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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2802/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Davide Epifani in sostituzione dell'avv. Maurizio Nardi;
- per parte convenuta: l'avv. Andrea Vaiani;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in note conclusionali autorizzate depositate in data 12/03/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in note conclusionali autorizzate depositate in data 11/03/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2802/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2802/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Nardi Parte_1 P.IVA_1
del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emilio Giuntini in
Quarrata, Via Monte Sabotino n. 34, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
in qualità di eredi del dott. entrambi rappresentati e difesi, Persona_1
congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Andrea Vaiani e dall'avv. Alberto
Magnolfi entrambi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Prato, Via G. Valentini n. 23/A, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
Oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota conclusionale autorizzata depositata in data 12/03/2025:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei compensi richiesti dai convenuti, nella loro qualità di eredi del dott. ex art. 2956 n. 2 c.c. ed ex art. 2946 c.c.; CP_1
2 R.G. 2802/2023 nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. padre degli odierni Persona_1
convenuti, al contratto di prestazione professionale concluso con e, per Parte_1
l'effetto, condannare gli eredi legittimi, Sig.ra e Sig. al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice quantificati in € 66.924,09 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria se dovuta, ovvero in quel diverso importo che emergerà in corso di causa;
- respingere la domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto inammissibile, ovvero infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da ai Sigg.ri e per i fatti di cui è causa. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- Con vittoria di spese e compensi di causa.
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova orale così come capitolata nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 11/03/2025:
“Voglia il Tribunale adito, premessa ogni altra declaratoria opportuna e disattesa ogni contraria istanza, così pronunciare:
• respingere siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque carente di prova anche in ordine al nesso di causalità, la domanda principale formulata da nei confronti Parte_1
dei convenuti nella qualità di eredi legittimi del dott. Persona_1
• in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_1 CP
, nella qualità di eredi di , condannare a pagare a
[...] Persona_1 Parte_1 favore dei convenuti, in ragione del 50% ciascuno, la somma di €. 74.088,00 oltre interessi ed accessori di legge, per le ragioni e i titoli dedotti in comparsa di risposta, o quella diversa somma che verrà ritenuta giusta ed equa.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da liquidare come di seguito:
[omissis]”.
* * *
3 R.G. 2802/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1
e nella loro qualità di eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Per_1
al fine di sentirli condannare al risarcimento dai danni patrimoniali – quantificati
[...]
complessivamente in € 66.924,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria – derivanti dall'inadempimento del dott. al contratto per prestazioni professionali concluso CP_1
con la suddetta società.
In particolare, parte attrice ha dedotto di essersi avvalsa delle prestazioni professionali del dott. commercialista, fino al 2021, anno in cui quest'ultimo è venuto a Persona_1
mancare; tuttavia, nel corso dello svolgimento del proprio incarico, il commercialista si rendeva responsabile di gravi inadempimenti e negligenze che causavano ingenti danni economici alla società. Nello specifico, stante il progressivo disinteresse dimostrato dal dott. nei confronti di quest'ultima si vedeva costretta a rivolgersi CP_1 Parte_1
ad altri professionisti per essere supportata nella gestione della contabilità aziendale e delle problematiche fiscali;
inoltre, negli ultimi tre anni, la società aveva ricevuto cartelle esattoriali e avvisi di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Pistoia per irregolarità contributive, mancati versamenti e omesse comunicazioni, per le quali parte attrice corrispondeva sanzioni e interessi;
infine, a causa dell'inerzia del dott. CP_1
vedeva vanificarsi la possibilità di insinuarsi al passivo del Parte_1 [...]
società nei confronti della quale vantava un credito pari ad € Controparte_3
28.267,10-.
Parte attrice ha dedotto, altresì, di aver richiesto agli eredi del dott. la restituzione CP_1
della documentazione relativa alla contabilità aziendale e ai verbali di assemblea del consiglio di amministrazione;
tuttavia, al momento della consegna, constatava la mancanza della suddetta documentazione, tanto che si vedeva costretta a presentare denuncia di smarrimento alla Legione Carabinieri di Montale.
4 R.G. 2802/2023 Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, ha quantificato il danno Parte_1
complessivamente patito in conseguenza della condotta inadempiente del dott. CP_1 nell'importo di € 66.924,09-.
Infine, parte attrice ha contestato la richiesta di pagamento dell'importo di € 74.088,00 avanzata in via stragiudiziale dagli eredi del dott. per compensi che il de cuius CP_1
avrebbe maturato nei confronti della società, rilevando di aver sempre provveduto a saldare regolarmente tutte le spettanze dovute al professionista per l'attività dallo stesso svolta;
pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/02/2024 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e in qualità di eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Per_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e, in particolare,
[...]
deducendo quanto segue:
- il dott. ha svolto attività di collaborazione professionale continuativa a favore di CP_1 dall'anno 2004 fino alla fine del 2020, in qualità di commercialista incaricato Parte_1 in via ordinaria di sovrintendere alla contabilità dell'azienda e alle problematiche di natura fiscale, oltre agli ulteriori specifici incarichi affidatigli di volta in volta nel corso degli anni;
- l'attività ordinaria veniva compensata in maniera forfettaria nella misura di € 4.200,00 annui, poi aumentata con scatti graduali sino ad € 10.400,00 per l'anno 2019; gli incarichi ulteriori, invece, venivano fatturati e compensati sulla base delle tariffe professionali e, dunque, in aggiunta alle prestazioni rese per l'attività ordinaria;
- nello svolgimento del rapporto professionale, alcuna rimostranza veniva manifestata da
Parte_1
- il rapporto professionale, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non proseguiva sino al 2021, ma si interrompeva alla fine del 2020 e ciò in ragione delle precarie condizioni di salute del dott. il suo incarico, pertanto, veniva assunto, CP_1
dapprima, dal dott. e poi dal dott. Persona_2 Controparte_4
Ciò chiarito in fatto, parte convenuta ha contestato specificamente gli addebiti mossi da in particolare rilevando l'insussistenza dei danni lamentati e, in ogni caso, Parte_1
l'assenza di nesso di causalità tra questi ultimi e il dedotto inadempimento.
5 R.G. 2802/2023 Parte convenuta ha, poi, formulato domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di € 74.088,00 a saldo delle competenze professionali maturate dal dott. a fronte CP_1
delle prestazioni rese e mai remunerate dalla società attrice.
Al riguardo, la convenuta ha dedotto che, dato il rapporto di fiducia e stima reciproca tra il sig. – legale rappresentante della – e il dott. Per_3 Parte_1 CP_1 quest'ultimo, nel corso del lungo rapporto professionale intercorso con la società, provvedeva ad emettere solo quattro fatture a titolo di acconto sulle maggiori somme maturate in virtù dell'attività professionale svolta;
pertanto, a fronte di un compenso complessivo pari ad € 124.768,00-, la società attrice, nel corso degli anni, ha versato la minor somma di € 50.680,00 e, dunque, il credito residuo vantato dagli eredi del dott. ammonta ad € 74.088,00-. CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, parte convenuta ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di comparizione parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.-; stante la mancata accettazione della proposta da parte della società attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato la presente udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
1. agisce in giudizio al fine di sentir condannare i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
in qualità di eredi del dott. al risarcimento dei danni Controparte_2 Persona_1
– quantificati complessivamente in € 66.924,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria – derivanti dall'inadempimento contrattale di quest'ultimo alle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione d'opera professionale concluso con la predetta società.
