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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente rel.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13900 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
GIANNOCCARI PAOLO presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
la sig.ra , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
SASSO RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/06/2024 premesso Parte_1 che: da una breve relazione con la convenuta era nata una IG: , R_
l'11.04.2001; che la resistente promuoveva nei suoi confronti un'azione di accertamento giudiziale di paternità dinanzi al Tribunale Per i Minorenni di Roma;
che, a seguito dello svolgimento della consulenza tecnica ematologica, che concludeva nel senso che “... La paternità di nei confronti della Parte_1 minore è pressoché provata... E che il calcolo biostatistico ha Persona_2 fornito una probabilità di paternità pari allo 0, 99999975%”, il Tribunale medesimo dichiarava la sua paternità naturale nei confronti della IG rigettando R_ però la domanda di determinazione dell'assegno mensile di mantenimento;
che, pertanto, la sig.ra impugnava la decisione davanti alla Corte CP_1
d'Appello di Roma, sezione minori, la quale, all'esito del giudizio, disponeva l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento della IG Pt_1 nella misura di euro 350 mensili e ciò con decorrenza a far data dalla R_ domanda proposta in primo grado, oltre alle spese straordinarie relative alla medesima IG nella quota pari al 70%; di aver sempre ottemperato puntualmente all'obbligo di mantenimento e che il corpo al quale apparteneva, la Guardia di Finanza, lo corrispondeva mensilmente
“inviandolo direttamente nelle mani della madre”; che in seguito alla rottura dei rapporti tra i genitori anche il rapporto padre- IG si interrompeva da ormai otto anni “anche per la lontananza tra le due città di
Roma e Napoli” e che la stessa dichiarava di non voler frequentare il R_ padre;
che, dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di nel R_
2019, non avendo più notizie della stessa, forniva un incarico ad un'agenzia investigativa privata al fine di verificare se stesse proseguendo gli studi o avesse trovato un'occupazione; che dalla relazione investigativa emergeva che la ricorrente viveva nella città di Napoli mentre la IG non viveva più con sua madre essendosi R_ trasferita in Irlanda;
che sul social network “Instagram” la IG, oltre a pubblicare delle foto che la ritraevano con la divisa di una nota compagnia aerea, dichiarava di vivere a
Dublino ove la compagnia aerea ha la propria sede;
che, parimenti, sul social network “Linkedin” dichiarava di essere “assistente di volo presso la RYAN AIR”; che il proprio difensore costituito, l'avv. Paolo Giannoccari, contattava la compagnia aerea Ryan Air via pec chiedendo informazioni in merito alla sussistenza o meno di un rapporto contrattuale tra la compagnia medesima ed CP_2
(“e non anche per conoscere il trattamento economico […]” non ricevendo,
[...] tuttavia, riscontro;
tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi:
“in via provvisoria ma immediatamente ed inaudita altera parte, la sospensione dell'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore della IG nelle mani della madre-convenuta, Controparte_3 [...]
onde evitare la dispersione ulteriore del denaro non dovuto; CP_1
a seguito dell'udienza di comparizione, la revoca definitiva dello stesso obbligo, per le mutate incontestabili condizioni di fatto e dunque per il raggiungimento della autonomia economica legata alla attività lavorativa, della IG che non è più parte del nucleo familiare Controparte_3 materno”;
In via istruttoria, in caso di adesione al ricorso:
- “procedere alla pronuncia con compensazione delle spese;
- in caso di opposizione, disporre controlli e disporre istanza di esibizione ex art. 213 e ss cpc nei confronti della compagnia aerea RYANAIR con sede a Roma e Dublino, per il deposito in atti del contratto di lavoro della IG e allo stesso tempo ammettere interrogatorio formale R_ della convenuta […]”
In alternativa, disporre indagini di Polizia Tributaria sulle attività di lavoro svolte dalla IG . Per_3
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente e dichiarava: che, già in un momento antecedente alla ricezione della notifica del ricorso introduttivo, in data 2 dicembre 2024, aveva reso una dichiarazione formale al Corpo della Guardia di Finanza comunicando che la IG si era definitivamente trasferita dal proprio nucleo familiare e che svolgeva attività lavorativa al fine di interrompere l'erogazione dell'assegno di mantenimento a partire da dicembre 2024; che, successivamente, aveva provveduto alla restituzione del “medesimo importo” al sig. con bonifico datato 22.01.2025; Pt_1 che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la IG non R_ aveva raggiunto l'autosufficienza economica a partire dal suo trasferimento in
Irlanda avvenuto il 26.09.2022; che la IG aveva superato, nella primavera del 2022, le prove di R_ ammissione per uno stage con la compagnia aerea “RyanAir”, che si era svolto per alcuni mesi in Germania e poi in Irlanda e che durante lo stage, la stessa non aveva percepito nemmeno un rimborso spese;
pertanto, aveva sostenuto da sola i costi per permettere alla IG di ottenere la qualifica di assistente di volo non essendo stata avanzata alcuna richiesta in tal senso al sig. Pt_1 che nel corso degli ultimi tre mesi dello stage in Irlanda (novembre 2022/ gennaio 2023), la giovane aveva 'lavorato' e volato con Ryanair, R_ ottenendo la qualifica di assistente di volo, ma il rapporto con la compagnia di volo non era mai iniziato in quanto Ryanair aveva, nello stesso periodo, proceduto ad una riduzione di personale;
che la IG in attesa di trovare lavoro anche con altre compagnie R_ di volo, aveva lavorato in locali pubblici con contratti mensili, ricevendo sempre sostegno economico da parte sua “per il fitto dell'alloggio e/o per il vitto e/o spese mediche, a causa dell'elevato costo della vita”;
che a metà maggio 2024, dopo un periodo di prova, la IG R_ aveva trovato lavoro in Irlanda presso una catena di Hotel 'MHL Hotel Collection', con la quale era stata contrattualizzata dal 03.06.2024; tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione della materia del contendere alla luce del fatto che il ricorrente aveva smesso di versare l'assegno di mantenimento mensile, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27/03/2024, innanzi al giudice relatore, comparivano personalmente le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, i difensori chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, recependo l'accordo raggiunto tra le parti con spese compensate.
Si rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo: “siamo d'accordo per la revoca dell'assegno di mantenimento per nostra IG , con decorrenza dal mese di luglio 2024 e considerato che il datore R_ di lavoro ha già corrisposto le mensilità di luglio agosto settembre ottobre e novembre direttamente alla sig.ra quest'ultima si impegna alla CP_1 restituzione”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• a modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 13 febbraio
2007 come riformata in appello, revoca l'obbligo di pagamento a carico del padre di un assegno di mantenimento per la IG con decorrenza dal mese di R_ luglio 2024;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella Cameria di Consiglio del 28/03/2025
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino