna della stessa alla restituzione in favore di della Parte_1 somma versata anticipatamente in esecuzione dello stesso pari a € 5.428,00, con interessi legali dalla messa in mora (20.6.2024).
Per le medesime ragioni, va altresì accolta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice, atteso che l'inadempimento della società convenuta rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di tempestivo avvio e ultimazione dei lavori, determina un danno risarcibile in suo favore, dal momento che il contratto di appalto del 29.12.2021 era stato concordemente stipulato sul presupposto comune della scontabilità in fattura da parte della
[...] delle detrazioni fiscali, mediante la pratica di cessione del credito istruita dal suo CP_1 istituto bancario. Nel caso di specie, invero, non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che avrebbe dato diritto alla fruizione del bonus al 90% invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta eziologicamente frustrata dalla condotta della società convenuta, atteso che l'attrice avrebbe potuto beneficiare del diritto al cospicuo vantaggio fiscale qualora la stessa CP_1 avesse ultimato tempestivamente i lavori, con la conseguenza che il danno risarcibile va
[...] quantificato nella misura del valore dei lavori di cui al contratto di appalto del 29.12.2021 che non sono stati eseguiti dalla società convenuta. Alla luce di queste considerazioni, dunque, la a condannata al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 48.854,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal verificarsi del danno (28.2.2022, data entro cui la convenuta avrebbe dovuto completare i lavori).
A fronte dell'accoglimento della domanda attorea, si ritiene che le spese del giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico della Controparte_1 nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 29.12.2021 per inadempimento della
[...]
CP_1
2) per l'effetto, condanna la alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 5.428,00, oltre interessi legali dal 20.6.2024; Parte_1
3) condanna la l pagamento in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € 48.854,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
28.2.2022;
3 4) condanna la al pagamento in favore del difensore antistatario di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 4.300,00 per compenso Parte_1 di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Lecce, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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