1.1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Occorre preliminarmente ricordare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per
6 R.G. 2802/2023 l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie la sussistenza del rapporto di collaborazione professionale tra il dott. e la società è circostanza pacifica, in quanto Persona_1 Parte_1
confermata da entrambe le parti;
in particolare, il predetto rapporto – iniziato nel 2004 – deve ritenersi proseguito sino al 21/09/2020, data in cui si è tenuta l'assemblea ordinaria della società nella quale il dott. figura come segretario Parte_1 Persona_1
(cfr. pagine 15-17 doc. 4 di parte attrice); dal confronto con l'ulteriore documentazione versata in atti (cfr. ulteriori verbali di assemblea sub doc. 4 di parte attrice), difatti, emerge che il dott. svolgeva regolarmente la funzione di segretario nell'ambito delle CP_1
assemblee della società attrice e, pertanto, può ritenersi che detto incarico rientrasse tra i compiti attribuitigli nell'espletamento del propria attività professionale;
dunque, essendo documentata quale ultima attività svolta dal dott. quella di partecipazione alla CP_1
assemblea del giorno 21/09/2020 e non emergendo ulteriori attività rese successivamente, deve ritenersi che il rapporto professionale si sia protratto sino a quella data.
Con riferimento all'oggetto dell'incarico, quest'ultimo concerneva genericamente – secondo quanto dedotto da parte convenuta e non contestato dalla società attrice - la tenuta della contabilità dell'azienda e l'assistenza in materia fiscale;
oltre a ciò, nel corso degli anni la società avrebbe affidato al dott. ulteriori specifici incarichi. Parte_1 CP_1
Ciò chiarito, parte attrice ha allegato l'inadempimento del dott. alle obbligazioni CP_1 nascenti dal contratto di prestazione d'opera professionale, in particolare rilevando una gestione negligente della contabilità aziendale e fiscale della società oltre che un sostanziale e progressivo disinteresse manifestato dal professionista nei confronti di quest'ultima.
Assolto, dunque, l'onere probatorio gravante su parte attrice, lo stesso non può dirsi per parte convenuta, atteso che quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'esatto adempimento del dott. alle obbligazioni derivanti dall'incarico professionale CP_1 assunto né si è in alcun modo spesa in ordine all'espletamento dell'incarico affidato al dott.
7 R.G. 2802/2023 secondo la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c.-; pertanto, non può CP_1 che ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale di quest'ultimo.
1.2. Provato l'inadempimento – che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno-evento - grava su parte attrice l'onere di provare la sussistenza del danno conseguenza risarcibile unitamente al nesso di causalità giuridica.
Ebbene, con riferimento alla circostanza secondo cui, in ragione dell'inadempimento contrattuale del dott. parte attrice avrebbe dovuto rivolgersi ad altri professionisti CP_1
sostenendo le relative spese si osserva quanto segue:
- quanto all'importo di € 5.810,66 portato dalle fatture nn. 11/18, 6/19, 22/19 e 18/20 emesse dal dott. , trattasi di attività svolte a fronte di incarichi Persona_4 professionali che esulano dall'attività ordinaria di gestione contabile e fiscale della società affidata al dott. in particolare, i suddetti incarichi concernono “trattativa per CP_1 acquisizione nuovo capannone” e “impostazioni finanziarie” (cfr. doc. 2 di parte attrice),
“consulenze finanziamenti” e “consulenze contrattuali varie” (cf. doc. 3 di parte attrice),
“1) consulenze contratto di locazione, 2) consulenze contratto di sublocazione, 3) consulenze finanziarie operazioni di factoring, 4) consulenze legali per recupero credito”
(cfr. doc. 4 di parte attrice), “consulenze finanziamenti e consulenze contrattuali varie” (cfr. doc. 6 di parte attrice). Parte attrice non fornisce prova di aver conferito i suddetti specifici incarichi al dott. né fornisce prova del suo inadempimento e della conseguente CP_1 necessità di rivolgersi al dott. per ottenere l'assistenza richiesta;
pertanto, detta voce Per_4
di danno deve ritenersi insussistente;
- quanto all'importo di € 7.904,00 portato dalle fatture n. 20/22 e n. 48/2022 emesse dal dott. , le stesse hanno ad oggetto l'espletamento di attività di tenuta Controparte_4
contabilità successive alla cessazione del rapporto con il dott. in particolare, la CP_1 fattura n. 20/22 reca in descrizione “redazione bilancio di esercizio anno 2020 […].
Compilazione della dichiarazioni dei redditi Modello Unico SC 2020 (redditi 2020),
Modello IRAP 2021 (redditi 2020), Modello Unico PF dei soci e affini. Acconto 40% - tenuta contabilità anno 2021, bilanci dichiarativi come da incarico sottoscritto in data
22/10/2021” (cfr. doc. 5 di parte attrice), mentre la fattura n. 48/22 concerne la “tenuta
8 R.G. 2802/2023 contabilità e dichiarativi aziendali anno 2021 […]. Redazione fascicolo credito imposta investimenti anno 2021 – a forfait” (cfr. doc. 10 di parte attrice). E' evidente, dunque, che le spese sostenute dalla società attrice per la tenuta della contabilità per periodi successivi alla venuta meno del rapporto con il dott. in alcun modo possono essergli CP_1
addebitate quali voci di danno derivanti dal suo inadempimento;
- medesime considerazioni valgono per la fattura n. 5/2022 per € 4.326,40-, emessa dal dott. e relativa a prestazioni amministrative e fiscali del 2021 (cfr. doc. Persona_2
9 di parte attrice).
Del tutto sfornite di prova risultano, altresì, le voci di danno per € 1.600,00 asseritamente corrisposti al dott. per il tempo impiegato nella rettifica della dichiarazione dei CP_4 redditi 2019 e per € 6.200,00 corrisposti al personale per la sistemazione e Parte_1
catalogazione dei documenti resi dagli eredi.
Quanto all'importo di € 4.060,00 relativi a servizi di archiviazione dei documenti aziendali resi dagli eredi del dott. trattasi di spesa non riconducibile nell'alveo delle CP_1 conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c.-.
Con riferimento all'importo di € 28.267,10-, pari al credito vantato da nei Parte_1
confronti del il cui recupero sarebbe stato vanificato a Controparte_3 causa della mancata insinuazione al passivo addebitabile all'inerzia del dott. si CP_1
osserva, in primo luogo, che la corrispondenza prodotta (cfr. doc. 21 di parte attrice) non pare di per sé sufficiente a ritenere sussistente uno specifico incarico affidato al dott.
e avente ad oggetto tale pratica. In ogni caso, poi, si osserva che l'affermazione CP_1
della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole cui avrebbe condotto l'attività omessa, ove proposta e diligentemente seguita (cfr. Cass. Civ. n. 13873/2020 avente ad oggetto la mancata impugnazione da parte del commercialista di avviso di accertamento tributario); nel caso di specie, parte attrice non fornisce alcun elemento idoneo a sostenere che la diligente “presa in carico” della pratica da parte del dott. avrebbe portato al positivo esito del CP_1
recupero integrale del credito vantato nei confronti della società fallita.
