TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19754/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. GIORGIO PLEBANI Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ELISABETTA SACCHETTO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I genitori danno atto che le figlie e continueranno a vivere con la Sig.ra Per_1 Per_2 [...] presso l'abitazione della madre sita in Brescia, Via Ragazzi del '99 n. 18; CP_1
2. Il padre, Sig. , si obbliga a versare alla madre Sig.ra a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo anticipato per il mantenimento ordinario delle figlie e – maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente indipendenti - la somma complessiva di euro 25.000,00, corrispondente alla quota parte di competenza del padre stimata sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Tale somma verrà versata dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 contestualmente alla compravendita (e comunque entro il 28.2.2025), dell'immobile sito in Brescia
1 Via Cremona n. 148 (identificato con il Foglio 172, Particella 109, Sub. 1) di cui alla Premesse su cui la Sig.ra a iscritto ipoteca giudiziale per la somma complessiva di euro 84.000,00. Controparte_1
3. Il Sig. si obbliga altresì a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1
di complessivi euro 50.000,00, a titolo di saldo per gli arretrati accumulati sino ad oggi per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e;
tale somma verrà corrisposta come Per_1 Per_2
segue:
- quanto ad euro 30.000,00 entro il 31.10.2024 a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note dal
Sig. ; Parte_1
- la restante somma di euro 20.000,00 al momento del rogito dell'immobile sito in Brescia, Via
Cremona n. 148 (identificato con il Foglio 172, Particella 109, Sub. 1) di cui alla Premesse su cui la
Sig.ra ha iscritto ipoteca giudiziale per la somma complessiva di euro 84.000,00; Controparte_1
4. La Sig.ra si impegna, a sua volta, a fonte del pagamento delle somme di Controparte_1
cui ai precedenti punti 2 e 3 - e pertanto una volta ottenuto il pagamento complessivo della somma di
€.75.000,00 - a prestare il proprio consenso per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui alle
Premesse, obbligandosi a presentarsi avanti il Notaio che verrà individuato dal Sig. per la Pt_1 compravendita dell'immobile sito in Brescia, Via Cremona n. 148 (identificato con il Foglio 172,
Particella 109, Sub. 1) da effettuarsi entro il 28.2.2025.
I costi tutti per la detta cancellazione verranno sostenuti integralmente dal sig. . Pt_1
5. Le spese non comprese nel mantenimento ordinario relative alle figlie e – siccome Per_1 Per_2
sostenute successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso - resteranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
le dette spese restano disciplinate secondo le modalità indicate nel protocollo di intesa stilato da questo Tribunale con l'ordine degli avvocati di Brescia e di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
6. Le parti concordano inoltre che resterà a beneficio della sola madre – pertanto in ragione del
100% - l'AUU e/o qualsiasi altro contributo economico equiparato e equiparabile all'attuale assegno unico;
la somma a tale titolo rinunciata dal Sig. è da ritenersi computata a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento ordinario delle figlie e . Per_1 Per_2
7. Con l'esatto adempimento di quanto previsto i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione inerente ai loro rapporti econ0mici/patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, riconoscendo la reciproca indipendenza economica;
8. Spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2008, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 164, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
3 Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19754/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. GIORGIO PLEBANI Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ELISABETTA SACCHETTO Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I genitori danno atto che le figlie e continueranno a vivere con la Sig.ra Per_1 Per_2 [...] presso l'abitazione della madre sita in Brescia, Via Ragazzi del '99 n. 18; CP_1
2. Il padre, Sig. , si obbliga a versare alla madre Sig.ra a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo anticipato per il mantenimento ordinario delle figlie e – maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente indipendenti - la somma complessiva di euro 25.000,00, corrispondente alla quota parte di competenza del padre stimata sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Tale somma verrà versata dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 contestualmente alla compravendita (e comunque entro il 28.2.2025), dell'immobile sito in Brescia
1 Via Cremona n. 148 (identificato con il Foglio 172, Particella 109, Sub. 1) di cui alla Premesse su cui la Sig.ra a iscritto ipoteca giudiziale per la somma complessiva di euro 84.000,00. Controparte_1
3. Il Sig. si obbliga altresì a corrispondere alla Sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1
di complessivi euro 50.000,00, a titolo di saldo per gli arretrati accumulati sino ad oggi per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e;
tale somma verrà corrisposta come Per_1 Per_2
segue:
- quanto ad euro 30.000,00 entro il 31.10.2024 a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note dal
Sig. ; Parte_1
- la restante somma di euro 20.000,00 al momento del rogito dell'immobile sito in Brescia, Via
Cremona n. 148 (identificato con il Foglio 172, Particella 109, Sub. 1) di cui alla Premesse su cui la
Sig.ra ha iscritto ipoteca giudiziale per la somma complessiva di euro 84.000,00; Controparte_1
4. La Sig.ra si impegna, a sua volta, a fonte del pagamento delle somme di Controparte_1
cui ai precedenti punti 2 e 3 - e pertanto una volta ottenuto il pagamento complessivo della somma di
€.75.000,00 - a prestare il proprio consenso per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui alle
Premesse, obbligandosi a presentarsi avanti il Notaio che verrà individuato dal Sig. per la Pt_1 compravendita dell'immobile sito in Brescia, Via Cremona n. 148 (identificato con il Foglio 172,
Particella 109, Sub. 1) da effettuarsi entro il 28.2.2025.
I costi tutti per la detta cancellazione verranno sostenuti integralmente dal sig. . Pt_1
5. Le spese non comprese nel mantenimento ordinario relative alle figlie e – siccome Per_1 Per_2
sostenute successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso - resteranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
le dette spese restano disciplinate secondo le modalità indicate nel protocollo di intesa stilato da questo Tribunale con l'ordine degli avvocati di Brescia e di seguito indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
6. Le parti concordano inoltre che resterà a beneficio della sola madre – pertanto in ragione del
100% - l'AUU e/o qualsiasi altro contributo economico equiparato e equiparabile all'attuale assegno unico;
la somma a tale titolo rinunciata dal Sig. è da ritenersi computata a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento ordinario delle figlie e . Per_1 Per_2
7. Con l'esatto adempimento di quanto previsto i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione inerente ai loro rapporti econ0mici/patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, riconoscendo la reciproca indipendenza economica;
8. Spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2008, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 164, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
3 Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
4