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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 996/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 996/18 del R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito) e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Cisterna di Latina, Corso della Repubblica, 270 presso lo studio dell'Avv.to Alberto Bianchetti, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
-attore-
E
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore condominiale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Chiara Basilico ed ex lege domiciliato presso il rispettivo domicilio digitale, giusta procura in atti,
-convenuta-
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto, 24 presso lo studio dell'Avv.to Maria Antonietta De Angelis, giusta procura in atti
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: nelle note sostitutive dell'udienza del 20.02.2025 le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in Parte_1 giudizio la deducendo di aver riportato Controparte_2 lesioni in data 16 marzo 2017 a seguito di una caduta sulle scale condominiali
”, di cui è condomino, causata dalla presenza di una macchia CP_1 d'olio traslucida presente su uno dei gradini, non immediatamente percepibile. L'attore deduceva che la sostanza avrebbe reso scivolosa la superficie, determinando la sua caduta e la conseguente frattura scomposta del perone e della tibia sinistri. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2051 e 2043 c.c., quantificando il danno complessivo in € 42.724,00 oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_2 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, poiché la domanda era stata erroneamente proposta unicamente nei confronti dell'amministratore in proprio e non nella sua qualità di amministratore del condominio . CP_1 Nel merito contestava, inoltre, la sussistenza della dinamica come rappresentata, l'esistenza della sostanza oleosa e di ogni profilo di responsabilità, sostenendo che le scale erano regolarmente manutenute e pulite da una ditta specializzata. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del individuato quale effettivo custode delle parti Controparte_1 comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Il ritualmente costituitosi, contestava la fondatezza Controparte_1 della domanda deducendo l'assenza di prova dell'esistenza della sostanza oleosa nella scala, la regolarità del servizio di pulizia affidato alla ditta
, la sussistenza del caso fortuito e la condotta imprudente Parte_2 dell'attore che ben avrebbe potuto evitare l'infortunio de quo prestando maggiore attenzione. Venivano quindi ammesse prove testimoniali, interrogatori formali e disposte due consulenze tecniche d'ufficio: la CTU tecnica, affidata all'ing. Per_1
, volta a verificare le caratteristiche delle scale, l'eventuale scivolosità
[...] della superficie in presenza di sostanze oleose e la plausibilità della dinamica descritta nonché la CTU medico-legale, affidata al dott.
[...]
finalizzata ad accertare le lesioni, i postumi e la compatibilità Per_2 clinica con la dinamica allegata. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'attore ha invocato in via principale l'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia.
- 2 -
È noto che tale forma di responsabilità ha natura oggettiva, prescinde dall'accertamento della colpa, anche se richiede che l'attore provi l'esistenza della cosa in custodia, la condizione anomalia o di pericolosità della cosa nonché il nesso di causalità tra la cosa e il danno. L'onere della prova grava sul danneggiato (cfr. Cass. Civ. sez. III, 31/10/2017, n. 25855) e, soltanto una volta dimostrata la riconducibilità dell'evento alla cosa, sorge in capo al custode l'onere di provare il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso eziologico. Quanto alla domanda ex art. 2043 c.c., il danneggiato deve allegare e provare specifici comportamenti colposi dell'autore del danno, non potendo la responsabilità fondarsi sul mero verificarsi dell'evento lesivo (cfr. Cass. Civ. sez. II, 26/09/2025, n. 26265).
In relazione alle risultanze dell'istruttoria si osserva che il primo testimone escusso da parte attrice, ha riferito che la caduta sarebbe Testimone_1 avvenuta “nella prima rampa tra piano terra e primo piano” mentre rientravano in casa e che l'attore è stato aiutato a risalire con l'ascensore dopo aver recuperato delle stampelle. Tale deposizione appare intrinsecamente inattendibile, poiché contraddetta dalla versione resa dallo stesso attore al CTU medico-legale che colloca la caduta tra il secondo e il terzo piano e riferendo di essere risalito a piedi fino all'abitazione, nonostante la frattura scomposta (cfr. pag. 4 ctu medico legale in atti). Tali divergenze, pertanto, rendono le circostanze dedotte dall'attore non provate o quanto meno involgenti seri dubbi.