9 R.G. 2802/2023 Infine, con riferimento alla voce di danno consistente negli importi corrisposti da parte attrice a titolo di sanzioni e interessi per omessi o carenti versamenti, si ritiene che la stessa sia provata – sebbene limitatamente agli importi indicati di seguito – e causalmente connessa all'inadempimento del dott. posto che trattasi di cartelle di pagamento CP_1
relative ad annualità interessate dalla gestione contabile e fiscale del suddetto commercialista, il quale avrebbe dovuto adempiere con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. alle obbligazioni su di lui gravanti.
In particolare, gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi da parte di a Parte_1
fronte di accertamento di irregolarità fiscali sono i seguenti:
- € 148,28 per sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica relativi a cartella di pagamento n. 08920200002150677000 e avente ad oggetto omesso o carente versamento
IRES per l'anno 2016 (cfr. doc. 8 di parte attrice);
- € 241,74 per sanzioni per morosità e diritti di notifica relativi ad avviso di addebito CP_5
n. 38920210000235255000 (cfr. doc. 12 di parte attrice);
- € 351,60 per sanzioni e interessi relativi ad atto n. 0053901 per dichiarazione CP_6
redditi 2019 (cfr. doc. 13 di parte attrice);
- € 368,55 per interessi, sanzioni e spese di notifica relativi a cartella di pagamento n.
08920220007741054000 e avente ad oggetto il versamento IVA per l'anno 2018 (cfr. doc.
14 di parte attrice);
- € 3.009,04 per interessi, sanzioni e spese di notifica relativi a cartella di pagamento n.
08920220007741054000 e avente ad oggetto omesso o mancato versamento IRPEF per l'anno 2017 (cfr. doc. 15 di parte attrice);
- € 1.707,39 per tardivo adempimento IRES per l'anno 2019 (cfr. doc. 30 di parte attrice);
- € 641,66 per interessi e sanzioni dovuti a fronte di omessi o tardivi versamenti IRPEF per l'anno 2020 (cfr. doc. 18 di parte attrice);
- € 1.165,00 per interessi e sanzioni dovuti a fronte di omessi o tardivi versamenti IRPEF per l'anno 2020 (cfr. doc. 19 di parte attrice);
10 R.G. 2802/2023 - escluso, invece, l'importo di € 655,87 asseritamente dovuto in forza di cartella di pagamento n. 08920219000866648000, posto che la documentazione allegata (doc. 11 di parte attrice) non risulta relativa alla suddetta cartella.
L'importo complessivo del danno patrimoniale subito da parte della società attrice ammonta, pertanto, ad € 7.633,26-.
L'importo così liquidato (credito di valore) deve essere rivalutato dalla data in cui è stato monetariamente determinato (c.d. aestimatio) – quindi dalla data di ricevimento dell'ultima cartella di pagamento - fino alla data della sua liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 15/04/2025, data di pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
11 R.G. 2802/2023 La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Tutto ciò premesso, all'importo di € 7.633,26 (pari alla sommatoria delle sanzioni e interessi dovuti per omessi o mancati versamenti al 30/05/2023, data di pagamento dell'ultima cartella, cfr. doc. 19 di parte attrice) devono aggiungersi gli interessi maturati al
15/04/2025 per € 446,16 e la rivalutazione maturata al 15/04/2025 per € 160,30-, così per complessivi € 8.239,72-.
1.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, e Controparte_1 Controparte_2
in qualità di eredi del dott. vanno condannati ciascuno per la propria Persona_1
quota ereditaria, al pagamento, in favore di parte attrice della somma pari ad € 8.239,72-, arrotondata per difetto ad € 8.239,70 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sulla domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale.
2. Parte convenuta formula in via riconvenzionale domanda di condanna della società attrice al versamento dell'importo di € 74.088,00 quale credito residuo per le prestazioni rese dal dott. nel corso del rapporto professionale intrattenuto con CP_1 Parte_1
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
2.1. Richiamati anche in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di impugnative negoziali e risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Civ. n. 13533/2001), pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti con riferimento all'attività ordinaria di gestione contabile e fiscale della società attrice, parte convenuta ha allegato l'inadempimento di quest'ultima, la quale – a fronte di un credito maturato dal dott. pari a complessivi € 124.768,00 (comprensivo anche dei compensi maturati CP_1
12 R.G. 2802/2023 per incarichi specifici, di cui si dirà infra) – avrebbe corrisposto unicamente il minor importo di € 50.680,00 oltre i.v.a. e dunque sarebbe ancora debitrice del residuo importo di
€ 74.088,00-.
2.2. Parte attrice ha eccepito sia la prescrizione presuntiva triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 co. 2 c.c. sia la ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2934 c.c.-.
Ebbene, così formulata, l'eccezione proposta deve ritenersi inammissibile.
Difatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito, sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la propone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Ne consegue l'onere, per la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione, di specificare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, mentre nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne indichi il tipo legale e ne indichi la durata, spettando al giudice, in base al principio iura novit curia, identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge (cfr. Cass. Civ.
16486/2017).
Peraltro, avendo parte attrice sollevato congiuntamente entrambe le eccezioni, senza attribuire prevalenza e/o precedenza all'una o all'altra, risulta impossibile per il Tribunale procedere ad una interpretazione della volontà della parte nel senso di privilegiare l'eccezione di prescrizione estintiva o, viceversa, quella di prescrizione presuntiva (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 29822/2019); ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della suddetta eccezione.
13 R.G. 2802/2023 2.3. Parte attrice ha eccepito, altresì, di aver già corrisposto integralmente quanto dovuto al dott. per l'attività professionale svolta, contestando la natura di acconto delle CP_1
fatture emesse dal dott. dal 2008 al 2020. CP_1
Ebbene, anche detta eccezione, alla luce della documentazione versata in atti, risulta infondata.
Difatti, parte convenuta ha prodotto le schede contabili e gli estratti del libro giornale della società per gli anni in cui era in essere il rapporto professionale con il dott. Parte_1
e dal loro confronto è possibile ricavare con esattezza gli importi a quest'ultimo CP_1 dovuti;
la circostanza che tali voci riportino le sole iniziali “LG” o “GL”, non impedisce di riferirle al dott. posto che le relative spettanze sono inserite nel più Persona_1 ampio quadro delle “consulenze professionali” o della “assistenza fiscale”; inoltre, parte attrice si limita a contestare genericamente la riferibilità delle suddette descrizioni, senza tuttavia indicare a quale diverso soggetto le stesse facciano riferimento.
