Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04834/2025REG.PROV.COLL.
N. 02096/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2096 del 2022, proposto da
Conad Centro Nord Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo S. Brigida, n. 1;
contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Pontiroli e Salvatore Alberto Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile n. 11;
nei confronti
Immobiliare Gioia s.r.l. in liquidazione, Immobiliare Emiliana s.r.l., Provincia di Parma, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 287/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e si dà atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dagli avvocati Massimo Rutigliano e Elena Pontiroli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Conad Centro Nord Società Cooperativa (in seguito anche solo Conad) proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, riferendo di essere proprietaria di un’area che, in base al precedente PSC del Comune di Parma, era inserita nel sub ambito 22S11 denominato ‘Residenziale Via Emilia Est’ e che, successivamente, l’Amministrazione, dopo aver iniziato l’ iter approvativo del nuovo PSC, la riclassificava (tav. CTP 1.1., foglio 07) come area destinata a ‘Parco urbano e suburbano in previsione’.
In particolare la ricorrente precisava che, con la delibera consiliare n. 13/2017 del 14.2.2017, veniva adottata la Variante Generale al PSC sul presupposto dell’ormai intervenuta scadenza del POC e, con essa, della cessazione dell’efficacia delle previsioni non realizzate in esso contenute, ivi comprese quelle relative al sub ambito 22S11. La delibera veniva impugnata da Conad, dopo che era stata respinta la richiesta di revoca dell’archiviazione del PUA dalla stessa proposta, e il relativo giudizio veniva rigettato con sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna n. 45 del 2019 che, in parte qua , veniva appellata dalla ricorrente. Al momento della proposizione del giudizio di primo grado, il ricorso in appello era ancora pendente avanti al Consiglio di Stato.
La ricorrente deduceva, altresì, che, con il ricorso R.G.N. 365 del 2017, aveva chiesto al medesimo T.A.R. ‘ l’accertamento della perdurante inclusione dell’area nel POC del Comune di Parma, anche a seguito della presentata domanda di revoca dell’archiviazione a suo tempo disposta ’.
Con sentenza n. 51 del 2019 (appellata in tale capo al Consiglio di Stato con ricorso anch’esso pendente), il Tribunale, accolta la sola domanda di ripetizione dell’indebito proposta in via subordinata, in parte qua respingeva la domanda impugnatoria.
Con distinto gravame, recante R.G. N. 10 del 2019, deciso contestualmente al presente giudizio nella medesima udienza, la società ricorrente, avendo presentato osservazioni alla D.C.C. n. 13/2017 di adozione della Variante Generale al PSC, che erano state respinte con la deliberazione di C.C. n. 64 del 23.7.2018, chiedeva l’annullamento di quest’ultima, unitamente al decreto presidenziale, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Le medesime contestazioni venivano reiterate anche nel presente giudizio, asseritamente da valere anche quali motivi aggiunti rispetto al pregresso segmento processuale, poiché gli altri atti impugnati erano gli atti terminali del procedimento pianificatorio che aveva portato alla classificazione dell’area di proprietà della ricorrente.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n. 287 del 2021, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza riteneva, inter alia , aderendo a una precedente pronuncia del medesimo Tribunale, che il POC era scaduto per la mancata presentazione di un PUA conforme e pertanto la richiesta di revoca dell’archiviazione del PUA non poteva considerarsi una ripresentazione del piano.
Inoltre, ad avviso del Giudicante, il Comune aveva esercitato legittimamente il proprio potere di pianificazione urbanistica con la variante al PSC, sicché la nuova destinazione urbanistica era ragionevole e motivata, vista la posizione dell’area ai margini del tessuto urbanizzato e i vincoli ambientali presenti.
La scelta procedimentale di riferirsi al documento preliminare ed alla Valsat, prodotti in occasione della Variante Generale, era legittima, perché il contesto fattuale-conoscitivo di riferimento risultava immutato e perché si trattava di una scelta che rispondeva ai principi di economia procedimentale e di non aggravamento dell’ iter amministrativo. Il T.A.R. riteneva l’insussistenza di un vincolo espropriativo imposto, trattandosi di una semplice riclassificazione urbanistica compensata con una perequazione.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società Conad Centro Nord Società Cooperativa chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1. Violazione degli artt. 30, comma 1, lett. a) L.R. n. 20/2000 e 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; 2. Omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; 3. Violazione dell’art. 3 e 4 L.R. n. 24/2017 nonché artt. 3, 7, 8, 28, 30 L.R. n. 20/2000. Omessa valutazione nonché erroneità dei presupposti”.