Con riferimento ai testi escussi su richiesta del va dichiarata la CP_1 incapacità a testimoniare di escussa il 2.2.2021. La stessa Tes_2 ha dichiarato di essere usufruttuaria di un appartamento sito nello stabile condominiale di causa e di non esserne proprietaria. In quella udienza è stata eccepita due volte la sua incapacità. In questa sede occorre stabilire se il risarcimento danni intentato contro il rientri tra le spese ordinarie CP_1
o straordinarie, posto che l'usufruttuario risponde solo delle spese ordinarie condominiali in virtù del principio per cui: “Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. ( cfr. cass. civ. 2236 del 16/02/2012). Deve ritenersi che la fattispecie in questione esuli, tuttavia, dalle spese ordinarie e\o straordinarie, ma rientri, tuttavia, nella nozione prevista dall'art. 246 cpc sotto altro profilo, in quanto la responsabilità cagionata da cose in custodia ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia (Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n.
- 3 -
12280; Cass. civ., sez. I, 01/03/1995, n. 2301). L'usufruttuario di proprietà individuale in condominio è senz'altro partecipe del condominio in quanto gode e utilizza i beni comuni, quindi deve essere chiamato a rispondere, parimenti agli altri condomini proprietari, dei danni promananti dalla custodia di tali beni in quanto oggetto di vigilanza condominiale (atti di ordinaria amministrazione al cui pagamento deve contribuire). (cfr . Cass . civ ., sez . II, 19 aprile 2017, n . 9920, in Banca dati De Jure) .
In ogni caso ha, viceversa, fornito una versione coerente il teste Tes_3
, il quale ha escluso di aver visto macchie o sostanze oleose sulle
[...] scale quel giorno e di averle percorse più volte lo stesso giorno, confermando la regolare illuminazione e l'ordinaria pulizia svolta dalla ditta incaricata. Nessuno dei condomini aveva mai segnalato situazioni di pericolo o di irregolarità. Tale ultima deposizione, intrinsecamente coerente e priva di interessi personali, appare pienamente attendibile.
Il primo CTU a seguito dell'esperimento giudiziale ex artt. 258-261 cpc teso a ricostruire la dinamica dl sinistro e l'eventuale visibilità della macchia ha accertato che le scale condominiali erano realizzate in marmo chiaro lucido, la cui superficie non avrebbe potuto assorbire sostanze oleose le quali quindi rimangono nel tempo e possono cagionare cadute ( cfr. pag. 10 della ctu dell'ing, . Ha rilevato, inoltre, che un eventuale liquido grasso su tale Per_1 pavimentazione sarebbe stato percepibile alla vista (se olio di oliva o di semi) e non “traslucido” o invisibile (come invece nel caso dell'acqua).
Il consulente non ha infine potuto rinvenire alcun elemento oggettivo (macchie, residui, segni di scivolamento) idoneo a confermare ex post la presenza della sostanza indicata dall'attore.
Da ciò ha desunto che la scala non presentava vizi strutturali né condizioni di intrinseca pericolosità e che l'evento, qualora effettivamente verificatosi, sarebbe potuto dipendere da cause accidentali.
Con riferimento alla ctu medico legale, si osserva che il consulente ha accertato che a seguito della caduta aveva riportato una frattura Parte_1 scomposta tibia-perone sinistro, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi e con necessità di successiva fisioterapia riportando postumi permanenti quantificabili nella misura del 9 % con una inabilità temporanea totale di 30 gg e inabilità temporanea parziale al 50% per 30 gg.
Orbene, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie va esclusa la sussistenza dei presupposti oggettivi della responsabilità da cosa in custodia.
- 4 -
L'attore, infatti, non ha dimostrato né che le scale presentassero una condizione di pericolo imputabile al custode, né che la caduta sia stata causata da tale condizione. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, “il nesso di causalità tra cosa e il danno deve essere dimostrato in modo concreto e non può essere frutto di congetture o di mere coincidenze spaziali” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 28/08/2025, n. 24056). Il solo fatto che la caduta sia avvenuta in prossimità di una cosa custodita non basta a comprovare la responsabilità civile del custode, occorre piuttosto la prova che la cosa in custodia fosse in quella specifica occasione in stato anomalo o insidioso e che tale stato abbia determinato l'evento lesivo. Nel caso di specie, tale prova è mancante.
Sotto altro profilo, deve ritenersi che, quand'anche vi fosse stata una sostanza scivolosa sulle scale, la condotta imprudente del danneggiato avrebbe comunque interrotto il nesso eziologico poiché l'attore, condomino dello stabile da molto tempo prima del sinistro, era perfettamente a conoscenza dei luoghi e avrebbe potuto adottare le dovute cautele per evitare il sinistro. La giurisprudenza ritiene che, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso” ( cfr. Cass. Civ. sez. III, 18/09/2023, n. 26774).