Ciò chiarito, si passa dunque all'esame dei compensi maturati dal dott. per CP_1
ciascun anno di attività professionale svolta in favore di Parte_1
- anno 2004: compenso per € 4.160,00 (cfr. docc. 11 e 45 di parte convenuta), oltre €
3.328,00 per perizia di trasformazione;
- anno 2005: compenso per € 4.200,00 (cfr. docc. 12 e 46 di parte convenuta);
- anno 2006: compenso per € 4.500,00 (cfr. docc. 25 e 47 di parte convenuta);
- anno 2007: compenso per € 4.200,00 (cfr. docc. 13 e 48 di parte convenuta);
- anno 2008: compenso per € 4.600,00 (cfr. docc. 26 e 49 di parte convenuta);
- anno 2009: compenso per € 5.200,00 (cfr. docc. 14 e 50 di parte convenuta);
- anno 2010: compenso per € 7.000,00 comprensivo di compenso per assistenza in contratto di finanziamento (cfr. docc. 15 e 51 di parte convenuta); quanto all'importo dovuto con riferimento alla suddetta attività specifica ed ulteriore, parte convenuta lo quantifica in €
1.800,00 oltre i.v.a. e, pertanto, l'importo maturato per la sola attività ordinaria risulta essere pari ad € 5.200,00-;
- anno 2011: compenso per € 7.440,00-, oltre € 4.000,00 per assistenza finanziamento (cfr. docc. 27 e 52 di parte convenuta);
14 R.G. 2802/2023 - anno 2012: compenso per € 6.240,00 (cfr. docc. 16 e 53 di parte convenuta);
- anno 2013: compenso per € 6.240,00 (cfr. docc. 17 e 54 di parte convenuta);
- anno 2014: compenso per € 6.240,00 (cfr. docc. 18 e 55 di parte convenuta);
- anno 2015: compenso per € 7.280,00 (cfr. docc. 19 e 56 di parte convenuta);
- anno 2016: compenso per € 7.500,00 (cfr. docc. 20 e 57 di parte convenuta);
- anno 2017: compenso per € 8.320,00 (cfr. docc. 21 e 58 di parte convenuta);
- anno 2018: compenso per € 8.840,00 (cfr. docc. 22 e 59 di parte convenuta);
- anno 2019: compenso per € 10.400,00 (cfr. docc. 23 e 60 di parte convenuta);
- anno 2020: dalla scheda contabile risulta la fattura per € 15.080,00 a nome Per_1
ed un ulteriore importo di € 4.000,00 per “servizi professionali”, il quale, tuttavia,
[...]
non è in alcun modo riferibile al dott. (cfr. doc. 24 di parte convenuta); inoltre, la CP_1 fattura di importo € 15.080,00-, prodotta anche da parte attrice (cfr. doc. 7 di parte attrice) riporta nella descrizione “onorario per assistenza fiscale anni precedenti” e, pertanto, non va ad aggiungersi agli importi sopra riportati, risultando altrimenti in una indebita duplicazione dei compensi.
Dalla sommatoria dei suddetti importi, risulta allora che credito complessivamente maturato dal dott. per lo svolgimento della propria attività ordinaria di Persona_1
gestione contabile e finanziaria della società tra il 2004 e il 2020 ammonta ad Parte_1
€ 100.560,00 oltre i.v.a.-; detratto l'importo di € 50.680,00 oltre i.v.a. già corrisposto da parte attrice in favore del dott. il compenso residuo ancora dovuto ammonta CP_1 complessivamente ad € 49.880,00 oltre i.v.a. oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.
2.4. Con riferimento ai compensi maturati per gli incarichi “straordinari” affidati al dott.
parte convenuta – a fronte delle contestazioni mosse da parte attrice – non ha CP_1 fornito prova dell'effettivo espletamento di tali attività, limitandosi a produrre la documentazione contabile sopra richiamata, la quale appare insufficiente a dimostrare, da sola, la sussistenza della fonte del diritto di credito vantato dai convenuti con riferimento all'espletamento di tali attività eccezionali.
15 R.G. 2802/2023 2.5. Parte attrice eccepisce, altresì, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda riconvenzionale per aver ricoperto il dott. a far data dal 2012, il ruolo CP_1
di dirigente presso la società GAIA S.p.a. con rapporto di lavoro subordinato come tale incompatibile con l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti;
pertanto, a decorrere dal
2012 il dott. non avrebbe potuto prestare la propria attività professionale né CP_1
avrebbe potuto fatturare e ricevere compensi da parte di soggetti privati come _1
.
[...]
L'eccezione è infondata.
In disparte la circostanza che il dott. risulta essere stato regolarmente iscritto CP_1 all'ordine dei dottori commercialisti senza soluzione di continuità sino al suo decesso, avvenuto il 13/10/2021 (cfr. doc. 7 di parte convenuta), l'eccezione risulta genericamente formulata, posto che l'eventuale dedotta incompatibilità non può di per sé determinare la non debenza del compenso maturato per l'attività professionale effettivamente svolta;
non si comprende, invero, in quale modo, la dedotta irregolarità avrebbe inciso sul rapporto contrattuale, giustificando l'esonero di parte attrice dal puntuale pagamento delle spettanze maturate dal dott. CP_1
2.6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, in parziale accoglimento della domanda di parte convenuta, deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1
di e in qualità di eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 dell'importo di € 49.880,00 oltre i.v.a. oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
tale importo ben potrà essere portato in compensazione con quanto dovuto da parte convenuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Spese di lite
Ferma la reciproca soccombenza delle parti, considerato tuttavia l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice per un importo sensibilmente inferiore al quantum originariamente richiesto (accoglimento per € 8.239,70 a fronte di una richiesta per €
66.924,09) e, viceversa, l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta per un importo di poco inferiore al quantum in origine richiesto (accoglimento per € 49.880,00 a fronte di una richiesta per € 74.088,00) si ritengono sussistenti giusti
16 R.G. 2802/2023 motivi per compensare le spese di lite nella misura di un quarto (1/4).
Per i restanti tre quarti (3/4) esse sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore delle domande, di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), ridotto del 30% il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c-.
Medesimi parametri per la procedura di mediazione, limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei Parte_1
confronti di e in qualità di eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Per_1
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
[...]
