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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/09/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona della Giudice Elena Covi pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile riassunta di II° grado iscritta al n. R.G. 3434/2024 promossa da: parte in riassunzione:
Controparte_1
, , con l'Avvocatura distrettuale
[...] P.IVA_1
dello Stato di Trento, contro resistenti in riassunzione:
, e Parte_1 P.IVA_2
, entrambi con l'avv. dom. Parte_2 C.F._1
Salvatore La Fata di Milano, come da procure depositate;
In punto: riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione sent. 21693/2024.
CONCLUSIONI del procuratore di parte riassumente: pagina 1 di 8 “Contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello avversario illo tempore proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare integralmente la sentenza del
Giudice di Pace di Vipiteno n. 8/2019 resa nel procedimento R.G. 146/2018 e il provvedimento amministrativo opposto, con spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio integralmente rifusi”; del procuratore di parte resistente alla riassunzione:
“Nell'ipotesi in cui il Tribunale non accolga la richiesta di rinvio pregiudiziale, si chiede in via subordinata: • che la sanzione sia applicata nella misura minima edittale prevista dall'art. 46 della Legge 298/1974; • che sia disposta la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale sulla materia”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. nonché si erano rivolti Parte_1 Parte_2
al Giudice di pace di Vipiteno, impugnando il verbale della Polizia stradale di n. CP_1
700015709751 del 13.06.2018, emesso per violazione dell'art. 46 1 della l. 298/1974, ossia per essere il conducente del complesso veicolare circolato con veicolo immatricolato in Italia, effettuando un trasporto internazionale, portando fotocopia non autorizzata di licenza comunitaria, invece che originale o copia certificata conforme.
Con sentenza n. 8/2019 il Giudice di pace ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
L'appello proposto dalle parti soccombenti è stato accolto dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 1180/2019, con annullamento del verbale in questione.
Infine, la Corte di cassazione con sentenza n. 21693/2024 ha cassato tale sentenza.
Su riassunzione operata dal Controparte_2
, previa costituzione di controparte, la causa è stata discussa con il
[...]
deposito di note scritte entro il termine perentorio del 17.09.2025.
pagina 2 di 8 2. Quanto alla ricostruzione del fatto, si richiama la sentenza n. 1180/2019 emessa da questo
Tribunale nella vicenda in esame (sub “premessa in fatto”).
In relazione alla questione di diritto, la Suprema Corte, nel cassare tale pronuncia, si è espressa nel seguente modo:
“La questione giuridica, sottoposta all'esame di questa Corte consiste nella rilevazione della sussistenza o meno della violazione ascritta alla ricorrente con riferimento all'art. 46, comma
1, della legge n. 298/1974 e, in particolare, sul se, a tal fine, sia necessario portare a bordo dell'autoveicolo, durante la sua circolazione, il titolo autorizzativo almeno in copia certificata
(ove il conducente non sia in possesso dell'originale) conforme alla licenza comunitaria.
La Corte di cassazione con ordinanza di questa sezione n. 24168 del 04/08/2022 ha avuto modo successivamente di precisare l'interpretazione dell'art. 46, comma 1, della legge n.
298/1974. In tale occasione si è affermato il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: In tema di sanzioni amministrative, l'impresa di trasporto che, stabilita in uno
Stato membro dell'Unione Europea, effettua in Italia operazioni di trasporto merci per conto di terzi, senza portare, a bordo del veicolo utilizzato, l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, incorre nella sanzione contemplata dall'art. 46, comma 1, della l. n. 298 del 1974, stante la natura di "condizione" di esercizio del predetto documento - Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente l'esibizione, da parte del conducente, di una mera fotocopia a colori rilasciata alla ditta ricorrente. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 24168 del 04/08/2022, Rv. 665555 - 01).
Con la citata pronuncia si è posto in rilievo che la soluzione da adottare in relazione al quesito sopra sintetizzato debba essere nel senso dell'obbligatorietà del possesso della licenza in forma certificata (in originale o copia conforme), non bastando una mera fotocopia, trattandosi di un illecito meramente formale di tipo omissivo, consistente nell'inosservanza di uno specifico obbligo di legge, che presuppone il possesso della certificazione valida (in forma pagina 3 di 8 originale o nella copia conforme) all'atto del controllo durante la circolazione del veicolo. Al riguardo deve valorizzarsi la specificità della previsione contenuta in una fonte comunitaria vincolante – ovvero quella di cui all'art. 4, par. 4, del Reg. CE n. 1072 del 2009 – che, nel disciplinare la licenza comunitaria e le copie certificate, per le quali è sancita la necessità della loro conformità al modello legale, afferma che devono riportare le disposizioni o prescrizioni generali di impiego, oltre ad essere stabilito – pedissequamente – che essa deve trovarsi a bordo del veicolo, in modo tale da poter essere sempre esibita all'atto dei controlli da parte degli agenti accertatori. Dunque, pur quando risulta accertato che la licenza comunitaria è stata rilasciata in favore della società titolare del mezzo - il mancato possesso della stessa (necessariamente in originale o copia conforme) al seguito durante il trasporto
(comportante l'inosservanza di una imprescindibile condizione di impiego stabilita dal titolo autorizzativo) integra, proprio in virtù delle esigenze da garantire in relazione alle previsioni regolamentari internazionali nel relativo ambito di competenza, la violazione in questione
(punita ai sensi dell'art. 46 della legge n. 298/1974), consistente nella trasgressione del tassativo obbligo di portare a bordo del veicolo autotrasportatore, durante la sua circolazione,
o l'originale o la copia certificata conforme alla licenza comunitaria.