Emergono in conclusione forti dubbi sul reale accadimento dei fatti indicati in citazione tali da non ritenere superato lo standard probabilistico del “del più probabile che non”. In ogni caso si rileva che anche supponendo che la caduta sia avvenuta in conseguenza di una macchia di olio sulle scale, l'orario notturno del sinistro avrebbe dovuto condurre l'attore a prestare massima attenzione nel percorrere le scale, se non ad evitarle usando l'ascensore. Sul tema di recente la giurisprudenza (cfr. Cass. civ. 29147/25) ha rilevato che:
“ il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni: omissis valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del
- 5 -
danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”
Atteso l'intero compendio istruttorio deve concludersi che, pur in assenza di prova del nesso causale, il difetto di prudenza dell'attore è tale da assorbire interamente i danni lamentati ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.
Ne consegue che la domanda ex art. 2051 c.c. va rigettata per difetto di prova del nesso causale e in ogni caso ai sensi dell'art- 1227 comma 2 c.c. Parimenti infondata è la domanda ex art. 2043 c.c. poiché non è stata dimostrata alcuna condotta colposa del Controparte_1 Nessun profilo di negligenza, imprudenza o imperizia può dunque essere ravvisato a carico dei convenuti e mancando la prova dell'evento lesivo e della loro responsabilità ogni questione relativa alla quantificazione del danno rimane assorbita.
Le spese di lite rapportate al decisum e liquidate in dispositivo seguono la soccombenza dell'attore che deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore degli avvocati Chiara Basilico e Maria Antonietta De Angelis che si sono dichiarati antistatari di ciascuno dei convenuti e vanno liquidate in euro 7.616,00 ciascuno ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (controversia di valore indeterminabile.)
Le spese delle CTU vanno poste a carico di parte attrice per il principio di causalità
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Parte_1 e di in proprio Controparte_1 Controparte_2 ex artt. 2051 e 2043 c.c.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati Chiara Basilico e Maria Antonietta De Angelis dichiaratesi antistatari, che liquida in complessivi €7.616,00 ciascuno, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. medico Parte_1 legale e della ctu modale, già liquidate con separati decreti.
Latina, 26/11/2025
- 6 -
Il Giudice (Dott. Gaetano Negro)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 996/18 del R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito) e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Cisterna di Latina, Corso della Repubblica, 270 presso lo studio dell'Avv.to Alberto Bianchetti, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
-attore-
E
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore condominiale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Chiara Basilico ed ex lege domiciliato presso il rispettivo domicilio digitale, giusta procura in atti,
-convenuta-
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto, 24 presso lo studio dell'Avv.to Maria Antonietta De Angelis, giusta procura in atti
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: nelle note sostitutive dell'udienza del 20.02.2025 le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in Parte_1 giudizio la deducendo di aver riportato Controparte_2 lesioni in data 16 marzo 2017 a seguito di una caduta sulle scale condominiali
”, di cui è condomino, causata dalla presenza di una macchia CP_1 d'olio traslucida presente su uno dei gradini, non immediatamente percepibile. L'attore deduceva che la sostanza avrebbe reso scivolosa la superficie, determinando la sua caduta e la conseguente frattura scomposta del perone e della tibia sinistri. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2051 e 2043 c.c., quantificando il danno complessivo in € 42.724,00 oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_2 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, poiché la domanda era stata erroneamente proposta unicamente nei confronti dell'amministratore in proprio e non nella sua qualità di amministratore del condominio . CP_1 Nel merito contestava, inoltre, la sussistenza della dinamica come rappresentata, l'esistenza della sostanza oleosa e di ogni profilo di responsabilità, sostenendo che le scale erano regolarmente manutenute e pulite da una ditta specializzata. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del individuato quale effettivo custode delle parti Controparte_1 comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Il ritualmente costituitosi, contestava la fondatezza Controparte_1 della domanda deducendo l'assenza di prova dell'esistenza della sostanza oleosa nella scala, la regolarità del servizio di pulizia affidato alla ditta
, la sussistenza del caso fortuito e la condotta imprudente Parte_2 dell'attore che ben avrebbe potuto evitare l'infortunio de quo prestando maggiore attenzione. Venivano quindi ammesse prove testimoniali, interrogatori formali e disposte due consulenze tecniche d'ufficio: la CTU tecnica, affidata all'ing. Per_1
, volta a verificare le caratteristiche delle scale, l'eventuale scivolosità
[...] della superficie in presenza di sostanze oleose e la plausibilità della dinamica descritta nonché la CTU medico-legale, affidata al dott.