- in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta da Parte_1
accerta e dichiara
l'inadempimento del dott. alle obbligazioni nascenti dal contratto di Persona_1 prestazione d'opera professionale concluso con e, per l'effetto, Parte_1
condanna
e quali eredi del dott. ciascuno per Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 la propria quota ereditaria, al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
8.239,70 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/04/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale formulata da e quali eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
condanna al pagamento in favore di e in qualità di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
17 R.G. 2802/2023 eredi del dott. dell'importo di € 49.880,00 oltre interessi legali dalla Persona_1
domanda sino al saldo effettivo;
compensa nella misura di un quarto (1/4) le spese di lite tra le parti;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
in qualità di eredi del dott. liquidate complessivamente in € CP Persona_1
7.925,90 (€ 6.413,90 + € 1.512,00 mediazione) per compensi, oltre € 759,00 per anticipazioni, 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
18 R.G. 2802/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Davide Epifani in sostituzione dell'avv. Maurizio Nardi;
- per parte convenuta: l'avv. Andrea Vaiani;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in note conclusionali autorizzate depositate in data 12/03/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in note conclusionali autorizzate depositate in data 11/03/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2802/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2802/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Nardi Parte_1 P.IVA_1
del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emilio Giuntini in
Quarrata, Via Monte Sabotino n. 34, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
in qualità di eredi del dott. entrambi rappresentati e difesi, Persona_1
congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Andrea Vaiani e dall'avv. Alberto
Magnolfi entrambi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Prato, Via G. Valentini n. 23/A, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
Oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota conclusionale autorizzata depositata in data 12/03/2025:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei compensi richiesti dai convenuti, nella loro qualità di eredi del dott. ex art. 2956 n. 2 c.c. ed ex art. 2946 c.c.; CP_1
2 R.G. 2802/2023 nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. padre degli odierni Persona_1
convenuti, al contratto di prestazione professionale concluso con e, per Parte_1
l'effetto, condannare gli eredi legittimi, Sig.ra e Sig. al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice quantificati in € 66.924,09 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria se dovuta, ovvero in quel diverso importo che emergerà in corso di causa;
- respingere la domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto inammissibile, ovvero infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da ai Sigg.ri e per i fatti di cui è causa. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
- Con vittoria di spese e compensi di causa.
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova orale così come capitolata nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 11/03/2025:
“Voglia il Tribunale adito, premessa ogni altra declaratoria opportuna e disattesa ogni contraria istanza, così pronunciare:
• respingere siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque carente di prova anche in ordine al nesso di causalità, la domanda principale formulata da nei confronti Parte_1
dei convenuti nella qualità di eredi legittimi del dott. Persona_1
• in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_1 CP
, nella qualità di eredi di , condannare a pagare a
[...] Persona_1 Parte_1 favore dei convenuti, in ragione del 50% ciascuno, la somma di €. 74.088,00 oltre interessi ed accessori di legge, per le ragioni e i titoli dedotti in comparsa di risposta, o quella diversa somma che verrà ritenuta giusta ed equa.
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da liquidare come di seguito:
[omissis]”.
* * *
3 R.G. 2802/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1
e nella loro qualità di eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Per_1
al fine di sentirli condannare al risarcimento dai danni patrimoniali – quantificati
[...]
complessivamente in € 66.924,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria – derivanti dall'inadempimento del dott. al contratto per prestazioni professionali concluso CP_1
con la suddetta società.
In particolare, parte attrice ha dedotto di essersi avvalsa delle prestazioni professionali del dott. commercialista, fino al 2021, anno in cui quest'ultimo è venuto a Persona_1
mancare; tuttavia, nel corso dello svolgimento del proprio incarico, il commercialista si rendeva responsabile di gravi inadempimenti e negligenze che causavano ingenti danni economici alla società. Nello specifico, stante il progressivo disinteresse dimostrato dal dott. nei confronti di quest'ultima si vedeva costretta a rivolgersi CP_1 Parte_1
ad altri professionisti per essere supportata nella gestione della contabilità aziendale e delle problematiche fiscali;
inoltre, negli ultimi tre anni, la società aveva ricevuto cartelle esattoriali e avvisi di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Pistoia per irregolarità contributive, mancati versamenti e omesse comunicazioni, per le quali parte attrice corrispondeva sanzioni e interessi;
infine, a causa dell'inerzia del dott. CP_1
vedeva vanificarsi la possibilità di insinuarsi al passivo del Parte_1 [...]
società nei confronti della quale vantava un credito pari ad € Controparte_3
28.267,10-.
Parte attrice ha dedotto, altresì, di aver richiesto agli eredi del dott. la restituzione CP_1
della documentazione relativa alla contabilità aziendale e ai verbali di assemblea del consiglio di amministrazione;
tuttavia, al momento della consegna, constatava la mancanza della suddetta documentazione, tanto che si vedeva costretta a presentare denuncia di smarrimento alla Legione Carabinieri di Montale.
4 R.G. 2802/2023 Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, ha quantificato il danno Parte_1
complessivamente patito in conseguenza della condotta inadempiente del dott. CP_1 nell'importo di € 66.924,09-.
Infine, parte attrice ha contestato la richiesta di pagamento dell'importo di € 74.088,00 avanzata in via stragiudiziale dagli eredi del dott. per compensi che il de cuius CP_1
avrebbe maturato nei confronti della società, rilevando di aver sempre provveduto a saldare regolarmente tutte le spettanze dovute al professionista per l'attività dallo stesso svolta;
pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/02/2024 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e in qualità di eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Per_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e, in particolare,
[...]
deducendo quanto segue:
- il dott. ha svolto attività di collaborazione professionale continuativa a favore di CP_1 dall'anno 2004 fino alla fine del 2020, in qualità di commercialista incaricato Parte_1 in via ordinaria di sovrintendere alla contabilità dell'azienda e alle problematiche di natura fiscale, oltre agli ulteriori specifici incarichi affidatigli di volta in volta nel corso degli anni;
- l'attività ordinaria veniva compensata in maniera forfettaria nella misura di € 4.200,00 annui, poi aumentata con scatti graduali sino ad € 10.400,00 per l'anno 2019; gli incarichi ulteriori, invece, venivano fatturati e compensati sulla base delle tariffe professionali e, dunque, in aggiunta alle prestazioni rese per l'attività ordinaria;
- nello svolgimento del rapporto professionale, alcuna rimostranza veniva manifestata da
Parte_1
- il rapporto professionale, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non proseguiva sino al 2021, ma si interrompeva alla fine del 2020 e ciò in ragione delle precarie condizioni di salute del dott. il suo incarico, pertanto, veniva assunto, CP_1
dapprima, dal dott. e poi dal dott. Persona_2 Controparte_4
Ciò chiarito in fatto, parte convenuta ha contestato specificamente gli addebiti mossi da in particolare rilevando l'insussistenza dei danni lamentati e, in ogni caso, Parte_1
l'assenza di nesso di causalità tra questi ultimi e il dedotto inadempimento.
5 R.G. 2802/2023 Parte convenuta ha, poi, formulato domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di € 74.088,00 a saldo delle competenze professionali maturate dal dott. a fronte CP_1
delle prestazioni rese e mai remunerate dalla società attrice.
Al riguardo, la convenuta ha dedotto che, dato il rapporto di fiducia e stima reciproca tra il sig. – legale rappresentante della – e il dott. Per_3 Parte_1 CP_1 quest'ultimo, nel corso del lungo rapporto professionale intercorso con la società, provvedeva ad emettere solo quattro fatture a titolo di acconto sulle maggiori somme maturate in virtù dell'attività professionale svolta;
pertanto, a fronte di un compenso complessivo pari ad € 124.768,00-, la società attrice, nel corso degli anni, ha versato la minor somma di € 50.680,00 e, dunque, il credito residuo vantato dagli eredi del dott. ammonta ad € 74.088,00-. CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, parte convenuta ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di comparizione parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.-; stante la mancata accettazione della proposta da parte della società attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato la presente udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
1. agisce in giudizio al fine di sentir condannare i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
in qualità di eredi del dott. al risarcimento dei danni Controparte_2 Persona_1
– quantificati complessivamente in € 66.924,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria – derivanti dall'inadempimento contrattale di quest'ultimo alle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione d'opera professionale concluso con la predetta società.