Con riferimento alla disciplina specifica che viene in rilievo in questa sede è importante rilevare che in tutti i modelli autorizzativi all'autotrasporto internazionale di merci (tra i quali la licenza comunitaria) – generalmente sul retro di tali documenti (seconda pagina), dove sono riportate le disposizioni o prescrizioni generali di impiego – è sempre stabilito che l'autorizzazione in questione deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti addetti al controllo: si tratta – a tutti gli effetti – di una vera e propria «condizione» di esercizio, il cui mancato rispetto deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicabilità del citato art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, nella parte in cui – si noti (ed è ciò che rende legittima la sussunzione della condotta di cui trattasi nei comportamenti puniti da detta norma)
pagina 4 di 8 - sanziona «chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli … violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione», allo stesso modo di «chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli …, senza licenza o senza autorizzazione».
Determinante ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative dell'art. 46 della legge n.
298/1974 si rivela il fatto che non è in discussione il «mancato rilascio» all'impresa di autotrasporto estera del titolo richiesto per effettuare i trasporti internazionali di merci su strada o il suo «mancato materiale possesso» all'atto del controllo stradale, quanto – per come già evidenziato - la «violazione» (l'inosservanza) di una «condizione» di impiego stabilita nel documento autorizzativo (fattispecie, perciò, da ritenersi anch'essa sanzionata dal citato articolo), che impone tassativamente che lo stesso debba trovarsi a bordo del veicolo.
Va, in proposito, osservato che, per quanto riguarda specificatamente la licenza comunitaria, tra le varie «disposizioni generali» riportate sul retro del relativo modello è prescritto, per l'appunto, che «una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo»
(settimo periodo, prima parte). A comprova di ciò occorre rimarcare che il più volte citato
Regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, all'art. 4, paragrafo 4, dopo aver premesso che «la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell'allegato II», ha previsto che «tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego», così legittimando la correttezza – come già evidenziato - della qualificazione di
«condizione» di esercizio dell'obbligo di avere a bordo del veicolo o l'originale o una copia certificata conforme della licenza comunitaria. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea effettui in Italia delle operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, la stessa impresa incorre nelle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 46,
pagina 5 di 8 comma 1, della legge n. 298/1974, risultando così effettivamente violata la «condizione» del
Regolamento CE n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4, paragrafo 4, Reg. cit.), condizione che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello”.
La parte propone istanza di rimessione incidentale di questione di Parte_3
costituzionalità, sul presupposto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 46 l. 298/1974, in contrasto con il dettato comunitario, art. 12 Reg. Ce. N. 1072/2009; in particolare, risulterebbe applicata una sanzione corrispondente allo svolgimento del trasporto in assenza di licenza, mentre il mancato possesso a bordo della copia conforme della licenza comunitaria dovrebbe sanzionarsi in modo più leggero, ossia con la sanzione comunitaria prevista nell'art. 12, per il quale l'Italia avrebbe finora omesso di emanare gli atti dispositivi previsti dall'art. 16. Sostiene, tale parte, l'equipollenza della fotocopia alla copia certificata conforme.
Ai fini della rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il Giudice a quo deve ravvisare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, presupposto non ricorrente nel caso di specie.
Scrutinando l'art. 12 del Regolamento indicato, emerge l'equivalenza tra licenza comunitaria e le copie certificate conformi della licenza comunitaria, posto che le sanzioni amministrative contemplate al n. 1 prevedono il ritiro, temporaneo o permanente, proprio di tali titoli. Nella normativa comunitaria non vi è alcun accenno a semplici fotocopie, il che porta ad escludere che il possesso di una copia semplice possa ritenersi equipollente ad una copia certificata conforme.
Per quanto riguarda il rinvio preliminare o pregiudiziale alla CGUE, si osserva che non vi ha provveduto la Corte di cassazione, che pure vi sarebbe tenuta in via obbligatoria qualora ravvisasse dubbi sull'interpretazione della norma nazionale. Questo Tribunale, che ha facoltà di adire la CGUE, non ritiene sussistere dubbi interpretativi.
pagina 6 di 8 In conclusione, applicando il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte alla fattispecie, cui si rimanda, si rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_3
del Giudice di pace di Vipiteno n. 8/2019, che va integralmente confermata.
Le spese del primo giudizio di appello rimangono compensate, a fronte dell'allora quadro giurisprudenziale controverso. Le restanti spese sono poste in capo all'originario appellante e sono liquidate in favore dell'appellato/riassumente, costituitosi in giudizio, per il valore indeterminato basso (scaglione € 26.000,00 – 52.000,00), applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, senza riconoscere fase istruttoria (non tenuta) e con riduzione della fase decisionale, sia per il giudizio in Cassazione, che per questo giudizio riassunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , ad impugnazione della sentenza n. 8/2019 del Parte_3
Giudice di Pace di Vipiteno,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza emessa dal Giudice di Pace;
2) compensa le spese di lite per il primo giudizio di appello;
3) condanna la parte a rifondere al Commissariato del Governo Parte_3
per la le seguenti spese di lite: Controparte_1
• per il giudizio di cassazione: € 4.358,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge;
• per questo grado di appello: € 4.358,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;
4) ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte , di un ulteriore importo a titolo di Parte_3
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione originaria sub R.G. 3863/2019.
pagina 7 di 8 Bolzano, 25/09/2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 8 di 8