4. Il Comune di Parma si è costituito in resistenza, eccependo l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire. L’Ente appellato argomenta che, con la sentenza n. 5466 del 2023, passata in giudicato, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui sarebbe stato ripresentato un nuovo PUA con l’istanza di revoca dell’archiviazione del procedimento diretto all’approvazione del PUA. Pertanto, accertato che nessun provvedimento attuativo sarebbe stato avviato o presentato prima del 31 dicembre 2021, allo stato, gli interventi auspicati non potrebbero essere realizzati perché è spirato il termine previsto dalla legge urbanistica regionale n. 24 del 2017 per realizzare gli interventi previsti. In aggiunta, le disposizioni del PSC contestate non potrebbero essere più realizzate, in quanto sarà il PUG, in corso di assunzione, a disciplinare l’uso del territorio del Comune di Parma. Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame.
5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza straordinaria del 5 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, la società appellante lamenta che il Tribunale adito, anziché sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello pendente avanti al Consiglio di Stato (R.G. N. 6234/19) avverso la sentenza n. 45 del 2019 del T.A.R. per l’Emilia Romagna, ha ritenuto di ribadire che l’area interessata non può ritenersi inclusa nel POC in quanto, anche a voler ritenere l’istanza della ricorrente una domanda di revoca della pregressa archiviazione, la stessa si sostanzierebbe in una ripresentazione del PUA quando il POC era ormai scaduto. Inoltre, il Collegio di prima istanza avrebbe erroneamente affermato che il PUA presentato non era comunque conforme al POC e neppure sussisteva l’obbligo di comunicare il preavviso di diniego, anche considerando che si trattava di istanze di autotutela. Le suddette affermazioni, ad avviso dell’esponente, sarebbero state espresse in violazione dell’art. 30, comma 1, lett a) L. R. n. 20 del 2000, posto che la disposizione prevede espressamente che il POC non perde efficacia in caso di presentazione del PUA.
Al fine del mantenimento dell’efficacia del POC, la legge richiede solo il deposito del progetto di PUA, non assumendo rilievo che il PUA non sia coerente con il POC, poiché eventuali modifiche e adeguamenti sono normali durante il procedimento. Ne consegue che il Comune di Parma aveva l’obbligo di concludere l’ iter del PUA, senza limitarsi a dichiarare la scadenza del POC.
8. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale amministrativo non avrebbe valutato le censure esposte nel ricorso introduttivo, con le quali era stata evidenziata l’illegittimità della scelta dell’Amministrazione.
In particolare, l’appellante ribadisce che le caratteristiche dell’area di cui si discute (già urbanizzata, e confinata tra edifici) non sarebbero compatibili con la destinazione data dalla nuova previsione urbanistica. Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe correttamente contemperato gli interessi in gioco, non considerando le ingenti spese che il privato aveva già affrontato confidando nell’attuazione del programma costruttivo. La pronuncia sarebbe errata anche nella parte in cui si afferma che il vincolo a parco urbano e periurbano imposto sull’area non sarebbe di natura espropriativa, perché il proprietario avrebbe potuto beneficiare della perequazione urbanistica tramite il POC (Piano Operativo Comunale). L’appellante evidenzia che il POC non è più attivabile ex art. 4, comma 4, L.R. 24/2017 e, quindi, non è più attuabile il meccanismo di perequazione che avrebbe dovuto compensare l’imposizione del vincolo.