1.1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Occorre preliminarmente ricordare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per
6 R.G. 2802/2023 l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie la sussistenza del rapporto di collaborazione professionale tra il dott. e la società è circostanza pacifica, in quanto Persona_1 Parte_1
confermata da entrambe le parti;
in particolare, il predetto rapporto – iniziato nel 2004 – deve ritenersi proseguito sino al 21/09/2020, data in cui si è tenuta l'assemblea ordinaria della società nella quale il dott. figura come segretario Parte_1 Persona_1
(cfr. pagine 15-17 doc. 4 di parte attrice); dal confronto con l'ulteriore documentazione versata in atti (cfr. ulteriori verbali di assemblea sub doc. 4 di parte attrice), difatti, emerge che il dott. svolgeva regolarmente la funzione di segretario nell'ambito delle CP_1
assemblee della società attrice e, pertanto, può ritenersi che detto incarico rientrasse tra i compiti attribuitigli nell'espletamento del propria attività professionale;
dunque, essendo documentata quale ultima attività svolta dal dott. quella di partecipazione alla CP_1
assemblea del giorno 21/09/2020 e non emergendo ulteriori attività rese successivamente, deve ritenersi che il rapporto professionale si sia protratto sino a quella data.
Con riferimento all'oggetto dell'incarico, quest'ultimo concerneva genericamente – secondo quanto dedotto da parte convenuta e non contestato dalla società attrice - la tenuta della contabilità dell'azienda e l'assistenza in materia fiscale;
oltre a ciò, nel corso degli anni la società avrebbe affidato al dott. ulteriori specifici incarichi. Parte_1 CP_1
Ciò chiarito, parte attrice ha allegato l'inadempimento del dott. alle obbligazioni CP_1 nascenti dal contratto di prestazione d'opera professionale, in particolare rilevando una gestione negligente della contabilità aziendale e fiscale della società oltre che un sostanziale e progressivo disinteresse manifestato dal professionista nei confronti di quest'ultima.
Assolto, dunque, l'onere probatorio gravante su parte attrice, lo stesso non può dirsi per parte convenuta, atteso che quest'ultima non ha fornito alcuna prova dell'esatto adempimento del dott. alle obbligazioni derivanti dall'incarico professionale CP_1 assunto né si è in alcun modo spesa in ordine all'espletamento dell'incarico affidato al dott.
7 R.G. 2802/2023 secondo la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c.-; pertanto, non può CP_1 che ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale di quest'ultimo.
1.2. Provato l'inadempimento – che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno-evento - grava su parte attrice l'onere di provare la sussistenza del danno conseguenza risarcibile unitamente al nesso di causalità giuridica.
Ebbene, con riferimento alla circostanza secondo cui, in ragione dell'inadempimento contrattuale del dott. parte attrice avrebbe dovuto rivolgersi ad altri professionisti CP_1
sostenendo le relative spese si osserva quanto segue:
- quanto all'importo di € 5.810,66 portato dalle fatture nn. 11/18, 6/19, 22/19 e 18/20 emesse dal dott. , trattasi di attività svolte a fronte di incarichi Persona_4 professionali che esulano dall'attività ordinaria di gestione contabile e fiscale della società affidata al dott. in particolare, i suddetti incarichi concernono “trattativa per CP_1 acquisizione nuovo capannone” e “impostazioni finanziarie” (cfr. doc. 2 di parte attrice),
“consulenze finanziamenti” e “consulenze contrattuali varie” (cf. doc. 3 di parte attrice),
“1) consulenze contratto di locazione, 2) consulenze contratto di sublocazione, 3) consulenze finanziarie operazioni di factoring, 4) consulenze legali per recupero credito”
(cfr. doc. 4 di parte attrice), “consulenze finanziamenti e consulenze contrattuali varie” (cfr. doc. 6 di parte attrice). Parte attrice non fornisce prova di aver conferito i suddetti specifici incarichi al dott. né fornisce prova del suo inadempimento e della conseguente CP_1 necessità di rivolgersi al dott. per ottenere l'assistenza richiesta;
pertanto, detta voce Per_4
di danno deve ritenersi insussistente;
- quanto all'importo di € 7.904,00 portato dalle fatture n. 20/22 e n. 48/2022 emesse dal dott. , le stesse hanno ad oggetto l'espletamento di attività di tenuta Controparte_4
contabilità successive alla cessazione del rapporto con il dott. in particolare, la CP_1 fattura n. 20/22 reca in descrizione “redazione bilancio di esercizio anno 2020 […].
Compilazione della dichiarazioni dei redditi Modello Unico SC 2020 (redditi 2020),
Modello IRAP 2021 (redditi 2020), Modello Unico PF dei soci e affini. Acconto 40% - tenuta contabilità anno 2021, bilanci dichiarativi come da incarico sottoscritto in data
22/10/2021” (cfr. doc. 5 di parte attrice), mentre la fattura n. 48/22 concerne la “tenuta
8 R.G. 2802/2023 contabilità e dichiarativi aziendali anno 2021 […]. Redazione fascicolo credito imposta investimenti anno 2021 – a forfait” (cfr. doc. 10 di parte attrice). E' evidente, dunque, che le spese sostenute dalla società attrice per la tenuta della contabilità per periodi successivi alla venuta meno del rapporto con il dott. in alcun modo possono essergli CP_1
addebitate quali voci di danno derivanti dal suo inadempimento;
- medesime considerazioni valgono per la fattura n. 5/2022 per € 4.326,40-, emessa dal dott. e relativa a prestazioni amministrative e fiscali del 2021 (cfr. doc. Persona_2
9 di parte attrice).
Del tutto sfornite di prova risultano, altresì, le voci di danno per € 1.600,00 asseritamente corrisposti al dott. per il tempo impiegato nella rettifica della dichiarazione dei CP_4 redditi 2019 e per € 6.200,00 corrisposti al personale per la sistemazione e Parte_1
catalogazione dei documenti resi dagli eredi.
Quanto all'importo di € 4.060,00 relativi a servizi di archiviazione dei documenti aziendali resi dagli eredi del dott. trattasi di spesa non riconducibile nell'alveo delle CP_1 conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c.-.
Con riferimento all'importo di € 28.267,10-, pari al credito vantato da nei Parte_1
confronti del il cui recupero sarebbe stato vanificato a Controparte_3 causa della mancata insinuazione al passivo addebitabile all'inerzia del dott. si CP_1
osserva, in primo luogo, che la corrispondenza prodotta (cfr. doc. 21 di parte attrice) non pare di per sé sufficiente a ritenere sussistente uno specifico incarico affidato al dott.
e avente ad oggetto tale pratica. In ogni caso, poi, si osserva che l'affermazione CP_1
della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole cui avrebbe condotto l'attività omessa, ove proposta e diligentemente seguita (cfr. Cass. Civ. n. 13873/2020 avente ad oggetto la mancata impugnazione da parte del commercialista di avviso di accertamento tributario); nel caso di specie, parte attrice non fornisce alcun elemento idoneo a sostenere che la diligente “presa in carico” della pratica da parte del dott. avrebbe portato al positivo esito del CP_1
recupero integrale del credito vantato nei confronti della società fallita.
