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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5128/2025 promossa con ricorso congiunto in data 22.7.2025 da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 (Messico) il 16.3.1977 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Lara Ratti che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Brumana che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
II)AFFIDARE congiuntamente i figli e ai genitori con collocamento Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina;
pagina 1 di 4 -due giorni durante la settimana da stabilirsi nel lunedì e martedì, o in altri giorni che le parti concorderanno, e più precisamente dall'uscita della scuola del lunedì fino alla sera h. 21/21.30 del martedì:
-durante il periodo natalizio, ad anni alterni con la madre, la viglia di Natale dalle h. 18.00 fino alle h. 10.30 del giorno di Natale e dalla mattina del giorno 31/12 al giorno 6/01 o dalle 10.30 del giorno di Natale fino al mattino del giorno 31/12;
-durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, dal primo giorno di vacanze scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua o dalla sera del giorno di Pasqua fino alla fine delle vacanze scolastiche;
-durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31/05 di ogni anno;
-ogni volta che i figli lo desiderino, dietro accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni di ciascuno;
- i genitori si impegnano, nel rispetto dei bisogni dei figli e nel loro precipuo interesse, a favorire la frequentazione con il padre e gradualmente ad ampliare il diritto di visita in modo da giungere, qualora ve ne siano i presupposti, ad un regime di collocamento paritario. In tale ottica la sig.ra ed il sig. valuteranno la sussistenza di tutte le condizioni, con riguardo in particolare Pt_1 Parte_2 al benessere e alla serenità dei figli, ai fini dell'adozione di un regime di collocamento paritario presso i genitori, a settimane alternate o secondo differenti modalità che le parti vorranno concordare direttamente;
-con riguardo ai periodi di festività e di vacanze estive i genitori, qualora dovessero decidere di adottare un regime di collocamento paritario, osserveranno le condizioni sopra riportate.
Restano salvi i migliori accordi che i genitori decideranno di assumere nel migliore e principale interesse della prole.
III) PORRE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_2 la somma di euro 600,00 mensile da intendersi euro 300,00 per ciascun figlio, quale concorso Pt_1 nel mantenimento dei figli, e fino all'indipendenza economica degli Persona_1 Persona_2 stessi. Il detto assegno verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. Fin da ora i genitori danno atto che nell'eventualità in cui dovessero decidere di adottare il regime di collocamento paritario, sussistendone i presupposti indicati al punto II), le parti valuteranno se revocare totalmente o solo parzialmente l'obbligo in capo al sig. di corrispondere il suddetto assegno di concorso nel Parte_2 mantenimento dei figli, tenuto conto soprattutto del fatto che sia stata o meno venduta la casa coniugale che comporta rilevanti costi di mantenimento sia in termini di spese condominiali sia di utenze, tenuto altresì conto dei redditi di ciascun genitore e della concreta modalità di applicazione del collocamento paritario;
IV)Il sig. corrisponderà inoltre alla sig.ra la quota del 50% delle spese straordinarie Parte_2 Pt_1 che si renderanno necessarie per i figli secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Monza, le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate e che si allegano al presente atto.
pagina 2 di 4 V L'assegno unico per i figli verrà percepito da entrambi i coniugi quanto al 60% in favore della sig.ra e quanto al 40% in favore del sig. . Il sig. si impegna quindi a comunicare Pt_1 Parte_2 Parte_2 agli enti di competenza la detta variazione e la sig.ra presenterà domanda per vedersi Pt_1 riconosciuto il 60% di detto assegno. Le parti danno atto fin da ora che dal momento in cui l'immobile familiare verrà venduto, con le modalità e nei termini previsti al successivo punto VIII), l'assegno unico sarà suddiviso quanto al 70% in favore della sig.ra e quanto al 30% in favore del sig. Pt_1 [...] ; le parti si impegnano a comunicare la detta variazione all'ente di competenza. Pt_2
Le spese sostenute in favore dei figli verranno detratte dai genitori in ugual misura, salvo diverso accordo tra di loro;
VI)i signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare Pt_1 Parte_2 reciproche pretese di mantenimento;
VII) La casa coniugale sita in Vimercate alla via Fratelli Cervi, 3, in comproprietà tra i coniugi viene assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra nella sua qualità di collocataria Parte_1 prevalente dei figli minori. Le parti danno atto che il sig. ha già lasciato la casa Parte_2 coniugale e si è trasferito altrove, dietro accordo dei coniugi stessi;
VIII) La sig.ra s'impegna a vendere l'immobile familiare entro 5 anni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente accordo e le parti si danno atto fin da ora che conferiranno congiuntamente mandato ad un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo. Con riguardo al prezzo di vendita della casa coniugale, le parti valuteranno comunque la miglior offerta. Con riguardo, invece, ad un eventuale trasferimento (in caso di vendita dell'immobile di Via Fratelli Cervi n. 3) la sig.ra si Pt_1 impegna a reperirne un immobile che sia ragionevolmente vicino a quello di via Fratelli Cervi n. 3 e comunque nel raggio di massimo 10 km, salvo diverso accordo scritto delle parti. Resta inteso sin d'ora che il ricavato della vendita - al netto dell'estinzione del mutuo gravante sull'immobile ed al netto di ogni spesa che si rendesse necessaria alla vendita - verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% e ciò con reciproca rinuncia di ogni altro diritto, passato, presente e futuro, attinente l'immobile, il suo acquisto e la sua vendita.
IX)PORRE a carico della sig.ra l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% della rata di Pt_1 mutuo mensile ancora pendente sulla casa coniugale e ciò fino alla vendita della stessa con versamento da parte di quest'ultima della somma mensile pari al 50% della rata indicata dalla Banca sul conto corrente intestato al sig. entro il 28 di ogni mese. Rimarranno a carico della sig.ra Parte_2 le spese ordinarie dell'immobile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese condominiali, Pt_1 utenze ecc) mentre verranno suddivise in ragione della quota di proprietà di ciascuna parte le spese di proprietà e straordinarie condominiali e le ulteriori spese straordinarie riguardanti l'immobile che si rendessero necessarie e previo reciproco consenso. Le spese deliberate a maggioranza dall'assemblea condominiale di competenza dei proprietari degli appartamenti dell'edificio condominiale verranno suddivise tra i signori e in ragione del 50% ciascuno;
Pt_1 Parte_2
X)le parti prestano fin da ora il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori e;
Persona_1 Persona_2
XI)Le parti danno atto che le autovetture in comproprietà EV715ZS Fiat 500L Living
pagina 3 di 4 1.6 - diesel FK984WB Fiat ND 1.2 - benzina verranno assegnate come segue: la Fiat ND resterà di esclusiva proprietà della sig.ra e la Fiat 500 L di esclusiva proprietà del Parte_1 sig. ; Parte_2
XII) Ordinare al Comune di Concorezzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
XIII) Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Concorezzo in data 18.4.2008 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atti trasmessi il 16.10.2025 e 20.10.2025 per l'udienza del 22.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2 ;
[...] II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Concorezzo per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. riserva la statuizione in ordine alle spese in sede divorzile.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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