9. Con la terza doglianza, l’appellante denuncia che il Tribunale amministrativo avrebbe violato gli artt. 3 e 4 L.R. n. 24/2017 nonché gli artt. 3,7, 8, 28, 30 L.R. n. 20/2000, e la statuizione contenuta nella sentenza n. 51 del 2019, in quanto il Comune avrebbe dovuto seguire l’ iter che impone la predisposizione di tutta la documentazione preliminare (anche Valsat), oltre che la consultazione degli interessati e degli enti competenti, prima dell’adozione della variante. Ritenere superfluo tale procedimento, perché già espletato con la Variante Generale, senza considerare che è obbligatorio anche per la Variante Speciale, implica una violazione di legge. Il T.A.R., inoltre, non avrebbe considerato che sussiste l’obbligo di un confronto con i proprietari dei siti interessati nel rispetto del principio di leale collaborazione previsto dall’accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000 ed anche in coerenza con quanto lo stesso Comune ha ritenuto con la nota 18.6.2014.
Ma tale interlocuzione non ci sarebbe stata, nonostante l’espressa richiesta dell’appellante.
10. Il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame prospettate dal Comune di Parma, stante l’infondatezza dell’appello nel merito, per i rilievi di seguito enunciati.
11. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.
11.1. Va premesso in fatto che l’appellante è proprietaria di un’area che, in base al precedente PSC del Comune di Parma, era inserita nel sub ambito 22S11 denominato ‘ Residenziale Via Emilia Est ’.
Tale sub ambito veniva inserito nel POC del Comune di Parma a seguito di adesione, da parte di tutti i proprietari e/o aventi titolo sui terreni inclusi nel comparto, al bando pubblico promosso dall’Amministrazione comunale e alla successiva sottoscrizione di un Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000.
Il sub ambito 22S11 era classificato come area di trasformazione soggetta a PUA, con funzione prevalentemente residenziale.
L’accordo disciplinava tutte le obbligazioni relative all’attuazione del comparto da realizzarsi previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata, da presentarsi da parte dei soggetti attuatori, e da redigere in conformità alle prescrizioni e indicazioni della Scheda Tecnico Normativa del POC, delle NTA e, per quanto da queste non disciplinato, dalle ulteriori norme di RUE.
I sottoscrittori dell’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 presentavano un progetto di PUA che, tuttavia, non poteva proseguire l’ iter di approvazione, in quanto carente di parte della documentazione e contenente diversi elementi in contrasto con il regime vincolistico dell’area.
Dopo varie vicende, in data 12.3.2013, con nota prot. 45083, l’Amministrazione procedeva all’archiviazione del procedimento relativo al PUA, archiviazione richiesta anche dalla società Conad Centro Nord Società Cooperativa.
Con successiva nota del 31.7.2014, l’appellante, contrariamente a quanto precedentemente richiesto, manifestava il permanere dell’interesse all’intervento e la volontà di rinegoziare l’Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000, chiedendo anche la revoca della già intervenuta archiviazione del PUA.
In data 4.9.2014, l’Amministrazione riscontrava in senso negativo le richieste e comunicava l’intervenuta scadenza del POC fin dal 26.08.2014, e poi avviava l’ iter approvativo del nuovo PSC adottando la Variante Generale al PSC.
La Variante teneva conto dell’ormai intervenuta scadenza del POC e con essa della cessazione dell’efficacia delle previsioni non realizzate in esso contenute, ivi comprese quelle relative al sub ambito 22S11 e, pertanto, riclassificava l’area di interesse come area destinata a ‘Parco urbano o suburbano in previsione’.
A seguito di contenzioso, con la sentenza n. 51 del 2019, il T.A.R. per l’Emilia Romagna annullava in parte qua la deliberazione di C.C. n. 13 del 2017, disponendo l’obbligo dell’Amministrazione di motivare sulle determinazioni attuate.
11.2. Ciò premesso, questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 5466 del 2023, si è pronunciato sul ricorso proposto dall’appellante per l’accertamento della perdurante inclusione dell’area nel POC del Comune di Parma, anche a seguito della domanda di revoca dell’archiviazione a suo tempo disposta da Conad, statuendo che “ E’ un dato pacifico che il Comune di Parma ebbe a disporre in data 12 marzo 2013 (prot. 45083 in atti), anzitutto per ragioni autonomamente delibate e indicate in motivazione (la ‘perdurante inerzia’ dei soggetti attuatori ivi descritta) ed anche per la precedente richiesta in tal senso presentata da Conad stessa in data 11.5.2012 (in atti prot. 80710, ove si legge ‘…ravvisando nei contenuti della comunicazione ricevuta condizioni che determinano l’inattuabilità del progetto depositato, comunica che non produrrà integrazione alcuna, né sottoscriverà integrazioni presentata dagli altri proprietari, e richiede, pertanto, l’archiviazione del progetto’), l’archiviazione del procedimento relativo alla PUA esecutivo dell’art. 18 sopra citato”.