9 R.G. 2802/2023 Infine, con riferimento alla voce di danno consistente negli importi corrisposti da parte attrice a titolo di sanzioni e interessi per omessi o carenti versamenti, si ritiene che la stessa sia provata – sebbene limitatamente agli importi indicati di seguito – e causalmente connessa all'inadempimento del dott. posto che trattasi di cartelle di pagamento CP_1
relative ad annualità interessate dalla gestione contabile e fiscale del suddetto commercialista, il quale avrebbe dovuto adempiere con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. alle obbligazioni su di lui gravanti.
In particolare, gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi da parte di a Parte_1
fronte di accertamento di irregolarità fiscali sono i seguenti:
- € 148,28 per sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica relativi a cartella di pagamento n. 08920200002150677000 e avente ad oggetto omesso o carente versamento
IRES per l'anno 2016 (cfr. doc. 8 di parte attrice);
- € 241,74 per sanzioni per morosità e diritti di notifica relativi ad avviso di addebito CP_5
n. 38920210000235255000 (cfr. doc. 12 di parte attrice);
- € 351,60 per sanzioni e interessi relativi ad atto n. 0053901 per dichiarazione CP_6
redditi 2019 (cfr. doc. 13 di parte attrice);
- € 368,55 per interessi, sanzioni e spese di notifica relativi a cartella di pagamento n.
08920220007741054000 e avente ad oggetto il versamento IVA per l'anno 2018 (cfr. doc.
14 di parte attrice);
- € 3.009,04 per interessi, sanzioni e spese di notifica relativi a cartella di pagamento n.
08920220007741054000 e avente ad oggetto omesso o mancato versamento IRPEF per l'anno 2017 (cfr. doc. 15 di parte attrice);
- € 1.707,39 per tardivo adempimento IRES per l'anno 2019 (cfr. doc. 30 di parte attrice);
- € 641,66 per interessi e sanzioni dovuti a fronte di omessi o tardivi versamenti IRPEF per l'anno 2020 (cfr. doc. 18 di parte attrice);
- € 1.165,00 per interessi e sanzioni dovuti a fronte di omessi o tardivi versamenti IRPEF per l'anno 2020 (cfr. doc. 19 di parte attrice);
10 R.G. 2802/2023 - escluso, invece, l'importo di € 655,87 asseritamente dovuto in forza di cartella di pagamento n. 08920219000866648000, posto che la documentazione allegata (doc. 11 di parte attrice) non risulta relativa alla suddetta cartella.
L'importo complessivo del danno patrimoniale subito da parte della società attrice ammonta, pertanto, ad € 7.633,26-.
L'importo così liquidato (credito di valore) deve essere rivalutato dalla data in cui è stato monetariamente determinato (c.d. aestimatio) – quindi dalla data di ricevimento dell'ultima cartella di pagamento - fino alla data della sua liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 15/04/2025, data di pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni
Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
11 R.G. 2802/2023 La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Tutto ciò premesso, all'importo di € 7.633,26 (pari alla sommatoria delle sanzioni e interessi dovuti per omessi o mancati versamenti al 30/05/2023, data di pagamento dell'ultima cartella, cfr. doc. 19 di parte attrice) devono aggiungersi gli interessi maturati al
15/04/2025 per € 446,16 e la rivalutazione maturata al 15/04/2025 per € 160,30-, così per complessivi € 8.239,72-.
1.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, e Controparte_1 Controparte_2
in qualità di eredi del dott. vanno condannati ciascuno per la propria Persona_1
quota ereditaria, al pagamento, in favore di parte attrice della somma pari ad € 8.239,72-, arrotondata per difetto ad € 8.239,70 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sulla domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale.
2. Parte convenuta formula in via riconvenzionale domanda di condanna della società attrice al versamento dell'importo di € 74.088,00 quale credito residuo per le prestazioni rese dal dott. nel corso del rapporto professionale intrattenuto con CP_1 Parte_1
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
2.1. Richiamati anche in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di impugnative negoziali e risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Civ. n. 13533/2001), pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti con riferimento all'attività ordinaria di gestione contabile e fiscale della società attrice, parte convenuta ha allegato l'inadempimento di quest'ultima, la quale – a fronte di un credito maturato dal dott. pari a complessivi € 124.768,00 (comprensivo anche dei compensi maturati CP_1
12 R.G. 2802/2023 per incarichi specifici, di cui si dirà infra) – avrebbe corrisposto unicamente il minor importo di € 50.680,00 oltre i.v.a. e dunque sarebbe ancora debitrice del residuo importo di
€ 74.088,00-.
2.2. Parte attrice ha eccepito sia la prescrizione presuntiva triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 co. 2 c.c. sia la ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2934 c.c.-.
Ebbene, così formulata, l'eccezione proposta deve ritenersi inammissibile.
Difatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito, sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la propone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Ne consegue l'onere, per la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione, di specificare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, mentre nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne indichi il tipo legale e ne indichi la durata, spettando al giudice, in base al principio iura novit curia, identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge (cfr. Cass. Civ.
16486/2017).
Peraltro, avendo parte attrice sollevato congiuntamente entrambe le eccezioni, senza attribuire prevalenza e/o precedenza all'una o all'altra, risulta impossibile per il Tribunale procedere ad una interpretazione della volontà della parte nel senso di privilegiare l'eccezione di prescrizione estintiva o, viceversa, quella di prescrizione presuntiva (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 29822/2019); ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della suddetta eccezione.
13 R.G. 2802/2023 2.3. Parte attrice ha eccepito, altresì, di aver già corrisposto integralmente quanto dovuto al dott. per l'attività professionale svolta, contestando la natura di acconto delle CP_1
fatture emesse dal dott. dal 2008 al 2020. CP_1
Ebbene, anche detta eccezione, alla luce della documentazione versata in atti, risulta infondata.
Difatti, parte convenuta ha prodotto le schede contabili e gli estratti del libro giornale della società per gli anni in cui era in essere il rapporto professionale con il dott. Parte_1
e dal loro confronto è possibile ricavare con esattezza gli importi a quest'ultimo CP_1 dovuti;
la circostanza che tali voci riportino le sole iniziali “LG” o “GL”, non impedisce di riferirle al dott. posto che le relative spettanze sono inserite nel più Persona_1 ampio quadro delle “consulenze professionali” o della “assistenza fiscale”; inoltre, parte attrice si limita a contestare genericamente la riferibilità delle suddette descrizioni, senza tuttavia indicare a quale diverso soggetto le stesse facciano riferimento.