[...]
finalizzata ad accertare le lesioni, i postumi e la compatibilità Per_2 clinica con la dinamica allegata. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'attore ha invocato in via principale l'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia.
- 2 -
È noto che tale forma di responsabilità ha natura oggettiva, prescinde dall'accertamento della colpa, anche se richiede che l'attore provi l'esistenza della cosa in custodia, la condizione anomalia o di pericolosità della cosa nonché il nesso di causalità tra la cosa e il danno. L'onere della prova grava sul danneggiato (cfr. Cass. Civ. sez. III, 31/10/2017, n. 25855) e, soltanto una volta dimostrata la riconducibilità dell'evento alla cosa, sorge in capo al custode l'onere di provare il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso eziologico. Quanto alla domanda ex art. 2043 c.c., il danneggiato deve allegare e provare specifici comportamenti colposi dell'autore del danno, non potendo la responsabilità fondarsi sul mero verificarsi dell'evento lesivo (cfr. Cass. Civ. sez. II, 26/09/2025, n. 26265).
In relazione alle risultanze dell'istruttoria si osserva che il primo testimone escusso da parte attrice, ha riferito che la caduta sarebbe Testimone_1 avvenuta “nella prima rampa tra piano terra e primo piano” mentre rientravano in casa e che l'attore è stato aiutato a risalire con l'ascensore dopo aver recuperato delle stampelle. Tale deposizione appare intrinsecamente inattendibile, poiché contraddetta dalla versione resa dallo stesso attore al CTU medico-legale che colloca la caduta tra il secondo e il terzo piano e riferendo di essere risalito a piedi fino all'abitazione, nonostante la frattura scomposta (cfr. pag. 4 ctu medico legale in atti). Tali divergenze, pertanto, rendono le circostanze dedotte dall'attore non provate o quanto meno involgenti seri dubbi.
Con riferimento ai testi escussi su richiesta del va dichiarata la CP_1 incapacità a testimoniare di escussa il 2.2.2021. La stessa Tes_2 ha dichiarato di essere usufruttuaria di un appartamento sito nello stabile condominiale di causa e di non esserne proprietaria. In quella udienza è stata eccepita due volte la sua incapacità. In questa sede occorre stabilire se il risarcimento danni intentato contro il rientri tra le spese ordinarie CP_1
o straordinarie, posto che l'usufruttuario risponde solo delle spese ordinarie condominiali in virtù del principio per cui: “Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. ( cfr. cass. civ. 2236 del 16/02/2012). Deve ritenersi che la fattispecie in questione esuli, tuttavia, dalle spese ordinarie e\o straordinarie, ma rientri, tuttavia, nella nozione prevista dall'art. 246 cpc sotto altro profilo, in quanto la responsabilità cagionata da cose in custodia ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia (Cass. civ., sez. III, 05/07/2004, n.
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12280; Cass. civ., sez. I, 01/03/1995, n. 2301). L'usufruttuario di proprietà individuale in condominio è senz'altro partecipe del condominio in quanto gode e utilizza i beni comuni, quindi deve essere chiamato a rispondere, parimenti agli altri condomini proprietari, dei danni promananti dalla custodia di tali beni in quanto oggetto di vigilanza condominiale (atti di ordinaria amministrazione al cui pagamento deve contribuire). (cfr . Cass . civ ., sez . II, 19 aprile 2017, n . 9920, in Banca dati De Jure) .
In ogni caso ha, viceversa, fornito una versione coerente il teste Tes_3
, il quale ha escluso di aver visto macchie o sostanze oleose sulle
[...] scale quel giorno e di averle percorse più volte lo stesso giorno, confermando la regolare illuminazione e l'ordinaria pulizia svolta dalla ditta incaricata. Nessuno dei condomini aveva mai segnalato situazioni di pericolo o di irregolarità. Tale ultima deposizione, intrinsecamente coerente e priva di interessi personali, appare pienamente attendibile.
Il primo CTU a seguito dell'esperimento giudiziale ex artt. 258-261 cpc teso a ricostruire la dinamica dl sinistro e l'eventuale visibilità della macchia ha accertato che le scale condominiali erano realizzate in marmo chiaro lucido, la cui superficie non avrebbe potuto assorbire sostanze oleose le quali quindi rimangono nel tempo e possono cagionare cadute ( cfr. pag. 10 della ctu dell'ing, . Ha rilevato, inoltre, che un eventuale liquido grasso su tale Per_1 pavimentazione sarebbe stato percepibile alla vista (se olio di oliva o di semi) e non “traslucido” o invisibile (come invece nel caso dell'acqua).