Questo Consiglio ha, altresì, affermato che: “ E’ altrettanto pacifico che tale provvedimento di archiviazione – non meramente formale, bensì disponente una motivata chiusura in senso negativo del procedimento – non è stato impugnato nei termini di legge. La successiva richiesta di Conad del 7 agosto 2014 di riapertura dello stesso procedimento (così motivata: ‘…ad integrazione di quanto esposto con nota 31/7/2014, con la presente chiede che venga revocata l’archiviazione del presentato PUA, ritenendo che le iniquità – incongruità di quanto previsto (evidenziate con la nota 31/7/2014) possano trovare positiva definizione nella fase di proposizione delle osservazioni al PUA’) va pertanto qualificata come istanza di autotutela e, più precisamente, di revoca del provvedimento di archiviazione”.
Il Collegio di seconde cure, inoltre, afferma un altro principio che appare determinante per il presente giudizio a chiarimento della vicenda, ossia che ‘ il provvedimento di archiviazione …è stato emesso … per l’inerzia dei soggetti attuatori ...non è possibile revocare il provvedimento, bensì sarebbe stato possibile presentare un nuovo progetto di piano urbanistico attuativo entro i termini di validità del POC’. A tale onere procedimentale la società appellante non ha ottemperato.
11.3. Ne consegue che la prospettazione difensiva illustrata con il primo mezzo, a fronte delle statuizioni passate in giudicato della sentenza invocata, è infondata.
Come sopra precisato, questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5466 del 2023, ha condivisibilmente chiarito che, per ritenere insussistente l’inerzia, che ha legittimato il Comune di Parma sia a disporre l’archiviazione del procedimento relativo al PUA che a negarne la revoca, sarebbe stata necessaria ‘ la tempestiva presentazione, non intervenuta, di un nuovo progetto, proprio in quanto solo quest’ultimo avrebbe costituito un dato oggettivo (e non meramente volontaristico) idoneo al superamento dell’inerzia, altrimenti permanente’.
Tenuto conto che non è stato presentato un nuovo PUA, non possono ritenersi efficaci le prescrizioni del POC, ciò prescindendo dalle decadenze imposte dalla Legge Urbanistica Reg. Emilia Romagna n. 24 del 2017.
11.4. Anche il secondo mezzo non può trovare accoglimento.
L’appellante censura le valutazioni dell’Amministrazione e la sentenza impugnata, assumendo che il T.A.R. avrebbe omesso di valutare anche le circostanze descritte dalla Conad Centro Nord, aderendo alle motivazioni espresse dal Comune di Parma.
Va rammentato che, secondo l’indirizzo condiviso, la scelta di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione è caratterizzata da un’ampia discrezionalità, ed è di norma insindacabile in sede di legittimità se non per illogicità o irragionevolezza delle determinazioni, evenienze nella specie non ravvisabili. E’ stato infatti precisato: “ Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l’ampia discrezionalità di cui godono gli enti che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito” (cfr. Cons. Stato, n. 7187 del 2024; id . n. 7787 del 2024).
Il Comune di Parma, con memoria, ha dichiarato che le previsioni del PSC hanno semplicemente riportato le destinazioni dell’area della ricorrente in linea con le precedenti e con la naturale destinazione della stessa. Tale scelta discrezionale appare certamente logica e ragionevole, tenuto conto della particolare condizione di ‘pregio ambientale’ che l’area riveste, e stante l’importante sistema vincolistico cui è sottoposta; tutte circostanze che hanno condotto l’Amministrazione a fare specifiche valutazioni urbanistiche mediante la Variante Generale al PSC.