Ciò chiarito, si passa dunque all'esame dei compensi maturati dal dott. per CP_1
ciascun anno di attività professionale svolta in favore di Parte_1
- anno 2004: compenso per € 4.160,00 (cfr. docc. 11 e 45 di parte convenuta), oltre €
3.328,00 per perizia di trasformazione;
- anno 2005: compenso per € 4.200,00 (cfr. docc. 12 e 46 di parte convenuta);
- anno 2006: compenso per € 4.500,00 (cfr. docc. 25 e 47 di parte convenuta);
- anno 2007: compenso per € 4.200,00 (cfr. docc. 13 e 48 di parte convenuta);
- anno 2008: compenso per € 4.600,00 (cfr. docc. 26 e 49 di parte convenuta);
- anno 2009: compenso per € 5.200,00 (cfr. docc. 14 e 50 di parte convenuta);
- anno 2010: compenso per € 7.000,00 comprensivo di compenso per assistenza in contratto di finanziamento (cfr. docc. 15 e 51 di parte convenuta); quanto all'importo dovuto con riferimento alla suddetta attività specifica ed ulteriore, parte convenuta lo quantifica in €
1.800,00 oltre i.v.a. e, pertanto, l'importo maturato per la sola attività ordinaria risulta essere pari ad € 5.200,00-;
- anno 2011: compenso per € 7.440,00-, oltre € 4.000,00 per assistenza finanziamento (cfr. docc. 27 e 52 di parte convenuta);
14 R.G. 2802/2023 - anno 2012: compenso per € 6.240,00 (cfr. docc. 16 e 53 di parte convenuta);
- anno 2013: compenso per € 6.240,00 (cfr. docc. 17 e 54 di parte convenuta);
- anno 2014: compenso per € 6.240,00 (cfr. docc. 18 e 55 di parte convenuta);
- anno 2015: compenso per € 7.280,00 (cfr. docc. 19 e 56 di parte convenuta);
- anno 2016: compenso per € 7.500,00 (cfr. docc. 20 e 57 di parte convenuta);
- anno 2017: compenso per € 8.320,00 (cfr. docc. 21 e 58 di parte convenuta);
- anno 2018: compenso per € 8.840,00 (cfr. docc. 22 e 59 di parte convenuta);
- anno 2019: compenso per € 10.400,00 (cfr. docc. 23 e 60 di parte convenuta);
- anno 2020: dalla scheda contabile risulta la fattura per € 15.080,00 a nome Per_1
ed un ulteriore importo di € 4.000,00 per “servizi professionali”, il quale, tuttavia,
[...]
non è in alcun modo riferibile al dott. (cfr. doc. 24 di parte convenuta); inoltre, la CP_1 fattura di importo € 15.080,00-, prodotta anche da parte attrice (cfr. doc. 7 di parte attrice) riporta nella descrizione “onorario per assistenza fiscale anni precedenti” e, pertanto, non va ad aggiungersi agli importi sopra riportati, risultando altrimenti in una indebita duplicazione dei compensi.
Dalla sommatoria dei suddetti importi, risulta allora che credito complessivamente maturato dal dott. per lo svolgimento della propria attività ordinaria di Persona_1
gestione contabile e finanziaria della società tra il 2004 e il 2020 ammonta ad Parte_1
€ 100.560,00 oltre i.v.a.-; detratto l'importo di € 50.680,00 oltre i.v.a. già corrisposto da parte attrice in favore del dott. il compenso residuo ancora dovuto ammonta CP_1 complessivamente ad € 49.880,00 oltre i.v.a. oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.
2.4. Con riferimento ai compensi maturati per gli incarichi “straordinari” affidati al dott.
parte convenuta – a fronte delle contestazioni mosse da parte attrice – non ha CP_1 fornito prova dell'effettivo espletamento di tali attività, limitandosi a produrre la documentazione contabile sopra richiamata, la quale appare insufficiente a dimostrare, da sola, la sussistenza della fonte del diritto di credito vantato dai convenuti con riferimento all'espletamento di tali attività eccezionali.
15 R.G. 2802/2023 2.5. Parte attrice eccepisce, altresì, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda riconvenzionale per aver ricoperto il dott. a far data dal 2012, il ruolo CP_1
di dirigente presso la società GAIA S.p.a. con rapporto di lavoro subordinato come tale incompatibile con l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti;
pertanto, a decorrere dal
2012 il dott. non avrebbe potuto prestare la propria attività professionale né CP_1
avrebbe potuto fatturare e ricevere compensi da parte di soggetti privati come _1
.
[...]
L'eccezione è infondata.
In disparte la circostanza che il dott. risulta essere stato regolarmente iscritto CP_1 all'ordine dei dottori commercialisti senza soluzione di continuità sino al suo decesso, avvenuto il 13/10/2021 (cfr. doc. 7 di parte convenuta), l'eccezione risulta genericamente formulata, posto che l'eventuale dedotta incompatibilità non può di per sé determinare la non debenza del compenso maturato per l'attività professionale effettivamente svolta;
non si comprende, invero, in quale modo, la dedotta irregolarità avrebbe inciso sul rapporto contrattuale, giustificando l'esonero di parte attrice dal puntuale pagamento delle spettanze maturate dal dott. CP_1
2.6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, in parziale accoglimento della domanda di parte convenuta, deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1
di e in qualità di eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 dell'importo di € 49.880,00 oltre i.v.a. oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
tale importo ben potrà essere portato in compensazione con quanto dovuto da parte convenuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Spese di lite
Ferma la reciproca soccombenza delle parti, considerato tuttavia l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice per un importo sensibilmente inferiore al quantum originariamente richiesto (accoglimento per € 8.239,70 a fronte di una richiesta per €
66.924,09) e, viceversa, l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta per un importo di poco inferiore al quantum in origine richiesto (accoglimento per € 49.880,00 a fronte di una richiesta per € 74.088,00) si ritengono sussistenti giusti
16 R.G. 2802/2023 motivi per compensare le spese di lite nella misura di un quarto (1/4).
Per i restanti tre quarti (3/4) esse sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore delle domande, di poco superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), ridotto del 30% il compenso dovuto per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c-.
Medesimi parametri per la procedura di mediazione, limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei Parte_1
confronti di e in qualità di eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Per_1
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
[...]
- in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta da Parte_1
accerta e dichiara
l'inadempimento del dott. alle obbligazioni nascenti dal contratto di Persona_1 prestazione d'opera professionale concluso con e, per l'effetto, Parte_1
condanna
e quali eredi del dott. ciascuno per Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 la propria quota ereditaria, al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
8.239,70 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/04/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale formulata da e quali eredi del dott. Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
condanna al pagamento in favore di e in qualità di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
17 R.G. 2802/2023 eredi del dott. dell'importo di € 49.880,00 oltre interessi legali dalla Persona_1
domanda sino al saldo effettivo;
compensa nella misura di un quarto (1/4) le spese di lite tra le parti;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
in qualità di eredi del dott. liquidate complessivamente in € CP Persona_1
7.925,90 (€ 6.413,90 + € 1.512,00 mediazione) per compensi, oltre € 759,00 per anticipazioni, 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
18 R.G. 2802/2023