Il consulente non ha infine potuto rinvenire alcun elemento oggettivo (macchie, residui, segni di scivolamento) idoneo a confermare ex post la presenza della sostanza indicata dall'attore.
Da ciò ha desunto che la scala non presentava vizi strutturali né condizioni di intrinseca pericolosità e che l'evento, qualora effettivamente verificatosi, sarebbe potuto dipendere da cause accidentali.
Con riferimento alla ctu medico legale, si osserva che il consulente ha accertato che a seguito della caduta aveva riportato una frattura Parte_1 scomposta tibia-perone sinistro, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi e con necessità di successiva fisioterapia riportando postumi permanenti quantificabili nella misura del 9 % con una inabilità temporanea totale di 30 gg e inabilità temporanea parziale al 50% per 30 gg.
Orbene, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie va esclusa la sussistenza dei presupposti oggettivi della responsabilità da cosa in custodia.
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L'attore, infatti, non ha dimostrato né che le scale presentassero una condizione di pericolo imputabile al custode, né che la caduta sia stata causata da tale condizione. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, “il nesso di causalità tra cosa e il danno deve essere dimostrato in modo concreto e non può essere frutto di congetture o di mere coincidenze spaziali” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 28/08/2025, n. 24056). Il solo fatto che la caduta sia avvenuta in prossimità di una cosa custodita non basta a comprovare la responsabilità civile del custode, occorre piuttosto la prova che la cosa in custodia fosse in quella specifica occasione in stato anomalo o insidioso e che tale stato abbia determinato l'evento lesivo. Nel caso di specie, tale prova è mancante.
Sotto altro profilo, deve ritenersi che, quand'anche vi fosse stata una sostanza scivolosa sulle scale, la condotta imprudente del danneggiato avrebbe comunque interrotto il nesso eziologico poiché l'attore, condomino dello stabile da molto tempo prima del sinistro, era perfettamente a conoscenza dei luoghi e avrebbe potuto adottare le dovute cautele per evitare il sinistro. La giurisprudenza ritiene che, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso” ( cfr. Cass. Civ. sez. III, 18/09/2023, n. 26774).
Emergono in conclusione forti dubbi sul reale accadimento dei fatti indicati in citazione tali da non ritenere superato lo standard probabilistico del “del più probabile che non”. In ogni caso si rileva che anche supponendo che la caduta sia avvenuta in conseguenza di una macchia di olio sulle scale, l'orario notturno del sinistro avrebbe dovuto condurre l'attore a prestare massima attenzione nel percorrere le scale, se non ad evitarle usando l'ascensore. Sul tema di recente la giurisprudenza (cfr. Cass. civ. 29147/25) ha rilevato che:
“ il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni: omissis valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del
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danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”
Atteso l'intero compendio istruttorio deve concludersi che, pur in assenza di prova del nesso causale, il difetto di prudenza dell'attore è tale da assorbire interamente i danni lamentati ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.
Ne consegue che la domanda ex art. 2051 c.c. va rigettata per difetto di prova del nesso causale e in ogni caso ai sensi dell'art- 1227 comma 2 c.c. Parimenti infondata è la domanda ex art. 2043 c.c. poiché non è stata dimostrata alcuna condotta colposa del Controparte_1 Nessun profilo di negligenza, imprudenza o imperizia può dunque essere ravvisato a carico dei convenuti e mancando la prova dell'evento lesivo e della loro responsabilità ogni questione relativa alla quantificazione del danno rimane assorbita.
Le spese di lite rapportate al decisum e liquidate in dispositivo seguono la soccombenza dell'attore che deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore degli avvocati Chiara Basilico e Maria Antonietta De Angelis che si sono dichiarati antistatari di ciascuno dei convenuti e vanno liquidate in euro 7.616,00 ciascuno ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (controversia di valore indeterminabile.)
Le spese delle CTU vanno poste a carico di parte attrice per il principio di causalità
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Parte_1 e di in proprio Controparte_1 Controparte_2 ex artt. 2051 e 2043 c.c.;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati Chiara Basilico e Maria Antonietta De Angelis dichiaratesi antistatari, che liquida in complessivi €7.616,00 ciascuno, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. medico Parte_1 legale e della ctu modale, già liquidate con separati decreti.
Latina, 26/11/2025
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Il Giudice (Dott. Gaetano Negro)
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