Inoltre, l’Amministrazione ha motivato circa le ragioni della propria determinazione, posto che dall’Allegato M della delibera C.C. n. 53 del 2019 si evince chiaramente che l’area in contestazione, per caratteristiche proprie, era vocata a fungere da cuscinetto ambientale tra il territorio urbanizzato e le infrastrutture presenti.
Né si può predicare che non si sia provveduto ad una valutazione comparativa dell’interesse pubblico e dell’interesse privato, atteso che appare all’evidenza che l’Amministrazione ha ritenuto preminente l’interesse di ricondurre le zone a ‘parco urbano’ alla luce della loro localizzazione e del pregio ambientale, rispetto all’interesse della società appellante a trasformare urbanisticamente il sito.
11.5. Va respinto anche il terzo mezzo, con il quale l’appellante denuncia l’erroneità della procedura seguita dagli Uffici comunali per l’adozione e approvazione della variante specifica, ritenendo necessaria l’elaborazione di un nuovo documento preliminare, di una nuova Valsat e, quindi, la partecipazione dei proprietari interessati ed enti coinvolti.
Risulta dai fatti di causa che il procedimento seguito per la Variante Specifica al PSC era connesso e si intersecava con quello della Variante Generale, in ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza n. 51 del 2019.
La Delibera di C.C. n. 53 del 2019 costituiva, originariamente, l’approvazione della Variante Generale e la riadozione della Variante Specifica, in ragione della sentenza n. 51 del 2019, che aveva obbligato l’Amministrazione a rendere idonea motivazione sulle scelte pianificatorie.
Nella suddetta deliberazione, vengono richiamati tutti gli elaborati, compreso il Documento preliminare, il Valsat e l’esame della Conferenza di Pianificazione, che erano stati già prodotti in fase di adozione, divenendo la base documentale su cui avviare l’ iter di adozione della Variante Specifica.
Tenuto conto che nelle more non è intervenuta alcuna modifica, la D.C.C. n. 32 del 2020 di approvazione della Variante Specifica si limita a rinviare al Documento preliminare di cui alla D.C.C. n. 13 del 2017 e, più in generale, ai documenti ad essa allegati. Tanto in ottemperanza al principio di divieto di aggravio procedimentale.
11.6. Vanno, altresì, respinte le denunce di violazione dei diritti partecipativi della ricorrente.
Come precisato dal T.A.R., essendo scaduto il POC ed avendo il Comune riesercitato il potere di pianificazione urbanistica, non sussiste alcuna violazione dell’obbligo di partecipazione procedimentale. Invero, l’art. 13 della legge n. 241 del 1990 esclude l’applicabilità delle disposizioni che regolamentano la partecipazione al procedimento amministrativo quando si tratta di una attività diretta all’adozione di atti di pianificazione urbanistica. Né si può ritenere che la Variante Specifica che ha riguardato il sub ambito 22SS11 non abbia contenuto generale, con la conseguenza che, trattandosi di un intervento di pianificazione urbanistica, è sottratto ai moduli partecipativi di cui all’art. 7 e ss. l. n. 241 del 1990.
11.7. Non è condivisibile la denuncia con la quale l’appellante lamenta che nella specie, in concreto, sia stato apposto un vincolo espropriativo.
Il Collegio osserva che, secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore, la destinazione a parco urbano non comporta un vincolo di natura espropriativa.
E’ stato, infatti, chiarito che: “ I vincoli della pianificazione urbanistica generale a verde pubblico hanno natura conformativa e non espropriativa quando mirano a disciplinare, con le cosiddette zonizzazioni, l’intero territorio comunale o parte rilevante. In tal caso non comportano la perdita definitiva della proprietà, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi dell’interesse pubblico” (Cons. Stato, n. 7183 del 2024) . In sostanza, le destinazioni a parco urbano non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli, e dunque non costituiscono vincoli espropriativi o a contenuto espropriativo.
12. Da siffatti rilievi consegue che la sentenza impugnata non merita censura, avendo il Tribunale amministrativo adito fatto buon governo dei principi espressi, con la conseguenza che l’appello va respinto ed ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
13. La complessità, anche fattuale, delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO